Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 14/03/2025, n. 153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 153 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1935/2023
PVBBLICA HALINA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
Sezione specializzata in materia d'immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
*******
il Giudice, dott.ssa Elvira Buzzelli,
all'esito dell'udienza del 24.2.2025, celebrata mediante il deposito di note scritte ai sensi dell'art 127 ter, deposita la seguente
SENTENZA
emessa ai sensi degli artt. 281 sexies e 127 ter c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 1935 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, discussa, tramite il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza, in data 24.2.2025;
TRA
nata in [...] il [...], Parte 1
[...]
,
nata in [...] il [...], Parte 3 nato Parte 2
,
in Brasile il 12/09/1991, nata in [...] il [...], Parte 4 [...]
Parte 5 nata in [...] il [...], Parte_6
,
nato in [...] il [...], elettivamente domiciliati in Roma, alla Via Crescenzio n. 25, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Pinelli, che li rappresenta e difende giusta procura alle liti allegata al ricorso
Parte ricorrente
E
Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore;
Parte resistente contumace
Ricorso comunicato ex artt. 70, comma 1, n. 3 e 71 c.p.c. al Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica, SEDE, in data 24 ottobre 2023.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
La parte ricorrente concludeva come da nota scritta depositata in sostituzione dell'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10.10.2023, i ricorrenti adivano, ai sensi degli artt. 19bis D. Lgs.
150/2011 e 281undecies c.p.c., l'intestato Tribunale nei confronti di al fine di Controparte_1 sentir accertare e dichiarare il loro diritto al riconoscimento dello status di cittadini italiani, con conseguente ordine giudiziale di trascrizione della presente pronuncia presso i registri dello stato civile.
A sostegno della loro domanda, essi hanno allegato (i) di essere discendenti in linea retta di Per 1
[...] (si assume, ai fini che qui ci interessano, il nome risultante dal certificato di nascita di cui al doc. n. 1 indice del fascicolo di parte ricorrente) avo cittadino italiano, nato in Italia, ad [...] in data [...], emigrato in Brasile in data non conosciuta, (ii) che quest'ultimo non si sia mai naturalizzato e che dunque gli stessi hanno diritto ad essere riconosciuti cittadini italiani e, dunque, a trasmettere la cittadinanza italiana ai propri discendenti.
In particolare, i ricorrenti hanno allegato (e asseverato) la loro discendenza in linea retta nei termini di seguito esposti:
■ da Persona 1 nascevano, in Brasile: Persona 2 il 23.04.1910 e Persona 3 il '
28.10.1915; da Persona 2 nascevano, in Brasile: Persona 4 in data 01.01.1938 e Persona_5
in data 27.09.1943;
■ da Persona 4 nasceva, in Brasile, Parte 1 in data 12.12.1966; '
☐ da Persona 5 nasceva, in Brasile, Persona in data17.11.1975; 6
,
da quest'ultima nascevano, in Brasile, Persona 7 in data 06.05.1999 e [...] in data 19.08.2004; Parte 7
nasceva, in Brasile, Parte 3 in data 23.06.1946;
◉ da Persona 3
nascevano, in Brasile: da Parte 3 Persona 8 in data 25.08.1968 e Per_9
[...] in data 19.12.1972;
■ da Persona 8 nasceva, in Brasile, Parte 3 in data 12.09.1991;
- da Persona 9 nasceva, in Brasile, Parte 6 in data 20.02.1994; Benché ritualmente e tempestivamente reso edotto della pendenza del giudizio, il [...] CP 1 ha ritenuto di non costituirsi in giudizio e pertanto ne deve essere dichiarata in questa sede la contumacia.
Tanto premesso, prima di esaminare il merito della controversia che in questa sede ci occupa, appare utile ricostruire, anche ratione temporis, il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento.
1. L'ammissibilità della domanda giudiziale proposta di discendenti di Persona 2
In via pregiudiziale di rito, occorre vagliare l'ammissibilità della domanda giudiziale in questa sede esperita dai discendenti del primo nato in [...], Persona 2
Al riguardo, il diritto di cittadinanza italiana può essere riconosciuto agli interessati unicamente dalle
Autorità amministrative competenti e segnatamente: i) per i residenti all'estero, è necessario il provvedimento dell'autorità consolare del luogo di residenza dell'interessato ex art. 9 D.P.R n.
200/1967; ii) per i residenti in Italia, è necessaria l'attestazione del sindaco del comune italiano di residenza;
iii) per il cittadino straniero che sia divenuto coniuge del cittadino italiano, occorre il decreto del Controparte 1 ex art. 7 L. 91/1992.
Consegue che, quando il bene della vita deve e può essere ottenuto per il tramite dell'attività della
P.A., il ricorso presentato direttamente dall'interessato all'A.G. è inammissibile per carenza dell'interesse ad agire. In tale momento, ossia prima che la P.A. eserciti i propri poteri, infatti, il diritto soggettivo alla cittadinanza non risulta né contestato, né negato e quindi non v'è prova della necessarietà dell'intervento del giudice.
Fermo quanto precede, deve però essere notato che ove la P.A., chiamata per tal via a svolgere attività vincolata incidente su diritti soggettivi, rimanga inerte per un tempo irragionevole, allora l'interessato può impugnare il silenzio della stessa dinanzi al G.O., dolendosi dell'inadempimento dell'obbligo di provvedere, cui fa da contraltare il diritto soggettivo al riconoscimento dello status civitatis. In altre parole, il decorso di un termine ragionevole senza che la P.A. abbia provveduto in ordine all'istanza presentata dal privato fa sorgere in capo a quest'ultimo l'interesse ad agire in giudizio per l'ottenimento del bene della vita.
Al riguardo, la giurisprudenza ha esaminato il caso delle lunghe liste di attesa dei consolati stranieri
(anche pari a 10-12 anni), cosicché, nella predetta ipotesi, l'esperimento dell'azione giudiziaria è stato ritenuto l'unico strumento di tutela possibile del diritto soggettivo del richiedente (Trib. Roma,
19.12.2019 e 5.12.2014). A tal fine, l'istante è però tenuto a: i) provare di aver già presentato, in una data determinata, ma invano, la domanda al Consolato italiano del luogo di stabile residenza dell'interessato; ii) produrre in giudizio la ricevuta di ritorno o l'e-mail di richiesta di inserimento nella fila di attesa;
iii) provare che, a causa dell'elevato numero di domande che compongono la lista d'attesa del Parte 8 , dovrà attendere diversi anni per veder riconosciuto il proprio diritto all'accertamento della cittadinanza italiana.
Pertanto, ove ricorrano le descritte fattispecie, l'interessato ben può adire direttamente il G.O., anche senza previa presentazione della domanda in sede amministrativa.
Alla luce di quanto precede, ritiene il Tribunale che il ricorso in questa sede proposto sia ammissibile, avendo i ricorrenti fornito la prova degli elementi di cui sopra si è detto (doc. n. 27 e 28 indice del fascicolo di parte ricorrente).
2. I presupposti sostanziali del diritto del richiedente.
In ottica sostanzialistica, lo status civitatis consiste "nella qualità, attribuita dalla legge, che indica l'appartenenza di un soggetto a uno Stato" (Cass. civ., SS.UU., n. 25318/2022).
Tale status civitatis, una volta acquisito per discendenza, nascita o naturalizzazione, spiega effetti permanenti per tutta la durata della vita del soggetto, che può perderlo solo su base volontaria, ossia mediante rinuncia espressa o tacita (Cass. civ., n. 22271/2016).
Inoltre, in tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale 1. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario "iure sanguinis", e lo "status" di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
ne consegue che a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva (Cass. civ. Sez. Unite, n. 25317/2022).
I presupposti di diritto sostanziale che connotano lo status in esame sono: a) la discendenza del richiedente in linea retta, in disparte il numero delle generazioni a esso precedenti, da un avo nato in
Italia che sia emigrato all'estero; b) la continuità nella trasmissione, senza interruzioni, dello status civitatis dall'avo italiano sino alla generazione del ricorrente.
2.1. La prova della discendenza secondo la L. 555/1912 e del Codice civile del 1865.
Con riferimento al requisito di cui al sub a), la prova di essere discendente, in disparte il numero delle generazioni medio tempore intercorse, da un cittadino italiano emigrato all'estero deve essere fornita mediante la produzione in giudizio degli atti dello Stato civile, dei certificati di nascita e di matrimonio.
Nel caso di specie, la documentazione versata in atti dai ricorrenti (cfr. docc. da n. 1 a n. 26 indice del fascicolo di parte ricorrente) comprova la discendenza degli stessi dall'avo cittadino italiano e dai discendenti di quest'ultimo nei termini di cui sopra si è detto. Ciò posto, occorre aver riguardo, al fine di individuare la normativa sostanziale applicabile al caso di specie (tra il Cod. civ. del 1865, la L. 555/1912 e la L. 91/1992), alla legge vigente al tempo in cui tale diritto è stato, per la prima volta, trasferito dall'avo italiano al primo discendente in linea retta e quindi alla legge vigente al tempo della nascita di quest'ultimo.
Applicando tali principi al caso di specie, occorre procedere, ai fini che qui ci interessano, ad una distinzione tra i primi discendenti dell'avo italiano in quanto nati l'uno, nella vigenza del Codice civile del 1865 e l'altro nella vigenza della L. 555/1912, che ha abrogato la normativa previgente.
In particolare, essendo il primo discendente dall'avo italiano, Persona 2 nato in data 23.4.1910 '
trova applicazione, a fini che qui interessano, la disciplina del Cod. civ. del 1865. In tale ottica, l'art. 4 Cod. civ. 1865 stabiliva: “è cittadino il figlio di padre italiano”.
Il Codice civile del tempo, a differenza della L. 555/1912, non disciplinava però l'ipotesi del figlio naturale nato, all'estero, da un cittadino italiano poi ivi trasferitosi.
Tuttavia, la giurisprudenza del tempo (Cassazione di Napoli, sentenza del 5 ottobre 1907 e Corte di
Appello di Casale, sentenza del 15 aprile 1902) aveva già stabilito che il figlio naturale nato all'estero da cittadino italiano non perde la cittadinanza italiana per il solo fatto che lo Stato in cui esso è nato gli abbia attribuito (iure soli) la propria cittadinanza. In altre parole, veniva ammessa, in via pretoria e già prima della L. n. 555/1912, la configurabilità di una doppia cittadinanza in capo al richiedente,
"essendo questa una conseguenza inevitabile, nel presente stato della legislazione internazionale, del concetto della sovranità, che include necessariamente le note di autonomia e indipendenza di ciascuna di esse nel proprio territorio”.
Relativamente al secondo discendente, Persona 3
,nata in [...] il [...], trova applicazione, la disciplina di cui all'art. 7 della L. 555/1912, che così recita: “[...] il cittadino italiano nato e residente in uno Stato estero, dal quale sia ritenuto proprio cittadino per nascita, conserva la cittadinanza italiana, ma, divenuto maggiorenne o emancipato, può rinunziarvi”.
Tale disposizione, nell'enunciare la deroga al principio dell'unicità della cittadinanza previsto dall'art. 1 della medesima legge, stabilisce che il figlio naturale di un cittadino italiano residente all'estero non perde la cittadinanza italiana per il solo fatto che lo Stato in cui esso è nato gli abbia attribuito (iure soli) la propria cittadinanza. Con la conseguenza per la quale il cittadino straniero può cumulare in capo a sé la doppia cittadinanza, quella del Paese straniero in cui è nato (cittadinanza iure soli) quella italiana (cittadinanza iure sanguinis). In tal senso, si è orientata anche la giurisprudenza più recente (S.C. di Cassazione, SS.UU., sentenze nn. 25317/2022 e 12894/2023).
2.2. La continuità nella trasmissione dello status civitatis.
Il secondo presupposto che deve sussistere, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1 e 7 L.
555/1912 e 9 comma 1, lett. a L. 1991/1992, ai fini del riconoscimento dello status per cui è causa, è quello (negativo) dell'assenza di cause interruttive nella trasmissione dello status civitatis da parte dell'avo e dei suoi discendenti.
Nel caso di specie, i ricorrenti hanno, in primo luogo, provato che l'avo non si è mai naturalizzato e che dunque abbia trasmesso lo status di cittadino italiano ai suoi discendenti. (cfr. certificato negativo di naturalizzazione, doc. n. 2 indice del fascicolo di parte ricorrente).
In secondo luogo, è emerso per tabulas che i primi nati in Brasile hanno acquisito la cittadinanza brasiliana non sulla base di un proprio atto volontario, ma del mero fatto storico di essere nati in
Brasile (ius soli).
In terzo luogo, non è emerso che gli ascendenti dei ricorrenti abbiano rinunciato alla cittadinanza italiana.
Alla luce di quanto precede, deve ritenersi sussistente il requisito della continuità della trasmissione dello status civitatis in favore del ricorrente.
Persona 3
3. La discendenza per linea materna con riferimento ai discendenti di
Sennonché, con riferimento alla trasmissione del diritto in questione, restano da vagliare, relativamente ai discendenti di Persona 3 , le circostanze relative i) al matrimonio della stessa '
con soggetto straniero, avvenuto in epoca pre-costituzionale ii) alla nascita del proprio discendente diretto, anch'essa avvenuta antecedentemente all'entrata in vigore della Costituzione.
In particolare, occorre chiedersi se gli artt. 1, comma 1, e 10 L. 555/1912 - nello stabilire rispettivamente l'acquisto della cittadinanza dal solo "padre cittadino" e che la madre che contrae minino il matrimonio con il padre straniero perde automaticamente la cittadinanza italiana presupposto della continuità della trasmissione nello status civitatis.
Ebbene la Corte costituzionale, con le sentt. nn. 30/1983 e 87/1975, ha dichiarato incostituzionali i richiamati artt. 1 e 10 L. 555/1912 per violazione degli artt. 3 e 29 Cost., cosicché deve ritenersi, da un lato, che la cittadinanza si acquisti anche per discendenza materna (e non solo paterna) e, dall'altro, che le vicende della cittadinanza della madre sono indipendenti dalla circostanza che la stessa contragga successivamente matrimonio con uno straniero.
Al riguardo, la S.C. di Cass. civ., SS.UU., n. 4469/2009, ha stabilito che "per effetto delle sentenze della Corte costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo
"status" di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio". E invero, “pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme pre-costituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, il diritto di cittadinanza, in quanto "status" permanente e imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale". Pertanto, “in forza della efficacia delle pronunce di incostituzionalità appena ricordate dalla data di entrata in vigore della nuova Costituzione, la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina che non l'avevano acquistata perché nati anteriormente al 1° gennaio 1948, e conseguentemente ai loro discendenti".
In tale solco, si è collocata di recente la giurisprudenza di merito (Tribunale di Roma, ord. 25.9.2019).
Il corollario dei principi appena esposti consente di ritenere sussistente, nel caso di specie, il presupposto in esame.
4. Conclusioni.
Alla luce di tutto quanto precede, il Tribunale, in accoglimento del ricorso, accerta e dichiara il diritto dei ricorrenti al riconoscimento in loro favore dello status di cittadini italiani.
L'istanza del ricorrenti - avente a oggetto la richiesta di trascrizione presso il registro dello stato civile del presente provvedimento ex art. 24, comma 1, lett. e), D.P.R. 396/2000 deve essere accolta, stante l'art. 12, comma 11, del predetto articolo che così recita: “la trascrizione può essere domandata da chiunque vi ha interesse [...] o dalla pubblica autorità”.
Per tale ragione, s'impone l'ordine, ex art. 10 D.P.R. 396/2000, al Controparte_1 e, per esso, all'Ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Dispone che il cancelliere, ex art. 14 D.P.R. 396/2000, trasmetta, senza indugio, all'ufficiale dello stato civile competente il presente provvedimento.
5. Le spese del giudizio.
Benché l'omessa costituzione in giudizio della parte resistente soccombente non la esonererebbe
(Cass. civ., n. 5842/2015), per ciò stesso, dalla condanna alla rifusione delle spese di lite, ritiene il
Tribunale di dichiararle irripetibili. Nel caso di specie, infatti, per i ricorrenti discendenti da [...]
Per 2, l'elevato numero di domande pervenute alla P.A. in sede amministrativa - circostanza quest'ultima che fonda l'interesse ad agire del ricorrente- impedisce loro, di fatto, di procedere alla conclusione tempestiva dei relativi procedimenti amministrativi. Persona 3 in quantoAlla stessa conclusione deve giungersi con riferimento ai discendenti di in diritto in questione viene loro riconosciuto facendo necessaria applicazione della interpretazione giurisprudenziale delle norme che in questa sede ci interessano.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di L'Aquila, Sezione specializzata in materia d'immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al R.G. n. 1935/2023 e vertente tra le parti emarginate in epigrafe, così provvede:
■ dichiara la contumacia del Controparte_1 ;
■ in accoglimento del ricorso, accerta e dichiara il diritto di Parte 1
Parte 4 [...]Parte 2 Parte 3
al riconoscimento in loro favore dello status Parte 5 e Parte_6
di cittadini italiani;
Controparte 1 e, per esso, all'Ufficiale dello stato
■ ordina, ex art. 10 D.P.R. 396/2000, al civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
dispone che il cancelliere, ex art. 14 D.P.R. 396/2000, trasmetta, senza indugio, all'ufficiale dello stato civile competente il presente provvedimento;
■ dichiara l'irripetibilità delle spese di lite.
L'Aquila, lì 24.2.2025
Il Giudice
dott.ssa Elvira Buzzelli