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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. V, sentenza 13/01/2026, n. 268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 268 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 268/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 5, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
REALI ROBERTO, Presidente e Relatore DE MASELLIS MARIELLA, Giudice LUCIANO DONATO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 70/2024 depositato il 05/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Rappresentante_1Rappresentato da - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Albano Laziale - Piazza Della Costituente 1 00041 Albano Laziale RM
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
1 - pronuncia sentenza n. 7492/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 26 e pubblicata il 05/06/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1289 IMU 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrente_1Oggetto del presente giudizio è l'appello proposto dall
, con ricorso notificato in data 18 dicembre 2023 al Comune di Albano Laziale, avverso la sentenza n.7492/2023 della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Roma, depositata il 5 giugno 2023, con cui era stato così statuito: a) accoglie il ricorso annullando l'avviso limitatamente all'immobile indicato al n.5 dell'avviso impugnato ed al n.2 dell'avviso emesso in rettifica;
b) compensa le spese. La costituzione in giudizio dell'appellante, con riferimento a quanto previsto dall'art. 22 comma1 D.Lgs. 31 dicembre 1992 n.546, richiamato dall'art. 53 stesso D.Lgs., è avvenuta il 5 gennaio 2024. Si è costituito il Comune di Albano Laziale. Detto Comune ha eccepito l'inammissibilità dell'appello per non specificità dei motivi. Tale eccezione è tuttavia infondata, poiché, dalla lettura dell'atto di gravame, emergono le censure impugnatorie riferite all'argomentare del primo Giudice. Quanto al gravame, con il primo motivo si deduce, premesso che l'atto impugnato in primo grado era un avviso di accertamento relativo all'imposta municipale propria per l'anno 2017, riferito a vari immobili, che il Giudice di primo grado non aveva esaminato un motivo, prospettato nel ricorso, relativo all'assenza di motivazione. Infatti era stato eccepito che, dal momento che l'Istituto appellante aveva dichiarato gli immobili esenti da imposta, l'avviso di accertamento avrebbe dovuto motivare il mancato riconoscimento dell'esenzione. Osserva la Corte che, al riguardo, il Supremo Collegio ha affermato che, in tema di imposta municipale propria, l'onere motivazionale dell'accertamento è adempiuto se il contribuente è stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare l'an e il quantum dell'imposta, non essendo a tal fine necessario indicare le ragioni giuridiche relative al mancato riconoscimento di ogni possibile esenzione prevista dalla legge ed astrattamente applicabile, poiché è onere del contribuente dedurre e provare l'eventuale ricorrenza di una causa di esclusione dell'imposta (ordinanza Cass. sez.V 20 gennaio 2024 n.29485), Il motivo è pertanto infondato. Con il secondo motivo si deduce che il Giudice di primo grado aveva ritenuto non provata la circostanza della proprietà in capo allRicorrente_1 di alcuni immobili, mentre, al contrario, lo aveva ritenuto proprietario di due immobili, indicati con il n.6 e con il n.7, siti in Roma, Via Castro Pretorio n.12. Tale assunto non è tuttavia condivisibile. Infatti, in primo luogo, nella sentenza impugnata era stato dedotto che l'Istituto appellante “sembra” essere proprietario di tali immobili. Tralasciando ogni ulteriore valutazione sulla valenza probatoria di ciò che “sembra”, comunque il primo Giudice aveva richiamato l'allegato G alle controdeduzioni del Comune di Albano Laziale, laddove i dati catastali ivi riportati non corrispondevano a quelli dell'avviso di accertamento impugnato.
2 Osserva la Corte che, quanto all'immobile n.6, nell'avviso di accertamento viene individuato catastalmente al foglio 8, n.28, sub 1, mentre nell'allegato al foglio 8, particella 1109. Quanto all'immobile n.7, nell'avviso di accertamento viene individuato catastalmente al foglio 8, n.28, sub 2, mentre nell'allegato al foglio 8, particella 780. I dati pertanto non corrispondo, né, d'altro canto, il Comune di Albano Laziale ha in alcun modo dedotto in ordine ad una corrispondenza tra tali dati, palesemente divergenti. Il motivo è pertanto fondato. Con il terzo motivo si deduce che comunque gli immobili erano esenti dall'imposta municipale propria, ai sensi di quanto previsto dall'art. 7 comma1 lett. i) D.Lgs. 30 dicembre 1992 n.504. Infatti detta disposizione prevede che son esenti dall'imposta gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 73 comma1 lett. c) D.P.R. 22 dicembre 1986 n.917 e successive modificazioni, fatta eccezione per gli immobili posseduti da partiti politici, che restano comunque assoggettati all'imposta indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lett. a) legge 20 maggio 1985, n. 222. Tale ipotesi ricorre nel caso in esame, poiché l'Istituto appellante è un ente ecclesiastico e pertanto non commerciale e l'immobile è utilizzato per lo svolgimento di attività sanitaria. Osserva la Corte che il Supremo Collegio ha affermato che, in m materia di imposta municipale propria, per usufruire dell'esenzione prevista dall'art. 7 comma 1 lett. i) D.Lgs. 504/1992, in forza del rinvio disposto dall'art. 9 comma8 D.Lgs. 23/2011, non è sufficiente che un immobile sia utilizzato per lo svolgimento di attività assistenziali o sanitarie, in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale e con tariffe imposte dalla Regione in ossequio ai limiti fissati dal D.P.C.M. 29 novembre 2001 per la compartecipazione percentuale degli utenti ai costi delle prestazioni erogate, in presenza dei requisiti previsti dagli artt. 3 e 4 comma 2 D.M. 200/2012, da una fondazione senza finalità lucrativa e con carattere di organizzazione non lucrativa di utilità sociale, ma è necessario che quest'ultima, oltre ad assolvere l'obbligo dichiarativo di cui all'art. 9 comma6 D.Lgs. 23/2011, nelle forme stabilite dall'art. 6 cit. D.M. 200/2012, che è adempimento essenziale ed imprescindibile per godere dell'agevolazione, anche in caso di utilizzazione mista, dimostri che le attività a cui l'immobile è destinato, oltre a rientrare tra quelle esenti secondo la tipizzazione legislativa e regolamentare, siano svolte con modalità non commerciali nell'accezione sancita dalla decisione della Commissione Europea del 19 dicembre 2012 (ordinanza Cass. sez.V 6 dicembre 2024 n.32690). Quanto al richiamato D.M. 19 novembre 2012 n.200, lo stesso precisa, all'art. 4 comma2 lett. a), che lo svolgimento di attività assistenziali e attività sanitarie si ritiene effettuato con modalità non commerciali quando le stesse sono accreditate e contrattualizzate o convenzionate con lo Stato, le Regioni e gli enti locali e sono svolte, in ciascun ambito territoriale e secondo la normativa ivi vigente, in maniera complementare o integrativa rispetto al servizio pubblico, e prestano a favore dell'utenza, alle condizioni previste dal diritto dell'Unione Europea e nazionale, servizi sanitari e assistenziali gratuiti, salvo eventuali importi di partecipazione alla spesa previsti dall'ordinamento per la copertura del servizio universale. Assume quindi rilievo preminente, al fine della fruizione dell'esenzione, la gratuità del servizio, la cui definizione è delineata da altra pronuncia del Supremo Collegio (ordinanza 7 novembre 2022 n.32765), secondo la quale, in tema di I.C.I., l'esenzione riconosciuta dall'art. 7 comma1 lett. i) D.Lgs. 504/1992, è limitata all'ipotesi in cui gli immobili siano destinati in via esclusiva allo svolgimento di una delle attività di religione o di culto indicate nell'art. 16 lett. a) legge 222/1985, e, pertanto, non si applica ai fabbricati di proprietà di enti ecclesiastici nei quali si svolga attività sanitaria, anche se in regime di accreditamento con il Servizio sanitario nazionale, poiché le tariffe convenzionali sono comunque dirette a coprire i costi e a remunerare i fattori della
3 produzione, escludendo che l'attività sia svolta in forma gratuita o semigratuita, secondo modalità non commerciali. Premesso che i principi statuiti in materia di I.C.I. valgono anche con riferimento all'imposta municipale propria, la pronuncia da ultimo richiamata, la quale, come risulta dalla lettura della motivazione, inquadra la problematica alla luce della decisione della Commissione dell'Unione Europea del 19 dicembre 2012, esclude che l'applicazione delle tariffe convenzionali sia prova sufficiente della gratuità del servizio. Nel caso in esame l'Istituto appellante non ha fornito alcuna prova della richiesta gratuità, con la conseguente infondatezza del motivo. All'esito di quanto osservato, l'appello risulta fondato limitatamente al secondo motivo, relativo agli immobili n.6 e n.7 di cui all'avviso di accertamento impugnato, e va quindi accolto in tali limiti. La parziale fondatezza del gravame induce alla compensazione delle spese del grado.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado: a) accoglie parzialmente l'appello, ai sensi di cui in motivazione;
b) spese compensate. Roma 15 dicembre 2025.
Il Presidente estensore
4
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 5, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
REALI ROBERTO, Presidente e Relatore DE MASELLIS MARIELLA, Giudice LUCIANO DONATO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 70/2024 depositato il 05/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Rappresentante_1Rappresentato da - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Albano Laziale - Piazza Della Costituente 1 00041 Albano Laziale RM
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
1 - pronuncia sentenza n. 7492/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 26 e pubblicata il 05/06/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1289 IMU 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrente_1Oggetto del presente giudizio è l'appello proposto dall
, con ricorso notificato in data 18 dicembre 2023 al Comune di Albano Laziale, avverso la sentenza n.7492/2023 della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Roma, depositata il 5 giugno 2023, con cui era stato così statuito: a) accoglie il ricorso annullando l'avviso limitatamente all'immobile indicato al n.5 dell'avviso impugnato ed al n.2 dell'avviso emesso in rettifica;
b) compensa le spese. La costituzione in giudizio dell'appellante, con riferimento a quanto previsto dall'art. 22 comma1 D.Lgs. 31 dicembre 1992 n.546, richiamato dall'art. 53 stesso D.Lgs., è avvenuta il 5 gennaio 2024. Si è costituito il Comune di Albano Laziale. Detto Comune ha eccepito l'inammissibilità dell'appello per non specificità dei motivi. Tale eccezione è tuttavia infondata, poiché, dalla lettura dell'atto di gravame, emergono le censure impugnatorie riferite all'argomentare del primo Giudice. Quanto al gravame, con il primo motivo si deduce, premesso che l'atto impugnato in primo grado era un avviso di accertamento relativo all'imposta municipale propria per l'anno 2017, riferito a vari immobili, che il Giudice di primo grado non aveva esaminato un motivo, prospettato nel ricorso, relativo all'assenza di motivazione. Infatti era stato eccepito che, dal momento che l'Istituto appellante aveva dichiarato gli immobili esenti da imposta, l'avviso di accertamento avrebbe dovuto motivare il mancato riconoscimento dell'esenzione. Osserva la Corte che, al riguardo, il Supremo Collegio ha affermato che, in tema di imposta municipale propria, l'onere motivazionale dell'accertamento è adempiuto se il contribuente è stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare l'an e il quantum dell'imposta, non essendo a tal fine necessario indicare le ragioni giuridiche relative al mancato riconoscimento di ogni possibile esenzione prevista dalla legge ed astrattamente applicabile, poiché è onere del contribuente dedurre e provare l'eventuale ricorrenza di una causa di esclusione dell'imposta (ordinanza Cass. sez.V 20 gennaio 2024 n.29485), Il motivo è pertanto infondato. Con il secondo motivo si deduce che il Giudice di primo grado aveva ritenuto non provata la circostanza della proprietà in capo allRicorrente_1 di alcuni immobili, mentre, al contrario, lo aveva ritenuto proprietario di due immobili, indicati con il n.6 e con il n.7, siti in Roma, Via Castro Pretorio n.12. Tale assunto non è tuttavia condivisibile. Infatti, in primo luogo, nella sentenza impugnata era stato dedotto che l'Istituto appellante “sembra” essere proprietario di tali immobili. Tralasciando ogni ulteriore valutazione sulla valenza probatoria di ciò che “sembra”, comunque il primo Giudice aveva richiamato l'allegato G alle controdeduzioni del Comune di Albano Laziale, laddove i dati catastali ivi riportati non corrispondevano a quelli dell'avviso di accertamento impugnato.
2 Osserva la Corte che, quanto all'immobile n.6, nell'avviso di accertamento viene individuato catastalmente al foglio 8, n.28, sub 1, mentre nell'allegato al foglio 8, particella 1109. Quanto all'immobile n.7, nell'avviso di accertamento viene individuato catastalmente al foglio 8, n.28, sub 2, mentre nell'allegato al foglio 8, particella 780. I dati pertanto non corrispondo, né, d'altro canto, il Comune di Albano Laziale ha in alcun modo dedotto in ordine ad una corrispondenza tra tali dati, palesemente divergenti. Il motivo è pertanto fondato. Con il terzo motivo si deduce che comunque gli immobili erano esenti dall'imposta municipale propria, ai sensi di quanto previsto dall'art. 7 comma1 lett. i) D.Lgs. 30 dicembre 1992 n.504. Infatti detta disposizione prevede che son esenti dall'imposta gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 73 comma1 lett. c) D.P.R. 22 dicembre 1986 n.917 e successive modificazioni, fatta eccezione per gli immobili posseduti da partiti politici, che restano comunque assoggettati all'imposta indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lett. a) legge 20 maggio 1985, n. 222. Tale ipotesi ricorre nel caso in esame, poiché l'Istituto appellante è un ente ecclesiastico e pertanto non commerciale e l'immobile è utilizzato per lo svolgimento di attività sanitaria. Osserva la Corte che il Supremo Collegio ha affermato che, in m materia di imposta municipale propria, per usufruire dell'esenzione prevista dall'art. 7 comma 1 lett. i) D.Lgs. 504/1992, in forza del rinvio disposto dall'art. 9 comma8 D.Lgs. 23/2011, non è sufficiente che un immobile sia utilizzato per lo svolgimento di attività assistenziali o sanitarie, in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale e con tariffe imposte dalla Regione in ossequio ai limiti fissati dal D.P.C.M. 29 novembre 2001 per la compartecipazione percentuale degli utenti ai costi delle prestazioni erogate, in presenza dei requisiti previsti dagli artt. 3 e 4 comma 2 D.M. 200/2012, da una fondazione senza finalità lucrativa e con carattere di organizzazione non lucrativa di utilità sociale, ma è necessario che quest'ultima, oltre ad assolvere l'obbligo dichiarativo di cui all'art. 9 comma6 D.Lgs. 23/2011, nelle forme stabilite dall'art. 6 cit. D.M. 200/2012, che è adempimento essenziale ed imprescindibile per godere dell'agevolazione, anche in caso di utilizzazione mista, dimostri che le attività a cui l'immobile è destinato, oltre a rientrare tra quelle esenti secondo la tipizzazione legislativa e regolamentare, siano svolte con modalità non commerciali nell'accezione sancita dalla decisione della Commissione Europea del 19 dicembre 2012 (ordinanza Cass. sez.V 6 dicembre 2024 n.32690). Quanto al richiamato D.M. 19 novembre 2012 n.200, lo stesso precisa, all'art. 4 comma2 lett. a), che lo svolgimento di attività assistenziali e attività sanitarie si ritiene effettuato con modalità non commerciali quando le stesse sono accreditate e contrattualizzate o convenzionate con lo Stato, le Regioni e gli enti locali e sono svolte, in ciascun ambito territoriale e secondo la normativa ivi vigente, in maniera complementare o integrativa rispetto al servizio pubblico, e prestano a favore dell'utenza, alle condizioni previste dal diritto dell'Unione Europea e nazionale, servizi sanitari e assistenziali gratuiti, salvo eventuali importi di partecipazione alla spesa previsti dall'ordinamento per la copertura del servizio universale. Assume quindi rilievo preminente, al fine della fruizione dell'esenzione, la gratuità del servizio, la cui definizione è delineata da altra pronuncia del Supremo Collegio (ordinanza 7 novembre 2022 n.32765), secondo la quale, in tema di I.C.I., l'esenzione riconosciuta dall'art. 7 comma1 lett. i) D.Lgs. 504/1992, è limitata all'ipotesi in cui gli immobili siano destinati in via esclusiva allo svolgimento di una delle attività di religione o di culto indicate nell'art. 16 lett. a) legge 222/1985, e, pertanto, non si applica ai fabbricati di proprietà di enti ecclesiastici nei quali si svolga attività sanitaria, anche se in regime di accreditamento con il Servizio sanitario nazionale, poiché le tariffe convenzionali sono comunque dirette a coprire i costi e a remunerare i fattori della
3 produzione, escludendo che l'attività sia svolta in forma gratuita o semigratuita, secondo modalità non commerciali. Premesso che i principi statuiti in materia di I.C.I. valgono anche con riferimento all'imposta municipale propria, la pronuncia da ultimo richiamata, la quale, come risulta dalla lettura della motivazione, inquadra la problematica alla luce della decisione della Commissione dell'Unione Europea del 19 dicembre 2012, esclude che l'applicazione delle tariffe convenzionali sia prova sufficiente della gratuità del servizio. Nel caso in esame l'Istituto appellante non ha fornito alcuna prova della richiesta gratuità, con la conseguente infondatezza del motivo. All'esito di quanto osservato, l'appello risulta fondato limitatamente al secondo motivo, relativo agli immobili n.6 e n.7 di cui all'avviso di accertamento impugnato, e va quindi accolto in tali limiti. La parziale fondatezza del gravame induce alla compensazione delle spese del grado.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado: a) accoglie parzialmente l'appello, ai sensi di cui in motivazione;
b) spese compensate. Roma 15 dicembre 2025.
Il Presidente estensore
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