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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 19/12/2025, n. 13161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13161 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE LAVORO - PRIMO GRADO 3^
IL GIUDICE, Dott. UM NA, quale giudice del lavoro, all'udienza del 19
dicembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n 45531/2024 R.G e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Parte_1
Tramontano al quale il ricorrente ha revocato il mandato il 29.5.2025 (parte ricorrente).
E
CP_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Simonetta Zannini Quirini per procura in atti
(resistente).
FATTO E DIRITTO Parte_1 ha convenuto in giudizio l'CP_1 ai sensi dell'art. 445, comma 6,
C.P.C. chiedendo al giudice del lavoro di Roma di accertare che è in possesso del requisito sanitario di cui all'art. 3, comma 3, della legge n. 104/92 dalla domanda amministrativa ovvero con la diversa decorrenza ritenuta di giustizia.
L'CP_1 si è costituito chiedendo di dichiarare improponibile e/o inammissibile e comunque di respingere il ricorso, con vittoria di spese. Disposta ctu medico-legale, il ricorrente ha revocato il mandato al suo avvocato con atto del 29.5.2025 e non si è presentato a visita.
All'odierna udienza la causa è stata infine decisa.
****
Risulta dagli atti che parte ricorrente ha proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. e che il consulente tecnico nominato dal giudice ha ritenuto insussistente il requisito sanitario dell'handicap grave.
Il ricorrente ha proposto opposizione chiedendo di accertare che si trova invece, sin dalla domanda amministrativa, nelle condizioni previste dall'art. 3, comma 3, della legge 104/92.
Il giudice ha quindi nominato il c.t.u. e tuttavia lo stesso ricorrente, con missiva del
29.5.2025 in atti, ha revocato il mandato all'Avv. Tramontano comunicando che non si sarebbe presentato a visita, come in effetti è avvenuto.
In questa sede il giudice deve quindi semplicemente respingere il ricorso perchè
fondato su un presupposto non dimostrato.
Considerando la particolarità della vicenda le spese tra le parti possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Respinge il ricorso;
compensa integralmente le spese processuali tra le parti.
Roma li 19.12.2025 Il Giudice
UM NA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE LAVORO - PRIMO GRADO 3^
IL GIUDICE, Dott. UM NA, quale giudice del lavoro, all'udienza del 19
dicembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n 45531/2024 R.G e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Parte_1
Tramontano al quale il ricorrente ha revocato il mandato il 29.5.2025 (parte ricorrente).
E
CP_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Simonetta Zannini Quirini per procura in atti
(resistente).
FATTO E DIRITTO Parte_1 ha convenuto in giudizio l'CP_1 ai sensi dell'art. 445, comma 6,
C.P.C. chiedendo al giudice del lavoro di Roma di accertare che è in possesso del requisito sanitario di cui all'art. 3, comma 3, della legge n. 104/92 dalla domanda amministrativa ovvero con la diversa decorrenza ritenuta di giustizia.
L'CP_1 si è costituito chiedendo di dichiarare improponibile e/o inammissibile e comunque di respingere il ricorso, con vittoria di spese. Disposta ctu medico-legale, il ricorrente ha revocato il mandato al suo avvocato con atto del 29.5.2025 e non si è presentato a visita.
All'odierna udienza la causa è stata infine decisa.
****
Risulta dagli atti che parte ricorrente ha proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. e che il consulente tecnico nominato dal giudice ha ritenuto insussistente il requisito sanitario dell'handicap grave.
Il ricorrente ha proposto opposizione chiedendo di accertare che si trova invece, sin dalla domanda amministrativa, nelle condizioni previste dall'art. 3, comma 3, della legge 104/92.
Il giudice ha quindi nominato il c.t.u. e tuttavia lo stesso ricorrente, con missiva del
29.5.2025 in atti, ha revocato il mandato all'Avv. Tramontano comunicando che non si sarebbe presentato a visita, come in effetti è avvenuto.
In questa sede il giudice deve quindi semplicemente respingere il ricorso perchè
fondato su un presupposto non dimostrato.
Considerando la particolarità della vicenda le spese tra le parti possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Respinge il ricorso;
compensa integralmente le spese processuali tra le parti.
Roma li 19.12.2025 Il Giudice
UM NA