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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 24/11/2025, n. 555 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 555 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLOITALIANO
IL TRIBUNALE DI ES - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott. Giuseppe Miraglia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 1646 del Registro Generale Volontaria Giurisdizione 2025
TRA
, nato a [...] il [...], C.F.: , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. SOTTILE GABRIELE, come da procura in atti,
E
nata in [...] il [...], C.F.: , Parte_2 C.F._2
rappresentata e difesa dall'Avv. GIANNETTO PIETRO, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Separazione consensuale.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data
19/05/2025, i coniugi nato a [...] il [...], e Parte_1
nata in [...] il [...], premesso: Parte_2
- di avere contratto matrimonio nel Comune di Messina il 12/09/2017, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 206, parte 1;
- che dall'unione erano nati i figli nato a [...] il 27 marzo Persona_1
2009, e nato a [...] il [...]; Persona_2 - che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di separazione alle seguenti condizioni:
“1) i coniugi saranno autorizzati a vivere separatamente, con obbligo di riferire eventuali spostamenti, dovendo gli stessi curare gli interessi preminenti dei propri figli minorenni;
2) i minori saranno affidati in via condivisa ad entrambi i genitori, con domiciliazione prevalente presso la madre nella casa adibita a residenza familiare sita in
Messina, Frazione Minissale, Via Bartolomeo Colleoni 81, e le loro esigenze personali e materiali verranno affrontate di comune accordo dai genitori secondo il PIANO genitoriale allegato al presente ricorso;
3) quale contributo per il mantenimento di entrambi figli, domiciliati prevalentemente presso la madre, il signor si impegna ed obbliga Parte_1
a corrispondere la somma mensile di €700,00 (settecento/00) per entrambi i minori, somma rivalutabile secondo l'incremento ISTAT calcolato come per legge, ed oltre alla partecipazione al 50'% delle spese straordinarie necessarie ed occorrenti per i minori, da individuarsi e regolarsi secondo le linee guida adottate dal Consiglio Nazionale Forense in data 29 novembre 2017; 4) i ricorrenti dichiarano di aver provveduto alla suddivisione dei regali di nozze e di quant'altro erano soliti utilizzare congiuntamente durante l'ormai cessato stato di comunione personale”.
All'udienza del 19/11/2025 i coniugi, con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza in presenza, rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare e la causa veniva assunta in decisione.
Il Pubblico Ministero, cui venivano trasmessi gli atti, concludeva come in atti.
Il collegio deve prendere atto degli accordi intercorsi tra i coniugi ai sensi dell'art. 473 bis.51 comma IV c.p.c.
Le condizioni della separazione consensuale, così come stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti, non sono in contrasto con norme imperative di legge né ledono gli interessi patrimoniali e morali della prole.
Deve procedersi, pertanto, alla chiesta omologazione della separazione consensuale alle condizioni sopramenzionate.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 19/05/2025, provvede come segue:
Omologa la separazione personale consensuale dei coniugi
, nato a [...] il [...], e nata Parte_1 Parte_2
in MAROCCO il 19/09/1986, alle condizioni stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti stesse e trascritto in parte motiva;
ordina all'Ufficiale dello stato civile del comune di ES di procedere all'annotazione del presente provvedimento a margine all'atto di matrimonio celebrato il 12/09/2017, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 206, parte 1.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 20/11/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.
IN NOME DEL POPOLOITALIANO
IL TRIBUNALE DI ES - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott. Giuseppe Miraglia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 1646 del Registro Generale Volontaria Giurisdizione 2025
TRA
, nato a [...] il [...], C.F.: , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. SOTTILE GABRIELE, come da procura in atti,
E
nata in [...] il [...], C.F.: , Parte_2 C.F._2
rappresentata e difesa dall'Avv. GIANNETTO PIETRO, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Separazione consensuale.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data
19/05/2025, i coniugi nato a [...] il [...], e Parte_1
nata in [...] il [...], premesso: Parte_2
- di avere contratto matrimonio nel Comune di Messina il 12/09/2017, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 206, parte 1;
- che dall'unione erano nati i figli nato a [...] il 27 marzo Persona_1
2009, e nato a [...] il [...]; Persona_2 - che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di separazione alle seguenti condizioni:
“1) i coniugi saranno autorizzati a vivere separatamente, con obbligo di riferire eventuali spostamenti, dovendo gli stessi curare gli interessi preminenti dei propri figli minorenni;
2) i minori saranno affidati in via condivisa ad entrambi i genitori, con domiciliazione prevalente presso la madre nella casa adibita a residenza familiare sita in
Messina, Frazione Minissale, Via Bartolomeo Colleoni 81, e le loro esigenze personali e materiali verranno affrontate di comune accordo dai genitori secondo il PIANO genitoriale allegato al presente ricorso;
3) quale contributo per il mantenimento di entrambi figli, domiciliati prevalentemente presso la madre, il signor si impegna ed obbliga Parte_1
a corrispondere la somma mensile di €700,00 (settecento/00) per entrambi i minori, somma rivalutabile secondo l'incremento ISTAT calcolato come per legge, ed oltre alla partecipazione al 50'% delle spese straordinarie necessarie ed occorrenti per i minori, da individuarsi e regolarsi secondo le linee guida adottate dal Consiglio Nazionale Forense in data 29 novembre 2017; 4) i ricorrenti dichiarano di aver provveduto alla suddivisione dei regali di nozze e di quant'altro erano soliti utilizzare congiuntamente durante l'ormai cessato stato di comunione personale”.
All'udienza del 19/11/2025 i coniugi, con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza in presenza, rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare e la causa veniva assunta in decisione.
Il Pubblico Ministero, cui venivano trasmessi gli atti, concludeva come in atti.
Il collegio deve prendere atto degli accordi intercorsi tra i coniugi ai sensi dell'art. 473 bis.51 comma IV c.p.c.
Le condizioni della separazione consensuale, così come stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti, non sono in contrasto con norme imperative di legge né ledono gli interessi patrimoniali e morali della prole.
Deve procedersi, pertanto, alla chiesta omologazione della separazione consensuale alle condizioni sopramenzionate.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 19/05/2025, provvede come segue:
Omologa la separazione personale consensuale dei coniugi
, nato a [...] il [...], e nata Parte_1 Parte_2
in MAROCCO il 19/09/1986, alle condizioni stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti stesse e trascritto in parte motiva;
ordina all'Ufficiale dello stato civile del comune di ES di procedere all'annotazione del presente provvedimento a margine all'atto di matrimonio celebrato il 12/09/2017, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 206, parte 1.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 20/11/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.