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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 20/01/2025, n. 78 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 78 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 691 RG. 2023;
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani in persona del dott. Mauro Petrusa in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra:
, C.F. Parte_1 C.F._1 parte ricorrente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Antonio Mondino e
, CF/p.VA , in persona del legale rappresentante CP_1 P.IVA_1
Parte resistente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Giovanni Battista Di Vincenzo.
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria definisce il giudizio pronunciando la seguente
SENTENZA Con ricorso ritualmente notificato la parte ricorrente indicata in epigrafe ha adito questo Tribunale esponendo:
- che, in data 28.7.2022, mentre lavorava presso la cantina Firriato di Paceco, ha subito un infortunio che ha comportato “l'amputazione della falange intermedia e distale II dito mano destre (arto dominante); limitazione funzionale dei movimenti del III raggio mano destra in esiti di frattura F e lesione tendini esteriori con dito atteggiato ad arco”;
- che l' ha valutato il danno nella misura del 9%. CP_1
Dolendosi della valutazione dell'entità del danno operata dall' , ha chiesto di CP_2
“dichiarare che il ricorrente, per l'attività lavoratVA espletata, subVA una malattia professionale non rientrante nel rischio lavorativo che presenta un grado di inabilità pari al 17% ovvero avente una percentuale maggiore”.
Si è costituito in giudizio l' il quale ha eccepito l'inammissibilità del ricorso (per CP_1 indeterminatezza della causa petendi) e, comunque, ha chiesto il rigetto delle domande spiegate dal ricorrente.
Sul contraddittorio così costituito, disposta CTU, la causa è stata decisa.
MOTIVAZIONE Il ricorso va accolto nei limiti che seguono.
Con integrazione peritale del 25.11.2024, a seguito delle osservazioni depositate da parte ricorrente in data 11.11.2024, il CTU ha operato la seguente valutazione: “Le 1 menomazioni riscontrate sul ricorrente sono senza dubbio riconducibili all'infortunio del 28/07/2022 in seguito al quale riportava “Trauma da schiacciamento del 2° e 3°dito mano dex con Amputazione (parziale) del 2° dito, Frattura pluriframmentaria falange intermedia e lesione del tendine estensore del 3° dito”. A seguito di ciò residuano postumi permanenti consistenti in: Amputazione falange intermedia e distale 2° dito;
Severa limitazione funzionale dei movimenti del 3° raggio con dito atteggiato ad uncino e ipoestesia del polpastrello;
deficit della forza di prensione (pinza Pollice 4° e 5° dito incompleta per pochi gradi, impossibile per 2° e 3° raggio.) che valutati secondo i criteri applicativi della Tabella menomazioni Danno Biologico (D.M. 12/07/2000) conducono ad un danno biologico complessivo CP_1 del 11%(undici per cento). Sulla lesione riportata nell'infortunio del 28/07/2022 non hanno inciso eventi successivi”. Attesa la congruità delle conclusioni appena riportate, sulla scorta delle argomentazioni mediche esplicate dal CTU nella relazione peritale e nella successVA integrazione, che devono dirsi qui riportate, il ricorso può essere parzialmente accolto.
Le spese di lite vanno compensate, atteso l'accoglimento solo parziale della domanda.
Vanno invece poste a carico dell resistente le spese di CTU, già liquidate in CP_2 separato decreto, dal momento che le doglianze del ricorrente sono almeno in parte fondate.
PQM
- Accerta che parte ricorrente, in conseguenza dell'infortunio del 28.7.2022, ha subito un danno biologico complessivo quantificabile nella misura dell'11%;
- Condanna l' all'erogazione della prestazione consequenziale, CP_2 nonché al pagamento degli interessi legali e alla rVAlutazione monetaria;
- Compensa le spese di lite;
- Pone le spese di CTU definitVAmente a carico dell' . CP_1
Trapani, 20.1.2025 Il giudice
Mauro Petrusa
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani in persona del dott. Mauro Petrusa in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra:
, C.F. Parte_1 C.F._1 parte ricorrente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Antonio Mondino e
, CF/p.VA , in persona del legale rappresentante CP_1 P.IVA_1
Parte resistente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Giovanni Battista Di Vincenzo.
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria definisce il giudizio pronunciando la seguente
SENTENZA Con ricorso ritualmente notificato la parte ricorrente indicata in epigrafe ha adito questo Tribunale esponendo:
- che, in data 28.7.2022, mentre lavorava presso la cantina Firriato di Paceco, ha subito un infortunio che ha comportato “l'amputazione della falange intermedia e distale II dito mano destre (arto dominante); limitazione funzionale dei movimenti del III raggio mano destra in esiti di frattura F e lesione tendini esteriori con dito atteggiato ad arco”;
- che l' ha valutato il danno nella misura del 9%. CP_1
Dolendosi della valutazione dell'entità del danno operata dall' , ha chiesto di CP_2
“dichiarare che il ricorrente, per l'attività lavoratVA espletata, subVA una malattia professionale non rientrante nel rischio lavorativo che presenta un grado di inabilità pari al 17% ovvero avente una percentuale maggiore”.
Si è costituito in giudizio l' il quale ha eccepito l'inammissibilità del ricorso (per CP_1 indeterminatezza della causa petendi) e, comunque, ha chiesto il rigetto delle domande spiegate dal ricorrente.
Sul contraddittorio così costituito, disposta CTU, la causa è stata decisa.
MOTIVAZIONE Il ricorso va accolto nei limiti che seguono.
Con integrazione peritale del 25.11.2024, a seguito delle osservazioni depositate da parte ricorrente in data 11.11.2024, il CTU ha operato la seguente valutazione: “Le 1 menomazioni riscontrate sul ricorrente sono senza dubbio riconducibili all'infortunio del 28/07/2022 in seguito al quale riportava “Trauma da schiacciamento del 2° e 3°dito mano dex con Amputazione (parziale) del 2° dito, Frattura pluriframmentaria falange intermedia e lesione del tendine estensore del 3° dito”. A seguito di ciò residuano postumi permanenti consistenti in: Amputazione falange intermedia e distale 2° dito;
Severa limitazione funzionale dei movimenti del 3° raggio con dito atteggiato ad uncino e ipoestesia del polpastrello;
deficit della forza di prensione (pinza Pollice 4° e 5° dito incompleta per pochi gradi, impossibile per 2° e 3° raggio.) che valutati secondo i criteri applicativi della Tabella menomazioni Danno Biologico (D.M. 12/07/2000) conducono ad un danno biologico complessivo CP_1 del 11%(undici per cento). Sulla lesione riportata nell'infortunio del 28/07/2022 non hanno inciso eventi successivi”. Attesa la congruità delle conclusioni appena riportate, sulla scorta delle argomentazioni mediche esplicate dal CTU nella relazione peritale e nella successVA integrazione, che devono dirsi qui riportate, il ricorso può essere parzialmente accolto.
Le spese di lite vanno compensate, atteso l'accoglimento solo parziale della domanda.
Vanno invece poste a carico dell resistente le spese di CTU, già liquidate in CP_2 separato decreto, dal momento che le doglianze del ricorrente sono almeno in parte fondate.
PQM
- Accerta che parte ricorrente, in conseguenza dell'infortunio del 28.7.2022, ha subito un danno biologico complessivo quantificabile nella misura dell'11%;
- Condanna l' all'erogazione della prestazione consequenziale, CP_2 nonché al pagamento degli interessi legali e alla rVAlutazione monetaria;
- Compensa le spese di lite;
- Pone le spese di CTU definitVAmente a carico dell' . CP_1
Trapani, 20.1.2025 Il giudice
Mauro Petrusa
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