Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 04/04/2025, n. 299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 299 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
Appello sentenza Tribunale di Taranto n. 2020 del 21 settembre 2021 Oggetto: benefici ex lege n°266/2005
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI LECCE
Sezione Lavoro
Collegio composto dai Magistrati:
Dott.ssa Caterina Mainolfi Presidente relatore
Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Consigliere
Dott.ssa Donatella De Giorgi Consigliere ha pronunciato la presente
S E N T E N Z A nella causa civile in materia assistenziale, in grado di appello, iscritta al n°156/2022 tra e in proprio e nella qualità di eredi di Parte_1 Parte_2 Persona_1
rappresentate e difese, la prima dall'avv. Fabrizio De Vecchio e la seconda dall'avv. Michele
D'Onchia.
APPELLANTI contro
, rappresentato e difeso, dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Lecce. Controparte_1
APPELLATO
All'udienza del 4 aprile 2025 la causa è stata decisa sulle conclusioni in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 12 novembre 2020 dinanzi al Tribunale di Taranto-sezione lavoro-,
e in proprio, quali figlie di ( deceduto il 31 Parte_1 Controparte_2 Persona_2 gennaio 1996), e nella qualità di eredi di ( coniuge di , deceduta Persona_1 Persona_2 il 12 gennaio 2019), esponevano che, a causa della attività lavorativa espletata da Persona_2
quale operatore UNEP presso l' presso la sede del Controparte_3
Tribunale di Taranto in via Marche, il loro dante causa era stato esposto a sostanze carcerogene ( ed in particolare amianto) presenti nella pavimentazione ( costituita da mattonelle di linoleum) dei corridoi ed uffici dei vari piani del Palazzo di Giustizia di Taranto di via Marche ( come da relazione dell'8 gennaio 1988 del responsabile del settore chimico della nella Parte_3
1
riportato mesotelioma pleurico dx con versamenti pleurici dx, che ne aveva provocato il decesso come riconosciuto dall' sede di Taranto, che nella comunicazione di liquidazione della rendita ai CP_4 superstiti ( richiesta dal coniuge di , in data 31 gennaio 1996) del 31 Per_2 Persona_1 maggio 2000 aveva certificato che “la malattia che ha portato all'exitus è rapportabile alla esposizione a modestissime inalazioni di fibre di amianto aereodisperse dovute al rilascio dalla pavimentazione presente nell'ambiente in cui ha espletato attività lavorativa”. Per_2
Parte ricorrente deduceva che doveva ritenersi indubbia, “stante la produzione documentale e le risultanze dell Sede di Taranto, la violazione delle misure di prevenzione di cui all'art.2087 CP_4
c.c. ed in particolare del D.P.R. n.185/61, ossia di norme di carattere generale poste a tutela della incolumità pubblica;
nonché la violazione degli artt.li 2043, 2059, 1218 e 1226 c.c.(pag 7 del ricorso introduttivo del primo grado); che la responsabilità dell'ente datore di lavoro doveva ritenersi
“lapalissiana potendola desumere dalla circostanza che la potenziale pericolosità dell'amianto costitutiva in Italia dato scientifico già acquisito sin dagli anni 40 per cui la malattia conseguita dal de cuius (e che ha portato alla morte dello stesso) era nota nei suoi effetti da molto tempo tant'è che ad essa una disciplina specifica è dedicata anche nel D.P.R. n.1124/65”(pag. 7 del ricorso); che l'ente datore di lavoro non aveva mai “reso edotti i lavoratori della pericolosità del luogo di lavoro e dei rischi specifici ad esso connesso, così come previsto dal D.P.R. n.,303/1956, rendendosi inadempiente agli obblighi di dotare il luogo di lavoro di specifiche misure di prevenzione”( pag. 7 del ricorso); che, solo in data 17.01.1989, a seguito di numerose proteste poste in essere dai lavoratori, era intervenuta sul luogo di lavoro la competente Parte_4
che aveva confermato l'esistenza della pavimentazione in vinil-asbesto e aveva dichiarato
[...]
esplicitamente che le stesse polveri investivano anche il restante personale durante la normale attivita' lavorativa” (pag 8 del ricorso ove si richiama l'all.n.10 al ricorso- prot.n.C05/FA datato 17/01/89); che, in occasione di tale ispezione la aveva costatato, inoltre, come i rifiuti (e tali sono anche Pt_3
le polveri di amianto ossia particelle microscopiche che, ancora a tutt'oggi, si distaccano tanto dalla pavimentazione quanto dal solaio dei corridoi del Tribunale di Taranto) non venivano smaltiti secondo i dettami di legge (D.P.R. n.915/82).
Tanto premesso, parte ricorrente sosteneva la responsabilità dell'ente datore di lavoro per l'inosservanza dei principali doveri di protezione e prevenzione e per la lentezza adottata nell'affrontare “un problema che non avrebbe dovuto mai porsi se l'ente datore di lavoro, fosse stato parte diligente impedendo l'utilizzo della struttura da parte degli impiegati alle proprie dipendenze”
( pag. 8 del ricorso). Ribadiva che la struttura contenesse amianto era fatto noto all'epoca dell'utilizzo
2 della stessa e che la potenzialità pericolosità dell'amianto era fatto acquisito già negli anni quaranta, tanto è vero che a tale pericolosità si sono ispirati numerosi interventi legislativi: DPR n.1124/65,
DM 18.04.1973, Lg.n.780/1975, DPR n.915/82, delibera Comitato Interministeriale, Circolare
10.07.1986 n.45 Ministero della Sanità, e numerose altre disposizioni di legge e D.M. del Ministero
Industria e Sanità. e . Controparte_5 Controparte_6
Tanto premesso le ricorrenti impugnavano il provvedimento del 14 settembre 2020 P.D.G. n°4/2020 con il quale il aveva respinto la loro istanza diretta ad ottenere il Controparte_7
riconoscimento di quale soggetto equiparato alle vittime del dovere. Richiamata Persona_2
la normativa in materia, le ricorrenti, anche in qualità di eredi di ( coniuge di Persona_1
), chiedevano l'accertamento dell'equiparazione del de cuius alle vittime del Persona_2 dovere e il riconoscimento: della speciale elargizione di € 200.000,00 (in base alle rispettive quote); dello speciale assegno vitalizio di € 1.033,00 da 01.01.2008 e dell'assegno vitalizio di € 500,00 dal
01,01.2006 in favore di ciascuno di esse;
i benefici non economici previsti dalla normativa sulle vittime del dovere.
Costituitosi in giudizio, il contestava le avverse deduzioni e domande, Controparte_7
chiedendone il rigetto. Eccepiva la prescrizione del diritto e, nel merito, l'insussistenza delle condizioni per i benefici richiesti
Il Tribunale di Taranto, con la sentenza in epigrafe indicata, ha rigettato la domanda, ritenendo la prescrizione del diritto al riconoscimento della qualifica di “vittima del dovere” nonché la prescrizione dei ratei degli assegni mensili.
Le appellanti in epigrafe hanno chiesto la totale riforma della sentenza impugnata e l'accoglimento della domanda. Hanno replicato le deduzioni contenute nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado ed in particolare hanno ribadito l'illegittimità del provvedimento, adottato in sede amministrativa, di rigetto della domanda di riconoscimento del suo status di vittima del dovere, attesa l'indisponibilità, irrinunciabilità ed imprescrittibilità del diritto all'accertamento del predetto status e del diritto alla corresponsione dei relativi benefici.
Si è costituito in giudizio il , reiterando, in via preliminare la eccezione di Controparte_7
prescrizione già accolta dal giudice di prime cure;
nel merito ha rilevato che, nella fattispecie, non ricorreva alcuna delle ipotesi contemplate dall'art.. 1, commi 563 e 564, della legge n266/2005, in quanto la patologia contratta da ( patologia che ne aveva poi determinato il Persona_2
decesso) non era stata contratta in alcuna delle situazioni tipizzate dal predetto comma 563, né in presenza di condizioni di impiego straordinarie ed eccezionali rispetto al generico servizio come richiesto dal successivo comma 564.
Ha concluso quindi per il rigetto dell'appello, con vittoria di spese ed onorari di causa.
3 Alla odierna udienza di discussione, la causa veniva decisa, sulla base delle conclusioni di cui in atti, come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il rigetto della domanda va confermato, ma con una motivazione diversa.
Invero, alla luce di numerose decisioni della S.C., a partire da Cass. n. 17440/2022, non si condivide la decisione del Tribunale di Taranto nella parte in cui ha ritenuto che, non potendosi riconoscere alla
“vittima del dovere” la natura di status, ma di mera “qualità giuridica” ovvero di “condizione per l'ottenimento di un beneficio previdenziale”, il diritto al riconoscimento della sussistenza dei presupposti di legge per la qualificazione quale vittima del dovere e/o soggetto equiparato si sarebbe prescritto. La Suprema Corte, infatti, ha escluso la possibilità che si prescriva lo “status” di vittima del dovere, ritenendo, invece, che la prescrizione operi esclusivamente in relazione alle singole prestazioni economiche che da quello status derivino.
Con sentenza del 30/05/2022, n. 17440 al Corte di Cassazione ha affermato: <<…. va affrontata la questione se la categoria di "vittima del dovere" tipizzata dalla L. n. 266 del 2005, art. 1, commi 563-
564, costituisca uno status e sia come tale imprescrittibile, salva la prescrizione dei ratei delle prestazioni assistenziali previste dalla legge. Va anzitutto ricordato, al riguardo, che, interpretando le disposizioni citate, le Sezioni Unite di questa Corte hanno già chiarito che esse istituiscono "un diritto di natura prevalentemente assistenziale volto a prestare un ausilio a chi abbia subito un'infermità o la perdita di una persona cara a causa della prestazione di un servizio in favore di amministrazioni pubbliche da cui siano derivati particolari rischi", il quale "non rientra nello spettro di diritti e doveri che integrano il rapporto di lavoro subordinato dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche", ma "si colloca fuori e va al di là di tale rapporto, contrattualizzato o meno che esso sia, potendo riguardare anche soggetti che con l'amministrazione non abbiano un rapporto di lavoro subordinato ma abbiano in qualsiasi modo svolto un servizio" (così Cass. S.U. n.
23300 del 2016, in motivazione, testualmente ripresa da Cass. S.U. n. 22753 del 2018). Si tratta quindi di provvidenze che trovano causa nella morte o nell'infermità permanente che abbia attinto quanti, anche indipendentemente da un rapporto d'impiego con una pubblica amministrazione, abbiano prestato un servizio a beneficio della collettività da cui siano derivati e concretizzati in loro danno particolari rischi: e dunque, come può senz'altro aggiungersi in relazione alle fattispecie espressamente tipizzate dalla L. n. 266 del 2005, art. 1, commi 563 e 564, lettera, di un servizio che
a sua volta costituisce adempimento di un dovere nell'interesse della collettività (art. 2 Cost.).
Diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, inoltre, non può essere dubbio che le CP_7
provvidenze in esame rientrino nell'ambito della tutela di cui all'art. 38 Cost.: la disposizione costituzionale ult. cit., nel riferirsi all'idea di "sicurezza sociale" e nell'ipotizzare soltanto due modelli
4 tipici della medesima, uno dei quali fondato unicamente sul principio di solidarietà (comma 1) e
l'altro suscettibile di essere realizzato mediante strumenti mutualistico-assicurativi (comma 2), "non esclude tuttavia, e tantomeno impedisce, che il legislatore ordinario delinei figure speciali nel pieno rispetto dei principi costituzionalmente accolti" (così, testualmente, Corte Cost. n. 31 del 1986). E se
è vero che la disciplina delle provvidenze dettate per le vittime del dovere può legittimamente considerarsi come una delle possibili "figure speciali di sicurezza sociale", la cui ratio va individuata nell'apprestare peculiari ed ulteriori forme di assistenza per coloro che siano rimasti vittima dell'adempimento di un dovere svolto nell'interesse della collettività, che li abbia esposti ad uno speciale pericolo e all'assunzione di rischi qualificati rispetto a quelli in cui può incorrere la restante platea dei dipendenti pubblici o degli incaricati di un pubblico servizio (così Cass. n. 29204 del
2021), non si possono non ravvisare nella situazione giuridica istituita dal legislatore tutti i presupposti dello status, nello specifico senso di cui dianzi s'è detto: valendo la categoria di "vittima del dovere" a differenziare una particolare categoria di soggetti al fine di apprestare loro un insieme di benefici previsti dalla legge e riepilogati dal D.P.R. n. 243 del 2006, art.
4. Vale la pena di rimarcare che, nel sistema così delineato, la domanda dell'interessato deve considerarsi pur sempre condicio sine qua non per il riconoscimento della condizione di "vittima del dovere", non potendo attribuirsi alla disposizione regolamentare di cui al D.P.R. n. 243 del 2006, art. 3 (che statuisce che
"in mancanza di domanda si può procedere d'ufficio") alcuna valenza derogatoria ad un principio che, per gli status activae processualis, ha valenza, come dianzi s'è visto, di diritto di libertà costituzionalmente garantito: e sotto tale profilo, anzi, va senz'altro corretta la sentenza impugnata nella parte in cui ha tratto dalla previsione regolamentare testè cit. argomenti per suffragare la conclusione circa l'imprescrittibilità della pretesa, che viceversa discende ex se dalla riconosciuta natura di status della condizione di vittima del dovere e non già da una inesistente facoltà dell'amministrazione di attribuirla d'ufficio”>>.
Tale orientamento giurisprudenziale ha ricevuto nel tempo numerose conferme (v. da ultimo Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza, 01/03/2025, n. 5426).
Passando all'esame del merito, si rileva che le appellanti fondano la propria domanda sull'art.1, comma 564, della legge n°266/2005, deducendo che la patologia denunciata ( mesotelioma pleurico)
“è conseguenza dell'attività lavorativa svolta in qualità di dipendente del Controparte_7 riconducibile alle condizioni di servizio e di luogo che hanno per lunghi anni caratterizzato l'attività del medesimo”( v. conclusioni del ricorso introduttivo del primo grado di giudizio)
Preliminarmente, il Collegio ritiene opportuna una breve ricostruzione normativa e, all'esito, una ricostruzione storico-giurisprudenziale dell'istituto assistenziale oggetto di esame, riportando il contenuto, negli anni, di alcune pronunce sia del Giudice Amministrativo che del Giudice Ordinario
5 (in particolare della Corte di Cassazione) con riferimento alla normativa in materia di vittime del dovere e soggetti equiparati.
La disciplina normativa in materia di vittime del dovere è frutto di una stratificazione secolare. Il primo testo di legge che ha utilizzato la locuzione “vittime del dovere” è stato il RDL n. 261/1921, con cui venne istituito un fondo nel bilancio del Ministero dell'Interno per elargizioni alle famiglie dei funzionari di P.S., Ufficiali della Regia Guardia e Reali carabinieri. Sino al 1980 la legge non stabiliva espressamente che cosa si intendesse per “vittime del dovere”, rimettendosi ad una definizione implicita: la “vittima” era l'appartenente ad uno dei corpi di pubblica sicurezza allora esistenti che fosse deceduto nell'espletamento delle proprie funzioni istituzionali.
Con legge n. 1261/1967 e, successivamente, con leggi n. 101/1968 e l. 629/1973, la platea dei beneficiari delle provvidenze fu estesa in favore delle famiglie dei funzionari di pubblica sicurezza, degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa delle forze armate di polizia, dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, delle ispettrici e assistenti di polizia, dei militari dell'Arma dei carabinieri, del Corpo delle guardie di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del
Corpo degli agenti di custodia e del Corpo forestale dello Stato, sempre sul presupposto che si trattasse di “caduti” nell'espletamento dei propri doveri.
Solo con la legge n°466/1980 , all'art. 1, fu adottata una prima definizione espressa di “vittime del dovere”, stabilendo che “per vittime del dovere” dovessero intendersi i soggetti “deceduti nelle circostanze ivi indicate nonché quelli deceduti in attività di servizio per diretto effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza di eventi connessi all'espletamento di funzioni d'istituto e dipendenti da rischi specificamente attinenti a operazioni di polizia preventiva o repressiva o all'espletamento di attività di soccorso”. Con la stessa legge, i benefici previsti per le vittime del dovere furono estesi anche alle famiglie dei vigili del fuoco (art. 2), dei magistrati ordinari (art. 3), dei vigili urbani e di qualsiasi persona che, legalmente richiesta, avesse prestato “assistenza ad ufficiali e agenti di polizia giudiziaria o ad autorità, ufficiali e agenti di pubblica sicurezza”.
Con il successivo D.P.R. 510/1999, tuttora in vigore, ci fu un tentativo di sistematizzare le disposizioni di rango regolamentare relativamente alle vittime del dovere, pur riportando una rubrica riferita esclusivamente alla diversa categoria delle “vittime del terrorismo”. L'art. 2 del suddetto
Regolamento individua le amministrazioni competenti all'attribuzione delle provvidenze economiche dovute alle vittime del dovere, ripartendole tra il Ministero dell'interno, il CP_7
il , riservando una competenza preponderante al primo. Controparte_7 Controparte_8
La principale modifica dell'assetto normativo vigente interviene con la legge finanziaria per il 2006
(legge 266/2005). La legge, oltre ad introdurre, all'art.1, comma 562, una clausola di “progressiva estensione” alle vittime del dovere dei benefici già previsti in favore della diversa categoria
6 delle vittime della criminalità e del terrorismo, si occupa nuovamente di fornire una definizione di
“vittime del dovere” e di soggetti ad esse equiparati. Secondo la definizione dell'art. 1, comma 563,
“per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980,
n. 466 , e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità;
b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela della pubblica incolumità; f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità”.
L'inciso di apertura del comma 563 appare pleonastico, nella parte in cui richiama dapprima una specifica elencazione di dipendenti pubblici (segnatamente, quelli indicati all'art. 3 l. 466/1980) salvo poi estendere la portata della disposizione alla generalità dei dipendenti. Inoltre la formulazione del comma 563, non abrogando espressamente le antecedenti disposizioni normative di rango primario, ha dato adito a non pochi problemi interpretativi nella specificazione del tenore normativo della disposizione: sia per quanto concerne il necessario raccordo con una serie di disposizioni normative tuttora vigenti (in primis il già citato art. 1 l. 466/1980), sia per ciò che attiene alla delimitazione dei presupposti applicativi modali della disposizione stessa. Il successivo comma 564 ha poi introdotto, accanto alle “vittime del dovere”, una categoria di soggetti ad esse equiparati, stabilendo che “sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative”
.Infine, al comma 564, il legislatore aveva demandato il Governo all'approvazione di un nuovo regolamento con cui disciplinare i termini e le modalità di corresponsione delle provvidenze.
Il regolamento è stato approvato con d.p.r. n. 243/2006.
All'art. 1, comma 1, il Regolamento ha fornito alcune definizioni integrative rispetto alle richiamate disposizioni primarie contenute nella l. 266/2005. In particolare, è stato specificato che per “missioni di particolare natura” (di cui all'art. 1, comma 564, l. 266/2005) debbano intendersi “le missioni, quali che ne siano gli scopi, autorizzate dall'autorità gerarchicamente o funzionalmente sovraordinata al dipendente”. Sempre ai fini dell'art. 1, comma 564, l. 266/2005, il Regolamento ha definito le “particolari condizioni ambientali od operative”, qualificandole come le “condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie
7 condizioni di svolgimento dei compiti di istituto”; ancora ai medesimi fini, si è stabilito che le infermità si considerino “dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative di missione” solo quando le “straordinarie circostanze” (intese, a propria volta, come
«particolari condizioni ambientali od operative») siano state la “causa ovvero la concausa efficiente e determinante» delle infermità riportate (art. 6, comma 3).
Quanto alla interpretazione giurisprudenziale della normativa in esame, si rileva che, a fronte di un primo indirizzo, consolidatosi in seno alla giurisprudenza amministrativa, che inquadrava la posizione soggettiva di chi aspirasse al riconoscimento come «vittima del dovere» quale interesse legittimo pretensivo da far valere di fronte ad un'amministrazione che godeva di ampia discrezionalità nell'esercizio dei propri poteri pubblicistici, se ne è contrapposto (ed infine ha Parte prevalso e si è affermato) un altro, sviluppato dall' che qualifica, come sopra già rilevato, tale posizione come diritto soggettivo di natura assistenziale, correlato ad uno status activae civitatis imprescrittibile, non accostato ad alcun margine di discrezionalità in capo all'Amministrazione e il cui sorgere risulta condizionato alla previa proposizione di una domanda amministrativa da parte dell'interessato.
Quanto ai presupposti per il riconoscimento della posizione di vittima del dovere, la giurisprudenza amministrativa aveva interpretato le norme sulla base di criteri particolarmente stringenti. In particolare, era stato previsto quale criterio generale quello secondo cui la legge non ritenesse sufficiente che l'infortunio (o il decesso) potesse conseguire all'espletamento, da parte del dipendente pubblico, di funzioni d'istituto tout court. Al contrario, si richiedeva, anche per le ipotesi disciplinate dall'art. 1, comma 563, che l'interessato dovesse aver subito l'infortunio per avere affrontato un rischio che andasse oltre quello ordinario connesso all'attività d'istituto. Diversamente opinando, si sosteneva che la nozione di vittime del dovere avrebbe subito un'indebita sovrapposizione con quella della causa di servizio, dell'equo indennizzo o della pensione privilegiata, rispetto a cui, invece, la prima presenterebbe caratteristiche speciali.
In definitiva, secondo l'orientamento più restrittivo della giurisprudenza amministrativa, lo specifico elemento di rischio, esulante dalla normalità delle funzioni istituzionali, sarebbe l'elemento caratterizzante della fattispecie giuridica della “vittima del dovere”, anche con riferimento alla
L. 266/2005 e a tutte le ipotesi previste dal relativo regolamento di attuazione di cui al d.p.r.
243/2006, atteso che la ratio sottesa alla disciplina in materia sarebbe quella di riconoscere benefici ulteriori, rispetto a quelli attribuiti alle vittime del servizio, soltanto a soggetti che, in circostanze eccezionali con un gesto che rasenti l'eroicità, al fine di evitare un male ormai imminente, siano deceduti o abbiano portato invalidità di carattere permanente.
A confutazione di quanto sostenuto dalla giurisprudenza amministrativa, veniva evidenziato come la
8 legge preveda che la posizione di “vittima del dovere” possa ricorrere solo a fronte di eventi caratterizzati da specifici connotati modali (ad esempio durante lo svolgimento di operazioni di soccorso, ecc.) e ciò renderebbe di per sé evidente che vi è effettivamente una chiara distinzione tra i presupposti per il riconoscimento della causa di servizio e di vittima del dovere;
in sintesi, apparirebbe già chiaro che il genus della causa di servizio sia ben più ampio di quello delle vittime del dovere, richiedendo unicamente che l'infortunio derivi, in generale, da fatti accaduti in servizio o per cause inerenti al servizio;
al contrario, per ottenere il riconoscimento della posizione giuridica di “vittima del dovere”, l'infortunio deve essersi verificato non solo durante il servizio, ma anche secondo le specifiche modalità indicate nella legge. Questo, però, non equivarrebbe a concludere che l'infortunio che dia luogo al riconoscimento della vittima del dovere, oltre a svolgersi secondo le modalità indicate dalla legge, debba necessariamente presentare un quid pluris rispetto alle modalità ordinarie di svolgimento delle operazioni ivi indicate.
Sin dall'inizio degli anni 2000 la giurisprudenza del Giudice Ordinario ha messo in dubbio la consistenza della posizione giuridica della “vittima del dovere” secondo gli schemi delineati e sviluppati dal giudice amministrativo.
Inoltre, per diversi anni, sia il giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, che il giudice amministrativo, quando aditi, avevano ritenuto la propria giurisdizione sulle controversie relative al riconoscimento delle vittime del dovere. Si era delineata, quindi, una situazione chiaramente confliggente con il principio della precostituzione per legge del giudice naturale , declinato alla
Parte stregua del riparto di giurisdizione tra e GA, quale immediato riflesso dell'art. 25 Cost.; ne era derivata la necessità di un intervento chiarificatore in sede nomofilattica, giunto con la sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, n. 23300/2016, secondo cui: “si è in presenza di un diritto di natura prevalentemente assistenziale volto a prestare un ausilio a chi abbia subito un'infermità o la perdita di una persona cara a causa della prestazione di un servizio in favore di amministrazioni pubbliche da cui siano derivati particolari rischi. Quindi la competenza è regolata dall'art. 442 c.p.c. e la giurisdizione è del giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro e dell'assistenza sociale”.
La posizione di vittima del dovere è quindi correlata ad una situazione giuridica che non rientra né tra gli istituti previdenziali o assistenziali finalizzati a garantire condizioni di vita dignitose ai lavoratori o agli indigenti né tra quelli orientati al risarcimento di coloro i quali, in nome di un superiore interesse collettivo, abbiano subito un danno alla salute.
Molto problematica è sempre stata, in sede interpretativa, la delimitazione del perimetro del requisito delle “particolari condizioni operative”, che il Regolamento definisce come le “condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che
9 hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto”.
Secondo l'impostazione originariamente adottata dalla giurisprudenza amministrativa, la
“particolarità” delle condizioni, richiesta dalla legge, equivarrebbe all'esposizione del soggetto ad un rischio eccezionale derivante da circostanze esogene rispetto all'ordinario atteggiarsi dei propri compiti istituzionali (Cons. Stato, Sez. IV, 31.1.2012, n. 480. Cfr. Cons. Stato, Sez. III, 7.9.2015, n.
4219; Cons. Stato, sez. VI, 24 giugno 2006, n. 4042)
Nella sentenza del Consiglio di Stato della IV sezione del 18 gennaio 2018 n°306, si legge “Questo
Consiglio ha più volte precisato, in termini generali, che il concetto di vittima del dovere presenta caratteristiche speciali rispetto al genus della causa di servizio e deve, quindi, essere tenuto distinto dal decesso in o per causa di servizio;
quanto alla specifica latitudine dell'art. 3 della l. n. 629, si è altresì puntualizzato che “l'art. 3, comma 2, della l. 629/1973 prevede, per il riconoscimento della speciale elargizione in favore dei familiari delle vittime del dovere, che l'evento lesivo sia specificamente attinente a tali operazioni (o all'espletamento dell'attività di soccorso) e, cioè, che vi sia una connessione causale strettissima e inscindibile tra il rischio specifico – si pensi, ad esempio, ad una vasta operazione antimafia o all'intervento di soccorso in occasione di una straordinaria calamità naturale – e l'evento traumatico” “L'evento traumatico, pertanto, non deve essere semplicemente “connesso all'espletamento di funzioni d'istituto”, ma deve conseguire alla verificazione del rischio specifico di quelle “operazioni di polizia preventiva o repressiva” in cui era impegnato l'agente, ossia del rischio che rappresenta il tratto caratterizzante e qualificante di quelle operazioni e di cui costituisce il risvolto pericoloso per così dire “ordinario”, prevedibile, preventivabile…. Del resto, come rilevato in pregresse pronunce, per costante orientamento di questo
Consiglio, lo specifico elemento di rischio, esulante dalla normalità delle funzioni istituzionali, è
l'elemento caratterizzante della fattispecie giuridica della “vittima del dovere”, anche con riferimento alla l. 266/2005 e a tutte le ipotesi previste dal relativo regolamento di attuazione di cui al d.P.R. 243/2006, atteso che la ratio sottesa alla disciplina in materia è quella di riconoscere benefici ulteriori, rispetto a quelli attribuiti alle vittime del servizio, soltanto a soggetti che, in circostanze eccezionali e per un gesto che rasenti l'eroicità, al fine di evitare un male ormai imminente, siano deceduti o abbiano riportato invalidità di carattere permanente ( Cons. St., sez. I,
31.1.2013, parere n. 7595; Cons. Stato, Sez. III, 11 agosto 2015, n. 3915”)
Si sottolinea che la giurisprudenza amministrativa richiedeva la verifica dell'esistenza di un rischio specifico ( quello non ordinario, non prevedibile) anche con riferimento alle ipotesi di cui al comma
563 dell'art. della legge in esame ovvero alle ipotesi in cui il legislatore aveva tipizzato le situazioni di rischio e di cui si dirà in seguito.
10 Con riferimento, in particolare, alle ipotesi di cui al comma 564 dell'art.1 cit, il Giudice Ordinario, almeno fino al 2022, ha ampliato notevolmente l'ambito applicativo della normativa in esame, ritenendo applicabile la tutela indennitaria ogni qualvolta l'attività svolta dal soggetto fuoriesca, per qualsiasi ragione, dall'ordinario modo di svolgimento della stessa, cioè dalla modalità con cui, originariamente, era previsto che si svolgesse. Sarebbe sufficiente, allora, il ricorrere di qualsiasi evenienza non contemplata dalla previsione relativa al normale modo di svolgimento di una determinata funzione (Cass.Civ., Sez. Lav., 30.5. 2022, n. 17433; Cass. Civ., Sez. Lav.,
29.4.2021, n. 11343; Cass. Civ., SS.UU., 21.9.2017, n. 21969; Cass. Civ., Sez. Lav., 8.6.2018, n.
15027; Cass. Civ., Sez. Lav., 5.10.2018, n. 24592; Cass. Civ., Sez. Lav., 4 .11.2020, n. 24604; Cass.
Civ., Sez. Lav., 5.5.2022, n. 14346; Cass. Civ., Sez. Lav., 20.9.2021, n. 25403; Cass. Civ., Sez. Lav.,
8.3.2021, n. 6312; Cass. Civ., Sez. Lav., 5.10.2018, n. 24592; Cass. Civ., Sez. Lav., 22.7.2019, n.
19677.), arrivando a sostenere che la “particolarità” delle condizioni ambientali ed operative potrebbe risiedere anche in un errore organizzativo della Pubblica Amministrazione, ovvero dalla negligente o imprudente fase di gestione del rapporto di lavoro da parte della stessa Amministrazione (Cass. Civ.,
Sez. Lav., 5.5.2022, n. 14346; Cass. Civ., SS.UU., 17.11.2016, n. 23396).
Secondo tale ultimo orientamento giurisprudenziale, la violazione del generico obbligo di sicurezza di cui all'art. 2087 c.c. costituirebbe, di per sé, circostanza straordinaria in grado di esporre il dipendente a maggiori rischi per la propria integrità fisica, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto. Sul punto, sono stati ritenuti rilevanti, ai fini dell'applicabilità del comma 564, anche l'errore o il difetto di manutenzione di un mezzo di trasporto.
Nella sentenza n° 20543/2022, la Suprema Corte ritiene che l'errore o il difetto di manutenzione dei mezzo di trasporto sono idonei a costituire circostanza straordinaria e fatto di servizio tali da esporre il militare a maggiori rischi o fatiche, in rapporto, alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto, tenendo conto che questi debbono essere svolti in sicurezza e con utilizzo ci mezzi sottoposti ad adeguati ed idonei interventi di manutenzione, ricavandone la conclusione secondo cui la loro ricorrenza integra senz'altro quella nozione di particolari condizioni ambientali e operative. (
v. anche Cass. Civ., Sez. Lav., 30.5.2022, n. 17437; Cass. Civ., Sez. Lav., 4.11.2020, n. 24604).
Ancora, è stata ritenuta integrante il requisito delle “particolari condizioni” anche la sussistenza di avverse condizioni metereologiche, rispetto alle quali si rivelavano inadeguate le condizioni di un mezzo di trasporto. (v. Cass. Civ., Sez. Lav., 8.3.2021, n. 6312; Cass. Civ.; Cass. Civ., Sez. Lav.,
22.7.2019, n. 19675; Cass. Civ., Sez. Lav., 17.7.2019, n. 19266).
Infine, è stata valorizzata, sempre per integrare il requisito in parola, anche la negligenza del pilota o del conducente. (v. Cass. Civ., Sez. Lav., 22.7.2019, n. 19674; Cass. Civ., SS.UU., 15485/2017; Cass.
Civ., Sez. Lav., 17.7.2019, n. 19268; Cass. Civ., Sez. Lav., 16.7.2019, n. 19035; Cass. Civ., Sez. Lav.,
11 8.11.2018, n. 28587).
A partire dal 2022, in diverse sentenze della Corte di Cassazione (v. Cass. Civ., Sez. Lav.,
29819/2022; Cass. Civ., Sez. Lav., 5.5.2022, n. 13436, Cass. Civ., Sez. Lav., 24.3.2023, n. 8511;
Cass. Civ., Sez. Lav., 23.3.2023, n. 8369; Cass. Civ., Sez. Lav., 12.6.2023, n. 16532; Cass. Civ. Sez.
Lav. n°29618/2024), si coglie un diverso indirizzo interpretativo in materia. In particolare viene sottolineata la necessità di un quid pluris rispetto alle condizioni ordinarie di lavoro e si precisa che i termini “particolare” e “straordinario” devono essere intesi come fuori dal comune e dall'ordinario ovvero relativi a ciò che devia rispetto alla normalità e al rischio proprio, prevedibile, ontologicamente e ordinariamente connesso alle attività di servizio.
In particolare nella sentenza n°29819/2022 si legge : “Il Collegio ritiene che, se la disciplina consente un allargamento della tutela in presenza di condizioni di lavoro in situazione di illegittimità che ledano il diritto alla salute e causano malattie professionali, deve sempre individuarsi un netto discrimine tra lo svolgimento ordinario del servizio e le particolari condizioni ambientali od operative legate a circostanze straordinarie che generano un rischio superiore a quello proprio dei compiti di istituto. Seguendo questa linea, quanto al rapporto tra infermità per causa di servizio e status di vittima del dovere, affinché possa ritenersi che una vittima del dovere abbia contratto una infermità in qualunque tipo di servizio non è sufficiente la semplice dipendenza da causa di servizio, occorrendo che questa sia legata a particolari condizioni ambientali od operative implicanti, in rapporto alle ordinarie condizioni l'esistenza, o anche il sopravvenire, di circostanze straordinarie
o di fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche di svolgimento dei compiti di istituto, sicché è necessario identificare, caso per caso, nelle circostanze concrete alla base di quanto accaduto all'invalido per servizio, un elemento che comporti l'esistenza od il sopravvenire di un fattore di rischio maggiore rispetto alla normalità di quel particolare compito.
L'attribuzione della tutela per le vittime del dovere è il risultato della valutazione operata dal giudice di merito di questo quid pluris rispetto alle condizioni ordinarie di lavoro, escludendosi ogni automatismo che attribuisca la tutela in ragione della mera insalubrità delle ordinarie condizioni di lavoro. L'opposta opzione interpretativa, invero, che equipara la particolarità delle condizioni di lavoro alla loro nocività, porterebbe ad estendere il riconoscimento dello status di vittima del dovere in ogni caso di prospetta violazione del dovere di sicurezza ex art. 2087 c.c., ed altresì a far venir meno la linea di demarcazione con la dipendenza da causa di servizio, con cui finisce per concorrere quasi in via automatica senza che sia chiaramente individuato l'elemento specializzante, il quid pluris che con tutta evidenza la legge attraverso l'individuazione dello specifico requisito della particolarità delle condizioni ambientali ed operative. Le due categorie, quella dei lavoratori che beneficiano della causa di servizio, e quello delle vittime del dovere, devono restare distinte, posto che alla prima
12 categoria si ricollegano determinati benefici, mentre alle vittime del dovere spetta un ulteriore e distinto beneficio indennitario, la cui giustificazione va ricercata in quella particolari condizioni di lavoro previste dalla normativa. Può considerarsi "particolare" la causa di danno che non sia comune alla platea degli occupati che svolgano il medesimo servizio (altrimenti tutti gli invalidi per servizio sarebbero anche vittime del dovere), sicché il rischio generico connesso con l'insalubrità ambientale (cui pur si ricollega il diverso sistema della responsabilità civile risarcitoria) non consente in sé l'estensione della tutela assistenziale delle vittime del dovere, ancorata ad un particolare rischio e non alla mera illegittimità delle condizioni di svolgimento del lavoro ordinario”(v. in senso conforme Cass. n°29618/2024; v. Cass. n°5208/2023; n°22778/2024; Cass.
n°16851/2024 con la quale non si riconosce lo status di vittima del dovere ad un carabiniere investito mentre ferma le auto nelle attività di perlustrazione).
In definitiva il punto critico attiene proprio all'apprezzamento del “rischio” con particolare riferimento nell'ipotesi disciplinata dal comma 564 cit..
La giurisprudenza della Suprema Corte, come appena rilevato, sembra orientarsi nel ritenere, in particolare negli ultimi due anni, non sufficiente il rischio insito nello svolgimento di normali compiti di servizio ma richiede la sussistenza un quid pluris consistente in rischi e fatiche ulteriori ( appunto un quid pluris) rispetto al rischio già insito nell'espletamento delle ordinarie mansioni a cui è addetto il dipendente pubblico.
Orbene, a tale ultimo orientamento giurisprudenziale il Collegio ritiene di aderire, condividendo il predetto percorso argomentativo della Suprema Corte nonché sulla base delle ulteriori considerazione che seguono.
Si osserva che la legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'art. 1, comma 563, stabilisce che per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui alla L. 13 agosto 1980, n. 466, art. 3, e gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela della pubblica incolumità; f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità”.
Il successivo comma 564 equipara ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative.
Da tale quadro normativo si ricava che il legislatore ha ritenuto di intervenire, a protezione delle
13 vittime del dovere, con due diverse disposizioni, individuando, nel comma 563, talune attività ritenute dalla legge particolarmente pericolose. Vi è quindi una presunzione assoluta di rischio eccezionale ( ovvero quel quid pluris) al quale è esposto il dipendente pubblico nell'espletamento delle attività di soccorso, di ordine pubblico etc e, nell'ipotesi in cui l'esercizio di tali attività abbiano comportato lesioni all'integrità psico-fisica dell'agente, la norma attribuisce automaticamente al danneggiato o ai suoi aventi causa i benefici assistenziali previsti per le vittime del dovere.
In altre parole, la valutazione del “particolare” ( nel senso di più elevato) rischio viene fatta dal legislatore a monte: i soggetti impegnati nel contrasto ad ogni tipo di criminalità, nello svolgimento di servizi di ordine pubblico, nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari, in operazioni di soccorso, in attività di tutela della pubblica incolumità, in contesti internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità, sono soggetti esposti, sulla base di una valutazione compiuta dal legislatore, ad un rischio più elevato di subire lesioni alla propria incolumità psico-fisica rispetto al rischio ordinariamente insito nell'espletamento delle mansioni loro assegnate.
Non è quindi condivisibile la giurisprudenza amministrativa sopra citata che ha richiesto, anche per le ipotesi di cui al comma 563 cit., la ricorrenza di circostanze eccezionali e di gesti che rasentino l'eroicità ovvero di uno specifico elemento di rischio, esulante dalla normalità delle funzioni istituzionali.
Sul punto si riporta quanto affermato dalla Suprema Corte nella recente sentenza n°34299/2024: “..il tratto differenziale della previsione di cui all'art. 1, comma 563, l. n. 266/2005, rispetto alla previsione successiva contenuta nel successivo comma 564, risiede nel fatto che essa elenca una serie di attività ritenute dal legislatore ex se pericolose, ossia – come precisato da Cass. n. 29204 del 2021, cit. – connotate da una speciale pericolosità e dall'assunzione di rischi qualificati rispetto a quelli propri della generalità dei pubblici dipendenti, senza che sia richiesta la presenza d'un rischio ulteriore e diverso da quello insito nelle ordinarie funzioni istituzionali, il riconoscimento dello status di vittima del dovere richiede nondimeno che le lesioni siano derivate da eventi che costituiscano concretizzazione della speciale pericolosità e del rischio qualificato ch'è tipico di quelle attività….”
Diverso ragionamento, secondo il Collegio, deve essere fatto con riferimento alle ipotesi disciplinate dal comma 564 cit. che riconosce come soggetti equiparati a quelli di cui al precedente comma 563
“coloro che, pur non avendo riportato le lesioni o la morte in una delle attività enumerate nelle lettere dalla a) alla f) del comma 563 (ritenute già dal legislatore ad alto tasso di pericolosità), ma in altre attività che pericolose lo fossero o lo fossero diventate per circostanze eccezionali.
Ai fini dell'attribuzione dei benefici suindicati, il D.P.R. n. 243 del 2006 all'art. 1, lett. b) e c), definisce le missioni come quelle "... di qualunque natura... quali che ne siano gli scopi, autorizzate dall'autorità gerarchicamente o funzionalmente sovraordinata al dipendente" e le particolari
14 condizioni ambientali od operative come "le condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto".
Al fine di perimetrare correttamente l'istituto in esame ( e il riferimento è sempre alle ipotesi previste dal comma 564 cit.), il Collegio ritiene di dover sottolineare la ricorrenza di due elementi necessari per il positivo scrutinio di applicabilità della norma di cui al comma 564 cit.
Il primo consiste nell'aver il dipendente pubblico subito l'infortunio o contratto la malattia nell'espletamento dei compiti di istituto, e questo è un requisito comune anche alle ipotesi disciplinate dal comma 563.
All'art. 1, comma 1, il Regolamento sopra richiamato ha specificato che per “missioni di particolare natura” (di cui all'art. 1, comma 564, l. 266/2005) debbano intendersi “le missioni, quali che ne siano gli scopi, autorizzate dall'autorità gerarchicamente o funzionalmente sovraordinata al dipendente.
Avuto riguardo alle attività, nell'esercizio delle quali il dipendente riporta lesioni all'integrità psico- fisica, si può trattare sia di un'attività di particolare importanza, connotata dai caratteri di straordinarietà o di specialità, sia di un'attività che tale non sia e risulti del tutto ordinaria, cioè in definitiva, rappresenti un compito, l'espletamento di una funzione, di un incarico, di una incombenza, di un mandato, di una mansione, che siano dovuti dal soggetto nel quadro dell'attività espletata”
(Cass. S.U. sentenza n. 759/2017; Cass. sentenza n. 17436/2022).
Quindi il comma 564 cit. come integrato dal Regolamento cit., nella parte in cui si fa riferimento alla
“missione” ( “le missioni, quali che ne siano gli scopi, autorizzate dall'autorità gerarchicamente o funzionalmente sovraordinata al dipendente”), non richiede la straordinarietà della attività espletata dal dipendente. Il requisito richiesto è invece che si tratti di attività autorizzate dalla autorità gerarchicamente e funzionalmente sovraordinata al dipendente e non di attività poste in essere dal dipendente di sua iniziativa.
Il secondo elemento, distintivo rispetto all'istituto di cui al comma 563, è costituito dalla necessità di provare che la lesione all'integrità psico-fisica o il decesso siano stati causati da una condizione/situazione non preventivamente considerata e normata dalla legislazione in materia prevenzionale relativa agli infortuni sul lavoro e alle malattie professionali: il soggetto si è trovato esposto ad un rischio eccezionale (si ribadisce non normato) e detto rischio si è poi concretizzato nell'evento che ha determinato la lesione alla integrità psico-fisica.
Ed invero, “rischio eccezionale” ( al quale fanno riferimento anche le ultime sentenze della Suprema
Corte sopra riportate) non può che essere un rischio non prevedibile e quindi un rischio che non è stato preso in considerazione dal legislatore nella normativa antinfortunistica e rispetto al quale quindi non sono state previste misure di prevenzione del rischio medesimo ivi comprese quelle non
15 specificatamente normate e comunque ricavabili dall'art. 2087 c.c. ovvero quelle che il datore di lavoro è tenuto ad adottare secondo la migliore scienza ed esperienza (“l'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”).
La Corte di Cassazione, sul punto, ha precisato che “può considerarsi "particolare" la causa di danno che non sia comune alla platea degli occupati che svolgano il medesimo servizio (altrimenti tutti gli invalidi per servizio sarebbero anche vittime del dovere), sicché il rischio generico connesso con
l'insalubrità ambientale (cui pur si ricollega il diverso sistema della responsabilità civile risarcitoria) non consente in sè l'estensione della tutela assistenziale delle vittime del dovere, ancorata ad un particolare rischio e non alla mera illegittimità delle condizioni di svolgimento del lavoro ordinario”
(così in Cass. n. 29819/2022; idem Cass. n. 15824/2023; 17589/24).“L'opposta opzione interpretativa, invero, che equipara la particolarità delle condizioni di lavoro alla loro nocività, porterebbe ad estendere il riconoscimento dello status di vittima del dovere in ogni caso di prospettata violazione del dovere di sicurezza ex art. 2087 c.c., ed altresì a far venir meno la linea di demarcazione con la dipendenza da causa di servizio, con cui finisce per concorrere quasi in via automatica senza che sia chiaramente individuato l'elemento specializzante, il quid pluris”. (Cass
29819/22).
Delineato il quadro normativo di riferimento si ritiene che la fattispecie oggetto dell'odierno giudizio non possa essere ricondotta ad alcuna delle ipotesi di cui all'art. 1 co. 563 e 564 L. 266/2005, in quanto le patologie denunciate sarebbero state contratte, seguendo la prospettazione di parte appellante, a causa della violazione del dovere di sicurezza ex art. 2087 c.c.
Come già riportato nella parte espositiva, le appellanti hanno dedotto la responsabilità dell'ente datore di lavoro per l'inosservanza dei principali doveri di protezione e prevenzione e per la lentezza adottata nell'affrontare “un problema che non avrebbe dovuto mai porsi se l'ente datore di lavoro, fosse stato parte diligente impedendo l'utilizzo della struttura da parte degli impiegati alle proprie dipendenze”
( pag. 8 del ricorso); hanno sottolineato che era fatto noto, all'epoca dell'utilizzo della struttura, che quest'ultima contenesse amianto, come era fatto noto ( acquisito già negli anni 40) la potenziale pericolosità dell'amianto, tanto è vero che a tale pericolosità si sono ispirati numerosi interventi legislativi: DPR n.1124/65, DM 18.04.1973, Lg.n.780/1975, DPR n.915/82, delibera Comitato
Interministeriale, Circolare 10.07.1986 n.45 Ministero della Sanità, e numerose altre disposizioni di legge e D.M. del Ministero Industria e Sanità. Ministero del lavoro e;
hanno Controparte_6
altresì rilevato che l'ente datore di lavoro non aveva mai “reso edotti i lavoratori della pericolosità del luogo di lavoro e dei rischi specifici ad esso connesso, così come previsto dal D.P.R. n.,303/1956,
16 rendendosi inadempiente agli obblighi di dotare il luogo di lavoro di specifiche misure di prevenzione”( pag. 7 del ricorso)
Quindi, secondo la prospettazione di parte appellante, il rischio al quale è stato esposto il dante causa era prevedibile e, rispetto allo stesso, il datore di lavoro non aveva adottato tutte le misure prevenzionali necessarie ad evitare che tale rischio si verificasse.
Orbene, si osserva che qualora i rischi non eccezionali ma prevedibili, insiti nell'attività lavorativa predetta, siano stati causa di patologie contratte dal dipendente, quest'ultimo può azionare la tutela risarcitoria nei confronti del datore di lavoro qualora ritenga che siano state violate da quest'ultimo norme in materia prevenzionale specifiche o comunque ricavabili, nel caso concreto, ex art. 2087 c.c.. ma non può invocare la tutela indennitaria per cui è causa che non può che basarsi su una diversa ed opposta prospettazione rispetto a quella relativa all'azione risarcitoria ex art. 2087 c.c: nell'ipotesi disciplinata dall'art. 2087 c.c. il rischio di verificazione dell'evento dannoso è previsto e/o prevedibile secondo la migliore scienza ed esperienza ed è quindi insito nell'espletamento dell'attività lavorativa, tanto è vero che, se si verifica l'evento dannoso e il datore non ha adottato tutte le misure di prevenzione del rischio medesimo, il lavoratore ha diritto al risarcimento dei danni alla salute psico- fisica conseguenti all'evento; nell'ipotesi disciplinata dal comma 564 cit. il lavoratore è stato esposto ad un rischio eccezionale (non previsto e/o non prevedibile), riconducibile a determinate circostanze del servizio, rischio che ha travalicato la soglia ordinaria connessa all'attività di servizio.
L'appello va pertanto rigettato.
La particolarità della questione e le oscillazioni giurisprudenziali in materia inducono alla compensazione delle spese di causa.
P.Q.M.
visto l'art. 437 c.p.c.; definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 24 marzo 2022 da Parte_1
e nei confronti del avverso la sentenza n°2020/2021 del Controparte_2 Controparte_7
Tribunale di Taranto, così provvede: rigetta l'appello.
Compensa tra le parti le spese di causa.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n°115/2002, dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto dal comma 1 bis dell'art. 13, se dovuto.
Così deciso in Lecce il 4 aprile 2025
Il Presidente
(dott.ssa Caterina Mainolfi)
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