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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 30/10/2025, n. 1696 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 1696 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 730/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente dott. Lara Seccacini Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice relatore ed estensore ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 730 del Ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025 e promossa da rappresentata e difesa dall'avv. Gabriella Semeraro ed Parte_1 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Ancona, Corso Stamira n. 17; ricorrente contro
nato in [...] il [...]; CP_1 convenuto - contumace
OGGETTO: SEPARAZIONE GIUDIZIALE.
CONCLUSIONI:
PER LA RICORRENTE: “1. dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzando i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto, con annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio, contratto tra i coniugi in Tunisia a in data CP_2
30.12.2016 e trascritto presso il Comune di Fabriano anno 2022, parte 2, serie C, numero 114;
- 1 -
2. disporre a carico del sig. l'obbligo di corrispondere alla sig.ra CP_1 Parte_2 la somma mensile di € 500,00, rivalutabile annualmente in base agli indici Istat, stante
[...] la sua situazione precaria, a titolo di mantenimento del coniuge, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico bancario.
3. Con vittoria di spese e compenso professionale”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 03.02.2025 ha chiesto la separazione Parte_1 personale con addebito al marito e la previsione a carico dello stesso di un assegno di mantenimento in suo favore di euro 500,00 mensili.
A fondamento delle domande la ricorrente ha rappresentato che si trova in una situazione di indigenza economica considerato che sin dall'inizio del matrimonio, in Tunisia, è stata vittima di condotte vessatorie da parte del marito e dei figli maggiorenni di lui, tra cui umiliazioni e atti di vera e propria violenza fisica, proseguite poi anche in Italia, alle quali è poi riuscita a sottrarsi rifugiandosi in un centro di accoglienza, dove tuttora sta vivendo.
2. nonostante la regolarità della notifica non si è costituito in giudizio ed è rimasto CP_1 contumace.
3. All'udienza del 09.04.2025 il Giudice, dichiarata la contumacia del convenuto, ha autorizzato la ricorrente a depositare la relazione aggiornata dei servizi sociali di Fabriano che hanno in carico ed ha ordinato, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., all'Agenzia Parte_1
ed all'Inps di esibire in giudizio la documentazione inerente la situazione lavorativa CP_3
e reddituale di relativa agli anni 2021, 2022, 2023 e 2024. CP_1
All'udienza del 26.06.2025, la ricorrente ha rinunciato alla domanda di addebito, chiedendo la fissazione dell'udienza di rimessione della causa in decisione. Ha chiesto, inoltre, che i servizi sociali di Fabriano depositassero una ulteriore relazione di aggiornamento.
Il Giudice, accolta tale richiesta, ha quindi rinviato per la rimessione della causa in decisione alla successiva udienza, concedendo i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 473 bis.28
c.p.c.
All'udienza del 16.10.2025 il Giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
* * * *
MOTIVI DELLA DECISIONE
- 2 - 4. Preliminarmente è necessario affrontare le questioni della giurisdizione e della legge sostanziale applicabile al presente giudizio, posto che le parti, entrambe di origine tunisina, hanno contratto matrimonio a (Tunisia). CP_2
Per quanto riguarda la prima questione deve osservarsi che sussiste la giurisdizione del giudice italiano a conoscere della presente controversia, secondo il paragrafo 3, comma primo, lettera a) del Regolamento CE n. 2201/2003, il quale stabilisce che: “Sono competenti a decidere sulle questioni inerenti al divorzio, alla separazione personale dei coniugi e all'annullamento del matrimonio le autorità giurisdizionali dello Stato Membro nel cui territorio si trova l'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora”.
Di conseguenza, poiché i coniugi ancora risiedono nel territorio italiano, competente a conoscere del presente ricorso è il giudice italiano.
Per quanto attiene alla legge sostanziale applicabile alla fattispecie de qua, trova applicazione l'art. 8 del Regolamento UE n. 1259/2010, secondo cui: “In mancanza di una scelta ai sensi dell'articolo 5, il divorzio e la separazione personale sono disciplinati dalla legge dello Stato:
a) della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale, o, in mancanza;
b) dell'ultima residenza abituale dei coniugi sempre che tale periodo non si sia concluso più di un anno prima che fosse adita l'autorità giurisdizionale, se uno di essi vi risiede ancora nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale;
o, in mancanza;
c) di cui i due coniugi sono cittadini nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale;
o, in mancanza;
d) in cui è adita l'autorità giurisdizionale”.
Pertanto, essendo stata in Italia l'ultima residenza abituale dei coniugi la separazione personale
è disciplinata dalla legge sostanziale italiana.
5. Premesso ciò, la domanda di separazione personale svolta dalla ricorrente deve essere accolta, in quanto ha dato atto del venir meno dell'affectio coniugalis e Parte_1 dell'impossibilità di proseguire la convivenza con il marito, il quale, non costituendosi, nulla ha eccepito sul punto.
Tali considerazioni sono suffragate peraltro, da un lato, da quanto emerso dalla querela sporta dalla ricorrente ai Carabinieri in data 10.11.2023 (doc. 4 fascicolo ricorrente), dall'altro, da quanto riportato nelle relazioni dei servizi sociali e del centro antiviolenza (doc. 5).
- 3 - 6. La domanda di addebito della separazione a carico di è stata invece rinunciata CP_1 dalla ricorrente all'udienza del 26.06.2025, rinuncia poi confermata con la precisazione delle conclusioni del 09.07.2025, sicché non deve essere trattata.
7. La ricorrente ha chiesto un contributo per il proprio mantenimento di euro 500 mensili, rappresentando la sua situazione precaria e la notevole disparità di reddito sussistente tra lei ed il marito CP_1
La domanda di corresponsione di un assegno di mantenimento a favore della moglie è fondata nei termini che seguono.
7.1 Il primo comma dell'art. 156 c.c. prevede che il giudice possa stabilire a favore del coniuge, al quale non sia addebitata la separazione, un contributo al mantenimento posto a carico dell'altro coniuge.
Il richiamo al concetto di mantenimento comporta la necessità di far riferimento, nella valutazione dei presupposti del contributo, non già ad una situazione di bisogno, bensì alla mancanza di redditi sufficienti ad assicurare al coniuge il tenore di vita di cui godeva durante la convivenza matrimoniale. È pacifico che la nozione di mantenimento è diversa, e ben più ampia, rispetto a quella di alimenti di cui all'art. 433 c.c., che spettano anche al coniuge al quale la separazione sia stata addebitata, se si trovi in stato di bisogno. L'obbligazione di mantenimento del coniuge separato, infatti, sostituisce l'obbligo di contribuzione vigente durante la convivenza matrimoniale e che viene meno per effetto della separazione.
Il mantenimento, dunque, prescinde dallo stato di bisogno del coniuge separato e tende a garantirgli la conservazione del tenore di vita precedentemente goduto, diversamente da quanto previsto ai fini del riconoscimento dell'assegno divorzile, come chiarito dalla Corte di
Cassazione, secondo cui “Con riferimento al tema del mantenimento del coniuge ed ai recenti approdi giurisprudenziali riguardanti, tra l'altro l'assegno separatizio, è possibile richiamare quanto, su questi aspetti, ricordato, in motivazione, dalla pronuncia resa da Cass. sez. U.
n.32914/2022, che, nello svolgere alcune considerazioni generali in ordine agli effetti della separazione e del divorzio (e della crisi del rapporto di coppia, avuto riguardo alle unioni civili) sui rapporti patrimoniali fra i coniugi, con riguardo all'assegno di mantenimento del coniuge (e dei figli), ha osservato, tra l'altro, che "La separazione personale tra i coniugi non estingue il dovere reciproco di assistenza materiale, espressione del dovere, più ampio, di solidarietà coniugale, ma il venir meno della convivenza comporta significati mutamenti: a) il coniuge cui
- 4 - non è stata addebitata la separazione ha diritto di ricevere dall'altro un assegno di mantenimento, qualora non abbia mezzi economici adeguati a mantenere il tenore di vita matrimoniale, valutate la situazione economica complessiva e la capacità concreta lavorativa del richiedente, nonché le condizioni economiche dell'obbligato, che può essere liquidato in via provvisoria nel corso del giudizio, ai sensi dell'art.708 c.p.c.; b) il coniuge separato cui è addebitata la separazione perde, invece, il diritto al mantenimento e può pretendere solo la corresponsione di un assegno alimentare se versa in stato di bisogno” (cfr. Cass. n. 20507 del
29/05/2024).
L'onere di provare la sussistenza dei presupposti per beneficiare dell'assegno grava sul coniuge richiedente.
La Corte di Cassazione a tal proposito ha precisato che “il coniuge, cui non sia addebitabile la separazione personale, nel richiedere l'assegno di mantenimento, pur essendo onerato della prova di impossidenza di sostanze o di redditi, non è tenuto a darne dimostrazione specifica e diretta, essendo sufficiente che deduca anche implicitamente una condizione inadeguata a mantenere il precedente tenore di vita, ferma restando la possibilità dell'altro coniuge di contestare la pretesa inesistenza o insufficienza di reddito o sostanze, indicando beni o proventi che evidenzino l'infondatezza della domanda” (cfr. Cass. n. 17136 del 27.08.2004; Cass. n. 1691 del 17.02.1987).
7.2 Nel caso che ci occupa appare opportuno ricostruire la storia personale e la situazione patrimoniale della ricorrente. il 30.12.2016 ha contratto matrimonio a in Tunisia, con Parte_1 CP_2
poi nell'anno 2020, tramite ricongiungimento familiare, è andata a vivere con il CP_1 marito e i figli di lui in Italia, raggiungendoli presso l'immobile sito a Fabriano in via Grandi n.
28.
La ricorrente ha rappresentato che:
- sin dall'inizio del matrimonio, in Tunisia, è stata vittima di condotte vessatorie da parte del marito e dei figli maggiorenni di lui, tra cui umiliazioni e atti di vera e propria violenza fisica, proseguite poi anche in Italia;
- per fuggire da queste condotte ha più volte cercato rifugio presso il fratello del marito,
[...]
presso il quale rimaneva una o due settimane, per poi tornare nella casa familiare Per_1
- 5 - incapace di trovare una via di fuga definitiva, stante la condizione di completo isolamento in cui si trovava;
- nell'agosto del 2023 figlio del resistente, l'ha lasciata in casa, insieme al Persona_2 marito, che nulla aveva fatto per attivarsi e opporsi ai figli, senza acqua, luce, gas e senza supporto alimentare;
- per tale motivo sarebbe stata costretta ad abbandonare la casa coniugale e a rifugiarsi dapprima presso fratello del marito, poi presso una casa rifugio e successivamente presso la CP_4
- a seguito di denuncia alle forze dell'ordine, si è aperto anche un procedimento penale per maltrattamento presso il Tribunale di Ancona (procedimento penale n. 6034/2023 R.G.N.R.) nei confronti di e Persona_2 Parte_3 CP_1 Persona_3 Persona_4 imputati: “del delitto p. e p. dagli artt. 110 e 572 c.p. per aver in concorso tra loro maltrattato
moglie convivente di onché convivente di tutti gli Parte_1 CP_1 altri, aggredendola verbalmente e fisicamente in modo abituale durante la convivenza rivolgendole espressioni tipo “tu non puoi stare più qui. Cagnolina, serva, puttana”, “tuo marito sta male vai a scopare in strada”, colpendola con calci allo stomaco, minacciandola con un coltello e schiaffeggiandola. in Fabriano tra il 2020 ed il 24.8.2023”;
- le violenze subite hanno determinato nella ricorrente gravi conseguenze psicologiche, diagnosticate come “Disturbo Post Traumatico da Stress”;
- in seguito all'ingresso in struttura protetta le sue condizioni di salute sono peggiorate, rendendo necessario un ricovero ospedaliero protrattosi per circa quattro mesi a Macerata e per un ulteriore mese e mezzo a Jesi;
- dimessa nel luglio 2024, è stata accompagnata in altra struttura di accoglienza, pur continuando Cont ad essere monitorata dal competente e ad assumere la terapia farmacologica prescritta.
Tale ricostruzione trova conferma nella documentazione agli atti dalla quale si evince che la ricorrente dopo essersi allontanata dalla casa familiare ha provveduto alle proprie esigenze grazie all'aiuto in primo luogo di una casa emergenza, dove è stata accolta nel settembre 2023 (doc. 5), che le ha messo a disposizione alloggio e vitto, versandole anche in un conto postepay evolution aperto presso nel novembre 2023 una somma mensile di 40/50 euro (doc. 10). Controparte_6
Dalla relazione di aggiornamento depositata dai Servizi Sociali del Comune di Fabriano il
9.9.2025 si evince in particolare che:
- 6 - - attualmente la signora è ospite di un centro di accoglienza della di Macerata, dove potrà CP_4 rimanere fino al 31.12.2025;
- grazie all'aiuto della stessa è riuscita ad iniziare un un Tirocinio Controparte_7 di Inclusione Sociale che proseguirà fino al 31.12.2025 le consente di percepire mensilmente la somma di euro 400,00 (la signora lavora come aiuto cuoco in una mensa);
- ha ricevuto 6.000 euro a titolo di assegno di libertà, che tuttavia dovrà utilizzare per reperire un'autonoma sistemazione abitativa;
- sta seguendo un corso di italiano anche se il suo livello scritto e parlato è ancora basso.
Va poi dato atto che la ricorrente dall'ottobre 2023 è seguita dal CSM di Macerata che ha riscontrato un quadro sintomatologico riconducibile ad un “Disturbo Post Traumatico da Stress” caratterizzato da “pensieri intrusivi e ricorrenti associati a riferite violenze domestiche” (doc. 8
e 9).
Nella predetta relazione di aggiornamento depositata dai Servizi Sociali si evince che “la sintomatologia depressiva è migliorata e la sig.ra è attualmente stabile”.
7.3 La situazione patrimoniale del convenuto è la seguente.
Con riferimento ad dalla documentazione consegnata dall'Agenzia delle Entrate e CP_1 dall'Inps è emerso che:
- per l'anno di imposta 2021 risultano prodotte due certificazioni uniche, un modello 730 nel quale viene indicato solo il reddito percepito dall'INPS (NASPI, trattamento integrativo e CIG) pari ad euro 6.661,04 ed un modello Redditi Persone Fisiche integrativo, nel quale oltre al reddito percepito dall'INPS, è stato aggiunto l'altro reddito certificato da lavoro dipendente ovvero quello percepito dall'Astaldi s.p.a. pari ad euro 6.718,36, per un reddito imponibile complessivo di euro 13.379,00, con imposta netta di 0 euro (doc. 1, 2, 6 e 7 nota di deposito parte ricorrente del 10.6.2025);
- per l'anno di imposta 2022 è stata trasmessa una certificazione unica da cui si evince un reddito imponibile di 11.346,61 euro percepito dall'INPS (NASPI e trattamento integrativo), con imposta netta di 940,30 euro e nessuna dichiarazione dei redditi (cfr. doc. 3);
- per l'anno di imposta 2023 è stata inviata una certificazione unica da cui si evince un reddito imponibile pari a 0 (doc. 4) e nessuna dichiarazione dei redditi;
risulta invece percepito un bonus di 150 euro da parte dell'INPS (doc. 12);
- 7 - - per l'anno di imposta 2024 è stata inviata trasmessa una certificazione unica da cui si evince un reddito imponibile pari a 0 (doc. 5).
Dal “Cassetto previdenziale del cittadino” (doc. 12), tuttavia, emerge che il resistente a partire dall'anno 2024 ha iniziato a percepire una pensione di invalidità civile da parte dell'INPS pari a circa 1.267,00 euro al mese che è aumentata nel tempo sino agli attuali 1.313,86 euro (doc. 9).
7.4 Il Tribunale ritiene dunque che sussistono i presupposti per riconoscere alla ricorrente un assegno di mantenimento al fine di garantire alla ricorrente la disponibilità di una somma che possa aiutarla a soddisfare le primarie esigenze di vita, considerato che:
- la signora non ha un alloggio e a partire dal 31.12.2025 dovrà reperirsi una autonoma soluzione abitativa, sicché la somma percepita a titolo di assegno di libertà verrà interamente, o quasi, destinata per far fronte a tale esborso;
- il 31.12.2025 la ricorrente terminerà il tirocinio di inclusione per cui non avrà più il relativo emolumento;
- chiaramente sarà onere della signora mettersi alla ricerca di un posto di lavoro, dovendo comunque considerare che le difficoltà linguistiche e le condizioni di salute rappresentano comunque degli ostacoli;
- la ricorrente, dunque, si trova al momento nell'impossibilità di provvedere integralmente al proprio sostentamento mediante l'esplicazione di un'attività lavorativa;
- il convenuto, viceversa, ha un'entrata stabile e, non essendosi costituito, non ha documentato di dover sostenere delle spese mensili, per cui può garantire assistenza materiale alla coniuge.
In questo contesto il Collegio, tenuto conto della natura puramente assistenziale dell'assegno, della breve durata del matrimonio e del fatto che il convenuto è affetto dal morbo di Alzheimer
(come dedotto dalla stessa ricorrente nel ricorso), reputa congruo porre a carico di CP_1
l'obbligo di corrispondere alla moglie, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di euro 300,00, rivalutabile di anno in anno secondo gli Indici Istat.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza sostanziale e, considerato che la ricorrente è stata ammessa al gratuito patrocinio, devono essere liquidate a favore dello Stato in complessivi euro
3.809,00 (fase di studio della controversia: euro 851,00; fase introduttiva del giudizio: euro
602,00; fase istruttoria e/o di trattazione: euro 903,00, fase decisionale: euro 1.453,00), considerato che la non complessità della causa e la mancata costituzione della parte convenuta consentono di applicare i parametri minimi previsti dal D.M. 55/2014.
- 8 - È opportuno precisare che nella liquidazione delle somme a carico della parte soccombente non si opererà la riduzione di cui all'art. 130 TD.P.R. 115/2002 e ciò in linea con la più recente giurisprudenza di legittimità, secondo cui “costituisce ormai principio consolidato che in tema di patrocinio a spese dello Stato, qualora risulti vittoriosa la parte ammessa al detto patrocinio, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato ex art. 133 del D.P.R. n. 115 del 2002 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo D.P.R.; il sistema processual-penalistico di patrocinio a spese dello Stato è, infatti, caratterizzato da peculiarità non comuni al giudizio civile e, diversamente decidendo, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130.
Scindendo, allora, la condanna della parte soccombente verso quella non abbiente e la liquidazione del compenso in favore del difensore della parte non abbiente, da un lato si evita che il soccombente nel giudizio in cui vincitrice sia una parte non abbiente risulti avvantaggiato rispetto agli altri soccombenti e, dall'altro, si consente allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità (ex multis, Cass. Sez. 2, n. 541 del 2024, Sez. 2, n. 7570 del 2023, Sez. 2, n. 13028 del
2022, Sez.
6 - L, n. 11590 del 03/05/2019, Sez. 2, n. 22017 del 11/09/2018).
Così stabilendo, questa Corte ha definitivamente superato l'apparente contrasto venuto a determinarsi con le pochissime pronunce di diverso tenore come indicate in ricorso.
Da questo principio questo Collegio non ha ragioni per discostarsi” (cfr. Cass. n. 21990 del
05/08/2024).
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede: dichiara la separazione personale fra i coniugi, nata a Parte_1 CP_2 in Tunisia, il 30.05.1981 e nato a Bradaa, in [...], il [...], trascritto nel CP_1
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Fabriano, parte II, serie C, numero 114, anno
2022; ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Fabriano di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- 9 - dispone che corrisponda a entro il giorno 5 di ogni mese, CP_1 Parte_1
a titolo di mantenimento la somma mensile di euro 300,00, annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat;
condanna al pagamento a favore dello Stato delle spese di questa procedura che si CP_1 liquidano in 3.809 euro a titolo di compenso professionale, oltre spese generali, I.V.A. e C.A.P. come per legge;
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 29.10.2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
dott. Valerio Guidarelli dott. Silvia Corinaldesi
Provvedimento redatto con la collaborazione del Magistrato ordinario in tirocinio dott. Elisa
Gerdevic.
- 10 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente dott. Lara Seccacini Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice relatore ed estensore ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 730 del Ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025 e promossa da rappresentata e difesa dall'avv. Gabriella Semeraro ed Parte_1 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Ancona, Corso Stamira n. 17; ricorrente contro
nato in [...] il [...]; CP_1 convenuto - contumace
OGGETTO: SEPARAZIONE GIUDIZIALE.
CONCLUSIONI:
PER LA RICORRENTE: “1. dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzando i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto, con annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio, contratto tra i coniugi in Tunisia a in data CP_2
30.12.2016 e trascritto presso il Comune di Fabriano anno 2022, parte 2, serie C, numero 114;
- 1 -
2. disporre a carico del sig. l'obbligo di corrispondere alla sig.ra CP_1 Parte_2 la somma mensile di € 500,00, rivalutabile annualmente in base agli indici Istat, stante
[...] la sua situazione precaria, a titolo di mantenimento del coniuge, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico bancario.
3. Con vittoria di spese e compenso professionale”.
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CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 03.02.2025 ha chiesto la separazione Parte_1 personale con addebito al marito e la previsione a carico dello stesso di un assegno di mantenimento in suo favore di euro 500,00 mensili.
A fondamento delle domande la ricorrente ha rappresentato che si trova in una situazione di indigenza economica considerato che sin dall'inizio del matrimonio, in Tunisia, è stata vittima di condotte vessatorie da parte del marito e dei figli maggiorenni di lui, tra cui umiliazioni e atti di vera e propria violenza fisica, proseguite poi anche in Italia, alle quali è poi riuscita a sottrarsi rifugiandosi in un centro di accoglienza, dove tuttora sta vivendo.
2. nonostante la regolarità della notifica non si è costituito in giudizio ed è rimasto CP_1 contumace.
3. All'udienza del 09.04.2025 il Giudice, dichiarata la contumacia del convenuto, ha autorizzato la ricorrente a depositare la relazione aggiornata dei servizi sociali di Fabriano che hanno in carico ed ha ordinato, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., all'Agenzia Parte_1
ed all'Inps di esibire in giudizio la documentazione inerente la situazione lavorativa CP_3
e reddituale di relativa agli anni 2021, 2022, 2023 e 2024. CP_1
All'udienza del 26.06.2025, la ricorrente ha rinunciato alla domanda di addebito, chiedendo la fissazione dell'udienza di rimessione della causa in decisione. Ha chiesto, inoltre, che i servizi sociali di Fabriano depositassero una ulteriore relazione di aggiornamento.
Il Giudice, accolta tale richiesta, ha quindi rinviato per la rimessione della causa in decisione alla successiva udienza, concedendo i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 473 bis.28
c.p.c.
All'udienza del 16.10.2025 il Giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
- 2 - 4. Preliminarmente è necessario affrontare le questioni della giurisdizione e della legge sostanziale applicabile al presente giudizio, posto che le parti, entrambe di origine tunisina, hanno contratto matrimonio a (Tunisia). CP_2
Per quanto riguarda la prima questione deve osservarsi che sussiste la giurisdizione del giudice italiano a conoscere della presente controversia, secondo il paragrafo 3, comma primo, lettera a) del Regolamento CE n. 2201/2003, il quale stabilisce che: “Sono competenti a decidere sulle questioni inerenti al divorzio, alla separazione personale dei coniugi e all'annullamento del matrimonio le autorità giurisdizionali dello Stato Membro nel cui territorio si trova l'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora”.
Di conseguenza, poiché i coniugi ancora risiedono nel territorio italiano, competente a conoscere del presente ricorso è il giudice italiano.
Per quanto attiene alla legge sostanziale applicabile alla fattispecie de qua, trova applicazione l'art. 8 del Regolamento UE n. 1259/2010, secondo cui: “In mancanza di una scelta ai sensi dell'articolo 5, il divorzio e la separazione personale sono disciplinati dalla legge dello Stato:
a) della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale, o, in mancanza;
b) dell'ultima residenza abituale dei coniugi sempre che tale periodo non si sia concluso più di un anno prima che fosse adita l'autorità giurisdizionale, se uno di essi vi risiede ancora nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale;
o, in mancanza;
c) di cui i due coniugi sono cittadini nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale;
o, in mancanza;
d) in cui è adita l'autorità giurisdizionale”.
Pertanto, essendo stata in Italia l'ultima residenza abituale dei coniugi la separazione personale
è disciplinata dalla legge sostanziale italiana.
5. Premesso ciò, la domanda di separazione personale svolta dalla ricorrente deve essere accolta, in quanto ha dato atto del venir meno dell'affectio coniugalis e Parte_1 dell'impossibilità di proseguire la convivenza con il marito, il quale, non costituendosi, nulla ha eccepito sul punto.
Tali considerazioni sono suffragate peraltro, da un lato, da quanto emerso dalla querela sporta dalla ricorrente ai Carabinieri in data 10.11.2023 (doc. 4 fascicolo ricorrente), dall'altro, da quanto riportato nelle relazioni dei servizi sociali e del centro antiviolenza (doc. 5).
- 3 - 6. La domanda di addebito della separazione a carico di è stata invece rinunciata CP_1 dalla ricorrente all'udienza del 26.06.2025, rinuncia poi confermata con la precisazione delle conclusioni del 09.07.2025, sicché non deve essere trattata.
7. La ricorrente ha chiesto un contributo per il proprio mantenimento di euro 500 mensili, rappresentando la sua situazione precaria e la notevole disparità di reddito sussistente tra lei ed il marito CP_1
La domanda di corresponsione di un assegno di mantenimento a favore della moglie è fondata nei termini che seguono.
7.1 Il primo comma dell'art. 156 c.c. prevede che il giudice possa stabilire a favore del coniuge, al quale non sia addebitata la separazione, un contributo al mantenimento posto a carico dell'altro coniuge.
Il richiamo al concetto di mantenimento comporta la necessità di far riferimento, nella valutazione dei presupposti del contributo, non già ad una situazione di bisogno, bensì alla mancanza di redditi sufficienti ad assicurare al coniuge il tenore di vita di cui godeva durante la convivenza matrimoniale. È pacifico che la nozione di mantenimento è diversa, e ben più ampia, rispetto a quella di alimenti di cui all'art. 433 c.c., che spettano anche al coniuge al quale la separazione sia stata addebitata, se si trovi in stato di bisogno. L'obbligazione di mantenimento del coniuge separato, infatti, sostituisce l'obbligo di contribuzione vigente durante la convivenza matrimoniale e che viene meno per effetto della separazione.
Il mantenimento, dunque, prescinde dallo stato di bisogno del coniuge separato e tende a garantirgli la conservazione del tenore di vita precedentemente goduto, diversamente da quanto previsto ai fini del riconoscimento dell'assegno divorzile, come chiarito dalla Corte di
Cassazione, secondo cui “Con riferimento al tema del mantenimento del coniuge ed ai recenti approdi giurisprudenziali riguardanti, tra l'altro l'assegno separatizio, è possibile richiamare quanto, su questi aspetti, ricordato, in motivazione, dalla pronuncia resa da Cass. sez. U.
n.32914/2022, che, nello svolgere alcune considerazioni generali in ordine agli effetti della separazione e del divorzio (e della crisi del rapporto di coppia, avuto riguardo alle unioni civili) sui rapporti patrimoniali fra i coniugi, con riguardo all'assegno di mantenimento del coniuge (e dei figli), ha osservato, tra l'altro, che "La separazione personale tra i coniugi non estingue il dovere reciproco di assistenza materiale, espressione del dovere, più ampio, di solidarietà coniugale, ma il venir meno della convivenza comporta significati mutamenti: a) il coniuge cui
- 4 - non è stata addebitata la separazione ha diritto di ricevere dall'altro un assegno di mantenimento, qualora non abbia mezzi economici adeguati a mantenere il tenore di vita matrimoniale, valutate la situazione economica complessiva e la capacità concreta lavorativa del richiedente, nonché le condizioni economiche dell'obbligato, che può essere liquidato in via provvisoria nel corso del giudizio, ai sensi dell'art.708 c.p.c.; b) il coniuge separato cui è addebitata la separazione perde, invece, il diritto al mantenimento e può pretendere solo la corresponsione di un assegno alimentare se versa in stato di bisogno” (cfr. Cass. n. 20507 del
29/05/2024).
L'onere di provare la sussistenza dei presupposti per beneficiare dell'assegno grava sul coniuge richiedente.
La Corte di Cassazione a tal proposito ha precisato che “il coniuge, cui non sia addebitabile la separazione personale, nel richiedere l'assegno di mantenimento, pur essendo onerato della prova di impossidenza di sostanze o di redditi, non è tenuto a darne dimostrazione specifica e diretta, essendo sufficiente che deduca anche implicitamente una condizione inadeguata a mantenere il precedente tenore di vita, ferma restando la possibilità dell'altro coniuge di contestare la pretesa inesistenza o insufficienza di reddito o sostanze, indicando beni o proventi che evidenzino l'infondatezza della domanda” (cfr. Cass. n. 17136 del 27.08.2004; Cass. n. 1691 del 17.02.1987).
7.2 Nel caso che ci occupa appare opportuno ricostruire la storia personale e la situazione patrimoniale della ricorrente. il 30.12.2016 ha contratto matrimonio a in Tunisia, con Parte_1 CP_2
poi nell'anno 2020, tramite ricongiungimento familiare, è andata a vivere con il CP_1 marito e i figli di lui in Italia, raggiungendoli presso l'immobile sito a Fabriano in via Grandi n.
28.
La ricorrente ha rappresentato che:
- sin dall'inizio del matrimonio, in Tunisia, è stata vittima di condotte vessatorie da parte del marito e dei figli maggiorenni di lui, tra cui umiliazioni e atti di vera e propria violenza fisica, proseguite poi anche in Italia;
- per fuggire da queste condotte ha più volte cercato rifugio presso il fratello del marito,
[...]
presso il quale rimaneva una o due settimane, per poi tornare nella casa familiare Per_1
- 5 - incapace di trovare una via di fuga definitiva, stante la condizione di completo isolamento in cui si trovava;
- nell'agosto del 2023 figlio del resistente, l'ha lasciata in casa, insieme al Persona_2 marito, che nulla aveva fatto per attivarsi e opporsi ai figli, senza acqua, luce, gas e senza supporto alimentare;
- per tale motivo sarebbe stata costretta ad abbandonare la casa coniugale e a rifugiarsi dapprima presso fratello del marito, poi presso una casa rifugio e successivamente presso la CP_4
- a seguito di denuncia alle forze dell'ordine, si è aperto anche un procedimento penale per maltrattamento presso il Tribunale di Ancona (procedimento penale n. 6034/2023 R.G.N.R.) nei confronti di e Persona_2 Parte_3 CP_1 Persona_3 Persona_4 imputati: “del delitto p. e p. dagli artt. 110 e 572 c.p. per aver in concorso tra loro maltrattato
moglie convivente di onché convivente di tutti gli Parte_1 CP_1 altri, aggredendola verbalmente e fisicamente in modo abituale durante la convivenza rivolgendole espressioni tipo “tu non puoi stare più qui. Cagnolina, serva, puttana”, “tuo marito sta male vai a scopare in strada”, colpendola con calci allo stomaco, minacciandola con un coltello e schiaffeggiandola. in Fabriano tra il 2020 ed il 24.8.2023”;
- le violenze subite hanno determinato nella ricorrente gravi conseguenze psicologiche, diagnosticate come “Disturbo Post Traumatico da Stress”;
- in seguito all'ingresso in struttura protetta le sue condizioni di salute sono peggiorate, rendendo necessario un ricovero ospedaliero protrattosi per circa quattro mesi a Macerata e per un ulteriore mese e mezzo a Jesi;
- dimessa nel luglio 2024, è stata accompagnata in altra struttura di accoglienza, pur continuando Cont ad essere monitorata dal competente e ad assumere la terapia farmacologica prescritta.
Tale ricostruzione trova conferma nella documentazione agli atti dalla quale si evince che la ricorrente dopo essersi allontanata dalla casa familiare ha provveduto alle proprie esigenze grazie all'aiuto in primo luogo di una casa emergenza, dove è stata accolta nel settembre 2023 (doc. 5), che le ha messo a disposizione alloggio e vitto, versandole anche in un conto postepay evolution aperto presso nel novembre 2023 una somma mensile di 40/50 euro (doc. 10). Controparte_6
Dalla relazione di aggiornamento depositata dai Servizi Sociali del Comune di Fabriano il
9.9.2025 si evince in particolare che:
- 6 - - attualmente la signora è ospite di un centro di accoglienza della di Macerata, dove potrà CP_4 rimanere fino al 31.12.2025;
- grazie all'aiuto della stessa è riuscita ad iniziare un un Tirocinio Controparte_7 di Inclusione Sociale che proseguirà fino al 31.12.2025 le consente di percepire mensilmente la somma di euro 400,00 (la signora lavora come aiuto cuoco in una mensa);
- ha ricevuto 6.000 euro a titolo di assegno di libertà, che tuttavia dovrà utilizzare per reperire un'autonoma sistemazione abitativa;
- sta seguendo un corso di italiano anche se il suo livello scritto e parlato è ancora basso.
Va poi dato atto che la ricorrente dall'ottobre 2023 è seguita dal CSM di Macerata che ha riscontrato un quadro sintomatologico riconducibile ad un “Disturbo Post Traumatico da Stress” caratterizzato da “pensieri intrusivi e ricorrenti associati a riferite violenze domestiche” (doc. 8
e 9).
Nella predetta relazione di aggiornamento depositata dai Servizi Sociali si evince che “la sintomatologia depressiva è migliorata e la sig.ra è attualmente stabile”.
7.3 La situazione patrimoniale del convenuto è la seguente.
Con riferimento ad dalla documentazione consegnata dall'Agenzia delle Entrate e CP_1 dall'Inps è emerso che:
- per l'anno di imposta 2021 risultano prodotte due certificazioni uniche, un modello 730 nel quale viene indicato solo il reddito percepito dall'INPS (NASPI, trattamento integrativo e CIG) pari ad euro 6.661,04 ed un modello Redditi Persone Fisiche integrativo, nel quale oltre al reddito percepito dall'INPS, è stato aggiunto l'altro reddito certificato da lavoro dipendente ovvero quello percepito dall'Astaldi s.p.a. pari ad euro 6.718,36, per un reddito imponibile complessivo di euro 13.379,00, con imposta netta di 0 euro (doc. 1, 2, 6 e 7 nota di deposito parte ricorrente del 10.6.2025);
- per l'anno di imposta 2022 è stata trasmessa una certificazione unica da cui si evince un reddito imponibile di 11.346,61 euro percepito dall'INPS (NASPI e trattamento integrativo), con imposta netta di 940,30 euro e nessuna dichiarazione dei redditi (cfr. doc. 3);
- per l'anno di imposta 2023 è stata inviata una certificazione unica da cui si evince un reddito imponibile pari a 0 (doc. 4) e nessuna dichiarazione dei redditi;
risulta invece percepito un bonus di 150 euro da parte dell'INPS (doc. 12);
- 7 - - per l'anno di imposta 2024 è stata inviata trasmessa una certificazione unica da cui si evince un reddito imponibile pari a 0 (doc. 5).
Dal “Cassetto previdenziale del cittadino” (doc. 12), tuttavia, emerge che il resistente a partire dall'anno 2024 ha iniziato a percepire una pensione di invalidità civile da parte dell'INPS pari a circa 1.267,00 euro al mese che è aumentata nel tempo sino agli attuali 1.313,86 euro (doc. 9).
7.4 Il Tribunale ritiene dunque che sussistono i presupposti per riconoscere alla ricorrente un assegno di mantenimento al fine di garantire alla ricorrente la disponibilità di una somma che possa aiutarla a soddisfare le primarie esigenze di vita, considerato che:
- la signora non ha un alloggio e a partire dal 31.12.2025 dovrà reperirsi una autonoma soluzione abitativa, sicché la somma percepita a titolo di assegno di libertà verrà interamente, o quasi, destinata per far fronte a tale esborso;
- il 31.12.2025 la ricorrente terminerà il tirocinio di inclusione per cui non avrà più il relativo emolumento;
- chiaramente sarà onere della signora mettersi alla ricerca di un posto di lavoro, dovendo comunque considerare che le difficoltà linguistiche e le condizioni di salute rappresentano comunque degli ostacoli;
- la ricorrente, dunque, si trova al momento nell'impossibilità di provvedere integralmente al proprio sostentamento mediante l'esplicazione di un'attività lavorativa;
- il convenuto, viceversa, ha un'entrata stabile e, non essendosi costituito, non ha documentato di dover sostenere delle spese mensili, per cui può garantire assistenza materiale alla coniuge.
In questo contesto il Collegio, tenuto conto della natura puramente assistenziale dell'assegno, della breve durata del matrimonio e del fatto che il convenuto è affetto dal morbo di Alzheimer
(come dedotto dalla stessa ricorrente nel ricorso), reputa congruo porre a carico di CP_1
l'obbligo di corrispondere alla moglie, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di euro 300,00, rivalutabile di anno in anno secondo gli Indici Istat.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza sostanziale e, considerato che la ricorrente è stata ammessa al gratuito patrocinio, devono essere liquidate a favore dello Stato in complessivi euro
3.809,00 (fase di studio della controversia: euro 851,00; fase introduttiva del giudizio: euro
602,00; fase istruttoria e/o di trattazione: euro 903,00, fase decisionale: euro 1.453,00), considerato che la non complessità della causa e la mancata costituzione della parte convenuta consentono di applicare i parametri minimi previsti dal D.M. 55/2014.
- 8 - È opportuno precisare che nella liquidazione delle somme a carico della parte soccombente non si opererà la riduzione di cui all'art. 130 TD.P.R. 115/2002 e ciò in linea con la più recente giurisprudenza di legittimità, secondo cui “costituisce ormai principio consolidato che in tema di patrocinio a spese dello Stato, qualora risulti vittoriosa la parte ammessa al detto patrocinio, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato ex art. 133 del D.P.R. n. 115 del 2002 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo D.P.R.; il sistema processual-penalistico di patrocinio a spese dello Stato è, infatti, caratterizzato da peculiarità non comuni al giudizio civile e, diversamente decidendo, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130.
Scindendo, allora, la condanna della parte soccombente verso quella non abbiente e la liquidazione del compenso in favore del difensore della parte non abbiente, da un lato si evita che il soccombente nel giudizio in cui vincitrice sia una parte non abbiente risulti avvantaggiato rispetto agli altri soccombenti e, dall'altro, si consente allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità (ex multis, Cass. Sez. 2, n. 541 del 2024, Sez. 2, n. 7570 del 2023, Sez. 2, n. 13028 del
2022, Sez.
6 - L, n. 11590 del 03/05/2019, Sez. 2, n. 22017 del 11/09/2018).
Così stabilendo, questa Corte ha definitivamente superato l'apparente contrasto venuto a determinarsi con le pochissime pronunce di diverso tenore come indicate in ricorso.
Da questo principio questo Collegio non ha ragioni per discostarsi” (cfr. Cass. n. 21990 del
05/08/2024).
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede: dichiara la separazione personale fra i coniugi, nata a Parte_1 CP_2 in Tunisia, il 30.05.1981 e nato a Bradaa, in [...], il [...], trascritto nel CP_1
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Fabriano, parte II, serie C, numero 114, anno
2022; ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Fabriano di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- 9 - dispone che corrisponda a entro il giorno 5 di ogni mese, CP_1 Parte_1
a titolo di mantenimento la somma mensile di euro 300,00, annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat;
condanna al pagamento a favore dello Stato delle spese di questa procedura che si CP_1 liquidano in 3.809 euro a titolo di compenso professionale, oltre spese generali, I.V.A. e C.A.P. come per legge;
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 29.10.2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
dott. Valerio Guidarelli dott. Silvia Corinaldesi
Provvedimento redatto con la collaborazione del Magistrato ordinario in tirocinio dott. Elisa
Gerdevic.
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