Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 17/03/2025, n. 875 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 875 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, Seconda Sezione Civile, in funzione di Giudice monocratico, in persona del g.o.p. Alessandro Maggiore, ha pronunziato, ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2414 2023 R.G. avente ad oggetto “Vendita di cose mobili ”, promossa da
, con l'Avv. TARANTINO ENZO;
Parte_1
parte attrice - opponente contro
, con l'Avv. IANNE GIOVANNI Controparte_1
PAOLO;
parte convenuta - opposta
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, l'opponente chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo n. 55/23 D.I. con il quale veniva condannato a pagare all'opposto la somma di € 18.629,17 oltre interessi e spese legali in virtù di fatture commerciali per fornitura di merce. L'opponente rassegnava le seguenti conclusioni:
“1. In via preliminare: 1.1) in accoglimento delle ragioni avanzate dagli istanti, dichiarare l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione previsto dall'art. 5 del D. Lgs. 28/2010; 1.2) dichiarare nullo e/o inammissibile il Decreto Ingiuntivo n. 55/2023 - RG n. 9673/2022 emesso dal
Tribunale di Lecce in data 10.01.2023, notificato il 27.01.2023, per le causali esposte in narrativa;
2. Nel merito: 2.1) revocare il decreto ingiuntivo n. 55/2023 - RG n.
9673/2022 emesso dal Tribunale di Lecce in data 10.01.2023, notificato il 27.01.2023 stante l'estinzione del credito assertivamente vantato dalla ricorrente per intervenuta compensazione;
2.2) per l'effetto, dichiarare che nulla è dovuto dall'istante per le ragioni tutte espresse nei motivi del presente atto;
2.3) il tutto con condanna della
[...]
(P.I. ), in persona del legale rappresentante p.t. CP_2 P.IVA_1 [...]
( , con sede in Copertino (LE) alla via G. Controparte_1 C.F._1
Agnelli, al pagamento delle spese e competenze di causa, da distrarre in favore del procuratore antistatario.”.
Preliminarmente si osserva che la presente controversia, avente ad oggetto il pagamento per fornitura di merce, non rientra in quelle per cui è prevista la mediazione obbligatoria e, pertanto, la relativa eccezione è infondata.
E' altresì infondata l'eccezione di “nullità del decreto ingiuntivo per difetto di compiuta allegazione e/o esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali la domanda si fonda”, poiché l'opponente ha compiutamente approntato le proprie difese e, pertanto, l'atto ha raggiunto il suo scopo, tanto è vero che nel merito ha eccepito l'intervenuta compensazione del credito.
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo l'onere della prova dei fatti costitutivi della pretesa incombe sull'attore in senso sostanziale ossia sull'opposto.
La prova della fornitura delle merci per cui è causa si può dare per acquisita se si osserva che la stessa risulta implicitamente ammessa proprio in virtù del fatto che l'opponente ha chiesto la compensazione del credito. Infatti, la compensazione consiste nel fenomeno per cui, quando due soggetti sono obbligati l'uno verso l'altro, i due debiti si estinguono per la quantità corrispondente. L'aver eccepito la compensazione presuppone che l'opponente fosse obbligato al pagamento della merce per cui è stata chiesta l'ingiunzione. L'opponente però non fornisce puntuale prova dell'estinzione dell'obbligazione posta a fondamento del credito ingiunto. In ogni caso, l'eccezione di compensazione risulta generica in quanto non viene esattamente indicata l'entità del credito portato in compensazione.
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo l'attore/opponente è convenuto in senso sostanziale, così come il convenuto/opposto è attore in senso sostanziale, si applica alle rispettive posizioni sostanziali delle parti il noto principio per cui: “ il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve soltanto dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass. SS.UU. n.13533/2001)”.
Pertanto, non avendo l'opponente, convenuto in senso sostanziale, dato prova dell'avvenuto adempimento, risulta meritevole di accoglimento la pretesa monitoria azionata dal creditore, considerato che è provata l'esistenza della prestazione per cui
è causa.
Le spese seguono la soccombenza in capo all'opponente e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto e ne dichiara la definitiva esecutorietà;
condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, delle spese e competenze legali per la fase monitoria come da decreto ingiuntivo confermato;
condanna l'opponente al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano in complessivi € 2.500,00 per competenze oltre spese generali, iva e cap come per legge in favore dell'opposta;
rigetta ogni altra domanda o eccezione proposta dalle parti.
Così deciso in Lecce, il 17/03/2025
Il giudice
Alessandro Maggiore