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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 23/12/2025, n. 3824 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3824 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15068/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione internazionale
e Libera circolazione cittadini UE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Luca Minniti Presidente
Dott.ssa Cristina Reggiani Giudice
Dott.ssa Caterina RC Giudice Relatrice
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 15068/2025 promossa da:
, rappresentata e difesa dall'Avv. BILLONE MIRKO Parte_1
RICORRENTE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avvocatura di Controparte_1 P.IVA_1
Stato
RESISTENTE all'esito della camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi degli artt. 281-undecies, terdecies, c.p.c. e 19-ter D.lgs. 150/2011
Con ricorso depositato in data 25/10/2025, , cittadina Parte_1 peruviana nata il [...], ha impugnato del Questore di Bologna del 26.6.2025 con il quale è stata rigettata la richiesta di protezione speciale di cui all'art. 19 D.lgs. 25 luglio 1998 n. 286, come modificato con il recente D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con L. 137/2020; chiedeva altresì la sospensione dell'esecutorietà del provvedimento impugnato.
Il si è costituito in giudizio con comparsa di risposta nella quale ha chiesto la Controparte_1 reiezione del ricorso .
All'udienza fissata per la comparizione delle parti celebratasi in presenza il giorno 16.12.2025, il difensore, in ragione dell'inserimento in Italia della ricorrente provato per documenti, insisteva per l'accoglimento del ricorso. Alla stessa udienza si è proceduto all'audizione della ricorrente che ha dichiarato in lingua italiana:
Pagina 1 “sono in Italia da tre anni, vivo a Bologna in via Tebaldi, abito con mia NO, assegnataria acer della casa.
Lavoro in una pizzeria. Questa settimana mi faranno un contratto di sei mesi.
Prima ho lavorato come assistente ad una signora anziana per circa 6/7 mesi con contratto a tempo indeterminato. Io però volevo cambiare lavoro visto che mia NO non sta bene e lavorare solo ad ore.
Prima facevo lavori di pulizie scale senza contratto.
A Bologna vive anche mia sorella che lavora come OS e i miei nipoti suoi figli che frequento regolarmente. Ho anche degli amici della scuola di italiano e amici peruviano. Ho fatto la scuola di italiano quando sono arrivata per 5 mesi. Dopo ho smesso perché ho iniziato a lavorare.
Questo è il primo permesso di soggiorno che richiedo”.
Pertanto, la causa viene ora in decisione. Oggetto del ricorso è, dunque, il provvedimento questorile con il quale è stato negato alla ricorrente il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
La controversia è riconducibile all'art. 3, comma 1, lett. d) del D.L. n. 13/2017, convertito in legge, come modificato dal D.L. n. 113/2018 (controversia “in materia di rifiuto di rilascio, diniego di rinnovo e di revoca del permesso di soggiorno per protezione speciale nei casi di cui all'art. 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25”, come modificato dal D.L. 113/2018) e si procede con il rito di cui all'art. 281-decies c.p.c. e 19-ter D.lgs. n. 150/2011.
Quanto alla disciplina applicabile, occorre avere riguardo alla formulazione dell'art. 19 del T.U.I. nel testo vigente ratione temporis, tenendo in considerazione le modifiche apportate dal DL n.
130/2020.
Difatti, nonostante la domanda amministrativa sia stata proposta il 26.9.2024, ovvero dopo l'entrata in vigore del c.d. Decreto Cutro, la stessa è stata valutata dalla stessa autorità amministrativa con applicazione della disciplina più favorevole previgente, come dimostrato dal fatto che la Questura ha deciso acquisendo preliminarmente il parere della Commissione territoriale.
Dunque, non si applicano, al caso di specie, le disposizioni restrittive introdotte dal D.L. n.
20/2023.
Va premesso che, nel provvedimento impugnato, la Questura di Ravenna ha negato il rilascio del titolo richiesto, richiamando il parere sfavorevole espresso dalla Commissione Territoriale.
Pagina 2 Il Collegio non condivide il giudizio espresso dalla Commissione Territoriale e, quindi, dalla
Questura che ha richiamato il parere vincolante espresso nel provvedimento impugnato.
Nel merito, si osserva che nel caso di specie non è emerso alcun rischio di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali (art. 19, comma1); né è emerso, in giudizio, un concreto ed attuale rischio di essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti (art. 19, comma 1.1).
Sussistono, invece, le condizioni di cui alla seconda parte del comma 1.1 dell'art. 19 T.U.I. (“Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio
1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”).
Va, innanzitutto, richiamata la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 24413/2021 secondo cui «il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del "radicamento" del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, “di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute” (...) La protezione offerta dall'art. 8 CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si
è costruito in Italia (...) le quali pure concorrono a comporre la “vita privata” di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei suoi aspetti “sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolge la sua personalità”». Ciò posto, non può dubitarsi che l'art. 19, co 1.1, terzo e quarto periodo, D.lgs. n. 286/98 riconosca, dunque, il diritto soggettivo al rilascio del detto permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare
Pagina 3 e alla stessa identità e dignità personale. Tali principi sono stati confermati dall'ordinanza n.
7861/2022 della Corte di Cassazione, nella cui massima si legge: “In tema di protezione complementare, l'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. n. 286 del 1998, introdotto dal d.l. n. 130 del 2020
(conv. con modif. dalla l. n. 173 del 2020), individua tre diversi parametri di 'radicamento' sul territorio nazionale del cittadino straniero - quali il radicamento familiare (che prescinde dalla convivenza), quello sociale e quello desumibile dalla durata del soggiorno sul territorio nazionale - rilevanti ai fini della configurazione, in caso di espulsione, di una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, sancito dall'art. 8 CEDU che, non prevedendo un diritto assoluto, ma bilanciabile su base legale con una serie di altri valori, tutela non soltanto le relazioni familiari, ma anche quelle affettive e sociali e, naturalmente, le relazioni lavorative ed economiche, le quali pure concorrono a comporre la vita privata di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”. D'altronde, la vita privata – intesa come manifestazione dell'individualità ampia ed insuscettibile di esatta delimitazione – è connotata da una pluralità di proiezioni, comprendenti certamente: il diritto allo sviluppo della personalità mediante intreccio di relazioni con altri (Corte
EDU sentenza 16 dicembre 1992, Niemetz c. Germania); il diritto all'identità sociale e alla stabilità dei riferimenti del singolo presso una data collettività (Corte EDU sentenza 29 aprile 2002, Pretty c.
Regno Unito); il domicilio, che designa lo spazio fisico in cui si svolge la vita privata e familiare del singolo (Corte EDU sentenza 2 novembre 2006, c. Italia). Va considerato, peraltro, Per_1 che è proprio nel corso della vita lavorativa che la maggior parte delle persone ha una significativa, se non la più grande, opportunità di sviluppare relazioni con il mondo esterno (Corte EDU, sentenza
16 dicembre 1992, c. Germania: “There appears, furthermore, to be no reason of Per_2 principle why this understanding of the notion of 'private life' should be taken to exclude activities of a professional or business nature since it is, after all, in the course of their working lives that the majority of people have a significant, if not the greatest, opportunity of developing relationships with the outside world”).
Ebbene, venendo al caso di specie, la ricorrente ha portato all'attenzione del Collegio una buona integrazione sul territorio italiano.
Tale inserimento nel contesto italiano trova riscontro nella documentazione prodotta, da cui si ha conferma che la ricorrente ha lavorato con contratto a tempo indeterminato fino a pochi mesi fa ed ora ha trovato lavoro in una pizzeria. In Italia è presente anche la famiglia di origine della ricorrente ed in particolare la NO e la sorella. La ricorrente, inoltre, durante l'audizione, ha dato prova di una buona conoscenza della lingua italiana.
Pagina 4 Nel bilanciamento fra tali interessi e le esigenze pubblicistiche che – anche sulla scorta dell'art. 8
CEDU – deve essere svolto per valutare la ragionevolezza di una compressione dei primi, va certamente tenuto in primario rilievo il principio di proporzionalità, che legittima l'interferenza statuale nelle prerogative individuali solo ove detta interferenza risponda ad un “bisogno sociale imperativo” (Corte EDU sentenza 13 febbraio 2003, Odievre c. Francia;
Corte EDU sentenza 27 novembre 1992, c. Svezia). Tale bilanciamento nel caso del novellato art. 19 T.U.I. è stato Per_3 disciplinato consentendo l'interferenza statale nella vita privata “per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea”. Pericoli non sussistenti nella fattispecie, considerato che né la Commissione né il PM hanno rilevato condizioni ostative al riguardo. Sotto questo profilo, nulla è stato segnalato nel provvedimento impugnato né dalla resistente, tra l'altro rimasta contumace. Alla luce della documentazione in atti e delle dichiarazioni rilasciate in sede di audizione, è possibile ritenere che il pregiudizio che patirebbe l'interessata per via di un possibile sradicamento dal territorio italiano e dei gravi disagi che la stessa ritrarrebbe dalla ricerca di un nuovo radicamento nel territorio di origine induce ad affermare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione speciale, essendo ravvisabile la necessità di proteggere la ricorrente dal rischio di una certa e rilevante compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili che avverrebbe nel caso di rientro nel Paese di origine, dove si troverebbe ad affrontare le difficoltà proprie di un reinserimento, vanificando tutti gli sforzi proficuamente impiegati nel nostro Paese. Il Collegio, in conclusione, ritiene di affermare la sussistenza delle condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale. La decisione, peraltro, è in tutto conforme alla giurisprudenza di legittimità secondo cui: “In tema di protezione complementare, ai sensi della disciplina prevista dal dec. leg. n. 130 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 173 del 2020, il livello di integrazione raggiunto nel territorio nazionale dal ricorrente deve intendersi non come necessità di un pieno, irreversibile e radicale inserimento nel contesto sociale e culturale del Paese, ma come ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento, dimostrabile attraverso la produzione di attestati di frequenza e di apprendimento della lingua italiana e di contratti di lavoro anche a tempo determinato (cfr. Cass. (ord.) 27/09/2023, n. 27475; cfr. Cass. (ord.) 02/10/2020, n. 21240).
Riguardo al regime giuridico del permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione speciale va rilevato, per un verso, come la stessa debba essere riconosciuta in forza dell'art. 19, co. 1 e 1.1, nella formulazione successiva al D.L. 10 marzo 2023, n. 20, convertito con
Pagina 5 modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50 e, per altro verso, come la stessa sia stata trattata dalla Par
come si è anticipato, come disciplinata dalla disciplina previgente più favorevole, sicché per le osservazioni sopra riportate si ritiene applicabile la disciplina di cui al c.d.Decreto Lamorgese, sicché il permesso di soggiorno ha durata di due anni, consente lo svolgimento di attività lavorativa,
è rinnovabile e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Nulla per le spese atteso che la presente decisione è fondata sulla valutazione ex nunc di elementi formatisi e comunque consolidatisi nel corso del giudizio.
P.Q.M.
Visto l'art. 281-terdecies c.p.c., definitivamente decidendo, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, accerta in capo alla ricorrente il diritto al riconoscimento di un permesso di soggiorno per protezione speciale biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro ai sensi dell'art. 32, co. 3, D.lgs. n. 25/2008 e dell'art. 19, co. 1.1, D.lgs. n. 286/1998 e per l'effetto dispone la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio;
nulla per le spese.
Si comunichi.
Così deciso in Bologna, il 19 dicembre 2025.
Il Giudice est.
Dott.ssa Caterina RC
Il Presidente
Dott. Luca Minniti
Pagina 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione internazionale
e Libera circolazione cittadini UE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Luca Minniti Presidente
Dott.ssa Cristina Reggiani Giudice
Dott.ssa Caterina RC Giudice Relatrice
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 15068/2025 promossa da:
, rappresentata e difesa dall'Avv. BILLONE MIRKO Parte_1
RICORRENTE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avvocatura di Controparte_1 P.IVA_1
Stato
RESISTENTE all'esito della camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi degli artt. 281-undecies, terdecies, c.p.c. e 19-ter D.lgs. 150/2011
Con ricorso depositato in data 25/10/2025, , cittadina Parte_1 peruviana nata il [...], ha impugnato del Questore di Bologna del 26.6.2025 con il quale è stata rigettata la richiesta di protezione speciale di cui all'art. 19 D.lgs. 25 luglio 1998 n. 286, come modificato con il recente D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con L. 137/2020; chiedeva altresì la sospensione dell'esecutorietà del provvedimento impugnato.
Il si è costituito in giudizio con comparsa di risposta nella quale ha chiesto la Controparte_1 reiezione del ricorso .
All'udienza fissata per la comparizione delle parti celebratasi in presenza il giorno 16.12.2025, il difensore, in ragione dell'inserimento in Italia della ricorrente provato per documenti, insisteva per l'accoglimento del ricorso. Alla stessa udienza si è proceduto all'audizione della ricorrente che ha dichiarato in lingua italiana:
Pagina 1 “sono in Italia da tre anni, vivo a Bologna in via Tebaldi, abito con mia NO, assegnataria acer della casa.
Lavoro in una pizzeria. Questa settimana mi faranno un contratto di sei mesi.
Prima ho lavorato come assistente ad una signora anziana per circa 6/7 mesi con contratto a tempo indeterminato. Io però volevo cambiare lavoro visto che mia NO non sta bene e lavorare solo ad ore.
Prima facevo lavori di pulizie scale senza contratto.
A Bologna vive anche mia sorella che lavora come OS e i miei nipoti suoi figli che frequento regolarmente. Ho anche degli amici della scuola di italiano e amici peruviano. Ho fatto la scuola di italiano quando sono arrivata per 5 mesi. Dopo ho smesso perché ho iniziato a lavorare.
Questo è il primo permesso di soggiorno che richiedo”.
Pertanto, la causa viene ora in decisione. Oggetto del ricorso è, dunque, il provvedimento questorile con il quale è stato negato alla ricorrente il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
La controversia è riconducibile all'art. 3, comma 1, lett. d) del D.L. n. 13/2017, convertito in legge, come modificato dal D.L. n. 113/2018 (controversia “in materia di rifiuto di rilascio, diniego di rinnovo e di revoca del permesso di soggiorno per protezione speciale nei casi di cui all'art. 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25”, come modificato dal D.L. 113/2018) e si procede con il rito di cui all'art. 281-decies c.p.c. e 19-ter D.lgs. n. 150/2011.
Quanto alla disciplina applicabile, occorre avere riguardo alla formulazione dell'art. 19 del T.U.I. nel testo vigente ratione temporis, tenendo in considerazione le modifiche apportate dal DL n.
130/2020.
Difatti, nonostante la domanda amministrativa sia stata proposta il 26.9.2024, ovvero dopo l'entrata in vigore del c.d. Decreto Cutro, la stessa è stata valutata dalla stessa autorità amministrativa con applicazione della disciplina più favorevole previgente, come dimostrato dal fatto che la Questura ha deciso acquisendo preliminarmente il parere della Commissione territoriale.
Dunque, non si applicano, al caso di specie, le disposizioni restrittive introdotte dal D.L. n.
20/2023.
Va premesso che, nel provvedimento impugnato, la Questura di Ravenna ha negato il rilascio del titolo richiesto, richiamando il parere sfavorevole espresso dalla Commissione Territoriale.
Pagina 2 Il Collegio non condivide il giudizio espresso dalla Commissione Territoriale e, quindi, dalla
Questura che ha richiamato il parere vincolante espresso nel provvedimento impugnato.
Nel merito, si osserva che nel caso di specie non è emerso alcun rischio di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali (art. 19, comma1); né è emerso, in giudizio, un concreto ed attuale rischio di essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti (art. 19, comma 1.1).
Sussistono, invece, le condizioni di cui alla seconda parte del comma 1.1 dell'art. 19 T.U.I. (“Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio
1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”).
Va, innanzitutto, richiamata la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 24413/2021 secondo cui «il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del "radicamento" del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, “di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute” (...) La protezione offerta dall'art. 8 CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si
è costruito in Italia (...) le quali pure concorrono a comporre la “vita privata” di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei suoi aspetti “sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolge la sua personalità”». Ciò posto, non può dubitarsi che l'art. 19, co 1.1, terzo e quarto periodo, D.lgs. n. 286/98 riconosca, dunque, il diritto soggettivo al rilascio del detto permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare
Pagina 3 e alla stessa identità e dignità personale. Tali principi sono stati confermati dall'ordinanza n.
7861/2022 della Corte di Cassazione, nella cui massima si legge: “In tema di protezione complementare, l'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. n. 286 del 1998, introdotto dal d.l. n. 130 del 2020
(conv. con modif. dalla l. n. 173 del 2020), individua tre diversi parametri di 'radicamento' sul territorio nazionale del cittadino straniero - quali il radicamento familiare (che prescinde dalla convivenza), quello sociale e quello desumibile dalla durata del soggiorno sul territorio nazionale - rilevanti ai fini della configurazione, in caso di espulsione, di una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, sancito dall'art. 8 CEDU che, non prevedendo un diritto assoluto, ma bilanciabile su base legale con una serie di altri valori, tutela non soltanto le relazioni familiari, ma anche quelle affettive e sociali e, naturalmente, le relazioni lavorative ed economiche, le quali pure concorrono a comporre la vita privata di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”. D'altronde, la vita privata – intesa come manifestazione dell'individualità ampia ed insuscettibile di esatta delimitazione – è connotata da una pluralità di proiezioni, comprendenti certamente: il diritto allo sviluppo della personalità mediante intreccio di relazioni con altri (Corte
EDU sentenza 16 dicembre 1992, Niemetz c. Germania); il diritto all'identità sociale e alla stabilità dei riferimenti del singolo presso una data collettività (Corte EDU sentenza 29 aprile 2002, Pretty c.
Regno Unito); il domicilio, che designa lo spazio fisico in cui si svolge la vita privata e familiare del singolo (Corte EDU sentenza 2 novembre 2006, c. Italia). Va considerato, peraltro, Per_1 che è proprio nel corso della vita lavorativa che la maggior parte delle persone ha una significativa, se non la più grande, opportunità di sviluppare relazioni con il mondo esterno (Corte EDU, sentenza
16 dicembre 1992, c. Germania: “There appears, furthermore, to be no reason of Per_2 principle why this understanding of the notion of 'private life' should be taken to exclude activities of a professional or business nature since it is, after all, in the course of their working lives that the majority of people have a significant, if not the greatest, opportunity of developing relationships with the outside world”).
Ebbene, venendo al caso di specie, la ricorrente ha portato all'attenzione del Collegio una buona integrazione sul territorio italiano.
Tale inserimento nel contesto italiano trova riscontro nella documentazione prodotta, da cui si ha conferma che la ricorrente ha lavorato con contratto a tempo indeterminato fino a pochi mesi fa ed ora ha trovato lavoro in una pizzeria. In Italia è presente anche la famiglia di origine della ricorrente ed in particolare la NO e la sorella. La ricorrente, inoltre, durante l'audizione, ha dato prova di una buona conoscenza della lingua italiana.
Pagina 4 Nel bilanciamento fra tali interessi e le esigenze pubblicistiche che – anche sulla scorta dell'art. 8
CEDU – deve essere svolto per valutare la ragionevolezza di una compressione dei primi, va certamente tenuto in primario rilievo il principio di proporzionalità, che legittima l'interferenza statuale nelle prerogative individuali solo ove detta interferenza risponda ad un “bisogno sociale imperativo” (Corte EDU sentenza 13 febbraio 2003, Odievre c. Francia;
Corte EDU sentenza 27 novembre 1992, c. Svezia). Tale bilanciamento nel caso del novellato art. 19 T.U.I. è stato Per_3 disciplinato consentendo l'interferenza statale nella vita privata “per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea”. Pericoli non sussistenti nella fattispecie, considerato che né la Commissione né il PM hanno rilevato condizioni ostative al riguardo. Sotto questo profilo, nulla è stato segnalato nel provvedimento impugnato né dalla resistente, tra l'altro rimasta contumace. Alla luce della documentazione in atti e delle dichiarazioni rilasciate in sede di audizione, è possibile ritenere che il pregiudizio che patirebbe l'interessata per via di un possibile sradicamento dal territorio italiano e dei gravi disagi che la stessa ritrarrebbe dalla ricerca di un nuovo radicamento nel territorio di origine induce ad affermare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione speciale, essendo ravvisabile la necessità di proteggere la ricorrente dal rischio di una certa e rilevante compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili che avverrebbe nel caso di rientro nel Paese di origine, dove si troverebbe ad affrontare le difficoltà proprie di un reinserimento, vanificando tutti gli sforzi proficuamente impiegati nel nostro Paese. Il Collegio, in conclusione, ritiene di affermare la sussistenza delle condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale. La decisione, peraltro, è in tutto conforme alla giurisprudenza di legittimità secondo cui: “In tema di protezione complementare, ai sensi della disciplina prevista dal dec. leg. n. 130 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 173 del 2020, il livello di integrazione raggiunto nel territorio nazionale dal ricorrente deve intendersi non come necessità di un pieno, irreversibile e radicale inserimento nel contesto sociale e culturale del Paese, ma come ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento, dimostrabile attraverso la produzione di attestati di frequenza e di apprendimento della lingua italiana e di contratti di lavoro anche a tempo determinato (cfr. Cass. (ord.) 27/09/2023, n. 27475; cfr. Cass. (ord.) 02/10/2020, n. 21240).
Riguardo al regime giuridico del permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione speciale va rilevato, per un verso, come la stessa debba essere riconosciuta in forza dell'art. 19, co. 1 e 1.1, nella formulazione successiva al D.L. 10 marzo 2023, n. 20, convertito con
Pagina 5 modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50 e, per altro verso, come la stessa sia stata trattata dalla Par
come si è anticipato, come disciplinata dalla disciplina previgente più favorevole, sicché per le osservazioni sopra riportate si ritiene applicabile la disciplina di cui al c.d.Decreto Lamorgese, sicché il permesso di soggiorno ha durata di due anni, consente lo svolgimento di attività lavorativa,
è rinnovabile e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Nulla per le spese atteso che la presente decisione è fondata sulla valutazione ex nunc di elementi formatisi e comunque consolidatisi nel corso del giudizio.
P.Q.M.
Visto l'art. 281-terdecies c.p.c., definitivamente decidendo, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, accerta in capo alla ricorrente il diritto al riconoscimento di un permesso di soggiorno per protezione speciale biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro ai sensi dell'art. 32, co. 3, D.lgs. n. 25/2008 e dell'art. 19, co. 1.1, D.lgs. n. 286/1998 e per l'effetto dispone la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio;
nulla per le spese.
Si comunichi.
Così deciso in Bologna, il 19 dicembre 2025.
Il Giudice est.
Dott.ssa Caterina RC
Il Presidente
Dott. Luca Minniti
Pagina 6