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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 02/04/2025, n. 183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 183 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TERNI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
n. 531/2024 R.G.L.
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Luciana Nicolì, alla odierna udienza del 2 aprile 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE nella causa iscritta al n. 531/2024 R.G.L. promossa da rappresentata e difesa dagli avvocati Alessandro Marini e Parte_1
Antonio Cannoletta, come da procura in atti,
RICORRENTE
contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati CP_1
Giulia Renzetti e Manuela Varani, come da procura in atti;
RESISTENTE
Motivazione in fatto e diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 24/5/2024 deduceva: - di essere titolare, a Parte_1
decorrere dal 1.7.1999, del trattamento pensionistico n. 10035752 Cat. VO per un importo in pagamento di € 1.016,40, dopo aver prestato attività lavorativa alle dipendenze della “ILFE
Serramenti spa” con qualifica di operaia ed applicazione del CCNL Metalmeccanici, che prevede l'erogazione della 13ª mensilità; - che l' , ai fini del calcolo del trattamento CP_2
pensionistico, aveva conteggiato in maniera erronea i periodi di cassa integrazione;
in
CP_ particolare, con riferimento ai periodi di assenza per Cassa Integrazione, l' nel calcolare la
1 media delle retribuzioni settimanali (ai fini della determinazione della retribuzione figurativa) aveva escluso gli emolumenti extra mensili e tutte le altre competenze che concorrono alla base imponibile previdenziale;
sottolineava che, nelle stesse circolari emanate nel tempo, l' CP_1
aveva espressamente dato indicazioni nel senso di escludere, dalla base di calcolo, gli emolumenti extramensili. Formulava pertanto le seguenti conclusioni:
“dichiarare che l' , in sede di valorizzazione degli eventi accreditati figurativamente per CP_1 cassa integrazione guadagni, ha escluso dall'imponibile annuo gli emolumenti extramensili;
- conseguentemente condannare l' , in persona del legale rapp.te p.t., alla riliquidazione del CP_1 trattamento pensionistico accreditando il maggior valore delle settimane coperte da contribuzione figurativa per cassa integrazione attraverso il computo degli emolumenti extramensili;
- condannare altresì lo stesso alla corresponsione delle differenze di rateo CP_2 mensile sulla base della quantificazione di cui all'allegato conteggio (pari ad € 244,16) o di quella diversa che risulterà in corso di causa, eventualmente previa nomina di CTU, oltre le somme arretrate come per legge.”.
Con memoria depositata in data 16 agosto 2024 l' si costituiva in giudizio ed eccepiva: - CP_1
l'improponibilità per mancata presentazione della domanda amministrativa e l'improcedibilità ex art. 443 c.p.c. della domanda giudiziale, in quanto parte ricorrente avrebbe dovuto instaurare il procedimento amministrativo di secondo grado, ossia proporre ricorso amministrativo avverso l'eventuale provvedimento negativo assunto dall'Istituto ovvero la sua inerzia;
- che era maturato il termine triennale di decadenza di cui all'art. 47 del D.P.R. n. 639 del 30 aprile
1970 come modificato dall'art. 38, comma 1, lettera d, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito in Legge 15 luglio 2011, n. 111, con conseguente venir meno del diritto alla richiesta riliquidazione;
- che si era estinto per prescrizione il diritto all'accredito di contributi maggiori, da calcolarsi sulla base del reddito imponibile secondo le indicazioni del ricorrente e, in ogni caso, che era maturata la prescrizione dei ratei;
nel merito, contestava i conteggi di controparte.
La domanda è fondata e meritevole di accoglimento, per le ragioni di seguito esposte.
Devono essere rigettate le preliminari eccezioni di improponibilità (per mancata presentazione della domanda amministrativa) e di improcedibilità della domanda giudiziale ex art. 443 cpc, formulate dall' in entrambi i procedimenti. Infatti, la ricorrente ha dato prova di avere CP_2
presentato in data 23 gennaio 2024 domanda amministrativa di “ricostituzione per motivi contributivi” (cfr doc. 4) e di avere proposto ricorso al Comitato Provinciale (cfr doc. 5) essendo l'Istituto rimasto silente.
In merito alla eccezione, formulata dall' , di decadenza ex art. 47 del D.P.R. n. 639 del CP_2
30 aprile 1970 come modificato dall'art. 38, comma 1, lettera d, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, con conseguente estinzione del diritto a chiedere l'integrazione del trattamento pensionistico,
2 occorre soffermarsi sulla interpretazione della portata della previsione, espressa dalla Corte di
Cassazione.
Secondo il tenore testuale della norma “per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l' azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della CP_2
predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione”. In particolare, con l'aggiunta dell'ultimo comma al predetto art. 47
(ad opera del d.l. 98/2011) la decadenza è stata estesa anche alle ipotesi di azioni giudiziarie aventi ad oggetto prestazioni pensionistiche riconosciute solo in parte.
La giurisprudenza di legittimità si è orientata nel senso di interpretare la norma come volta a sancire una decadenza “mobile”, ovvero limitata ai tre anni di prestazione antecedente la presentazione della domanda giudiziale, abbandonando la tesi della decadenza tombale.
In questo senso i giudici di legittimità hanno concluso evidenziando come tale soluzione realizzi un equo bilanciamento tra i contrapposti interessi (quello del pensionato e quello pubblico alla stabilità dei conti), al contrario della decadenza tombale “che produrrebbe una pensione decurtata per sempre in modo contra legem, con effetto completamente ablativo del diritto alle differenze (a fronte di una situazione di ignoranza del pensionato all'esatto importo della prestazione, che potrebbe protrarsi per anni) e con incidenza normale rilevante su una situazione soggettiva costituzionalmente protetta” (cfr Cass., s. n. 17430/2021).
Per questo motivo, l'eccezione di decadenza è fondata limitatamente ai ratei antecedenti, di tre anni, il deposito della domanda giudiziale (24 maggio 2024).
Venendo all'esame del merito della domanda, si controverte in ordine alla individuazione della base retributiva pensionabile, con riferimento ai periodi in cui la ricorrente è stata assente dal lavoro per malattia e per cassa integrazione.
La posizione degli odierni ricorrenti rientra ratione temporis nell'ambito di applicazione dell'art. 8 della Legge 23 aprile 1981, n. 155, (in quanto titolare di trattamento pensionistico a decorrere dal 1/1/1999) secondo cui: “Ai fini del calcolo della retribuzione annua pensionabile, il valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti figurativamente per gli eventi previsti dalle disposizioni in vigore e' determinato sulla media delle retribuzioni settimanali percepite in costanza di lavoro nell'anno solare in cui si collocano i predetti periodi o, nell'anno di decorrenza della pensione, nel periodo compreso sino alla data di decorrenza della pensione stessa. Dal calcolo suddetto sono escluse le
3 retribuzioni settimanali percepite in misura ridotta per uno degli eventi che, in base alle disposizioni vigenti, danno diritto all'accredito di contribuzione figurativa o per i trattamenti di integrazione salariale”.
Nell'interpretazione della giurisprudenza di legittimità consolidatasi sul punto, si è affermato il principio che nella retribuzione pensionabile devono essere inclusi gli emolumenti extramensili
(quali i ratei di mensilità aggiuntive e di indennità sostitutive di ferie non godute), atteso che rientrano nell'ampia nozione di retribuzione imponibile ai fini contributivi prevista dalla L. n.
153 del 1969, art. 12 (in seguito modificata dal D.Lgs. n. 314 del 1997) e come tali concorrono ad integrare la base di calcolo del "valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti figurativamente" cui fa riferimento, ai fini del calcolo della retribuzione annua pensionabile, la L. n. 155 del 1981 (cfr.Cass. n. 16313/2004; Cass. n.
157/2007; Cass. n. 17502/2009; Cass., n. 17990/2010).
Precisa la Corte (nella sentenza n. 17990/2010) che la nozione di retribuzione imponibile ai fini contributivi, prevista dalla L. n. 153 del 1969, art. 12, sia più ampia della nozione civilistica, di generale applicazione, della retribuzione (art. 2099 c.c.), in quando non ricomprende solo il corrispettivo della prestazione lavorativa, ma tutto ciò che il lavoratore riceve, oppure ha diritto di ricevere (in tal senso ex multis ad es Cass. n. 1898/1997; Cass. n. 3630/1999; Cass.
5002/1999), dal datore di lavoro in dipendenza del rapporto di lavoro stesso.
Tali conclusioni valgono in generale per tutti i periodi di contribuzione figurativa.
Chiarita in questi termini la necessità di tener conto, nella determinazione della retribuzione pensionabile, anche degli emolumenti extra mensili, è possibile per la quantificazione rifarsi ai conteggi elaborati dalla parte. La ricorrente ha prodotto i conteggi nell' allegato 10 e, rispetto ad essi, l' non ha formulato alcuna contestazione specifica;
al contrario, lo stesso CP_1 CP_2
ha dato atto, nella memoria di costituzione, che per i contributi figurativi ante 2005 (quindi anche per il caso oggi esaminato), il programma di calcolo messo a disposizione dall'ente esclude dal computo gli extra mensili, secondo una interpretazione della norma che, per tutte le ragioni sopra riportate, deve ritenersi erronea.
In ordine agli importi rispetto ai quali non può dirsi maturata la decadenza triennale, occorre correggere i conteggi prodotti in quanto, come si evince dalla semplice lettura della tabella realizzata dal ricorrente, sono stati conteggiati anche ratei maturati nel 2020 e nei mesi da gennaio a maggio 2021, nonostante fosse per essi maturata la decadenza (3 anni rispetto alla data della domanda giudiziale depositata il 24 maggio 2024). Pertanto, sottraendo al totale richiesto (€ 8951,86), tutto l'anno 2020 (€ 893,24) e i primi 5 mesi dell'anno 2021 (223,31* 5=
1116,55) il totale dovuto (fino al 31 dicembre 2023) è pari a € 6942,07; a tale somma, ricavabile
4 dai conteggi, devono essere sommate le mensilità dovute per l'anno 2024 fino al deposito del ricorso, per € 1220,8.
Quanto infine alla eccezione di prescrizione quinquennale, l' lamenta che il ricorrente CP_2 abbia avanzato la domanda in discussione a distanza di circa 30 anni dall'evento in relazione al quale è stato effettuato l'accredito contributivo, con evidente maturazione della prescrizione.
L'assunto non è però condivisibile in quanto, nel caso di specie non viene richiesto l'accredito di maggiori contributi, ma si contesta il quantum della pensione, fermi restando i contributi versati.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto della serialità del contenzioso.
PQM
Il Tribunale di Terni, definitivamente pronunciando sul ricorso promosso da Parte_1
nei confronti di così provvede:
[...] CP_1
- accerta e dichiarare il diritto di al calcolo degli emolumenti Parte_1
extramensili nella determinazione della retribuzione pensionabile, per i periodi coperti da CIG;
- condanna l' al pagamento, in favore di della somma di € CP_1 Parte_1
8.162,87 (a titolo di differenza sul trattamento pensionistico fino alla data del deposito della domanda giudiziale, 24 maggio 2024) oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria;
- condanna l' , per il periodo a decorrere dal mese di giugno 2024, ad incrementare il CP_1
trattamento pensionistico di , per le causali di cui è ricorso, della somma Parte_1 di € 244,16 mensili;
- condanna il resistente alla rifusione, in favore della ricorrente, delle spese di lite che CP_2
si liquidano in complessivi € 1600,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore degli avvocati Alessandro Marini e Antonio
Cannoletta, per dichiarato anticipo.
Si comunichi.
Il giudice
(dott. Luciana Nicolì)
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