Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. V, sentenza 13/01/2026, n. 268
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Sentenza 13 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Assenza di motivazione sull'esenzione

    L'onere motivazionale dell'accertamento è adempiuto se il contribuente è posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali. Non è necessario indicare le ragioni giuridiche relative al mancato riconoscimento di ogni possibile esenzione, essendo onere del contribuente dedurre e provare l'eventuale ricorrenza di una causa di esclusione dell'imposta.

  • Accolto
    Errata attribuzione della proprietà degli immobili

    I dati catastali degli immobili n.6 e n.7 indicati nell'avviso di accertamento non corrispondono a quelli riportati nell'allegato del Comune. Il Comune non ha fornito elementi per superare tali divergenze.

  • Rigettato
    Esenzione per immobili di enti ecclesiastici utilizzati per attività sanitaria

    Per usufruire dell'esenzione, non è sufficiente che l'immobile sia utilizzato per attività sanitarie in convenzione con il SSN. È necessario che l'attività sia svolta con modalità non commerciali, che include la gratuità del servizio. L'Istituto non ha fornito prova della gratuità del servizio, né ha dimostrato che le tariffe convenzionali non coprano i costi e remunerino i fattori di produzione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. V, sentenza 13/01/2026, n. 268
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
    Numero : 268
    Data del deposito : 13 gennaio 2026

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