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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 18/09/2025, n. 427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 427 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CHIETI REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
in persona del giudice dott. Francesco Turco, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 104 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 TRA (C.F.: ), elettivamente domiciliato in TE C.F._1 Pescara, Piazza della Rinascita n. 24, presso lo studio dell'Avv. Andrea Lucchi, che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
ATTORE E (C.F.: , in proprio e quale rappresentante RO C.F._2 legale della (P. I.V.A.: ), Controparte_2 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Roma, Via F. Paulucci de' Calboli n. 9, presso lo studio dell'Avv. Piero Sandulli, che la rappresenta e difende come da procura in atti;
CONVENUTA OGGETTO: diritto societario. CONCLUSIONI: per l'attore: Insiste per l'ammissione dei mezzi istruttori previamente richiesti in ordine alla integrazione della CTU. Accertare e dichiarare, per le causali di cui in narrativa, l'avvenuto scioglimento della
[...] ai sensi dell'art. 2272 c.c., Controparte_3 termine, con ogni conseguenza di legge;
Accertare e dichiarare, per le causali di cui in narrativa, il diritto del socio Prof. ad essere risarcito di tutti i TE danni provocati dalla sig.ra nella sua qualità di amministratrice RO unica della Condannare, per Controparte_3
l'effetto, la sig.ra a versare al sig. il risarcimento RO TE per come quant rizia di parte i nella misura complessiva di € 114.436,15 o in quella maggiore o minor somma che sarà ritenuta di giustizia all'esito del presente giudizio, oltre alle spese sostenute per la redazione della perizia tecnica di parte, oltre agli interessi legali e rivalutazione monetaria dal giorno della domanda sino al soddisfo;
Condannare, per l'effetto, La sig.ra
[...]
nella sua qualità di amministratrice unica della CP_1 Controparte_3
a restituire immediatamente
[...] stesso in conferimento ed a provvedere, nei tempi Pt_2 CP_1 strettamente necessari, alla liquidazione della società stessa, secondo la proposta già formulata dal Prof. allegata alla PEC del 22.12.2021; Con vittoria di CP_1 spese e competenze del presente giudizio. Per la convenuta: 1) NEL MERITO rigettare le domande attoree, in quanto del tutto destituite di fondamento in fatto ed in diritto;
2) IN VIA RICONVENZIONALE, NEL MERITO, condannare il IG al versamento in favore della IG.ra TE della co di euro 269.884,82 di cui euro RO
237.319,76 a titolo di debiti, in proprio, alla data del 9 gennaio 2022 nei confronti dell'odierna convenuta, ed euro 32.565,06 a titolo di debito pro-quota, alla data del 9 gennaio 2022 nei confronti dell'odierna convenuta, ovvero la metà del debito a
1 tale data della nei confronti della IG.ra per totali Controparte_3 RO euro 65.130,12, o della maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa a mezzo di consulenza tecnica d'ufficio, oltre interessi legali dal dì del dovuto fino al soddisfo per i motivi tutti meglio dedotti nel corpo del presente atto;
3) Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio. RAGIONI DELLA DECISIONE Con comparsa di costituzione in riassunzione il sig. ha TE convenuto, innanzi al Tribunale di Chieti, la sorella, sig.ra al fine RO di ottenere lo scioglimento della società agricola semplice per decorso del termine ai sensi dell'art. 2272 c.c. nonché il risarcimento del danno e la restituzione dei terreni conferiti. Ha esposto di aver formulato una proposta di arbitrato innanzi alla Camera Arbitrale della Camera di Commercio Chieti – Pescara al fine di ottenere, appunto, lo scioglimento della società Agricola semplice “Eredi di Controparte_3 costituita tra i soci sig.ri e TE RO Persona_1
(madre dei primi due) con atto del 13.07.2012 a rogito Notar Persona_2
Deduceva che, per la carica di amministratore, era stata prevista una turnazione triennale tra i soci, difatti mai verificatasi stante il decesso della sig.ra ed Per_1 il credito vantato dalla sig.ra la quale è sempre stata unica RO amministratrice. La convenuta, profittando di ciò, non avrebbe mai compilato alcun registro aziendale né stilato una contabilità ordinaria né indetto una riunione societaria per l'ordinaria né tanto meno per la straordinaria amministrazione, così gestendo come cosa propria la società di famiglia. Più in particolare, non esisterebbe alcun rendiconto societario a far data dal 01.10.2020 mentre, per gli anni precedenti, erano state inviate, dietro ripetute insistenze del sig. soltanto delle bozze contestate, inviate dal TE dott. , contenenti rilevanti sviste ed omissioni oltre a spese non CP_4 giustificate, anche personali, della sig.ra RO
Ancora, la convenuta non avrebbe mai liquidato gli utili in favore del fratello e, nell'ambito della campagna di ristrutturazione e riconversione vigneti per l'annata 2017/2018, il sig. si sarebbe visto espiantare i vigneti insistenti su CP_1 terreni di sua proprietà (dati in conferimento alla società), poi rilocati sui terreni di esclusiva proprità della sorella , la quale aveva presentato apposita CP_1 domanda, per mezzo del CAF Agri di Chieti, dichiarando (contrariamente al vero) che i suddetti vigneti fossero di proprietà della società, così provocando la conversione dei suddetti terreni da vigneto a seminativo con evidente perdita di valore. A fronte delle rimostranze, rimaste inevase, l'attore provvedeva personalmente a comunicare l'intervenuta causa di scioglimento alla filiale di 40487 CP_5 di Francavilla al Mare ove sono accesi i conti correnti intestati alla società, al fine di aggiornare i dati per l'adeguata verifica della clientela ed evitare ulteriori prelievi di natura personale dal conto. L'arbitrato si concludeva con la pronuncia di difetto di competenza e, pertanto, la causa è stata riassunta innanzi al Tribunale di Chieti. Ha aggiunto che, nelle more, la convenuta ha venduto i terreni di sua proprietà sui quali sono stati impiantati i vigneti espiantati da quelli del fratello e non ha provveduto al pagamento degli operai che hanno iniziato vertenze nei confronti della società. La sig.ra ha anche ottenuto un decreto ex art. 700 RO
c.p.c. per permettere l'apertura di nuovo conto corrente intestato alla società,
2 apertura ad oggi ancora non avvenuta, con conseguente omessa gestione dei terreni ancora conferiti nella società, ormai quasi tutti del solo attore. Si è costituita nell'odierno giudizio la sig.ra la quale ha eccepito, RO in via preliminare, l'omesso esperimento della mediazione obbligatoria nonché l'incompetenza del Tribunale di Chieti in favore del Tribunale capitolino. Nel merito ha eccepito l'infondatezza della avversa domanda in quanto attinente a fatti antecedenti alla sottoscrizione dell'atto di divisione del 5 luglio 2019 e dell'atto novativo di cessione di crediti, sottoscritto in pari data. Con tali atti i soci paritari della hanno provveduto allo Controparte_3 scioglimento della comunione ereditaria dei fondi rustici, di cui all'allegato A ed, in virtù dell'atto di cessione di crediti, sottoscritto in pari data, hanno disposto di non procedere allo scioglimento immediato della Società, con la precipua finalità di estinguere totalmente i debiti che l'attore aveva contratto con l'odierna convenuta a quella data. In via riconvenzionale ha chiesto condannarsi il sig. al TE pagamento della complessiva somma di euro 269.884,82, di cui euro 237.319,76 a titolo di debiti, in proprio, alla data del 9 gennaio 2022 nei confronti dell'odierna convenuta, ed euro 32.565,06 a titolo di debito pro quota, alla data del 9 gennaio 2022 nei confronti dell'odierna convenuta, ovvero la metà del debito a tale data della nei confronti della sig.ra per totali euro Controparte_3 RO
65.130,12. Ciò detto, si osserva quanto segue. Nel chiedere il rigetto delle avverse domande, la convenuta, nell'atto introduttivo, non formula alcuna deduzione in ordine alla domanda attorea di accertamento dell'avvenuto scioglimento della società con il fratello. Uniche questioni controverse sono, pertanto, le reciproche pretese risarcitorie/restitutorie. Prima di affrontare il merito, occorre pronunciarsi sulle eccezioni preliminari formulate dalla convenuta. Quanto alla competenza, come già osservato con ordinanza del 17.6.2024, l'eccezione è riferita al foro di Roma, previsto come esclusivo nell'atto di cessione crediti del 5.7.2019 (All. 1 comparsa di risposta). Tale atto disciplina, appunto, la cessione dei crediti tra i soci, la continuazione della società mediante conferma del conferimento dei terreni, la permanenza dell'amministrazione in capo alla sig.ra RO
La domanda attorea, avente ad oggetto la responsabilità della convenuta esula dalle previsioni del predetto accordo, con conseguente competenza del tribunale teatino. Ulteriore eccezione preliminare attiene al mancato esperimento della mediazione obbligatoria. Come già indicato con la predetta ordinanza, la mediazione in realtà si è già svolta per due volte, prima nel 2021, su iniziativa dell'attore e poi durante l'arbitrato. Onerare le parti di affrontare una nuova mediazione dopo quella già esperita nel procedimento di arbitrato, cui la presente causa costituisce la prosecuzione a fronte della dichiarazione di incompetenzaimporterebbe una inutile duplicazione contraria al principio di ragionevole durata del processo. Nel merito, non essendovi sostanziale controversia in ordine allo scioglimento della società, occorre affrontare la domanda del sig. di TE
3 risarcimento del danno, quantificato in “€ 114.436,15 o in quella maggiore o minor somma che sarà ritenuta di giustizia”. A fondamento di tale domanda, l'attore richiama la “perizia di parte a firma del dott. che si deposita in allegato al presente atto. Tale elaborato è Persona_3 sudd la prima riguarda le osservazioni alla bozza di rendiconto presentata dall'amministratrice per gli anni 2019 e 2020; la RO seconda riguarda le osservazion conto datato 24.06.2020 (periodo 2017 – 31.03.2020); la terza, infine, le osservazioni relative al rendiconto del 02.10.2020 (periodo 2017 – 30.09.2020). I rendiconti presentati da RO presentano, a vario titolo, presunti crediti da questa vantati n fratello, tuttavia, ad una attenta analisi risulta come :”..ha presentato in CP_1 varie forme rendiconti dei rapporti di comunione della agricola solo fino al 30.09.2020, duplicando voci di spesa, omettendo crediti della controparte per importi significativi, attribuendogli direttamente o in conto della gestione agricola spese sostenute a suo esclusivo vantaggio ed utile, omettendo di indicare alla data finale del rendiconto crediti liquidi per contributi pubblici e crediti da liquidare per raccolti di uva conferiti alla cantina sociale per oltre 174 mila euro..” Come Pt_3 precisato nelle conclusioni del suddetto peritale, si precisa “..che la mancanza del rendiconto aggiornato e dell'accertamento della causa di scioglimento della società per decorso del termine produce un danno immediato e diretto a
quantificabile provvisoriamente nella somma rilevata al TE credito per indennizzi, rapporti personali e gestione beni comuni per euro 114.436,15.”. Si deve precisare che tale somma ricomprende anche il risarcimento dei danni per l'illegittimo espianto dei vigneti di proprietà del Prof.
successivamente reimpiantati sui terreni di TE RO
a prudenzialmente in € 51.278,17. Il calcolo è st perito di parte con una semplice proporzione matematica, comparando il valore dei terreni coltivati a vigneti e dei terreni in cui tale coltivazione non è più possibile (e dunque denominati “seminativi”). Più in particolare, il valore agricolo medio dei vigneti è pari ad € 34.300,00 mentre il valore agricolo medio di un terreno seminativo è pari ad € 15.000,00. Di talchè la differenza di valore è pari ad € 19.300,00 ad ettaro;
gli ettari interessati dall'espianto illegittimo subito dall'odierno attore sono 2,6565, pertanto la perdita di valore complessiva risulta pari ad € 51.278,17 (valori medi aggiornati al 2016). Precisa il perito di parte sul punto: ”Ha eseguito in danno di operazioni di espianto di vigneti di proprietà TE esclusiva di questi, giacitura – per l'effetto – non sono più riconvertibili né utilizzabili per la produzione vinicola, procurando così una permanente perdita di valore degli stessi ed un danno corrispondente quantificabile in via provvisoria in € 51.278,17, il tutto in assenza di alcuna autorizzazione e producendo alla Pubblica Amministrazione (Regione Abruzzo) istanza/contributo nella quale veniva asseverata la proprietà dei terreni oggetto di riconversione produttiva in capo alla società agricola in luogo del legittimo proprietario TE
, esponendo la società ed i soci alle sanzioni civili e penali di cui a
[...]
ISPOSIZIONI REGIONALI ATTUATIVE (D.R.A.) delle MISURE DI RISTRUTTURAZIONE E RICONVERSIONE DEI VIGNETI”. Le restanti voci di danno discendono dalla non veridicità e parzialità delle bozze di rendiconto presentate da
In particolare derivano dalla duplicazione delle voci di spesa, RO editi di controparte, attribuzione diretta e/o in conto della gestione agricola di spese sostenute ad esclusivo vantaggio personale dell'amministratrice
4 nonchè omissione della rendicontazione di crediti liquidi per contributi pubblici e crediti da liquidare per la raccolta di uva conferiti alla cantina sociale per Pt_3 oltre 174 mila euro. La sig.ra ha, sul punto, eccepito che tali rimostranze, oltre ad RO essere sprovvisti di prova, risalgono a fatti anteriori al 5 luglio 2019, data in cui è stato sottoscritto sia l'atto di divisione, sia l'atto di cessione dei crediti, ove venivano cristallizzate le posizioni di dare ed avere dei soci paritari della _3
.
[...] In realtà, a prescindere dal fatto che la ricognizione di debito (c.d. cristallizzazione delle posizioni dare/avere) è da considerarsi nulla per indeterminatezza dell'oggetto, facendo riferimento ad un allegato B mai redatto, in tale atto non si fa alcun riferimento, come detto, a presunti crediti dell'attore per responsabilità dell'amministratrice oggetto di transazione. Invece, l'atto di divisione del 5/7/2019 esclude ogni responsabilità per quanto concerne l'espianto dei vigneti, posto che, nell'atto di divisione, i beni … sono attribuiti ed accettati come visti e piaciuti, a corpo, nello stato di fatto e di diritto in cui quanto in oggetto si trova e così come dalle parti condividenti si possiede e si ha diritto a possedere, con ogni diritto inerente ai beni in oggetto, adiacenze e pertinenze, accessioni ed accessori, servitù attive e passive legalmente esistenti, con tutti i proporzionali diritti ed obblighi sulle parti spazi ed impianti in comunione come per legge, nulla escluso ed eccettuato, con esonero dalle garanzie ex art. 1489, 1490 e 1497 c.c. Dunque, in definitiva, deve ritenersi che la diversa consistenza dei terreni dell'attore (da vigneto a seminativo) sia stata considerata nella formazione delle quote. Inoltre, non risulta dimostrato che l'espianto sia avvenuto successivamente al 5.7.2019. In conclusione, tale voce di danno non può essere riconosciuta. Al fine di determinare il complessivo rapporto dare avere tra le parti, va, allora, considerata la domanda riconvenzionale della sig.ra in proprio e Parte_4 nella sua qualità di amministratrice unica della , formulata Controparte_3
per ottenere la condanna al pagamento della somma di euro 269.884,82 di cui euro 237.319,76 a titolo di debiti, in proprio, alla data del 9 gennaio 2022 ed euro 32.565,06 a titolo di debito pro quota, alla data del 9 gennaio 2022ovvero la metà del debito a tale data della nei confronti della sig.ra Controparte_3 [...] per totali euro 65.130,12, o della maggiore o minore somma. CP_1
Con elaborato che si ritiene pienamente condivisibile in quanto logico, coerente e privo di contraddizioni, il CTU ha stimato un credito di € 43.917,70 a favore del sig. Persona_3
Correttamente il CTU prende a riferimento il rapporto dal 01 gennaio 2017 al 01 agosto 2022 ossia quello considerato dai consulenti tecnici delle parti nelle loro relazioni (rimanendo impregiudicata ogni pretesa successiva a tale data). Per quanto concerne il credito di natura personale della convenuta nei confronti del fratello, il CTU, basandosi correttamente sulla documentazione in atti, lo qualifica in € 22.732,54, ossia nella somma evincibile e dimostrabile dagli atti di causa regolarmente acquisiti nei termini processuali. Quanto ai rapporti societari, sempre basandosi sulle medesime corrette premesse, il CTU ha utilizzato gli estratti conto bancari in atti, che rappresentano in modo oggettivo e cronologico le entrate e le uscite della Società ivi transitate.
5 Ha precisato comunque che, laddove possibile, è stata effettuata una riconciliazione con la documentazione contabile presente in atti. Ha, così, appurato che, nel corso del periodo di osservazione, e precisamente dal 01 gennaio 2017 al 01 agosto 2022, il saldo dei prelievi e dei versamenti ad esclusivo titolo personale a favore dei soci, risulta essere pari a complessivi euro 143.300,48 e precisamente euro 138.300,48 a favore della sig.ra RO ed euro 5.000,00 a favore del sig. . Di conseg TE partecipazione paritetica dei soci al c ulta che la signora CP_1
è debitrice nei confronti del sig. per complessivi euro
[...] TE
,24, come evidenziato nella tabella Conclude, così, il CTU che “la IG.ra , parte convenuta, è debitrice RO per complessivi euro 43.917,70 anovecentodiciasette,70) nei confronti dell'attore IG. . Questo debito rappresenta la somma TE algebrica dei debiti e crediti di natura personale e societari tra le parti e precisamente: - per quanto attiene i rapporti dare/avere di natura personale tra le parti è determinato in complessivi in euro 22.732,54 il debito del IG. TE
(parte attrice) nei confronti della IG.ra (parte con
[...] RO nto attiene i rapporti dare/avere di ria tra le parti è determinato in complessivi in euro 66.650,24 il debito della IG.ra RO
(parte convenuta) nei confronti del IG. (parte attric TE
Quindi, in conclusione, la convenuta l pagamento della somma di € 43.917,70 oltre interessi legali dal 01.08.2022. Stante l'accoglimento solo parziale della domanda attorea le spese di lite possono compensarsi per il 50%. A tale importo vengono parametrate le spese di lite ai sensi dell'art. 5 del DECRETO 10 marzo 2014, n. 55 (Nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni, si ha riguardo di norma alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata). Per analoga ragione le spese di CTU, come liquidate con separato provvedimento, vanno poste a carico dell'attore per 1/3 e della convenuta per 2/3. Non possono riconoscersi le spese di CTP in quanto non è stato allegato il relativo pagamento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, deduzione o eccezione disattesa così provvede: 1) Accerta il verificarsi della causa di scioglimento della società _3 ai sensi dell'art. 2272 c.c., per decorso del
[...] Controparte_3 termine;
2) Condanna (C.F.: al pagamento, in RO C.F._2 favore di (C.F.: ) della somma di € TE C.F._1
43.917,70 oltre interessi legali dal 01.08.2022; 3) Condanna (C.F.: alla rifusione del RO C.F._2
50% delle spese di lite in favore di (C.F.: ) TE C.F._1 che si liquidano, per il totale, su cui operare il calcolo, in € 786,00 per esborsi ed € 7.616,00 (valore della controversia € 43.917,70, valori medi per le fasi), mentre compensa il restante 50%; 4) Pone le spese di CTU, come liquidate con separato provvedimento, a carico dell'attore per 1/3 e della convenuta per 2/3.
Così deciso in Chieti, il 18.9.2025. IL GIUDICE Dott. Francesco Turco
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in persona del giudice dott. Francesco Turco, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 104 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 TRA (C.F.: ), elettivamente domiciliato in TE C.F._1 Pescara, Piazza della Rinascita n. 24, presso lo studio dell'Avv. Andrea Lucchi, che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
ATTORE E (C.F.: , in proprio e quale rappresentante RO C.F._2 legale della (P. I.V.A.: ), Controparte_2 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Roma, Via F. Paulucci de' Calboli n. 9, presso lo studio dell'Avv. Piero Sandulli, che la rappresenta e difende come da procura in atti;
CONVENUTA OGGETTO: diritto societario. CONCLUSIONI: per l'attore: Insiste per l'ammissione dei mezzi istruttori previamente richiesti in ordine alla integrazione della CTU. Accertare e dichiarare, per le causali di cui in narrativa, l'avvenuto scioglimento della
[...] ai sensi dell'art. 2272 c.c., Controparte_3 termine, con ogni conseguenza di legge;
Accertare e dichiarare, per le causali di cui in narrativa, il diritto del socio Prof. ad essere risarcito di tutti i TE danni provocati dalla sig.ra nella sua qualità di amministratrice RO unica della Condannare, per Controparte_3
l'effetto, la sig.ra a versare al sig. il risarcimento RO TE per come quant rizia di parte i nella misura complessiva di € 114.436,15 o in quella maggiore o minor somma che sarà ritenuta di giustizia all'esito del presente giudizio, oltre alle spese sostenute per la redazione della perizia tecnica di parte, oltre agli interessi legali e rivalutazione monetaria dal giorno della domanda sino al soddisfo;
Condannare, per l'effetto, La sig.ra
[...]
nella sua qualità di amministratrice unica della CP_1 Controparte_3
a restituire immediatamente
[...] stesso in conferimento ed a provvedere, nei tempi Pt_2 CP_1 strettamente necessari, alla liquidazione della società stessa, secondo la proposta già formulata dal Prof. allegata alla PEC del 22.12.2021; Con vittoria di CP_1 spese e competenze del presente giudizio. Per la convenuta: 1) NEL MERITO rigettare le domande attoree, in quanto del tutto destituite di fondamento in fatto ed in diritto;
2) IN VIA RICONVENZIONALE, NEL MERITO, condannare il IG al versamento in favore della IG.ra TE della co di euro 269.884,82 di cui euro RO
237.319,76 a titolo di debiti, in proprio, alla data del 9 gennaio 2022 nei confronti dell'odierna convenuta, ed euro 32.565,06 a titolo di debito pro-quota, alla data del 9 gennaio 2022 nei confronti dell'odierna convenuta, ovvero la metà del debito a
1 tale data della nei confronti della IG.ra per totali Controparte_3 RO euro 65.130,12, o della maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa a mezzo di consulenza tecnica d'ufficio, oltre interessi legali dal dì del dovuto fino al soddisfo per i motivi tutti meglio dedotti nel corpo del presente atto;
3) Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio. RAGIONI DELLA DECISIONE Con comparsa di costituzione in riassunzione il sig. ha TE convenuto, innanzi al Tribunale di Chieti, la sorella, sig.ra al fine RO di ottenere lo scioglimento della società agricola semplice per decorso del termine ai sensi dell'art. 2272 c.c. nonché il risarcimento del danno e la restituzione dei terreni conferiti. Ha esposto di aver formulato una proposta di arbitrato innanzi alla Camera Arbitrale della Camera di Commercio Chieti – Pescara al fine di ottenere, appunto, lo scioglimento della società Agricola semplice “Eredi di Controparte_3 costituita tra i soci sig.ri e TE RO Persona_1
(madre dei primi due) con atto del 13.07.2012 a rogito Notar Persona_2
Deduceva che, per la carica di amministratore, era stata prevista una turnazione triennale tra i soci, difatti mai verificatasi stante il decesso della sig.ra ed Per_1 il credito vantato dalla sig.ra la quale è sempre stata unica RO amministratrice. La convenuta, profittando di ciò, non avrebbe mai compilato alcun registro aziendale né stilato una contabilità ordinaria né indetto una riunione societaria per l'ordinaria né tanto meno per la straordinaria amministrazione, così gestendo come cosa propria la società di famiglia. Più in particolare, non esisterebbe alcun rendiconto societario a far data dal 01.10.2020 mentre, per gli anni precedenti, erano state inviate, dietro ripetute insistenze del sig. soltanto delle bozze contestate, inviate dal TE dott. , contenenti rilevanti sviste ed omissioni oltre a spese non CP_4 giustificate, anche personali, della sig.ra RO
Ancora, la convenuta non avrebbe mai liquidato gli utili in favore del fratello e, nell'ambito della campagna di ristrutturazione e riconversione vigneti per l'annata 2017/2018, il sig. si sarebbe visto espiantare i vigneti insistenti su CP_1 terreni di sua proprietà (dati in conferimento alla società), poi rilocati sui terreni di esclusiva proprità della sorella , la quale aveva presentato apposita CP_1 domanda, per mezzo del CAF Agri di Chieti, dichiarando (contrariamente al vero) che i suddetti vigneti fossero di proprietà della società, così provocando la conversione dei suddetti terreni da vigneto a seminativo con evidente perdita di valore. A fronte delle rimostranze, rimaste inevase, l'attore provvedeva personalmente a comunicare l'intervenuta causa di scioglimento alla filiale di 40487 CP_5 di Francavilla al Mare ove sono accesi i conti correnti intestati alla società, al fine di aggiornare i dati per l'adeguata verifica della clientela ed evitare ulteriori prelievi di natura personale dal conto. L'arbitrato si concludeva con la pronuncia di difetto di competenza e, pertanto, la causa è stata riassunta innanzi al Tribunale di Chieti. Ha aggiunto che, nelle more, la convenuta ha venduto i terreni di sua proprietà sui quali sono stati impiantati i vigneti espiantati da quelli del fratello e non ha provveduto al pagamento degli operai che hanno iniziato vertenze nei confronti della società. La sig.ra ha anche ottenuto un decreto ex art. 700 RO
c.p.c. per permettere l'apertura di nuovo conto corrente intestato alla società,
2 apertura ad oggi ancora non avvenuta, con conseguente omessa gestione dei terreni ancora conferiti nella società, ormai quasi tutti del solo attore. Si è costituita nell'odierno giudizio la sig.ra la quale ha eccepito, RO in via preliminare, l'omesso esperimento della mediazione obbligatoria nonché l'incompetenza del Tribunale di Chieti in favore del Tribunale capitolino. Nel merito ha eccepito l'infondatezza della avversa domanda in quanto attinente a fatti antecedenti alla sottoscrizione dell'atto di divisione del 5 luglio 2019 e dell'atto novativo di cessione di crediti, sottoscritto in pari data. Con tali atti i soci paritari della hanno provveduto allo Controparte_3 scioglimento della comunione ereditaria dei fondi rustici, di cui all'allegato A ed, in virtù dell'atto di cessione di crediti, sottoscritto in pari data, hanno disposto di non procedere allo scioglimento immediato della Società, con la precipua finalità di estinguere totalmente i debiti che l'attore aveva contratto con l'odierna convenuta a quella data. In via riconvenzionale ha chiesto condannarsi il sig. al TE pagamento della complessiva somma di euro 269.884,82, di cui euro 237.319,76 a titolo di debiti, in proprio, alla data del 9 gennaio 2022 nei confronti dell'odierna convenuta, ed euro 32.565,06 a titolo di debito pro quota, alla data del 9 gennaio 2022 nei confronti dell'odierna convenuta, ovvero la metà del debito a tale data della nei confronti della sig.ra per totali euro Controparte_3 RO
65.130,12. Ciò detto, si osserva quanto segue. Nel chiedere il rigetto delle avverse domande, la convenuta, nell'atto introduttivo, non formula alcuna deduzione in ordine alla domanda attorea di accertamento dell'avvenuto scioglimento della società con il fratello. Uniche questioni controverse sono, pertanto, le reciproche pretese risarcitorie/restitutorie. Prima di affrontare il merito, occorre pronunciarsi sulle eccezioni preliminari formulate dalla convenuta. Quanto alla competenza, come già osservato con ordinanza del 17.6.2024, l'eccezione è riferita al foro di Roma, previsto come esclusivo nell'atto di cessione crediti del 5.7.2019 (All. 1 comparsa di risposta). Tale atto disciplina, appunto, la cessione dei crediti tra i soci, la continuazione della società mediante conferma del conferimento dei terreni, la permanenza dell'amministrazione in capo alla sig.ra RO
La domanda attorea, avente ad oggetto la responsabilità della convenuta esula dalle previsioni del predetto accordo, con conseguente competenza del tribunale teatino. Ulteriore eccezione preliminare attiene al mancato esperimento della mediazione obbligatoria. Come già indicato con la predetta ordinanza, la mediazione in realtà si è già svolta per due volte, prima nel 2021, su iniziativa dell'attore e poi durante l'arbitrato. Onerare le parti di affrontare una nuova mediazione dopo quella già esperita nel procedimento di arbitrato, cui la presente causa costituisce la prosecuzione a fronte della dichiarazione di incompetenzaimporterebbe una inutile duplicazione contraria al principio di ragionevole durata del processo. Nel merito, non essendovi sostanziale controversia in ordine allo scioglimento della società, occorre affrontare la domanda del sig. di TE
3 risarcimento del danno, quantificato in “€ 114.436,15 o in quella maggiore o minor somma che sarà ritenuta di giustizia”. A fondamento di tale domanda, l'attore richiama la “perizia di parte a firma del dott. che si deposita in allegato al presente atto. Tale elaborato è Persona_3 sudd la prima riguarda le osservazioni alla bozza di rendiconto presentata dall'amministratrice per gli anni 2019 e 2020; la RO seconda riguarda le osservazion conto datato 24.06.2020 (periodo 2017 – 31.03.2020); la terza, infine, le osservazioni relative al rendiconto del 02.10.2020 (periodo 2017 – 30.09.2020). I rendiconti presentati da RO presentano, a vario titolo, presunti crediti da questa vantati n fratello, tuttavia, ad una attenta analisi risulta come :”..ha presentato in CP_1 varie forme rendiconti dei rapporti di comunione della agricola solo fino al 30.09.2020, duplicando voci di spesa, omettendo crediti della controparte per importi significativi, attribuendogli direttamente o in conto della gestione agricola spese sostenute a suo esclusivo vantaggio ed utile, omettendo di indicare alla data finale del rendiconto crediti liquidi per contributi pubblici e crediti da liquidare per raccolti di uva conferiti alla cantina sociale per oltre 174 mila euro..” Come Pt_3 precisato nelle conclusioni del suddetto peritale, si precisa “..che la mancanza del rendiconto aggiornato e dell'accertamento della causa di scioglimento della società per decorso del termine produce un danno immediato e diretto a
quantificabile provvisoriamente nella somma rilevata al TE credito per indennizzi, rapporti personali e gestione beni comuni per euro 114.436,15.”. Si deve precisare che tale somma ricomprende anche il risarcimento dei danni per l'illegittimo espianto dei vigneti di proprietà del Prof.
successivamente reimpiantati sui terreni di TE RO
a prudenzialmente in € 51.278,17. Il calcolo è st perito di parte con una semplice proporzione matematica, comparando il valore dei terreni coltivati a vigneti e dei terreni in cui tale coltivazione non è più possibile (e dunque denominati “seminativi”). Più in particolare, il valore agricolo medio dei vigneti è pari ad € 34.300,00 mentre il valore agricolo medio di un terreno seminativo è pari ad € 15.000,00. Di talchè la differenza di valore è pari ad € 19.300,00 ad ettaro;
gli ettari interessati dall'espianto illegittimo subito dall'odierno attore sono 2,6565, pertanto la perdita di valore complessiva risulta pari ad € 51.278,17 (valori medi aggiornati al 2016). Precisa il perito di parte sul punto: ”Ha eseguito in danno di operazioni di espianto di vigneti di proprietà TE esclusiva di questi, giacitura – per l'effetto – non sono più riconvertibili né utilizzabili per la produzione vinicola, procurando così una permanente perdita di valore degli stessi ed un danno corrispondente quantificabile in via provvisoria in € 51.278,17, il tutto in assenza di alcuna autorizzazione e producendo alla Pubblica Amministrazione (Regione Abruzzo) istanza/contributo nella quale veniva asseverata la proprietà dei terreni oggetto di riconversione produttiva in capo alla società agricola in luogo del legittimo proprietario TE
, esponendo la società ed i soci alle sanzioni civili e penali di cui a
[...]
ISPOSIZIONI REGIONALI ATTUATIVE (D.R.A.) delle MISURE DI RISTRUTTURAZIONE E RICONVERSIONE DEI VIGNETI”. Le restanti voci di danno discendono dalla non veridicità e parzialità delle bozze di rendiconto presentate da
In particolare derivano dalla duplicazione delle voci di spesa, RO editi di controparte, attribuzione diretta e/o in conto della gestione agricola di spese sostenute ad esclusivo vantaggio personale dell'amministratrice
4 nonchè omissione della rendicontazione di crediti liquidi per contributi pubblici e crediti da liquidare per la raccolta di uva conferiti alla cantina sociale per Pt_3 oltre 174 mila euro. La sig.ra ha, sul punto, eccepito che tali rimostranze, oltre ad RO essere sprovvisti di prova, risalgono a fatti anteriori al 5 luglio 2019, data in cui è stato sottoscritto sia l'atto di divisione, sia l'atto di cessione dei crediti, ove venivano cristallizzate le posizioni di dare ed avere dei soci paritari della _3
.
[...] In realtà, a prescindere dal fatto che la ricognizione di debito (c.d. cristallizzazione delle posizioni dare/avere) è da considerarsi nulla per indeterminatezza dell'oggetto, facendo riferimento ad un allegato B mai redatto, in tale atto non si fa alcun riferimento, come detto, a presunti crediti dell'attore per responsabilità dell'amministratrice oggetto di transazione. Invece, l'atto di divisione del 5/7/2019 esclude ogni responsabilità per quanto concerne l'espianto dei vigneti, posto che, nell'atto di divisione, i beni … sono attribuiti ed accettati come visti e piaciuti, a corpo, nello stato di fatto e di diritto in cui quanto in oggetto si trova e così come dalle parti condividenti si possiede e si ha diritto a possedere, con ogni diritto inerente ai beni in oggetto, adiacenze e pertinenze, accessioni ed accessori, servitù attive e passive legalmente esistenti, con tutti i proporzionali diritti ed obblighi sulle parti spazi ed impianti in comunione come per legge, nulla escluso ed eccettuato, con esonero dalle garanzie ex art. 1489, 1490 e 1497 c.c. Dunque, in definitiva, deve ritenersi che la diversa consistenza dei terreni dell'attore (da vigneto a seminativo) sia stata considerata nella formazione delle quote. Inoltre, non risulta dimostrato che l'espianto sia avvenuto successivamente al 5.7.2019. In conclusione, tale voce di danno non può essere riconosciuta. Al fine di determinare il complessivo rapporto dare avere tra le parti, va, allora, considerata la domanda riconvenzionale della sig.ra in proprio e Parte_4 nella sua qualità di amministratrice unica della , formulata Controparte_3
per ottenere la condanna al pagamento della somma di euro 269.884,82 di cui euro 237.319,76 a titolo di debiti, in proprio, alla data del 9 gennaio 2022 ed euro 32.565,06 a titolo di debito pro quota, alla data del 9 gennaio 2022ovvero la metà del debito a tale data della nei confronti della sig.ra Controparte_3 [...] per totali euro 65.130,12, o della maggiore o minore somma. CP_1
Con elaborato che si ritiene pienamente condivisibile in quanto logico, coerente e privo di contraddizioni, il CTU ha stimato un credito di € 43.917,70 a favore del sig. Persona_3
Correttamente il CTU prende a riferimento il rapporto dal 01 gennaio 2017 al 01 agosto 2022 ossia quello considerato dai consulenti tecnici delle parti nelle loro relazioni (rimanendo impregiudicata ogni pretesa successiva a tale data). Per quanto concerne il credito di natura personale della convenuta nei confronti del fratello, il CTU, basandosi correttamente sulla documentazione in atti, lo qualifica in € 22.732,54, ossia nella somma evincibile e dimostrabile dagli atti di causa regolarmente acquisiti nei termini processuali. Quanto ai rapporti societari, sempre basandosi sulle medesime corrette premesse, il CTU ha utilizzato gli estratti conto bancari in atti, che rappresentano in modo oggettivo e cronologico le entrate e le uscite della Società ivi transitate.
5 Ha precisato comunque che, laddove possibile, è stata effettuata una riconciliazione con la documentazione contabile presente in atti. Ha, così, appurato che, nel corso del periodo di osservazione, e precisamente dal 01 gennaio 2017 al 01 agosto 2022, il saldo dei prelievi e dei versamenti ad esclusivo titolo personale a favore dei soci, risulta essere pari a complessivi euro 143.300,48 e precisamente euro 138.300,48 a favore della sig.ra RO ed euro 5.000,00 a favore del sig. . Di conseg TE partecipazione paritetica dei soci al c ulta che la signora CP_1
è debitrice nei confronti del sig. per complessivi euro
[...] TE
,24, come evidenziato nella tabella Conclude, così, il CTU che “la IG.ra , parte convenuta, è debitrice RO per complessivi euro 43.917,70 anovecentodiciasette,70) nei confronti dell'attore IG. . Questo debito rappresenta la somma TE algebrica dei debiti e crediti di natura personale e societari tra le parti e precisamente: - per quanto attiene i rapporti dare/avere di natura personale tra le parti è determinato in complessivi in euro 22.732,54 il debito del IG. TE
(parte attrice) nei confronti della IG.ra (parte con
[...] RO nto attiene i rapporti dare/avere di ria tra le parti è determinato in complessivi in euro 66.650,24 il debito della IG.ra RO
(parte convenuta) nei confronti del IG. (parte attric TE
Quindi, in conclusione, la convenuta l pagamento della somma di € 43.917,70 oltre interessi legali dal 01.08.2022. Stante l'accoglimento solo parziale della domanda attorea le spese di lite possono compensarsi per il 50%. A tale importo vengono parametrate le spese di lite ai sensi dell'art. 5 del DECRETO 10 marzo 2014, n. 55 (Nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni, si ha riguardo di norma alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata). Per analoga ragione le spese di CTU, come liquidate con separato provvedimento, vanno poste a carico dell'attore per 1/3 e della convenuta per 2/3. Non possono riconoscersi le spese di CTP in quanto non è stato allegato il relativo pagamento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, deduzione o eccezione disattesa così provvede: 1) Accerta il verificarsi della causa di scioglimento della società _3 ai sensi dell'art. 2272 c.c., per decorso del
[...] Controparte_3 termine;
2) Condanna (C.F.: al pagamento, in RO C.F._2 favore di (C.F.: ) della somma di € TE C.F._1
43.917,70 oltre interessi legali dal 01.08.2022; 3) Condanna (C.F.: alla rifusione del RO C.F._2
50% delle spese di lite in favore di (C.F.: ) TE C.F._1 che si liquidano, per il totale, su cui operare il calcolo, in € 786,00 per esborsi ed € 7.616,00 (valore della controversia € 43.917,70, valori medi per le fasi), mentre compensa il restante 50%; 4) Pone le spese di CTU, come liquidate con separato provvedimento, a carico dell'attore per 1/3 e della convenuta per 2/3.
Così deciso in Chieti, il 18.9.2025. IL GIUDICE Dott. Francesco Turco
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