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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 15/12/2025, n. 934 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 934 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1712/2025
TRIBUNALE DI RIMINI
Sezione Unica Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente
Dott.ssa Chiara Zito Giudice
Dott. IO Miele Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1712/2025, promossa da:
, nata a [...] il [...] (C.F. ), CP_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Cristina Servi (c.f. ), elettivamente domiciliata presso il C.F._2 suo studio in San Severino Marche, via Ponte S. IO n. 1, PEC: giusta procura in Email_1 atti;
ricorrente
CONTRO
, nato a [...] il [...] (C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. CP_2 C.F._3
ZA AS (C.F. ), elettivamente domiciliato presso il suo studio in Rimini, Via C.F._4
Flaminia n. 183/e, PEC: giusta procura in atti;
Email_2 resistente
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Rimini
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale dell'udienza del 9.12.2025, qui da intendersi integralmente richiamato e trascritto pagina 1 di 4 AVENTE AD OGGETTO: cessazione degli effetti civile del matrimonio
OSSERVAZIONI IN FATTO E IN DIRITTO
La Sig.ra e il Sig. hanno contratto matrimonio a Castellammare di Stabia in CP_1 CP_2 data 22.08.1999, atto trascritto nei registri dello stato civile di detto Comune al n. 328, Parte II, Serie A, Anno
1999 e dalla loro unione sono nati due figli, IO e . Per_1
Le parti si sono poi separate consensualmente con verbale redatto dal Presidente del Tribunale di
Macerata in data 10.09.2019, poi omologato con decreto del Collegio n. 9260/2019, depositato il 18.09.2020, nel procedimento avente R.G. 210/2019.
Con ricorso in riassunzione depositato il 30.06.2025 la Sig.ra ha promosso il presente giudizio CP_1 affinché venisse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio dal resistente Sig. alle CP_2 condizioni ivi formulate, esponendo che dal momento della separazione le parti non hanno più ripreso, neppure temporaneamente, la convivenza coniugale e che certamente la comunione materiale e spirituale dei coniugi non potrà essere ripristinata.
Si è costituito nel presente procedimento il resistente Sig. non opponendosi alla pronuncia di CP_2 divorzio, ma formulando condizioni difformi come meglio indicate in comparsa di costituzione e risposta depositata il 31.10.2025.
Sotto il profilo della dinamica processuale all'udienza di prima comparizione delle parti del 9.12.2025, le stesse, a seguito di interlocuzione con il Giudice Relatore, hanno precisato congiuntamente le loro conclusioni.
Il Giudice Relatore ha pertanto, previa rinuncia dei termini per note conclusive, rimesso la causa alla decisione del Collegio.
Il Pubblico Ministero, intervenuto nel procedimento in data 22.08.2025, non ha poi presentato le conclusioni. Tale circostanza non integra violazione del precetto di legge in quanto ai fini dell'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile, è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza (Cass. n. 10894/2005; Cass. n. 2381/2000 secondo cui “Nelle controversie relative alla modifica delle condizioni patrimoniali imposte con sentenza di divorzio, con riferimento al mantenimento dei figli minori, che rientrano tra quelle per le quali è previsto l'intervento obbligatorio del P.M., ai sensi dell'art. 9 della legge n. 898 del 1970,come modificato dall'art. 13 della legge n. 74 del 1987, è sufficiente, al fine di assicurare
l'osservanza di detto precetto normativo, che l'ufficio del P.M. venga ufficialmente informato del procedimento, affinché il suo rappresentante sia posto in grado di intervenire e di esercitare i poteri attribuitigli dalla legge, restando irrilevante che in concreto egli non partecipi alle udienze e non formuli conclusioni”).
Tutto ciò premesso la cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere senz'altro pronunciata.
Ricorre certamente una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55, essendosi la separazione, protratta pagina 2 di 4 ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei predetti, innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale.
L'esito negativo del tentativo di conciliazione nonché la richiesta concorde delle parti costituiscono evidenti indici sintomatici della impossibilità che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
Il Collegio deve dunque pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi, preso atto della volontà delle parti che hanno raggiunto un accordo sulle condizioni e sulla regolamentazione dei rapporti oggetto di causa, considerato che non si ravvisano profili di contrarietà alla Legge ed all'Ordine
Pubblico. Rilevato altresì che le condizioni concordate appaiono rispondenti agli interessi morali e materiali dei figli, nonché esaustive di tutti i possibili profili, ivi compresa la ripartizione delle spese legali, in conformità alle condizioni come di seguito trascritte così provvede:
“dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Castellammare di Stabia tra il sig. CP_2 nato a [...] il [...], e la sig.ra nata a [...] il [...], atto Parte_1 trascritto nel registro di stato civile di detto comune al n. 328, parte II, serie A anno 1999;
le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non avere nulla a pretendere l'una dall'altra; il sig. corrisponderà entro il giorno 15 a controparte a titolo di mantenimento della figlia la somma CP_2 Per_2 mensile di euro 150,00 oltre il 50% delle spese straordinarie per l'anno 2026, a far data dal mese di gennaio 2027 detto importo verrà elevato ad euro 200,00, fermo il 50% delle spese straordinarie;
l'obbligo di mantenimento cesserà al momento del compimento del ventiquattresimo anno di o nel caso in cui la Per_2 stessa stipulerà un contratto di lavoro anche a tempo determinato di durata non inferiore a 32 mesi;
spese di lite compensate”
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, definitivamente decidendo nella causa promossa dalla sig.ra nei CP_1 confronti del sig. , ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa: CP_2
➢ Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio fra i coniugi Sig.ra nata a CP_1
Castellammare di Stabia (NA) il 26.03.1977 e il Sig. , nato a [...] il [...], unitisi in CP_2 matrimonio a Castellammare di Stabia il 22.08.1999, atto trascritto nei registri dello stato civile di detto
Comune al n. 328, Parte II, Seria A, Anno 1999, alle condizioni congiunte sopra riportate da intendersi qui integralmente ritrascritte ed omologate;
➢ Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza;
➢ Compensa interamente le spese del presente procedimento.
Così deciso in Rimini, nella Camera di Consiglio dell'11 dicembre 2025.
pagina 3 di 4 Il Giudice Relatore
Dott. IO Miele
Il Presidente
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
pagina 4 di 4