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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caltanissetta, sez. I, sentenza 18/02/2026, n. 93 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caltanissetta |
| Numero : | 93 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 93/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CALTANISSETTA Sezione 1, riunita in udienza il
17/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
TONA GIOVANBATTISTA, Giudice monocratico in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 649/2024 depositato il 10/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Studio Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Caltanissetta - Via A. De Gasperi 93100 Caltanissetta CL
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 10366 TARI 2018
- INVITO AL PAGAMENTO n. 10366 TARI 2019
- INVITO AL PAGAMENTO n. 10366 TARI 2020
- INVITO AL PAGAMENTO n. 10366 TARI 2021
- INVITO AL PAGAMENTO n. 10366 TARI 2022
- INVITO AL PAGAMENTO n. 10366 TARI 2023
- INVITO AL PAGAMENTO n. 10366 TARI 2024 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Conclusioni del ricorrente:
- Annullare l'atto illegittimo con vittoria di spese e compensi e con condanna al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Conclusioni del Comune di Caltanissetta:
dichiarare l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere e la compensazione delle spese
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe Ricorrente_1 impugnava l'invito al pagamento sopra meglio specificato e ne chiedeva l'annullamento, formulando le conclusioni sopra indicate.
Si costituiva il Comune di Caltanissetta e comunicava che si era proceduto allo sgravio dell'atto impositivo. Chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese.
Con propria memoria parte ricorrente aderiva alla richiesta del Comune.
La Corte poneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Lo sgravio comporta la cessazione della materia del contendere.
Ne consegue l'estinzione del giudizio;
tuttavia, in considerazione delle ragioni dell'emissione dell'atto impositivo poi annullato in autotutela e della fondatezza delle deduzioni della ricorrente, che ha comunque provveduto a sanare l'inadempienza prima dell'emissione della cartella impugnata, le spese vanno compensate con riguardo agli onorari, ponendo a carico del Comune solo le spese di contributo unificato.
P.Q.M.
la Corte dichiara l'estinzione del giudizio per la cessazione della materia del contendere, compensando le spese, fatta eccezione per l'importo del contributo unificato, che pone a carico del Comune di
Caltanissetta.
Caltanissetta, 17 febbraio 2026
Il GIUDICE
OV NA
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CALTANISSETTA Sezione 1, riunita in udienza il
17/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
TONA GIOVANBATTISTA, Giudice monocratico in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 649/2024 depositato il 10/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Studio Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Caltanissetta - Via A. De Gasperi 93100 Caltanissetta CL
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 10366 TARI 2018
- INVITO AL PAGAMENTO n. 10366 TARI 2019
- INVITO AL PAGAMENTO n. 10366 TARI 2020
- INVITO AL PAGAMENTO n. 10366 TARI 2021
- INVITO AL PAGAMENTO n. 10366 TARI 2022
- INVITO AL PAGAMENTO n. 10366 TARI 2023
- INVITO AL PAGAMENTO n. 10366 TARI 2024 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Conclusioni del ricorrente:
- Annullare l'atto illegittimo con vittoria di spese e compensi e con condanna al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Conclusioni del Comune di Caltanissetta:
dichiarare l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere e la compensazione delle spese
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe Ricorrente_1 impugnava l'invito al pagamento sopra meglio specificato e ne chiedeva l'annullamento, formulando le conclusioni sopra indicate.
Si costituiva il Comune di Caltanissetta e comunicava che si era proceduto allo sgravio dell'atto impositivo. Chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese.
Con propria memoria parte ricorrente aderiva alla richiesta del Comune.
La Corte poneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Lo sgravio comporta la cessazione della materia del contendere.
Ne consegue l'estinzione del giudizio;
tuttavia, in considerazione delle ragioni dell'emissione dell'atto impositivo poi annullato in autotutela e della fondatezza delle deduzioni della ricorrente, che ha comunque provveduto a sanare l'inadempienza prima dell'emissione della cartella impugnata, le spese vanno compensate con riguardo agli onorari, ponendo a carico del Comune solo le spese di contributo unificato.
P.Q.M.
la Corte dichiara l'estinzione del giudizio per la cessazione della materia del contendere, compensando le spese, fatta eccezione per l'importo del contributo unificato, che pone a carico del Comune di
Caltanissetta.
Caltanissetta, 17 febbraio 2026
Il GIUDICE
OV NA