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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 09/06/2025, n. 259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 259 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. 605 /2023 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
- SEZIONE I CIVILE -
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Barbara Cao Presidente dott.ssa Alessandro Petronzi Giudice dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice Rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo in epigrafe indicato
TRA
(C. F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
MARELLI ALESSIA
RICORRENTE
E
C. F. Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Con regolare comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Como degli atti del procedimento
OGGETTO: MODIFICA CONDIZIONI DI DIVORZIO
Si dà atto che è stata data regolare comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del
Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Como degli atti del procedimento.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
RILEVATO che, con decreto del 13.12.2024 -premesso che il procedimento ha per oggetto la domanda di revoca o riduzione dell'assegno divorzile previsto in sede di divorzio e che la resistente è contumace;
letta
l'istanza con cui la difensore del ricorrente, rappresentato il decesso del proprio assistito, chiede <<in ragione della natura controversia e non trasmissibilit agli eredi del diritto conteso che venga dichiarata la cessazione materia contendere>>; rilevato che, nel caso di procedimento per la revisione dell'assegno divorzile, ai sensi dell'art. 9, comma 1, l. n. 898/1970, il venir meno del coniuge ricorrente, nel corso del medesimo, non comporta la declaratoria di improseguibilità dello stesso, ma gli eredi subentrano nella posizione del coniuge richiedente la revisione, al fine dell'accertamento della non debenza dell'assegno a decorrere dalla domanda sino al decesso, subentrando altresì essi nell'azione di ripetizione dell'indebito ai sensi dell'art. 2033 c.c. per la restituzione delle somme non dovute (Cass. n. 20495/2022); ritenuto di dovere, pertanto, dichiarare l'interruzione del procedimento;
- il Tribunale ha dichiarato l'interruzione del processo;
RITENUTO che il processo debba essere estinto in quanto non è stato proseguito o riassunto entro il termine perentorio di tre mesi dall'interruzione (art. 305 c.p.c.);
OSSERVATO che il Collegio dichiara l'estinzione con sentenza (art. 307 c.p.c.);
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
DICHIARA l'estinzione del giudizio;
DISPONE la cancellazione della causa dal ruolo.
Così deciso in Como, in camera di consiglio, in data 6.6.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Martina Roberta Manenti Dott.ssa Barbara Cao
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
- SEZIONE I CIVILE -
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Barbara Cao Presidente dott.ssa Alessandro Petronzi Giudice dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice Rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo in epigrafe indicato
TRA
(C. F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
MARELLI ALESSIA
RICORRENTE
E
C. F. Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Con regolare comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Como degli atti del procedimento
OGGETTO: MODIFICA CONDIZIONI DI DIVORZIO
Si dà atto che è stata data regolare comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del
Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Como degli atti del procedimento.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
RILEVATO che, con decreto del 13.12.2024 -premesso che il procedimento ha per oggetto la domanda di revoca o riduzione dell'assegno divorzile previsto in sede di divorzio e che la resistente è contumace;
letta
l'istanza con cui la difensore del ricorrente, rappresentato il decesso del proprio assistito, chiede <<in ragione della natura controversia e non trasmissibilit agli eredi del diritto conteso che venga dichiarata la cessazione materia contendere>>; rilevato che, nel caso di procedimento per la revisione dell'assegno divorzile, ai sensi dell'art. 9, comma 1, l. n. 898/1970, il venir meno del coniuge ricorrente, nel corso del medesimo, non comporta la declaratoria di improseguibilità dello stesso, ma gli eredi subentrano nella posizione del coniuge richiedente la revisione, al fine dell'accertamento della non debenza dell'assegno a decorrere dalla domanda sino al decesso, subentrando altresì essi nell'azione di ripetizione dell'indebito ai sensi dell'art. 2033 c.c. per la restituzione delle somme non dovute (Cass. n. 20495/2022); ritenuto di dovere, pertanto, dichiarare l'interruzione del procedimento;
- il Tribunale ha dichiarato l'interruzione del processo;
RITENUTO che il processo debba essere estinto in quanto non è stato proseguito o riassunto entro il termine perentorio di tre mesi dall'interruzione (art. 305 c.p.c.);
OSSERVATO che il Collegio dichiara l'estinzione con sentenza (art. 307 c.p.c.);
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
DICHIARA l'estinzione del giudizio;
DISPONE la cancellazione della causa dal ruolo.
Così deciso in Como, in camera di consiglio, in data 6.6.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Martina Roberta Manenti Dott.ssa Barbara Cao