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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 24/11/2025, n. 1597 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1597 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3297/2025
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dott. Aldo Rizzo, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia promossa
DA
, rapp. e dif. dagli avv.ti S. Lombardi e F. Cerchia, con i quali elettivamente Parte_1
domicilia in Castellammare di Stabia, al C.so V. Emanuele 17, giusta procura depositata in produzione,
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., rappr.to e difeso dall'Avvocatura interna, CP_1
dom.to come in atti, giusta procura di cui in documentazione,
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto depositato in data 14/7/2025, parte ricorrente di cui in epigrafe ha adito questo
Giudice, al fine di sentire accertare il diritto al ripristino dell'assegno mensile di assistenza a far data dalla domanda di ricostituzione reddituale di pensione del giorno 8/2/2023, con condanna dell' al pagamento dei relativi ratei dal febbraio 2023 sino al gennaio 2025 CP_1
compreso, avendo successivamente ottenuto la prestazione in virtù di domanda di aggravamento;
il tutto con vittoria delle spese di lite.
Si è costituito l , contestando gli assunti avversi e concludendo come da pagina 4 della CP_1
memoria.
La causa è stata decisa come da sentenza che segue. La domanda è improponibile.
A era riconosciuto l'assegno mensile di assistenza a seguito della visita Parte_1
amministrativa del 13/10/2017. L'erogazione della provvidenza in suo favore veniva interrotta, poiché dal giugno 2018 era assunto presso lo ed il suo Parte_2
reddito non rientrava più nei limiti previsti dalla normativa per l'erogazione dell'assegno mensile di assistenza.
In data 8/2/2023, il ricorrente, ritenendo sussistere il duplice requisito sia sanitario sia economico, presentava domanda di ricostituzione di pensione, al fine di ottenere il ripristino della prestazione assistenziale;
la richiesta veniva respinta dall' . CP_1
In realtà, nel caso in esame, il si è limitato a presentare una domanda di Parte_1
ricostituzione reddituale su una prestazione eliminata, senza aver mai inviato, come richiesto, il modello AP93 per il ripristino della provvidenza.
La domanda in sede amministrativa, affinché si realizzi la condizione di proponibilità, deve essere idonea anche nei contenuti e deve essere adeguatamente documentata.
Quindi, il problema non è superabile con un'interpretazione dell'istanza di ricostituzione della pensione tale da farla ritenere una richiesta di ripristino della provvidenza, proprio per la carenza nella stessa dei requisiti di forma e contenuto propri della domanda specifica di ripristino della prestazione.
Pertanto, nella fattispecie di causa è identificabile un'improponibilità della domanda giudiziale per assenza della preventiva istanza amministrativa.
La peculiarità della fattispecie di causa giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
a) dichiara l'improponibilità della domanda;
b) compensa le spese di lite.
Nocera Inferiore, data del deposito Il Giudice
Dott. Aldo Rizzo
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dott. Aldo Rizzo, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia promossa
DA
, rapp. e dif. dagli avv.ti S. Lombardi e F. Cerchia, con i quali elettivamente Parte_1
domicilia in Castellammare di Stabia, al C.so V. Emanuele 17, giusta procura depositata in produzione,
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., rappr.to e difeso dall'Avvocatura interna, CP_1
dom.to come in atti, giusta procura di cui in documentazione,
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto depositato in data 14/7/2025, parte ricorrente di cui in epigrafe ha adito questo
Giudice, al fine di sentire accertare il diritto al ripristino dell'assegno mensile di assistenza a far data dalla domanda di ricostituzione reddituale di pensione del giorno 8/2/2023, con condanna dell' al pagamento dei relativi ratei dal febbraio 2023 sino al gennaio 2025 CP_1
compreso, avendo successivamente ottenuto la prestazione in virtù di domanda di aggravamento;
il tutto con vittoria delle spese di lite.
Si è costituito l , contestando gli assunti avversi e concludendo come da pagina 4 della CP_1
memoria.
La causa è stata decisa come da sentenza che segue. La domanda è improponibile.
A era riconosciuto l'assegno mensile di assistenza a seguito della visita Parte_1
amministrativa del 13/10/2017. L'erogazione della provvidenza in suo favore veniva interrotta, poiché dal giugno 2018 era assunto presso lo ed il suo Parte_2
reddito non rientrava più nei limiti previsti dalla normativa per l'erogazione dell'assegno mensile di assistenza.
In data 8/2/2023, il ricorrente, ritenendo sussistere il duplice requisito sia sanitario sia economico, presentava domanda di ricostituzione di pensione, al fine di ottenere il ripristino della prestazione assistenziale;
la richiesta veniva respinta dall' . CP_1
In realtà, nel caso in esame, il si è limitato a presentare una domanda di Parte_1
ricostituzione reddituale su una prestazione eliminata, senza aver mai inviato, come richiesto, il modello AP93 per il ripristino della provvidenza.
La domanda in sede amministrativa, affinché si realizzi la condizione di proponibilità, deve essere idonea anche nei contenuti e deve essere adeguatamente documentata.
Quindi, il problema non è superabile con un'interpretazione dell'istanza di ricostituzione della pensione tale da farla ritenere una richiesta di ripristino della provvidenza, proprio per la carenza nella stessa dei requisiti di forma e contenuto propri della domanda specifica di ripristino della prestazione.
Pertanto, nella fattispecie di causa è identificabile un'improponibilità della domanda giudiziale per assenza della preventiva istanza amministrativa.
La peculiarità della fattispecie di causa giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
a) dichiara l'improponibilità della domanda;
b) compensa le spese di lite.
Nocera Inferiore, data del deposito Il Giudice
Dott. Aldo Rizzo