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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 23/01/2025, n. 114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 114 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2126/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Tommaso Maria Gualano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2126/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AMATO Parte_1 C.F._1 RAFFAELE e dell'avv. GALLO ANNAMARIA, elettivamente domiciliata in VIA P. COLLETTA 25 FIRENZE presso il difensore avv. AMATO RAFFAELE
Parte ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio del Controparte_1 P.IVA_1 dott. BURGELLO FRANCESCO, elettivamente domiciliato in VIA MANNELLI 113 FIRENZE presso il difensore dott. BURGELLO FRANCESCO
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
conveniva in giudizio il (d'ora in avanti, Parte_1 Controparte_2
Cont
), formulando le seguenti conclusioni:
“- Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a percepire la retribuzione professionale docenti (RPD) in relazione ai giorni di servizio prestato nell'anno scolastico 2021/2022 in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il e per l'effetto; - Condannare il Controparte_2
al pagamento dell'importo di € 849,85 (ottocentoquarantanove/22) a titolo di Controparte_2 retribuzione professionale docenti, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali dalle singole maturazioni al saldo”
- Con vittoria di spese e competenze del giudizio, da distrarsi ex art-93 c.p.c. in favore dei procuratori che si dichiarano antistatari”. La ricorrente – docente supplente con incarico sino al termine delle attività didattiche – deduceva di essere stata utilizzata nell'a.s. 2021/2022 con contratti a tempo determinato per supplenze brevi e saltuarie e si doleva di non aver percepito per tali periodi la cd. retribuzione professionale docenti, corrisposta dal convenuto solo ai docenti di ruolo ed a quelli con contratti a tempo CP_2
determinato di durata annuale (con scadenza al 31 agosto o al 30 giugno); censurava il carattere discriminatorio di tale condotta datoriale, rilevando che la propria attività lavorativa nel corso di tali supplenze non si era differenziata da quella svolta dai docenti di ruolo (e da quelli con contratti a termine annuali), presentando i medesimi oneri ed il medesimo grado di responsabilità e di qualità.
Costituitosi in giudizio, il convenuto contestava nell'an la domanda avanzata dalla ricorrente. CP_2
La causa, istruita documentalmente, era decisa all'esito del deposito delle note di trattazione scritta di cui all'art. 127 ter cpc.
***
Le domande svolte hanno come causa petendi la dedotta violazione del principio di non discriminazione rispetto ai lavoratori assunti a tempo indeterminato, in applicazione della clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato 18.3.1999 allegato alla Direttiva 1999/70/CE, secondo l'elaborazione ormai consolidata della giurisprudenza comunitaria in materia, che più volte ha affermato che l'oggettiva disparità di trattamento che sussiste, sotto il profilo economico, tra docenti a tempo determinato e docenti a tempo indeterminato, può ritenersi giustificata, ai sensi della direttiva
1999/70/CE, solo in presenza di “ragioni oggettive”, che tuttavia secondo l'interpretazione della Corte di Giustizia non possono consistere nel carattere temporaneo del rapporto di lavoro, né nel fatto che il datore di lavoro sia una Pubblica Amministrazione, né nella circostanza che il trattamento deteriore per i lavoratori a termine sia previsto da una norma interna generale e astratta, quale una legge o un contratto collettivo (si richiamano, ad esempio, la sentenza 22.10.2010 nelle cause riunite 444/2009 e
456/2009 la sentenza 12/09/2007 nella causa 307/2005 ; la sentenza Persona_1 Persona_2
8.9.2011 nella causa 177/2010 . Persona_3
Nel caso di specie, è pacifico e documentato che la ricorrente, nel corso dell'a.s. 2021/2022, abbia Cont stipulato con il contratti di insegnamento a tempo determinato per supplenze brevi e saltuarie
(doc. 2 fasc. ric. e doc. 1 fasc. res.).
E' altrettanto pacifico e documentato (vd. cedolini stipendiali sub doc. 3 fasc. ric.) che, con riferimento a tali periodi di supplenza, alla ricorrente non sia stata corrisposta la cd. retribuzione professionale docenti (RPD), prevista dall'art. 7 del CCNL Comparto Scuola del 15.3.2001, a mente del quale
“1. Con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive.
2. Ai compensi di cui al comma 1, si aggiunge il compenso individuale accessorio di cui all'art. 25 del
CCNI 31.8.1999 che viene soppresso limitatamente al personale docente ed educativo;
nella Tabella C è riportata la retribuzione complessiva, denominata retribuzione professionale docenti, risultante dalla somma dei compensi di cui al comma 1 e del soppresso compenso individuale accessorio.
3. La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999, nei limiti di cui all'art. 49, lettera D del CCNL 26.5.1999, ed agli articoli 24 e 25 del CCNL 4.8.1995”.
A sua volta, l'art. 25 CCNI 31.8.1999, nel disciplinare il suddetto trattamento, stabiliva che ne avessero diritto i docenti con contratto a tempo indeterminato, i docenti di religione cattolica e quelli con contratto di lavoro a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o al termine delle attività didattiche, fissando quindi le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso (nel senso di riconoscerla “in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio” e, per il caso di periodi di servizio – o situazioni di stato assimilate al servizio – inferiori al mese, “in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio”).
In argomento la Suprema Corte ha già avuto modo di precisare che tale emolumento “ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo”; esso, pertanto, rientra nelle “condizioni di impiego” che, ai sensi della clausola
4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/Ce, il datore di lavoro (pubblico o privato) è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato, i quali non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive (Cass., 1773/2017, Cass.,
20015/2018, Cass., 6293/2020, Cass., 6435/2020).
Ne consegue che, “una volta escluse, con accertamento di fatto non censurabile in questa sede, significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici, il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola 4 e recepito dall'art. 6 del d.lgs. n.
368/2001, deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che, come accade per l'esegesi costituzionalmente orientata, fra più opzioni astrattamente possibili deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto eurounitario;
8. si deve, pertanto, ritenere, come evidenziato dalla Corte territoriale sia pure sulla base di un diverso percorso argomentativo, che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio «al personale docente ed educativo», senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge n. 124/1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle «modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999» deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo;
9. una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del , secondo cui la RPD è CP_2
incompatibile con prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di “periodi di servizio inferiori al mese”
(Cass., 220015/2018 in motivazione).
E' innegabile che l'obiettivo della valorizzazione della funzione docente sia attuato anche attraverso lo svolgimento dell'attività del personale docente con contratti di supplenza breve e che, non essendo il compenso agganciato a particolari modalità di svolgimento della prestazione, non sia pertinente il richiamo agli asseriti elementi di differenziazione evidenziati dal . CP_2
In conclusione, la ricorrente ha diritto alla erogazione della RPD, al pari dei docenti a tempo indeterminato e dei docenti a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o al termine delle attività didattiche.
Pertanto, la medesima ricorrente ha diritto al pagamento delle relative differenze retributive, in rapporto ai giorni di lavoro effettivamente svolti, per un importo complessivo di € 849,85 (vd. doc. 7 fasc. ric.), non specificamente contestato dalla parte resistente.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con distrazione in favore dei procuratori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara che la ricorrente ha diritto alla percezione della retribuzione Parte_1 professionale docenti prevista dall'art. 7 CCNI 31.8.1999 in relazione al servizio prestato con i contratti a tempo determinato indicati in motivazione e, per l'effetto, condanna il Controparte_2
al pagamento delle differenze dovute in ragione dei giorni di lavoro effettivamente svolto e,
[...] quindi, la somma di € 849,85 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
2) condanna il al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 515,00 per Controparte_2
compensi, oltre rimborso forfetario spese generali 15%, oltre Iva e Cpa come per legge se dovuti, con distrazione in favore dei procuratori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari, avv.ti Raffaele Amato e
Annamaria Gallo.
Sentenza pronunciata all'esito del deposito delle note di trattazione scritta di cui all'art. 127-ter c.p.c. Firenze, 23 gennaio 2025
Il Giudice dott. Tommaso Maria Gualano
Ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. 196/2003, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Tommaso Maria Gualano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2126/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AMATO Parte_1 C.F._1 RAFFAELE e dell'avv. GALLO ANNAMARIA, elettivamente domiciliata in VIA P. COLLETTA 25 FIRENZE presso il difensore avv. AMATO RAFFAELE
Parte ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio del Controparte_1 P.IVA_1 dott. BURGELLO FRANCESCO, elettivamente domiciliato in VIA MANNELLI 113 FIRENZE presso il difensore dott. BURGELLO FRANCESCO
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
conveniva in giudizio il (d'ora in avanti, Parte_1 Controparte_2
Cont
), formulando le seguenti conclusioni:
“- Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a percepire la retribuzione professionale docenti (RPD) in relazione ai giorni di servizio prestato nell'anno scolastico 2021/2022 in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il e per l'effetto; - Condannare il Controparte_2
al pagamento dell'importo di € 849,85 (ottocentoquarantanove/22) a titolo di Controparte_2 retribuzione professionale docenti, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali dalle singole maturazioni al saldo”
- Con vittoria di spese e competenze del giudizio, da distrarsi ex art-93 c.p.c. in favore dei procuratori che si dichiarano antistatari”. La ricorrente – docente supplente con incarico sino al termine delle attività didattiche – deduceva di essere stata utilizzata nell'a.s. 2021/2022 con contratti a tempo determinato per supplenze brevi e saltuarie e si doleva di non aver percepito per tali periodi la cd. retribuzione professionale docenti, corrisposta dal convenuto solo ai docenti di ruolo ed a quelli con contratti a tempo CP_2
determinato di durata annuale (con scadenza al 31 agosto o al 30 giugno); censurava il carattere discriminatorio di tale condotta datoriale, rilevando che la propria attività lavorativa nel corso di tali supplenze non si era differenziata da quella svolta dai docenti di ruolo (e da quelli con contratti a termine annuali), presentando i medesimi oneri ed il medesimo grado di responsabilità e di qualità.
Costituitosi in giudizio, il convenuto contestava nell'an la domanda avanzata dalla ricorrente. CP_2
La causa, istruita documentalmente, era decisa all'esito del deposito delle note di trattazione scritta di cui all'art. 127 ter cpc.
***
Le domande svolte hanno come causa petendi la dedotta violazione del principio di non discriminazione rispetto ai lavoratori assunti a tempo indeterminato, in applicazione della clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato 18.3.1999 allegato alla Direttiva 1999/70/CE, secondo l'elaborazione ormai consolidata della giurisprudenza comunitaria in materia, che più volte ha affermato che l'oggettiva disparità di trattamento che sussiste, sotto il profilo economico, tra docenti a tempo determinato e docenti a tempo indeterminato, può ritenersi giustificata, ai sensi della direttiva
1999/70/CE, solo in presenza di “ragioni oggettive”, che tuttavia secondo l'interpretazione della Corte di Giustizia non possono consistere nel carattere temporaneo del rapporto di lavoro, né nel fatto che il datore di lavoro sia una Pubblica Amministrazione, né nella circostanza che il trattamento deteriore per i lavoratori a termine sia previsto da una norma interna generale e astratta, quale una legge o un contratto collettivo (si richiamano, ad esempio, la sentenza 22.10.2010 nelle cause riunite 444/2009 e
456/2009 la sentenza 12/09/2007 nella causa 307/2005 ; la sentenza Persona_1 Persona_2
8.9.2011 nella causa 177/2010 . Persona_3
Nel caso di specie, è pacifico e documentato che la ricorrente, nel corso dell'a.s. 2021/2022, abbia Cont stipulato con il contratti di insegnamento a tempo determinato per supplenze brevi e saltuarie
(doc. 2 fasc. ric. e doc. 1 fasc. res.).
E' altrettanto pacifico e documentato (vd. cedolini stipendiali sub doc. 3 fasc. ric.) che, con riferimento a tali periodi di supplenza, alla ricorrente non sia stata corrisposta la cd. retribuzione professionale docenti (RPD), prevista dall'art. 7 del CCNL Comparto Scuola del 15.3.2001, a mente del quale
“1. Con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive.
2. Ai compensi di cui al comma 1, si aggiunge il compenso individuale accessorio di cui all'art. 25 del
CCNI 31.8.1999 che viene soppresso limitatamente al personale docente ed educativo;
nella Tabella C è riportata la retribuzione complessiva, denominata retribuzione professionale docenti, risultante dalla somma dei compensi di cui al comma 1 e del soppresso compenso individuale accessorio.
3. La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999, nei limiti di cui all'art. 49, lettera D del CCNL 26.5.1999, ed agli articoli 24 e 25 del CCNL 4.8.1995”.
A sua volta, l'art. 25 CCNI 31.8.1999, nel disciplinare il suddetto trattamento, stabiliva che ne avessero diritto i docenti con contratto a tempo indeterminato, i docenti di religione cattolica e quelli con contratto di lavoro a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o al termine delle attività didattiche, fissando quindi le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso (nel senso di riconoscerla “in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio” e, per il caso di periodi di servizio – o situazioni di stato assimilate al servizio – inferiori al mese, “in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio”).
In argomento la Suprema Corte ha già avuto modo di precisare che tale emolumento “ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo”; esso, pertanto, rientra nelle “condizioni di impiego” che, ai sensi della clausola
4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/Ce, il datore di lavoro (pubblico o privato) è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato, i quali non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive (Cass., 1773/2017, Cass.,
20015/2018, Cass., 6293/2020, Cass., 6435/2020).
Ne consegue che, “una volta escluse, con accertamento di fatto non censurabile in questa sede, significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici, il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola 4 e recepito dall'art. 6 del d.lgs. n.
368/2001, deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che, come accade per l'esegesi costituzionalmente orientata, fra più opzioni astrattamente possibili deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto eurounitario;
8. si deve, pertanto, ritenere, come evidenziato dalla Corte territoriale sia pure sulla base di un diverso percorso argomentativo, che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio «al personale docente ed educativo», senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge n. 124/1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle «modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999» deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo;
9. una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del , secondo cui la RPD è CP_2
incompatibile con prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di “periodi di servizio inferiori al mese”
(Cass., 220015/2018 in motivazione).
E' innegabile che l'obiettivo della valorizzazione della funzione docente sia attuato anche attraverso lo svolgimento dell'attività del personale docente con contratti di supplenza breve e che, non essendo il compenso agganciato a particolari modalità di svolgimento della prestazione, non sia pertinente il richiamo agli asseriti elementi di differenziazione evidenziati dal . CP_2
In conclusione, la ricorrente ha diritto alla erogazione della RPD, al pari dei docenti a tempo indeterminato e dei docenti a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o al termine delle attività didattiche.
Pertanto, la medesima ricorrente ha diritto al pagamento delle relative differenze retributive, in rapporto ai giorni di lavoro effettivamente svolti, per un importo complessivo di € 849,85 (vd. doc. 7 fasc. ric.), non specificamente contestato dalla parte resistente.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con distrazione in favore dei procuratori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara che la ricorrente ha diritto alla percezione della retribuzione Parte_1 professionale docenti prevista dall'art. 7 CCNI 31.8.1999 in relazione al servizio prestato con i contratti a tempo determinato indicati in motivazione e, per l'effetto, condanna il Controparte_2
al pagamento delle differenze dovute in ragione dei giorni di lavoro effettivamente svolto e,
[...] quindi, la somma di € 849,85 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
2) condanna il al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 515,00 per Controparte_2
compensi, oltre rimborso forfetario spese generali 15%, oltre Iva e Cpa come per legge se dovuti, con distrazione in favore dei procuratori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari, avv.ti Raffaele Amato e
Annamaria Gallo.
Sentenza pronunciata all'esito del deposito delle note di trattazione scritta di cui all'art. 127-ter c.p.c. Firenze, 23 gennaio 2025
Il Giudice dott. Tommaso Maria Gualano
Ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. 196/2003, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone.