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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 04/11/2025, n. 1340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1340 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5485/2025
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa EN HI Presidente dott.ssa Claudia Bonomi Giudice dott.ssa BA AR Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso ex art. 473- bis.51 c.p.c. depositato in data 11.8.2025 tra
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), nato a [...] il [...], entrambi Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall' Avv. Antonia Valentina Palmisano, elettivamente domiciliati in Milano,
Corso di Porta Romana n. 123, presso e nello studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI MONZA
OGGETTO: Separazione Consensuale e Divorzio Congiunto
CONCLUSIONI CONGIUNTE
All'udienza del 13.10.2025 svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. le parti hanno precisato le seguenti conclusioni:
Pronunciare la separazione personale dei coniugi.
Autorizzare i coniugi a vivere separatamente. Disporre l'affido condiviso del figlio con collocamento prevalente presso la Persona_1
madre.
Disporre che il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio 1 week end ogni 15 giorni dal sabato mattina alle ore 10:00 sino alla domenica sera alle ore 21:30, oltre ad un giorno infrasettimanale da individuarsi nel mercoledì, dall'uscita da scuola fino al rientro a scuola il giorno seguente. Il padre potrà altresì trascorrere con il figlio un periodo pari a giorni 15, anche non consecutivi, durante il periodo estivo, previo accordo con la madre;
periodo da concordare entro la fine del mese di aprile di ogni anno.
Il figlio trascorrerà il periodo di festività natalizie dal 23.12 al 30.12 con il papà e dal 31.12. al
06.01 con la mamma, salvo diverso accordo tra i genitori. Il periodo relativo alle festività di Pasqua sarà trascorso dal figlio con il papà o con la mamma ad anni alterni, stabilendo sin d'ora che per l'anno 2025 la Pasqua sarà trascorsa dal figlio con il padre, salvo diverso accordo tra i genitori.
Tutto quanto sopra previsto, sempre salvo diversi accordi tra i coniugi.
I ricorrenti stabiliscono che la casa coniugale, con quanto la arreda ad esclusione dei beni personali, sarà assegnata alla signora , la quale si impegna a volturare a proprio nome il Pt_1 contratto di locazione in essere, entro e non oltre 1 mese dalla pronuncia di omologa della presente separazione.
Disporre che il signor verserà alla signora , a titolo di contributo al Pt_2 Pt_1
mantenimento del figlio, la somma pari ad Euro 350,00 mensili, somma da versarsi entro il 10 di ogni mese. Tale somma sarà annualmente aggiornata secondo gli indici Istat senza necessità di apposita domanda.
Disporre che le parti si faranno carico al 50% delle spese straordinarie così come indicate dal
Protocollo del Tribunale di Monza.
Disporre che l'assegno unico sarà percepito al 50% dalle parti.
Disporre che il signor manterrà l'uso esclusivo della autovettura Citroen C3 Targata Pt_2
GJ834RN, facendosi esclusivo carico delle relative spese di assicurazione, manutenzione, bollo ecc.
Disporre che in caso di vendita di detta autovettura, la sig.ra si impegna a prestare Parte_1 sin d'ora il proprio consenso e a compiere gli atti necessari alla vendita, senza pretendere alcuna somma relativa alla vendita dell'auto stessa.
Disporre che i ricorrenti prestano i rispettivi consensi al rilascio dei passaporti per sé e per il figlio minore.
Pronunciare, una volta decorso il periodo di tempo previsto dall'art. 3, L. 1 dicembre 1970, n.
898 dalla comparizione dei coniugi davanti al giudice relatore nella causa di separazione e previo il passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale, lo scioglimento del suddetto matrimonio alle medesime condizioni per la separazione personale, ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza.
Motivi della decisione
I coniugi e con ricorso ex art. 473-bis 51 c.p.c. Parte_1 Parte_2 personalmente sottoscritto e depositato telematicamente, premesso di aver contratto matrimonio in
Cinisello Balsamo in data 10.7.2021 (Atto n. 54, Parte I, Ano 2021 del Comune di Cinisello
Balsamo) e dalla cui unione è nato il figlio (in data 1.2.2013), hanno congiuntamente chiesto Per_1 la pronuncia della separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui alle conclusioni congiunte sopra richiamate, come confermate dalle parti con note scritte depositate alla scadenza del termine assegnato alle parti del 13.10.2025.
Tanto premesso deve essere pronunciata la separazione dei coniugi in conformità alla richiesta congiunta delle parti stante l'intollerabilità della convivenza ex art. 151, comma 1 c.c. come dedotta dalle parti.
Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi come richiamate possono essere omologate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali del figlio (Cesare 1.2.2013) e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
Si provvede come in dispositivo.
Atteso che le parti con il ricorso introduttivo hanno altresì chiesto la pronuncia dello scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. formulando le condizioni relative a tale domanda che non risulta allo stato procedibile non essendo decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2 lett.b) L.
898/1970 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 n. 2 lett.b) L. 898/1970 - sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi ovvero ai sensi dell'art. 127 ter co. 5 c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte – il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo.
P Q M
Il Tribunale non definendo il giudizio, sulla domanda proposta da e Parte_1 [...]
così provvede: Pt_2
1. Pronuncia la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio in Cinisello Balsamo in data 10.7.2021. 2. Omologa le condizioni di separazione concordate tra le parti come recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte.
3. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata dopo il passaggio in giudicato a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Cinisello Balsamo, affinchè sia annotata a margine dell'atto di matrimonio.
4. Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 30.10.2025
Il Presidente
EN HI
Il Giudice est.
BA AR
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa EN HI Presidente dott.ssa Claudia Bonomi Giudice dott.ssa BA AR Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso ex art. 473- bis.51 c.p.c. depositato in data 11.8.2025 tra
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), nato a [...] il [...], entrambi Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall' Avv. Antonia Valentina Palmisano, elettivamente domiciliati in Milano,
Corso di Porta Romana n. 123, presso e nello studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI MONZA
OGGETTO: Separazione Consensuale e Divorzio Congiunto
CONCLUSIONI CONGIUNTE
All'udienza del 13.10.2025 svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. le parti hanno precisato le seguenti conclusioni:
Pronunciare la separazione personale dei coniugi.
Autorizzare i coniugi a vivere separatamente. Disporre l'affido condiviso del figlio con collocamento prevalente presso la Persona_1
madre.
Disporre che il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio 1 week end ogni 15 giorni dal sabato mattina alle ore 10:00 sino alla domenica sera alle ore 21:30, oltre ad un giorno infrasettimanale da individuarsi nel mercoledì, dall'uscita da scuola fino al rientro a scuola il giorno seguente. Il padre potrà altresì trascorrere con il figlio un periodo pari a giorni 15, anche non consecutivi, durante il periodo estivo, previo accordo con la madre;
periodo da concordare entro la fine del mese di aprile di ogni anno.
Il figlio trascorrerà il periodo di festività natalizie dal 23.12 al 30.12 con il papà e dal 31.12. al
06.01 con la mamma, salvo diverso accordo tra i genitori. Il periodo relativo alle festività di Pasqua sarà trascorso dal figlio con il papà o con la mamma ad anni alterni, stabilendo sin d'ora che per l'anno 2025 la Pasqua sarà trascorsa dal figlio con il padre, salvo diverso accordo tra i genitori.
Tutto quanto sopra previsto, sempre salvo diversi accordi tra i coniugi.
I ricorrenti stabiliscono che la casa coniugale, con quanto la arreda ad esclusione dei beni personali, sarà assegnata alla signora , la quale si impegna a volturare a proprio nome il Pt_1 contratto di locazione in essere, entro e non oltre 1 mese dalla pronuncia di omologa della presente separazione.
Disporre che il signor verserà alla signora , a titolo di contributo al Pt_2 Pt_1
mantenimento del figlio, la somma pari ad Euro 350,00 mensili, somma da versarsi entro il 10 di ogni mese. Tale somma sarà annualmente aggiornata secondo gli indici Istat senza necessità di apposita domanda.
Disporre che le parti si faranno carico al 50% delle spese straordinarie così come indicate dal
Protocollo del Tribunale di Monza.
Disporre che l'assegno unico sarà percepito al 50% dalle parti.
Disporre che il signor manterrà l'uso esclusivo della autovettura Citroen C3 Targata Pt_2
GJ834RN, facendosi esclusivo carico delle relative spese di assicurazione, manutenzione, bollo ecc.
Disporre che in caso di vendita di detta autovettura, la sig.ra si impegna a prestare Parte_1 sin d'ora il proprio consenso e a compiere gli atti necessari alla vendita, senza pretendere alcuna somma relativa alla vendita dell'auto stessa.
Disporre che i ricorrenti prestano i rispettivi consensi al rilascio dei passaporti per sé e per il figlio minore.
Pronunciare, una volta decorso il periodo di tempo previsto dall'art. 3, L. 1 dicembre 1970, n.
898 dalla comparizione dei coniugi davanti al giudice relatore nella causa di separazione e previo il passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale, lo scioglimento del suddetto matrimonio alle medesime condizioni per la separazione personale, ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza.
Motivi della decisione
I coniugi e con ricorso ex art. 473-bis 51 c.p.c. Parte_1 Parte_2 personalmente sottoscritto e depositato telematicamente, premesso di aver contratto matrimonio in
Cinisello Balsamo in data 10.7.2021 (Atto n. 54, Parte I, Ano 2021 del Comune di Cinisello
Balsamo) e dalla cui unione è nato il figlio (in data 1.2.2013), hanno congiuntamente chiesto Per_1 la pronuncia della separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui alle conclusioni congiunte sopra richiamate, come confermate dalle parti con note scritte depositate alla scadenza del termine assegnato alle parti del 13.10.2025.
Tanto premesso deve essere pronunciata la separazione dei coniugi in conformità alla richiesta congiunta delle parti stante l'intollerabilità della convivenza ex art. 151, comma 1 c.c. come dedotta dalle parti.
Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi come richiamate possono essere omologate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali del figlio (Cesare 1.2.2013) e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
Si provvede come in dispositivo.
Atteso che le parti con il ricorso introduttivo hanno altresì chiesto la pronuncia dello scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. formulando le condizioni relative a tale domanda che non risulta allo stato procedibile non essendo decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2 lett.b) L.
898/1970 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 n. 2 lett.b) L. 898/1970 - sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi ovvero ai sensi dell'art. 127 ter co. 5 c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte – il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo.
P Q M
Il Tribunale non definendo il giudizio, sulla domanda proposta da e Parte_1 [...]
così provvede: Pt_2
1. Pronuncia la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio in Cinisello Balsamo in data 10.7.2021. 2. Omologa le condizioni di separazione concordate tra le parti come recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte.
3. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata dopo il passaggio in giudicato a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Cinisello Balsamo, affinchè sia annotata a margine dell'atto di matrimonio.
4. Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 30.10.2025
Il Presidente
EN HI
Il Giudice est.
BA AR