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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 24/06/2025, n. 947 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 947 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Catania, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati: dott. Antonella Vittoria Balsamo Presidente dott. Dora Bonifacio Consigliere relatore dott. Antonino Fichera Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n.1143/2022 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale del 9 maggio 2025 tra
(C.F. ), assistito e Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avv. FRANCHINA GIUSEPPE
APPELLANTE
e
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. CP_1 C.F._2
LA MALFA ROSARIO
APPELLATO
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Catania n. 2407/2022 pubblicata in data 26/05/2022
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e diritto della decisione
Con sentenza n. 2407/2022 pubblicata in data 26/05/2022 il Tribunale di Catania rigettava l'opposizione proposta da avverso il D.I. Parte_1
n.5207/2017 con cui veniva ingiunto a il pagamento in Parte_1 favore di della somma di € 33.035,56, quale importo portato dagli CP_1 assegni bancari n. 3035445878 e 3035445878 del 27.3.2017 di €-15.000,00 ciascuno, emessi dall'appellante, tratti su BNL Agenzia di Acireale e rimasti insoluti, oltre penale ex art. 3 L. n. 386/1990, spese bancarie e spese del procedimento monitorio, e condannava il al pagamento delle spese del Pt_1 giudizio.
Avverso la succitata pronunzia ha interposto appello , Parte_1 deducendone l'erroneità e chiedendone la riforma.
Ha resistito . CP_1
In data 28/02/2025 l'appellante ha depositato atto di rinuncia agli atti del giudizio, notificato alla controparte, chiedendo la pronuncia di estinzione del giudizio con compensazione integrale delle spese.
Parte appellata in data 17/03/2025 ha depositato l'atto di accettazione a tale rinuncia.
Indi, disposta l'anticipazione dell'udienza, in data 09/05/2025 sono comparsi i procuratori delle parti che congiuntamente hanno chiesto la dichiarazione di estinzione del giudizio e la Corte ha posto la causa in decisione.
***
Osserva la Corte che il parametro normativo di riferimento, cui rapportare la definizione della presente controversia, è costituito dall'art. 306 cpc.
Esso stabilisce che “il processo si estingue per rinunzia agli atti del giudizio quando questa è accettata dalle parti costituite che potrebbero avere interesse alla prosecuzione”.
Nel caso a mano ciò è avvenuto stante la formale rinunzia all'atto di appello e la formale accettazione della parte appellata, entrambe depositate in atti, nonché la espressa reiterazione della rinuncia e dell'accettazione dichiarata dai rispettivi procuratori all'udienza del 09/05//2025.
Trattandosi di provvedimento che definisce il processo promosso avanti a questa
Corte, la dichiarazione di estinzione va pronunciata con sentenza.
Non resta che dichiarare l'estinzione del giudizio ed ordinare la cancellazione della causa dal ruolo.
Le spese del giudizio vanno compensate, come da richiesta.
pag. 2/3
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catania, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 CP_1
avverso la sentenza del Tribunale di Catania n. 2407/2022 pubblicata in
[...]
data 26/05/2022 così provvede: dichiara l'estinzione del giudizio per rinunzia agli atti ed ordina, per l'effetto, la cancellazione della causa dal ruolo;
compensa interamente tra le parti le spese processuali.
Così deciso, in data 06/06/2025, nella camera di consiglio della prima sezione civile
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente Dott. Dora Bonifacio Dott. Antonella Vittoria Balsamo
pag. 3/3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Catania, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati: dott. Antonella Vittoria Balsamo Presidente dott. Dora Bonifacio Consigliere relatore dott. Antonino Fichera Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n.1143/2022 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale del 9 maggio 2025 tra
(C.F. ), assistito e Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avv. FRANCHINA GIUSEPPE
APPELLANTE
e
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. CP_1 C.F._2
LA MALFA ROSARIO
APPELLATO
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Catania n. 2407/2022 pubblicata in data 26/05/2022
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e diritto della decisione
Con sentenza n. 2407/2022 pubblicata in data 26/05/2022 il Tribunale di Catania rigettava l'opposizione proposta da avverso il D.I. Parte_1
n.5207/2017 con cui veniva ingiunto a il pagamento in Parte_1 favore di della somma di € 33.035,56, quale importo portato dagli CP_1 assegni bancari n. 3035445878 e 3035445878 del 27.3.2017 di €-15.000,00 ciascuno, emessi dall'appellante, tratti su BNL Agenzia di Acireale e rimasti insoluti, oltre penale ex art. 3 L. n. 386/1990, spese bancarie e spese del procedimento monitorio, e condannava il al pagamento delle spese del Pt_1 giudizio.
Avverso la succitata pronunzia ha interposto appello , Parte_1 deducendone l'erroneità e chiedendone la riforma.
Ha resistito . CP_1
In data 28/02/2025 l'appellante ha depositato atto di rinuncia agli atti del giudizio, notificato alla controparte, chiedendo la pronuncia di estinzione del giudizio con compensazione integrale delle spese.
Parte appellata in data 17/03/2025 ha depositato l'atto di accettazione a tale rinuncia.
Indi, disposta l'anticipazione dell'udienza, in data 09/05/2025 sono comparsi i procuratori delle parti che congiuntamente hanno chiesto la dichiarazione di estinzione del giudizio e la Corte ha posto la causa in decisione.
***
Osserva la Corte che il parametro normativo di riferimento, cui rapportare la definizione della presente controversia, è costituito dall'art. 306 cpc.
Esso stabilisce che “il processo si estingue per rinunzia agli atti del giudizio quando questa è accettata dalle parti costituite che potrebbero avere interesse alla prosecuzione”.
Nel caso a mano ciò è avvenuto stante la formale rinunzia all'atto di appello e la formale accettazione della parte appellata, entrambe depositate in atti, nonché la espressa reiterazione della rinuncia e dell'accettazione dichiarata dai rispettivi procuratori all'udienza del 09/05//2025.
Trattandosi di provvedimento che definisce il processo promosso avanti a questa
Corte, la dichiarazione di estinzione va pronunciata con sentenza.
Non resta che dichiarare l'estinzione del giudizio ed ordinare la cancellazione della causa dal ruolo.
Le spese del giudizio vanno compensate, come da richiesta.
pag. 2/3
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catania, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 CP_1
avverso la sentenza del Tribunale di Catania n. 2407/2022 pubblicata in
[...]
data 26/05/2022 così provvede: dichiara l'estinzione del giudizio per rinunzia agli atti ed ordina, per l'effetto, la cancellazione della causa dal ruolo;
compensa interamente tra le parti le spese processuali.
Così deciso, in data 06/06/2025, nella camera di consiglio della prima sezione civile
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente Dott. Dora Bonifacio Dott. Antonella Vittoria Balsamo
pag. 3/3