Sentenza 4 dicembre 2023
Massime • 1
Ai fini dell'autorizzazione dell'indagato sottoposto agli arresti domiciliari ad assentarsi per svolgere un'attività lavorativa, il presupposto della assoluta indigenza, da accertare con criterio di rigore per la natura eccezionale della previsione di cui all'art. 284, comma 3, cod. proc. pen., non è tuttavia assimilabile ad una situazione di totale impossidenza, tale da non consentire neppure la soddisfazione delle primarie esigenze di vita, essendo sufficiente che le condizioni reddituali della famiglia, da valutare tenendo conto dei redditi di altri componenti, non consentano di provvedere agli oneri derivanti dalla educazione, istruzione e necessità di cura propria e dei soggetti della famiglia non indipendenti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/12/2023, n. 1200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1200 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2023 |
Testo completo
01200-24 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da Pierluigi Di Stefano - Presidente - Sent.n.sez.2340/23 CC - 4/12/2023 Orlando Villoni R.G.N.32207/2023 Angelo Capozzi Martino Rosati Paolo Di Geronimo - Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da RI AM, nato in [...] il [...] avverso l'ordinanza del 14/6/2023 emessa dal Tribunale di Venezia visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del consigliere Paolo Di Geronimo;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Nicola Lettieri, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
letta la memoria dell'avvocato Filippo Fedrizzi, il quale chiede l'annullamento con rinvio. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'impugnata ordinanza, il Tribunale del riesame di Venezia confermava il rigetto dell'istanza di autorizzazione ad allontanarsi dal luogo di esecuzione della misura degli arresti domiciliari, proposta da AM RI, indagato per il reato di cui agli artt. 73 e 80 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 2. Avverso tale ordinanza, il ricorrente ha proposto un unico motivo di impugnazione, con il quale deduce il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta insussistenza della "situazione di assoluta indigenza" che, ai sensi dell'art. 284, comma 3, cod. proc.pen. consente di autorizzare il soggetto ristretto agli arresti domiciliari allo svolgimento di attività lavorativa. Sottolinea il ricorrente come il Tribunale, recependo una motivazione diversa rispetto a quella sulla cui base la richiesta era stata respinta dal giudice per le indagini preliminari, riteneva che la moglie del ricorrente, svolgendo un'attività lavorativa che le garantisce un introito di circa €1.500 mensili, poteva provvedere alle esigenze dell'intera famiglia. Eccepisce il ricorrente che il Tribunale, fondando la decisione su un profilo non oggetto di appello e, quindi, non devoluto al suo esame, aveva sostanzialmente privato il ricorrente di un grado di giudizio. idonee a farNel merito, evidenziava come, in base alle statistiche Istat ritenere il dato quale fatto notorio - per una famiglia del tipo di quella del ricorrente la soglia di povertà assoluta, già nel 2021, si collocava al di sotto di un reddito mensile sostanzialmente analogo a quello di €1.500 di cui beneficia la moglie del ricorrente. Tale dato, nella sua oggettività e proveniente da fonte attendibile, dimostrerebbe di per sé l'illogicità della motivazione resa dal Tribunale.
3. Il ricorso è stato trattato in forma cartolare. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato.
2. La motivazione adottata dal Tribunale è fondata sul fatto che, nel disporre la sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari, era stata positivamente valutato, oltre alla disponibilità di un alloggio, anche il fatto che la moglie dell'indagato disponesse di un reddito adeguato a garantirne il sostentamento. Si assume, pertanto, che quel presupposto non potrebbe essere rimesso in discussione al fine di fondare la richiesta di autorizzazione all'allontanamento per svolgere attività lavorativa.
2.1. L'ordinanza adottata dal Tribunale si traduce nella mera riproposizione di un'argomentazione positivamente valorizzata al diverso fine di disporre la sostituzione della misura cautelare e che, in questa sede, viene impiegata quale elemento ostativo all'autorizzazione allo svolgimento dell'attività lavorativa. Si tratta di un percorso logico che, in realtà, presenta le gravi lacune 2 denunciate dal ricorrente, posto che la valutazione richiesta dall'art. 284 cod. proc.pen. non può limitarsi al mero accertamento della disponibilità di reddito, dovendosi anche valutare se il reddito familiare sia o meno in grado di far fronte alle primarie esigenze dell'intero nucleo. In tal senso, questa Corte ha precisato che ai fini dell'autorizzazione dell'imputato sottoposto agli arresti domiciliari ad assentarsi per svolgere un'attività lavorativa, la valutazione del giudice in ordine alla situazione di assoluta indigenza dello stesso deve essere improntata, stante l'eccezionalità della previsione, a criteri di particolare rigore, che non possono, però, spingersi fino alla richiesta di dimostrazione di una totale impossidenza tale da non consentire neppure la soddisfazione delle primarie esigenze di vita, essendo sufficiente che le condizioni reddituali del soggetto non gli consentano, in assenza dei proventi dell'attività lavorativa per il cui svolgimento è chiesta l'autorizzazione, di provvedere agli oneri derivanti dalla educazione, istruzione e necessità di cura propria e dei soggetti della famiglia da lui dipendenti (Sez.3, n. 24995 del 13/2/2018, Osmani, Rv. 273205). Applicando tale principio al caso di specie, ne consegue che il ricorrente ha rappresentato un'obiettiva necessità di far fronte alle esigenze basilari del proprio nucleo familiare, senza che il Tribunale abbia compiutamente valutato tale aspetto. Il mero richiamo al fatto che, nel disporre la sostituzione della custodia in carcere si sia valutata la disponibilità di un alloggio e di un reddito da parte della moglie, non può costituire un elemento di per sé ostativo alla valutazione delle esigenze di sostentamento familiari. È di tutta evidenza, infatti, che un conto è la disponibilità del minimo necessario a sostenersi al di fuori dell'istituto penitenziario ed altro è la possibilità, riconosciuta dall'art. 284 cod. proc. pen. di far fronte alle molteplici esigenze non solo dell'indagato, ma anche della prole con lui convivente.
3. In conclusione, l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio, dovendo il Tribunale rivalutare le esigenze rappresentate dal ricorrente alla luce del principio di diritto sopra richiamato.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudice al Tribunale di Venezia competente ai sensi dell'art. 309, co.7, c.p.p. Così deciso il 4 dicembre 2023 Il Consigliere estensore Presidente Paolo Di Geronimo Pierluigi Di Stefano 3