Art. 8.
L'abbuono del 60 per cento stabilito dall' art. 4, lettera a) del regio decreto-legge 10 marzo 1943, n. 94 , a favore degli autoveicoli a solo, delle motocarrozzette, dei motofurgoncini e dei rimorchi che abbiano una portata non superiore a chilogrammi 350 e' abrogato.
L'abbuono del 60 per cento stabilito dall' art. 4, lettera a) del regio decreto-legge 10 marzo 1943, n. 94 , a favore degli autoveicoli a solo, delle motocarrozzette, dei motofurgoncini e dei rimorchi che abbiano una portata non superiore a chilogrammi 350 e' abrogato.