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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 01/04/2025, n. 469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 469 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Catania, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati: dott. Antonella Vittoria Balsamo Presidente dott. Dora Bonifacio Consigliere relatore dott. Antonino Fichera Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 898/2019 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale del 12 luglio 2024 tra
(C.F. ), (C.F. Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
, (C.F. C.F._1 Parte_3 C.F._2
e (C.F. ), Parte_4 C.F._3
assistiti e difesi dall'Avv. GERVASI FRANCESCO
APPELLANTE
e
Controparte_1
(C.F. , assistito e difeso dall'Avv.
[...] P.IVA_2
GUGLIOTTA GRAZIA
(C.F. , assistito Controparte_2 P.IVA_3
e difeso dall'Avv. SCUDERI MARIA ELENA
APPELLATI
.F. Controparte_3
), assistito e difeso dall'Avv. GUGLIOTTA GRAZIA P.IVA_4
INTERVENUTO EX ART. 111 C.P.C.
Oggetto: rapporti bancari In punto: appello a sentenza del Tribunale di Catania n. 1607/2019 pubblicata il
17/04/2019
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nella sentenza non definitiva n. 2110/2013 pubblicata il 19.12.2013 questa Corte ha già riassunto i fatti di causa ed ha rigettato il terzo e l'ottavo motivo di appello, accolto il primo ed il quarto motivo, restando in essi assorbiti gli ulteriori motivi, e disposto CTU al fine di procedere alla rideterminazione del saldo di conto corrente, tenuto conto della dichiarata nullità della pattuizione della
Parte_ e della mancata legittima pattuizione di commissioni sul fido accordato e commissioni per istruttoria, e quindi espungendo dal saldo gli importi versati dalla società correntista a tale titolo.
In data 29/12/2023 si è costituita la società NT
, in forma abbreviata “ ” notiziando
[...] CP_3
che: a seguito di atto di fusione per incorporazione del 27/12/2022, rep. n. 6889, racc. n. 5047, la CP_5 Controparte_6
ha incorporato per fusione il ,
[...] CP_1
in forza del superiore contratto di Controparte_7
fusione per incorporazione, la Controparte_8
ha cambiato denominazione
[...]
sociale assumendo la nuova ragione sociale NT
, in forma abbreviata “ ”; quest'ultima
[...] CP_3
ha quindi assunto di pieno diritto, ai sensi dell'art. 2504 bis del c.c., tutti i diritti e gli obblighi della società incorporata, proseguendo in tutti i suoi rapporti, anche processuali anteriori alla fusione, in tutti i crediti, le azioni, le garanzie, i privilegi
Part di qualsiasi tipo, ivi compreso quello vantato nei confronti della società
, e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Controparte_9
pag. 2/7 All'esito della disposta CTU, all'udienza del 12.7.2024, sulle conclusioni precisate dalle parti, la Corte ha posto la causa in decisione assegnando i termini di cui all'art. 190 cod. proc. civ.
Indi, nelle rispettive comparse conclusionali, le parti hanno così concluso:
Parte appellante
Accogliere il primo e il quarto motivo di appello nonché i motivi di appello ad essi connessi, per l' effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto e rideterminare il saldo legittimo del conto corrente nella misura di euro
84.163,16 a debito della società correntista, ed in considerazione del parziale accoglimento dell' appello, condannare il , oggi , al CP_1 Parte_6
pagamento, in tutto o in parte, delle spese processuali, ex DM 147 / 2022, disponendone la distrazione, ex art. 93 cpc, in favore del sottoscritto procuratore
e difensore antistatario.
Parte appellata CP_3
Rigettare l'atto di appello e per l'effetto confermare i decreti ingiuntivi opposti;
-
In subordine condannare la società e i garanti al pagamento della complessiva somma di €. 124.999,10, di cui €. 84.163,16, per scoperto di conto corrente n.
003/005003/56 ed €. 40.835,94, per il mutuo chirografario n. 003/005690/64 , di cui €. 2.470.74, per rate scadute e non pagate ed €. 38.365,20 per sorte capitale residua oltre interessi dal dovuto. - Condannare gli appellanti al pagamento delle spese della presente fase di appello ovvero in via residuale disporre la condanna parziale stante l'accoglimento parziale dell'appello proposto. In via del tutto gradata, disporre la compensazione delle spese del presente grado di appello.
CONFIDI ha preso atto che con sentenza la sentenza non definitiva sopra citata questa Corte ha rilevato l'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza di primo grado nella parte in cui è stato statuito il difetto di titolarità attiva (in capo pag. 3/7 agli opponenti) e passiva (in capo alla terza chiamata nei confronti degli opponenti medesimi) della CONFIDI.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, deve rilevarsi che, come riconosciuto anche da CP_2
Part l'appello proposto da e da , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
è stato presentato al fine di ottenere la riforma Controparte_9
della sentenza impugnata esclusivamente con riferimento alla posizione della senza, pertanto, richiedere alcuna riforma della Controparte_1
sentenza stessa con riguardo alla posizione di CONFIDI con conseguente passaggio in giudicato delle statuizioni alla stessa riferibili.
Ne consegue che essendo stata la citata nel presente giudizio ai soli CP_2
fini della litis denuntiatio vanno dichiarate irripetibili le spese dalla stessa sostenute in grado d'appello, che, in difetto di impugnazione del capo di sentenza a lei riferibile, si è inutilmente costituita nel giudizio di gravame.
Invero, in casi siffatti la Suprema Corte di Cassazione ha pronunciato il seguente principio di diritto "Nell'ipotesi di cause scindibili ex art. 332 c.p.c., la notifica dell'appello proposto dal convenuto soccombente agli altri convenuti vittoriosi nel giudizio di primo grado non ha valore di vocatio in ius ma di mera litis denuntiatio, sicché questi ultimi non diventano, per ciò solo, parti del giudizio di gravame, né sussistono i presupposti per la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite in loro favore, ove gli stessi non abbiano impugnato incidentalmente la sentenza, atteso che, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., detta pronuncia presuppone la qualità di parte nonché la soccombenza" (Cass. n.
5508/2016; n. 2208/2012) (cfr. da ultimo Cass. 15/11/2021 n. 34174).
Nel merito, essendosi questa Corte già pronunciata sui motivi di appello, resta da esaminare solo il profilo della rideterminazione del credito spettante alla intimante. CP_1
pag. 4/7 Orbene il CTU ha provveduto al ricalcolo del saldo del conto corrente di corrispondenza n. 003/005003/56 intrattenuto dalla presso la filiale Parte_1
di Misterbianco del Controparte_10
, procedendo, preliminarmente a riepilogare tutti i saldi per valuta e,
[...]
quindi, al ricalcolo dei nuovi saldi del conto corrente oggetto di esame eliminando le commissioni massimo scoperto e le commissioni di istruttoria fido, non legittimamente pattuite, rettificando le competenze maturate sul conto corrente sulla scorta dei nuovi saldi rideterminati.
Il consulente è così pervenuto ai seguenti risultati:
Siffatte conclusioni, non oggetto di contestazioni dalle parti, sono pienamente condivise dal Collegio, essendo essenti da vizi tecnici e logico-giuridici.
Ne consegue che, in parziale riforma della sentenza impugnata ed in parziale accoglimento delle opposizioni proposte da e Parte_3 Parte_2
in qualità di fideiussori della società Controparte_9 Parte_1
e della obbligata principale, vanno revocati i decreti
[...] Parte_1
ingiuntivi n. 2938/2013 e n. 2477/2016 – con cui la medesima ha intimato CP_1
il pagamento della somma pari ad €. 135.076,00, dovuta in forza dei rapporti di conto corrente n. 5003 e di mutuo chirografario n. 5690 – e gli odierni appallanti, , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 CP_9 [...]
, vanno condannati, in solido al pagamento della complessiva somma CP_9 di €. 124.999,10, di cui €. 84.163,16, per scoperto di conto corrente n.
003/005003/56 ed €. 40.835,94, per il mutuo chirografario n. 003/005690/64, di pag. 5/7 cui €. 2.470.74, per rate scadute e non pagate ed €. 38.365,20 per sorte capitale residua, oltre interessi dalla data della domanda al soddisfo.
Attesa la quasi totale soccombenza delle parti appellanti, ritiene la Corte che possa disporsi la compensazione delle spese di entrambi i gradi del giudizio nella misura di 1/5, mentre i restanti 4/5 vanno posti a carico di Parte_1 [...]
e , in solido, liquidati Parte_2 Parte_3 Controparte_9
nella misura indicata in dispositivo (applicati i parametri medi delle tabelle allegate al DM n. 147/2022, in relazione al valore della somma riconosciuta, esclusa per il presente giudizio di gravame la fase di trattazione non espletata).
Quanto alle spese di CTU le stesse vanno ripartite nella medesima misura e conseguentemente poste per 1/5 a carico della appellata e per i restanti 4/5 CP_1
a carico delle parti appellanti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catania, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
nei confronti di Parte_4 [...]
, Controparte_1
e Controparte_2 [...]
avverso la sentenza del Tribunale di Catania n. Controparte_3
1607/2019 pubblicata il 17/04/2019, in riforma della sentenza stessa, così provvede:
1) revoca i decreti ingiuntivi n. 2938/2013 e n. 2477/2016 emessi entrambi in favore del , il primo nei confronti di CP_1 Parte_3 Parte_2
Part
e in qualità di fideiussori della società
[...] Controparte_9
Part
e il secondo nei confronti della quale obbligata Parte_1 Parte_1
principale;
2) condanna e Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
al pagamento in favore della Controparte_9 Controparte_3
pag. 6/7 , della complessiva somma di €. 124.999,10, di cui €. 84.163,16, per CP_3 scoperto di conto corrente n. 003/005003/56 ed €. 40.835,94, per il mutuo chirografario n. 003/005690/64 , di cui €. 2.470.74, per rate scadute e non pagate ed €. 38.365,20 per sorte capitale residua, oltre interessi dalla data della domanda al soddisfo;
3) compensa nella misura di 1/5 le spese di entrambi i gradi del giudizio tra le parti e condanna la parte appellante al pagamento, in favore della banca appellata, dei restanti 4/5, che liquida, quanto al primo grado, in complessivi €
11.282,40 per compensi, e, quanto alla presente fase di gravame, in complessivi €
7.992,80 oltre 15 % per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
4) pone le spese di CTU per 1/5 a carico della appellata e per 4/5 a carico CP_1
delle parti appellante, in solido;
5) dichiara irripetibili le spese sostenute in questo grado del giudizio da
Controparte_2
Così deciso, in data 19/03/2025, nella camera di consiglio della prima sezione civile
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente Dott. Dora Bonifacio Dott. Antonella Vittoria Balsamo
pag. 7/7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Catania, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati: dott. Antonella Vittoria Balsamo Presidente dott. Dora Bonifacio Consigliere relatore dott. Antonino Fichera Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 898/2019 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale del 12 luglio 2024 tra
(C.F. ), (C.F. Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
, (C.F. C.F._1 Parte_3 C.F._2
e (C.F. ), Parte_4 C.F._3
assistiti e difesi dall'Avv. GERVASI FRANCESCO
APPELLANTE
e
Controparte_1
(C.F. , assistito e difeso dall'Avv.
[...] P.IVA_2
GUGLIOTTA GRAZIA
(C.F. , assistito Controparte_2 P.IVA_3
e difeso dall'Avv. SCUDERI MARIA ELENA
APPELLATI
.F. Controparte_3
), assistito e difeso dall'Avv. GUGLIOTTA GRAZIA P.IVA_4
INTERVENUTO EX ART. 111 C.P.C.
Oggetto: rapporti bancari In punto: appello a sentenza del Tribunale di Catania n. 1607/2019 pubblicata il
17/04/2019
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nella sentenza non definitiva n. 2110/2013 pubblicata il 19.12.2013 questa Corte ha già riassunto i fatti di causa ed ha rigettato il terzo e l'ottavo motivo di appello, accolto il primo ed il quarto motivo, restando in essi assorbiti gli ulteriori motivi, e disposto CTU al fine di procedere alla rideterminazione del saldo di conto corrente, tenuto conto della dichiarata nullità della pattuizione della
Parte_ e della mancata legittima pattuizione di commissioni sul fido accordato e commissioni per istruttoria, e quindi espungendo dal saldo gli importi versati dalla società correntista a tale titolo.
In data 29/12/2023 si è costituita la società NT
, in forma abbreviata “ ” notiziando
[...] CP_3
che: a seguito di atto di fusione per incorporazione del 27/12/2022, rep. n. 6889, racc. n. 5047, la CP_5 Controparte_6
ha incorporato per fusione il ,
[...] CP_1
in forza del superiore contratto di Controparte_7
fusione per incorporazione, la Controparte_8
ha cambiato denominazione
[...]
sociale assumendo la nuova ragione sociale NT
, in forma abbreviata “ ”; quest'ultima
[...] CP_3
ha quindi assunto di pieno diritto, ai sensi dell'art. 2504 bis del c.c., tutti i diritti e gli obblighi della società incorporata, proseguendo in tutti i suoi rapporti, anche processuali anteriori alla fusione, in tutti i crediti, le azioni, le garanzie, i privilegi
Part di qualsiasi tipo, ivi compreso quello vantato nei confronti della società
, e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Controparte_9
pag. 2/7 All'esito della disposta CTU, all'udienza del 12.7.2024, sulle conclusioni precisate dalle parti, la Corte ha posto la causa in decisione assegnando i termini di cui all'art. 190 cod. proc. civ.
Indi, nelle rispettive comparse conclusionali, le parti hanno così concluso:
Parte appellante
Accogliere il primo e il quarto motivo di appello nonché i motivi di appello ad essi connessi, per l' effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto e rideterminare il saldo legittimo del conto corrente nella misura di euro
84.163,16 a debito della società correntista, ed in considerazione del parziale accoglimento dell' appello, condannare il , oggi , al CP_1 Parte_6
pagamento, in tutto o in parte, delle spese processuali, ex DM 147 / 2022, disponendone la distrazione, ex art. 93 cpc, in favore del sottoscritto procuratore
e difensore antistatario.
Parte appellata CP_3
Rigettare l'atto di appello e per l'effetto confermare i decreti ingiuntivi opposti;
-
In subordine condannare la società e i garanti al pagamento della complessiva somma di €. 124.999,10, di cui €. 84.163,16, per scoperto di conto corrente n.
003/005003/56 ed €. 40.835,94, per il mutuo chirografario n. 003/005690/64 , di cui €. 2.470.74, per rate scadute e non pagate ed €. 38.365,20 per sorte capitale residua oltre interessi dal dovuto. - Condannare gli appellanti al pagamento delle spese della presente fase di appello ovvero in via residuale disporre la condanna parziale stante l'accoglimento parziale dell'appello proposto. In via del tutto gradata, disporre la compensazione delle spese del presente grado di appello.
CONFIDI ha preso atto che con sentenza la sentenza non definitiva sopra citata questa Corte ha rilevato l'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza di primo grado nella parte in cui è stato statuito il difetto di titolarità attiva (in capo pag. 3/7 agli opponenti) e passiva (in capo alla terza chiamata nei confronti degli opponenti medesimi) della CONFIDI.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, deve rilevarsi che, come riconosciuto anche da CP_2
Part l'appello proposto da e da , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
è stato presentato al fine di ottenere la riforma Controparte_9
della sentenza impugnata esclusivamente con riferimento alla posizione della senza, pertanto, richiedere alcuna riforma della Controparte_1
sentenza stessa con riguardo alla posizione di CONFIDI con conseguente passaggio in giudicato delle statuizioni alla stessa riferibili.
Ne consegue che essendo stata la citata nel presente giudizio ai soli CP_2
fini della litis denuntiatio vanno dichiarate irripetibili le spese dalla stessa sostenute in grado d'appello, che, in difetto di impugnazione del capo di sentenza a lei riferibile, si è inutilmente costituita nel giudizio di gravame.
Invero, in casi siffatti la Suprema Corte di Cassazione ha pronunciato il seguente principio di diritto "Nell'ipotesi di cause scindibili ex art. 332 c.p.c., la notifica dell'appello proposto dal convenuto soccombente agli altri convenuti vittoriosi nel giudizio di primo grado non ha valore di vocatio in ius ma di mera litis denuntiatio, sicché questi ultimi non diventano, per ciò solo, parti del giudizio di gravame, né sussistono i presupposti per la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite in loro favore, ove gli stessi non abbiano impugnato incidentalmente la sentenza, atteso che, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., detta pronuncia presuppone la qualità di parte nonché la soccombenza" (Cass. n.
5508/2016; n. 2208/2012) (cfr. da ultimo Cass. 15/11/2021 n. 34174).
Nel merito, essendosi questa Corte già pronunciata sui motivi di appello, resta da esaminare solo il profilo della rideterminazione del credito spettante alla intimante. CP_1
pag. 4/7 Orbene il CTU ha provveduto al ricalcolo del saldo del conto corrente di corrispondenza n. 003/005003/56 intrattenuto dalla presso la filiale Parte_1
di Misterbianco del Controparte_10
, procedendo, preliminarmente a riepilogare tutti i saldi per valuta e,
[...]
quindi, al ricalcolo dei nuovi saldi del conto corrente oggetto di esame eliminando le commissioni massimo scoperto e le commissioni di istruttoria fido, non legittimamente pattuite, rettificando le competenze maturate sul conto corrente sulla scorta dei nuovi saldi rideterminati.
Il consulente è così pervenuto ai seguenti risultati:
Siffatte conclusioni, non oggetto di contestazioni dalle parti, sono pienamente condivise dal Collegio, essendo essenti da vizi tecnici e logico-giuridici.
Ne consegue che, in parziale riforma della sentenza impugnata ed in parziale accoglimento delle opposizioni proposte da e Parte_3 Parte_2
in qualità di fideiussori della società Controparte_9 Parte_1
e della obbligata principale, vanno revocati i decreti
[...] Parte_1
ingiuntivi n. 2938/2013 e n. 2477/2016 – con cui la medesima ha intimato CP_1
il pagamento della somma pari ad €. 135.076,00, dovuta in forza dei rapporti di conto corrente n. 5003 e di mutuo chirografario n. 5690 – e gli odierni appallanti, , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 CP_9 [...]
, vanno condannati, in solido al pagamento della complessiva somma CP_9 di €. 124.999,10, di cui €. 84.163,16, per scoperto di conto corrente n.
003/005003/56 ed €. 40.835,94, per il mutuo chirografario n. 003/005690/64, di pag. 5/7 cui €. 2.470.74, per rate scadute e non pagate ed €. 38.365,20 per sorte capitale residua, oltre interessi dalla data della domanda al soddisfo.
Attesa la quasi totale soccombenza delle parti appellanti, ritiene la Corte che possa disporsi la compensazione delle spese di entrambi i gradi del giudizio nella misura di 1/5, mentre i restanti 4/5 vanno posti a carico di Parte_1 [...]
e , in solido, liquidati Parte_2 Parte_3 Controparte_9
nella misura indicata in dispositivo (applicati i parametri medi delle tabelle allegate al DM n. 147/2022, in relazione al valore della somma riconosciuta, esclusa per il presente giudizio di gravame la fase di trattazione non espletata).
Quanto alle spese di CTU le stesse vanno ripartite nella medesima misura e conseguentemente poste per 1/5 a carico della appellata e per i restanti 4/5 CP_1
a carico delle parti appellanti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catania, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
nei confronti di Parte_4 [...]
, Controparte_1
e Controparte_2 [...]
avverso la sentenza del Tribunale di Catania n. Controparte_3
1607/2019 pubblicata il 17/04/2019, in riforma della sentenza stessa, così provvede:
1) revoca i decreti ingiuntivi n. 2938/2013 e n. 2477/2016 emessi entrambi in favore del , il primo nei confronti di CP_1 Parte_3 Parte_2
Part
e in qualità di fideiussori della società
[...] Controparte_9
Part
e il secondo nei confronti della quale obbligata Parte_1 Parte_1
principale;
2) condanna e Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
al pagamento in favore della Controparte_9 Controparte_3
pag. 6/7 , della complessiva somma di €. 124.999,10, di cui €. 84.163,16, per CP_3 scoperto di conto corrente n. 003/005003/56 ed €. 40.835,94, per il mutuo chirografario n. 003/005690/64 , di cui €. 2.470.74, per rate scadute e non pagate ed €. 38.365,20 per sorte capitale residua, oltre interessi dalla data della domanda al soddisfo;
3) compensa nella misura di 1/5 le spese di entrambi i gradi del giudizio tra le parti e condanna la parte appellante al pagamento, in favore della banca appellata, dei restanti 4/5, che liquida, quanto al primo grado, in complessivi €
11.282,40 per compensi, e, quanto alla presente fase di gravame, in complessivi €
7.992,80 oltre 15 % per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
4) pone le spese di CTU per 1/5 a carico della appellata e per 4/5 a carico CP_1
delle parti appellante, in solido;
5) dichiara irripetibili le spese sostenute in questo grado del giudizio da
Controparte_2
Così deciso, in data 19/03/2025, nella camera di consiglio della prima sezione civile
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente Dott. Dora Bonifacio Dott. Antonella Vittoria Balsamo
pag. 7/7