Articolo 8 della Legge 17 gennaio 1949, n. 6
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3 febbraio 1949
Art. 8.
L'abbuono del 60 per cento stabilito dall' art. 4, lettera a) del regio decreto-legge 10 marzo 1943, n. 94 , a favore degli autoveicoli a solo, delle motocarrozzette, dei motofurgoncini e dei rimorchi che abbiano una portata non superiore a chilogrammi 350 e' abrogato.
Entrata in vigore il 3 febbraio 1949