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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 08/05/2025, n. 17295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17295 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: ON TO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 09/05/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI;
il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, dr.Nicola Lettieri, ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. Ritenuto in fatto 1.La sentenza impugnata è della Corte d'appello di Venezia che, con la rideterminazione del trattamento sanzionatorio riferito alla durata delle pene accessorie fallimentari, ha confermato l'affermazione di responsabilità, stabilita in primo grado, di ON ON in ordine ai delitti 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 17295 Anno 2025 Presidente: CATENA ROSSELLA Relatore: MASINI TIZIANO Data Udienza: 09/04/2025 di cui agli artt. 216 comma 1 nn. 1 e 2, 219 cpv. n. 1 e 223 comma 1 r.d. n. 267 del 1942, commessi in qualità di amministratore unico della EDIL NOPPAC SRL, dichiarata fallita il 15 luglio 2013. 2. Il ricorso per cassazione consta di tre motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 comma 1 disp. att. cod. proc. pen.. 2.1.11 primo motivo ha denunciato vizio di motivazione in ordine alla mancata riqualificazione del delitto di bancarotta fraudolenta documentale in quello di bancarotta semplice, non essendo stata acquisita prova delle condotte descritte dall'art. 216 L.F.; era invece stato accertato che il ricorrente non avesse tenuto la contabilità dal 2010 e, in ogni caso, dall'istruttoria dibattimentale non sarebbe emerso che egli, sempre collaborativo con la curatela del fallimento, avesse agito in frode ai creditori. Quand'anche si ritenga - prosegue il ricorso - che anche l'omessa tenuta della contabile integri l'elemento oggettivo della bancarotta fraudolenta documentale, sarebbe sempre necessario dare la prova del dolo specifico, sul quale la Corte d'appello non avrebbe fornito idonea giustificazione. 2.2. Il secondo motivo ha dedotto il vizio di cui all'art. 606 comma 1 lett. c) cod. proc. pen., a causa dell'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dal teste OI, che ha dichiarato di aver accettato su richiesta del ON, per ragioni di pura cortesia, l'intestazione formale di due automezzi la cui distrazione è stata contestata all'imputato. Egli avrebbe dovuto essere sentito sin dall'inizio come persona indagata e, pertanto, le dichiarazioni sarebbero viziate da inutilizzabilità. 2.3. Il terzo motivo ha lamentato vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 219 ult. co . L.F., poggiato sull'entità del passivo che, invece, non avrebbe potuto essere valorizzato in quanto tale;
in ogni caso, la circostanza attenuante avrebbe dovuto essere concessa in considerazione del modestissimo valore dei beni distratti. Considerato in diritto Il ricorso, ai limiti dell'inammissibilità, è nel complesso infondato. 1.11 primo motivo è generico e manifestamente infondato. 1.1.Vale la pena sottolineare che oggetto della condotta illecita illustrata dalle sentenze del duplice grado di merito - che concordano nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova a fondamento delle rispettive decisioni e possono essere lette in un unicum espositivo (sez. 2, n.37925 del 12/6/19, E.; sez. 5, n.40005 del 7/3/14 Lubrano Di Giunno;
sez. 3, n.44418 del 16/7/13, Argentieri;
sez.2, n. 5606 del 8/2/07, Conversa e altro) - è nel complesso la mancata 2 ostensione dell'impianto contabile agli organi fallimentari - a riguardo dell'interruzione del loro aggiornamento a partire dalla fine del 2009 - e che costituisce orientamento ormai consolidato di questa Corte quello secondo il quale "in tema di bancarotta fraudolenta documentale, l'occultamento delle scritture contabili, per la cui sussistenza è necessario il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori, consistendo nella fisica sottrazione delle stesse alla disponibilità degli organi fallimentari, anche sotto forma della loro omessa tenuta, costituisce una fattispecie autonoma ed alternativa - in seno all'art. 216, comma primo, lett. b), legge fall. - rispetto alla fraudolenta tenuta di tali scritture, in quanto quest'ultima integra un'ipotesi di reato a dolo generico, che presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dai citati organi" (sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv.279838; sez.5, n. 26379 del 05/03/2019, Inverardi, Rv. 276650; sez. 5, n.18320 del 07/11/2019, Morace, Rv.279179; sez. 5, n. 43966 del 28/06/2017, Rossi, Rv. 271611). L'indirizzo in esame ha superato l'interpretazione che tendeva ad equiparare — a riguardo delle condotte riconducibili alla fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale nella duplice declinazione, specifica e generica - l'omissione della tenuta della contabilità alla sua conservazione irregolare od incompleta;
l'"onnissione" connota l'inesistenza" degli adempimenti contabili, ritenuta equivalente alla sottrazione o all'occultamento di scritture esistenti e non consegnate al curatore, purché accompagnata dalla prova dello scopo di trarne un ingiusto profitto o di recare nocumento alla massa creditizia;
invece, la cura irregolare o incompleta di un impianto contabile messo a disposizione della curatela, per assurgere all'integrazione del più grave delitto di bancarotta fraudolenta documentale nella forma di cui all'art. 216 comma primo n. 2, seconda ipotesi, R.D. n. 267 del 1942 rispetto a quello di bancarotta semplice di cui all'art. 217 comma 2 del R.D. n. 267 del 1942, deve essere caratterizzata — quanto all'elemento soggettivo - dal dolo generico di "fraudolenza", inteso quantomeno come compiuta rappresentazione che le scritture consegnate alla curatela del fallimento non renderanno possibile la puntuale ricostruzione del patrimonio o dell'andamento degli affari (cfr. sez. 5, n. 18634 del 1/2/2017, Autunno, Rv. 269904; sez. 5, n. 26379 del 5/3/2019, Inverardi, cit.) ovvero, in altre parole, come consapevolezza che la tenuta della contabilità sarà potenzialmente idonea ad influire sulla rituale intellegibilità degli eventi aziendali da parte degli organi fallimentari (es. sez. 5, n. 32733 del 25/05/2021, ric. Bertacca Berrettari, n.m.; sez. 5, n. 2900 del 02/10/2018, Pisano, Rv. 274630). 1.2.Pertanto, l'ipotesi di omessa tenuta dei libri contabili, che si attaglia al caso condotto all'attenzione del collegio, può rientrare — in questi termini - nell'alveo della bancarotta fraudolenta documentale di cui all'art. 216 comma 1 n. 2, prima ipotesi, del R.D. n. 267 del 1942, qualora si accerti (e si dia conto) che scopo dell'omissione sia stato quello di assicurarsi un profitto ingiusto o di recare pregiudizio ai creditori, atteso che altrimenti risulterebbe impossibile distinguere tale fattispecie da quella, analoga sotto il profilo materiale, prevista dall'art. 217 comma 2 L. Fall. (per quanto riferita alla sola contabilità obbligatoria: sez. 5, n. 3 44886 del 23/09/2015, Rv. 265508), punita sotto il titolo della bancarotta semplice documentale (sez. 5, n. 25432 del 11 aprile 2012, De Mitri e altri, Rv. 252992). 1.3.E sugli elementi della prova del dolo specifico si sono soffermati i diversi arresti giurisprudenziali che hanno sottolineato la necessità di privilegiare una chiave di lettura che esalti la specularità di talune emergenze probatorie - come, a titolo esemplificativo, la dimostrazione dell'esistenza di risorse finanziarie o di un patrimonio positivo resi inaccessibili agli organi fallimentari, anche attraverso la realizzazione di atti depauperativi o la sproporzione tra l'entità del passivo e l'inesistenza di attivo - che orientino sull'intenzionalità di ostacolarne il tracciamento attraverso la mancata consegna delle scritturazioni (cfr. sez. 5, n. 10968 del 31/01/2023, Di Pietra, Rv.284304; sez.5, n. 2228 del 04/11/2022, Occhiuzzi, Rv. 283983). Orbene, la sentenza dei giudici di seconde cure, con il cui passaggio il ricorso non si misura, ha posto l'accento sulla "strategia distrattiva emersa in dibattimento, resa del tutto evidente dalle intestazioni fittizie dei beni a scopo di sottrarli alla massa" , appropriatamente e logicamente valutata come simmetrica rispetto alla "sparizione dei relativi riscontri contabili", con le debita realizzazione dell'elemento essenziale di fattispecie rappresentato dalla finalità di trarne un profitto ingiusto o di recare nocumento ai creditori. 2.11 secondo motivo è a sua volta generico, irricevibile in questa sede e manifestamente infondato, per diversi ordini di ragioni. 2.1. I giudici di merito hanno fatto buon governo dei principi più volte affermati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo i quali il delitto di bancarotta per distrazione è qualificato dalla violazione del vincolo legale che limita, ex art. 2740 cod. civ., la libertà di disposizione dei beni dell'imprenditore che li destina a fini diversi da quelli propri dell'azienda, sottraendoli ai creditori. L'elemento oggettivo è realizzato, quindi, tutte le volte in cui vi sia un ingiustificato distacco di beni o di attività, con il conseguente depauperamento patrimoniale che si risolve in un danno per la massa dei creditori (tra le tante, sez.5, n. 9430 del 17/05/1996, Gennari, Rv. 205921; sez. 5, n. 7788 del 29/06/1983, Di Nuzzo, Rv. 160384). Ed è giurisprudenza costante della Corte di Cassazione che la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società dichiarata fallita ben possa essere desunta dalla mancata dimostrazione, da parte dell'amministratore della società fallita, della destinazione dei beni suddetti, poiché la responsabilità dell'imprenditore per la conservazione della garanzia patrimoniale verso i creditori e l'obbligo di verità, penalmente sanzionato, gravante ex art. 87 legge fallimentare sul fallito interpellato dal curatore circa la destinazione dei beni dell'impresa, giustificano l'apparente inversione dell'onere della prova a carico dell'amministratore della società fallita, in caso di mancato rinvenimento di beni aziendali o del loro ricavato (Sez. 5, n. 8260 del 22/9/2015, Aucello, Rv. 267710; Sez. 5, n. 11095 del 13/2/2014, Ghirardelli, Rv. 263740; Sez. 5, n. 22894 del 17/4/2014, Zanettin, Rv. 255385; Sez. 5, n. 7048 del 27/11/2008, dep. 2009, Bianchini, Rv. 243295). 4 2.2. Tanto premesso, l'elemento oggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione sussiste non solo quando al curatore fallimentare sia inibito, senza valida giustificazione economica, il rinvenimento delle disponibilità patri moniali dell'impresa ma anche quando, accertatone il distacco, non sia assicurata idonea contezza dell'incameramento della controprestazione e della sua destinazione, come avvenuto nel caso in scrutinio. Risalta allora di tutta evidenza che, anche a prescindere dai contenuti delle dichiarazioni del OI, nessuna plausibile spiegazione sia stata fornita dall'imputato quanto alla legittimità della deprivazione dei beni strumentali e della sorte del danaro eventualmente introitato dalla toro vendita o dismissione. 2.3. L'apporto informativo del dipendente non è dunque di rilievo dirimente ai fini della cristallizzazione di prova appagante della contestata distrazione dei beni né la difesa, come sarebbe stato suo onere, ha affrontato il profilo dell'influenza demolitiva che la supposta inutilizzabilità produrrebbe sull'apparato logico-argomentativo della pronuncia impugnata, posto che, in tema di ricorso per cassazione, è onere della parte che eccepisce l'inutilizzabilità di atti processuali indicare, pena l'inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne altresì la incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato (sez. U n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416); e infatti, la Corte territoriale, accanto al contributo offerto dal citato testimone, ha menzionato le dichiarazioni dei testi EN UR, EL EN IJ e AZ NI, che hanno concordemente riferito dell'esistenza di consistenze patri moniali poi dissolte, perché di destino sconosciuto. 2.4. Per altro verso, la censura, oltre che genericamente formulata, è stata prospettata per la prima volta con il ricorso di legittimità e non sono stati forniti alla Corte di Cassazione gli elementi in virtù dei quali tale testimone, che ha confermato, in sede di audizione, di essersi prestato ad un'intestazione fittizia dei cespiti su richiesta dell'imputato, avrebbe dovuto sin dall'inizio essere ascoltato in veste di imputato o di indagato in procedimento connesso, stante il diverso regime delle dichiarazioni disciplinate dell'art. 63 cod. proc. pen., la cui utilizzabilità processuale erga alios varia in base alle emergenze disponibili prima dell'inizio dell'escussione; non è stato nemmeno concretamente allegato, in altri termini, se prima dell'ascolto del teste già esistessero, in atti, evidenze indizianti tali da imporre l'adozione immediata delle guarentigie difensive ed occorre pertanto ribadire che la questione dell'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese senza le necessarie garanzie della difesa da chi sin dall'inizio doveva essere sentito in qualità di imputato o indagato non può essere proposta per la prima volta in sede di legittimità se richiede valutazioni di fatto su cui è necessario il previo vaglio, in contraddittorio, da parte del giudice di merito (tra le tante, sez.6, n. 18889 del 28/02/2017, Tonnasi, Rv. 269891). 3. Anche l'ultimo motivo di ricorso non ha pregio. 5 3.1. L'imputato è stato giudicato responsabile di bancarotta fraudolenta documentale per l'integrale omissione della cura della contabilità, comunque mai resa disponibile agli organi fallimentari, e non soltanto del mancato aggiornamento del registro dei cespiti ammortizzabili a partire dal 2009; e di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione di "automezzi e materiale edile di vario genere" (pag. 1 dei "motivi della decisione" della sentenza del Tribunale di Padova), poiché nulla è stato consegnato alla curatela del fallimento;
gli "automezzi" sono almeno "due camion" - il cui illecito distacco consta di due fasi, una di dissimulazione di un trasferimento di proprietà in capo a un ex dipendente, l'altra di definitiva dispersione per ignota destinazione - e gli altri beni aziendali non rinvenuti sono "ponteggi, transpallet, due betoniere portatili e attrezzatura varia da cantiere" (pag.5 sentenza di appello). 3.2. L'attenuante del "danno patrimoniale di speciale tenuità" non può essere ancorata, come preteso dal ricorrente, al solo valore economico dei beni di cui sia stata contestata la distrazione, ma deve confrontarsi anche con il pregiudizio derivante dalla consumazione del reato di bancarotta fraudolenta documentale, in considerazione del fatto che l'integrale omissione ostensiva dell'impianto contabile ha precluso in toto la ricostruzione del patrimonio e dell'andamento degli affari dell'impresa. Se è dunque vero che l'entità del danno arrecato ai creditori non può essere parametrato al dato, isolato, della quantificazione del passivo della procedura, è anche vero che in presenza di un debito complessivo di discreta rilevanza, insinuato in sede concorsuale - 122.000 euro - l'assoluta impossibilità di rielaborare gli accadimenti aziendali - tra cui l'effettivo pregio economico dei singoli cespiti e la loro tracciabilità - a causa della mancata consegna delle dovute scritturazioni, non può certo refluire a vantaggio del fallito. 3.3.E allora occorre richiamare il condivisibile principio di diritto secondo il quale "in tema di bancarotta fraudolenta documentale, l'occultamento delle scritture contabili non consente l'applicazione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, prevista dall'art. 219, comma 3, legge fall., qualora, rendendo impossibile la ricostruzione dei fatti di gestione dell'impresa fallita, impedisca la stessa dimostrazione del danno causato alla massa creditoria in seguito all'incidenza che le condotte integranti il reato hanno avuto sulla possibilità di esercitare le azioni revocatorie e le altre azioni poste a tutela degli interessi creditori" (sez.5, n. 25034 del 16/03/2023, Cecere, Rv. 284943; sez. 5, n. 7888 del 03/12/2018, dep. 2019, Bovini, Rv. 275345). In proposito, il motivo di ricorso si è limitato ad elencare un coacervo di massime giurisprudenziali per le ragioni dette non puntualmente conferenti e a muovere rilievi epidermici sull'irrisorio valore economico dei beni distratti che, in realtà, la decisione impugnata ha diversamente apprezzato come di "valore non elevato", così da giustificare la concessione delle attenuanti generiche, riconosciute in regime di prevalenza già con la sentenza di primo grado. 6 4. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di reiezione del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, 09/04/2025
udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI;
il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, dr.Nicola Lettieri, ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. Ritenuto in fatto 1.La sentenza impugnata è della Corte d'appello di Venezia che, con la rideterminazione del trattamento sanzionatorio riferito alla durata delle pene accessorie fallimentari, ha confermato l'affermazione di responsabilità, stabilita in primo grado, di ON ON in ordine ai delitti 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 17295 Anno 2025 Presidente: CATENA ROSSELLA Relatore: MASINI TIZIANO Data Udienza: 09/04/2025 di cui agli artt. 216 comma 1 nn. 1 e 2, 219 cpv. n. 1 e 223 comma 1 r.d. n. 267 del 1942, commessi in qualità di amministratore unico della EDIL NOPPAC SRL, dichiarata fallita il 15 luglio 2013. 2. Il ricorso per cassazione consta di tre motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 comma 1 disp. att. cod. proc. pen.. 2.1.11 primo motivo ha denunciato vizio di motivazione in ordine alla mancata riqualificazione del delitto di bancarotta fraudolenta documentale in quello di bancarotta semplice, non essendo stata acquisita prova delle condotte descritte dall'art. 216 L.F.; era invece stato accertato che il ricorrente non avesse tenuto la contabilità dal 2010 e, in ogni caso, dall'istruttoria dibattimentale non sarebbe emerso che egli, sempre collaborativo con la curatela del fallimento, avesse agito in frode ai creditori. Quand'anche si ritenga - prosegue il ricorso - che anche l'omessa tenuta della contabile integri l'elemento oggettivo della bancarotta fraudolenta documentale, sarebbe sempre necessario dare la prova del dolo specifico, sul quale la Corte d'appello non avrebbe fornito idonea giustificazione. 2.2. Il secondo motivo ha dedotto il vizio di cui all'art. 606 comma 1 lett. c) cod. proc. pen., a causa dell'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dal teste OI, che ha dichiarato di aver accettato su richiesta del ON, per ragioni di pura cortesia, l'intestazione formale di due automezzi la cui distrazione è stata contestata all'imputato. Egli avrebbe dovuto essere sentito sin dall'inizio come persona indagata e, pertanto, le dichiarazioni sarebbero viziate da inutilizzabilità. 2.3. Il terzo motivo ha lamentato vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 219 ult. co . L.F., poggiato sull'entità del passivo che, invece, non avrebbe potuto essere valorizzato in quanto tale;
in ogni caso, la circostanza attenuante avrebbe dovuto essere concessa in considerazione del modestissimo valore dei beni distratti. Considerato in diritto Il ricorso, ai limiti dell'inammissibilità, è nel complesso infondato. 1.11 primo motivo è generico e manifestamente infondato. 1.1.Vale la pena sottolineare che oggetto della condotta illecita illustrata dalle sentenze del duplice grado di merito - che concordano nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova a fondamento delle rispettive decisioni e possono essere lette in un unicum espositivo (sez. 2, n.37925 del 12/6/19, E.; sez. 5, n.40005 del 7/3/14 Lubrano Di Giunno;
sez. 3, n.44418 del 16/7/13, Argentieri;
sez.2, n. 5606 del 8/2/07, Conversa e altro) - è nel complesso la mancata 2 ostensione dell'impianto contabile agli organi fallimentari - a riguardo dell'interruzione del loro aggiornamento a partire dalla fine del 2009 - e che costituisce orientamento ormai consolidato di questa Corte quello secondo il quale "in tema di bancarotta fraudolenta documentale, l'occultamento delle scritture contabili, per la cui sussistenza è necessario il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori, consistendo nella fisica sottrazione delle stesse alla disponibilità degli organi fallimentari, anche sotto forma della loro omessa tenuta, costituisce una fattispecie autonoma ed alternativa - in seno all'art. 216, comma primo, lett. b), legge fall. - rispetto alla fraudolenta tenuta di tali scritture, in quanto quest'ultima integra un'ipotesi di reato a dolo generico, che presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dai citati organi" (sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv.279838; sez.5, n. 26379 del 05/03/2019, Inverardi, Rv. 276650; sez. 5, n.18320 del 07/11/2019, Morace, Rv.279179; sez. 5, n. 43966 del 28/06/2017, Rossi, Rv. 271611). L'indirizzo in esame ha superato l'interpretazione che tendeva ad equiparare — a riguardo delle condotte riconducibili alla fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale nella duplice declinazione, specifica e generica - l'omissione della tenuta della contabilità alla sua conservazione irregolare od incompleta;
l'"onnissione" connota l'inesistenza" degli adempimenti contabili, ritenuta equivalente alla sottrazione o all'occultamento di scritture esistenti e non consegnate al curatore, purché accompagnata dalla prova dello scopo di trarne un ingiusto profitto o di recare nocumento alla massa creditizia;
invece, la cura irregolare o incompleta di un impianto contabile messo a disposizione della curatela, per assurgere all'integrazione del più grave delitto di bancarotta fraudolenta documentale nella forma di cui all'art. 216 comma primo n. 2, seconda ipotesi, R.D. n. 267 del 1942 rispetto a quello di bancarotta semplice di cui all'art. 217 comma 2 del R.D. n. 267 del 1942, deve essere caratterizzata — quanto all'elemento soggettivo - dal dolo generico di "fraudolenza", inteso quantomeno come compiuta rappresentazione che le scritture consegnate alla curatela del fallimento non renderanno possibile la puntuale ricostruzione del patrimonio o dell'andamento degli affari (cfr. sez. 5, n. 18634 del 1/2/2017, Autunno, Rv. 269904; sez. 5, n. 26379 del 5/3/2019, Inverardi, cit.) ovvero, in altre parole, come consapevolezza che la tenuta della contabilità sarà potenzialmente idonea ad influire sulla rituale intellegibilità degli eventi aziendali da parte degli organi fallimentari (es. sez. 5, n. 32733 del 25/05/2021, ric. Bertacca Berrettari, n.m.; sez. 5, n. 2900 del 02/10/2018, Pisano, Rv. 274630). 1.2.Pertanto, l'ipotesi di omessa tenuta dei libri contabili, che si attaglia al caso condotto all'attenzione del collegio, può rientrare — in questi termini - nell'alveo della bancarotta fraudolenta documentale di cui all'art. 216 comma 1 n. 2, prima ipotesi, del R.D. n. 267 del 1942, qualora si accerti (e si dia conto) che scopo dell'omissione sia stato quello di assicurarsi un profitto ingiusto o di recare pregiudizio ai creditori, atteso che altrimenti risulterebbe impossibile distinguere tale fattispecie da quella, analoga sotto il profilo materiale, prevista dall'art. 217 comma 2 L. Fall. (per quanto riferita alla sola contabilità obbligatoria: sez. 5, n. 3 44886 del 23/09/2015, Rv. 265508), punita sotto il titolo della bancarotta semplice documentale (sez. 5, n. 25432 del 11 aprile 2012, De Mitri e altri, Rv. 252992). 1.3.E sugli elementi della prova del dolo specifico si sono soffermati i diversi arresti giurisprudenziali che hanno sottolineato la necessità di privilegiare una chiave di lettura che esalti la specularità di talune emergenze probatorie - come, a titolo esemplificativo, la dimostrazione dell'esistenza di risorse finanziarie o di un patrimonio positivo resi inaccessibili agli organi fallimentari, anche attraverso la realizzazione di atti depauperativi o la sproporzione tra l'entità del passivo e l'inesistenza di attivo - che orientino sull'intenzionalità di ostacolarne il tracciamento attraverso la mancata consegna delle scritturazioni (cfr. sez. 5, n. 10968 del 31/01/2023, Di Pietra, Rv.284304; sez.5, n. 2228 del 04/11/2022, Occhiuzzi, Rv. 283983). Orbene, la sentenza dei giudici di seconde cure, con il cui passaggio il ricorso non si misura, ha posto l'accento sulla "strategia distrattiva emersa in dibattimento, resa del tutto evidente dalle intestazioni fittizie dei beni a scopo di sottrarli alla massa" , appropriatamente e logicamente valutata come simmetrica rispetto alla "sparizione dei relativi riscontri contabili", con le debita realizzazione dell'elemento essenziale di fattispecie rappresentato dalla finalità di trarne un profitto ingiusto o di recare nocumento ai creditori. 2.11 secondo motivo è a sua volta generico, irricevibile in questa sede e manifestamente infondato, per diversi ordini di ragioni. 2.1. I giudici di merito hanno fatto buon governo dei principi più volte affermati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo i quali il delitto di bancarotta per distrazione è qualificato dalla violazione del vincolo legale che limita, ex art. 2740 cod. civ., la libertà di disposizione dei beni dell'imprenditore che li destina a fini diversi da quelli propri dell'azienda, sottraendoli ai creditori. L'elemento oggettivo è realizzato, quindi, tutte le volte in cui vi sia un ingiustificato distacco di beni o di attività, con il conseguente depauperamento patrimoniale che si risolve in un danno per la massa dei creditori (tra le tante, sez.5, n. 9430 del 17/05/1996, Gennari, Rv. 205921; sez. 5, n. 7788 del 29/06/1983, Di Nuzzo, Rv. 160384). Ed è giurisprudenza costante della Corte di Cassazione che la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società dichiarata fallita ben possa essere desunta dalla mancata dimostrazione, da parte dell'amministratore della società fallita, della destinazione dei beni suddetti, poiché la responsabilità dell'imprenditore per la conservazione della garanzia patrimoniale verso i creditori e l'obbligo di verità, penalmente sanzionato, gravante ex art. 87 legge fallimentare sul fallito interpellato dal curatore circa la destinazione dei beni dell'impresa, giustificano l'apparente inversione dell'onere della prova a carico dell'amministratore della società fallita, in caso di mancato rinvenimento di beni aziendali o del loro ricavato (Sez. 5, n. 8260 del 22/9/2015, Aucello, Rv. 267710; Sez. 5, n. 11095 del 13/2/2014, Ghirardelli, Rv. 263740; Sez. 5, n. 22894 del 17/4/2014, Zanettin, Rv. 255385; Sez. 5, n. 7048 del 27/11/2008, dep. 2009, Bianchini, Rv. 243295). 4 2.2. Tanto premesso, l'elemento oggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione sussiste non solo quando al curatore fallimentare sia inibito, senza valida giustificazione economica, il rinvenimento delle disponibilità patri moniali dell'impresa ma anche quando, accertatone il distacco, non sia assicurata idonea contezza dell'incameramento della controprestazione e della sua destinazione, come avvenuto nel caso in scrutinio. Risalta allora di tutta evidenza che, anche a prescindere dai contenuti delle dichiarazioni del OI, nessuna plausibile spiegazione sia stata fornita dall'imputato quanto alla legittimità della deprivazione dei beni strumentali e della sorte del danaro eventualmente introitato dalla toro vendita o dismissione. 2.3. L'apporto informativo del dipendente non è dunque di rilievo dirimente ai fini della cristallizzazione di prova appagante della contestata distrazione dei beni né la difesa, come sarebbe stato suo onere, ha affrontato il profilo dell'influenza demolitiva che la supposta inutilizzabilità produrrebbe sull'apparato logico-argomentativo della pronuncia impugnata, posto che, in tema di ricorso per cassazione, è onere della parte che eccepisce l'inutilizzabilità di atti processuali indicare, pena l'inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne altresì la incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato (sez. U n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416); e infatti, la Corte territoriale, accanto al contributo offerto dal citato testimone, ha menzionato le dichiarazioni dei testi EN UR, EL EN IJ e AZ NI, che hanno concordemente riferito dell'esistenza di consistenze patri moniali poi dissolte, perché di destino sconosciuto. 2.4. Per altro verso, la censura, oltre che genericamente formulata, è stata prospettata per la prima volta con il ricorso di legittimità e non sono stati forniti alla Corte di Cassazione gli elementi in virtù dei quali tale testimone, che ha confermato, in sede di audizione, di essersi prestato ad un'intestazione fittizia dei cespiti su richiesta dell'imputato, avrebbe dovuto sin dall'inizio essere ascoltato in veste di imputato o di indagato in procedimento connesso, stante il diverso regime delle dichiarazioni disciplinate dell'art. 63 cod. proc. pen., la cui utilizzabilità processuale erga alios varia in base alle emergenze disponibili prima dell'inizio dell'escussione; non è stato nemmeno concretamente allegato, in altri termini, se prima dell'ascolto del teste già esistessero, in atti, evidenze indizianti tali da imporre l'adozione immediata delle guarentigie difensive ed occorre pertanto ribadire che la questione dell'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese senza le necessarie garanzie della difesa da chi sin dall'inizio doveva essere sentito in qualità di imputato o indagato non può essere proposta per la prima volta in sede di legittimità se richiede valutazioni di fatto su cui è necessario il previo vaglio, in contraddittorio, da parte del giudice di merito (tra le tante, sez.6, n. 18889 del 28/02/2017, Tonnasi, Rv. 269891). 3. Anche l'ultimo motivo di ricorso non ha pregio. 5 3.1. L'imputato è stato giudicato responsabile di bancarotta fraudolenta documentale per l'integrale omissione della cura della contabilità, comunque mai resa disponibile agli organi fallimentari, e non soltanto del mancato aggiornamento del registro dei cespiti ammortizzabili a partire dal 2009; e di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione di "automezzi e materiale edile di vario genere" (pag. 1 dei "motivi della decisione" della sentenza del Tribunale di Padova), poiché nulla è stato consegnato alla curatela del fallimento;
gli "automezzi" sono almeno "due camion" - il cui illecito distacco consta di due fasi, una di dissimulazione di un trasferimento di proprietà in capo a un ex dipendente, l'altra di definitiva dispersione per ignota destinazione - e gli altri beni aziendali non rinvenuti sono "ponteggi, transpallet, due betoniere portatili e attrezzatura varia da cantiere" (pag.5 sentenza di appello). 3.2. L'attenuante del "danno patrimoniale di speciale tenuità" non può essere ancorata, come preteso dal ricorrente, al solo valore economico dei beni di cui sia stata contestata la distrazione, ma deve confrontarsi anche con il pregiudizio derivante dalla consumazione del reato di bancarotta fraudolenta documentale, in considerazione del fatto che l'integrale omissione ostensiva dell'impianto contabile ha precluso in toto la ricostruzione del patrimonio e dell'andamento degli affari dell'impresa. Se è dunque vero che l'entità del danno arrecato ai creditori non può essere parametrato al dato, isolato, della quantificazione del passivo della procedura, è anche vero che in presenza di un debito complessivo di discreta rilevanza, insinuato in sede concorsuale - 122.000 euro - l'assoluta impossibilità di rielaborare gli accadimenti aziendali - tra cui l'effettivo pregio economico dei singoli cespiti e la loro tracciabilità - a causa della mancata consegna delle dovute scritturazioni, non può certo refluire a vantaggio del fallito. 3.3.E allora occorre richiamare il condivisibile principio di diritto secondo il quale "in tema di bancarotta fraudolenta documentale, l'occultamento delle scritture contabili non consente l'applicazione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, prevista dall'art. 219, comma 3, legge fall., qualora, rendendo impossibile la ricostruzione dei fatti di gestione dell'impresa fallita, impedisca la stessa dimostrazione del danno causato alla massa creditoria in seguito all'incidenza che le condotte integranti il reato hanno avuto sulla possibilità di esercitare le azioni revocatorie e le altre azioni poste a tutela degli interessi creditori" (sez.5, n. 25034 del 16/03/2023, Cecere, Rv. 284943; sez. 5, n. 7888 del 03/12/2018, dep. 2019, Bovini, Rv. 275345). In proposito, il motivo di ricorso si è limitato ad elencare un coacervo di massime giurisprudenziali per le ragioni dette non puntualmente conferenti e a muovere rilievi epidermici sull'irrisorio valore economico dei beni distratti che, in realtà, la decisione impugnata ha diversamente apprezzato come di "valore non elevato", così da giustificare la concessione delle attenuanti generiche, riconosciute in regime di prevalenza già con la sentenza di primo grado. 6 4. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di reiezione del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, 09/04/2025