Sentenza 11 febbraio 1985
Massime • 2
La circostanza che il lavoro straordinario sia prestato in modo fisso e continuativo non trasforma la natura della prestazione lavorativa, resa oltre l'orario normale, in prestazione ordinaria salvo che - alla stregua di un'indagine di fatto riservata al giudice del merito - risulti una specifica volontà delle parti intesa ad ampliare l'orario normale, conglobandovi lo straordinario fisso e continuativo ed assegnando a questo carattere di obbligatorietà. Pertanto, in Mancanza di una siffatta deroga pattizia, il compenso per il lavoro straordinario anzidetto non è computabile ai fini delle spettanze per ferie, gratifica natalizia e festività, da commisurare, secondo la disciplina collettiva, alla retribuzione normale, dovuta per il lavoro ordinario. ( V 1075/84, mass n 433232).*
In riferimento alle ferie, ne' l'art. 36 cost., ne' l'art. 2109 cod. civ. impongono (a differenza di quanto previsto dall'art. 2121 cod. civ. in tema d'indennità di anzianità) che la relativa retribuzione comprenda ogni compenso di carattere continuativo, limitandosi entrambe le norme a statuire che le ferie debbono essere retribuite; pertanto, la Determinazione di tale retribuzione è rimessa, secondo la generale previsione dell'art. 2099 cod. civ., all'autonomia collettiva, la quale, senza violare il principio di sufficienza e proporzionalità sancito dalla norma costituzionale citata, ben può prevedere che la retribuzione per il periodo feriale sia corrispondente a quella per il lavoro svolto nell'orario normale, con esclusione del compenso per lo straordinario fisso e continuativo. ( V 1081/84, mass n 433237; ( V 1080/84, mass n 433236).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/02/1985, n. 1148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1148 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 1985 |
Testo completo
La circostanza che il lavoro straordinario sia prestato in modo fisso e continuativo non trasforma la natura della prestazione lavorativa, resa oltre l'orario normale, in prestazione ordinaria salvo che - alla stregua di un'indagine di fatto riservata al giudice del merito - risulti una specifica volontà delle parti intesa ad ampliare l'orario normale, conglobandovi lo straordinario fisso e continuativo ed assegnando a questo carattere di obbligatorietà. Pertanto, in Mancanza di una siffatta deroga pattizia, il compenso per il lavoro straordinario anzidetto non è computabile ai fini delle spettanze per ferie, gratifica natalizia e festività, da commisurare, secondo la disciplina collettiva, alla retribuzione normale, dovuta per il lavoro ordinario. ( V 1075/84, mass n 433232).*