Sentenza 23 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Perugia, sez. I, sentenza 23/04/2026, n. 167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Perugia |
| Numero : | 167 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00167/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00303/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 303 del 2024, proposto da
OM NA, IA GL, rappresentati e difesi dagli avvocati Mario Busiri Vici, Matteo Frenguelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Perugia, in persona del legale Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Luca Zetti, Rossana Martinelli, Sara Mosconi, con domicilio eletto presso la sede dell’avvocatura comunale in Perugia, via Guglielmo Oberdan 50;
per l'annullamento
1) dell'ordinanza n. 571 del 15.04.2024, notificata in data 18.05.2024, con la quale veniva ordinato ai ricorrenti “...di rimuovere, entro 90 giorni dalla data di notifica del presente atto, le opere realizzate in assenza di permesso di costruire e di autorizzazione paesaggistica descritte in premessa, ripristinando l'originario stato dei luoghi ”;
2) di ogni altro atto presupposto, inerente e/o conseguenziale con particolare riferimento agli “...accertamenti compiuti dai competenti Uffici Comunali...” dei quali si riferisce in detta ordinanza ma i cui estremi e contenuti non sono stati resi noti ai ricorrenti;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Perugia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 10 marzo 2026 la dott.ssa LE EL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA e TO
1. I Sigg.ri OM NA e Daniela GL sono proprietari di un compendio immobiliare sito in Perugia, Via Etrusca n. 54, identificato in catasto al Foglio 272, part. n. 145, 146 e 147, ricompreso in zona “A” di cui all’art. 112 T.U.N.A. del Comune di Perugia (“ Zone con carattere storico, artistico e/o di particolare pregio ambientale A ” - c.d. centro storico minore), su cui insiste vincolo paesaggistico in quanto zona di interesse archeologico ex art. 142, lett. m) del D.Lgs. n. 42/2004: oltre all'abitazione principale nell’area oggetto di causa è stato edificato, in epoca antecedente al 1957, un fabbricato accessorio, accatastato il 18 maggio 1988 come garage / legnaia / fondo.
2. Su segnalazione della S.O. Organizzazione, Entrate e Controlli, il Comune di Perugia ha svolto un sopralluogo il 17 dicembre 2021, all’esito del quale l’11 febbraio 2022 ha redatto apposito rapporto istruttorio, corredato da documentazione fotografica, nel quale si accertava l’intervenuta esecuzione di opere edilizie realizzate in assenza di permesso di costruire ed autorizzazione paesaggistica. Gli interventi venivano descritti come segue: “ Nell'area di pertinenza di una abitazione si è rilevato un fabbricato di apparente recente costruzione adibito ad abitazione. Detto fabbricato risulta essere presente, con più modeste dimensioni, già dal 1956 e nel 1988 risulta essere stato accatastato con superficie di circa mq 60 e con destinazione legnaia, fondo e tettoia (documentazione fotografica allegata 3 alla Prat. 2207/1980). Tra il 2000 ed il 2005 si presume che il manufatto sia stato demolito e ricostruito come visibile dalle foto aree del periodo (allegate...) e come rilevabile dalle attuali caratteristiche costruttive, dalla posizione delle murature e dalla superficie complessiva che attualmente è di mq 98 ovvero con un ampliamento rispetto all'originale, di circa 40 mq. Oltre a quanto sopra sono state rilevate opere di sistemazione esterne, muri di contenimento, pergolati in ferro e camminamenti”.
3. Successivamente al predetto sopralluogo, con istanza prot. 260460 del 23 dicembre 2021, i ricorrenti hanno presentato domanda di accertamento di compatibilità paesaggistica, ex art. 167 del D.Lgs. n. 42/04, per lavori di ristrutturazione e di ampliamento dell’annesso, per il relativo cambio di destinazione d’uso a residenza, per la serra solare, e per la pavimentazione esterna: la predetta istanza è stata respinta una prima volta con provvedimento prot. 251284 del 2 novembre 2022, vista la mancata integrazione della documentazione necessaria per l’istruttoria richiesta. La parte privata ha quindi reiterato la domanda e il Comune, con il preavviso di rigetto di cui alla nota prot. 58873 del 10 marzo 2023, oltre a rilevare nuovamente la carenza della documentazione necessaria ha segnalato che “ dal verbale N. 4 del 11/02/2022 redatto dall’U.O. Ediliza Privata e SUAPE – Ufficio Controlli,
l’annesso preesistente aveva una superficie di circa mq. 60 e non di mq. 80,13 come indicato nei grafici dello stato ante sanatoria e nel calcolo del volume ante sanatoria ”. In difetto di osservazioni, è seguito il nuovo diniego di accertamento di compatibilità paesaggistica n. 82 del 13 dicembre 2023.
4. Quindi è stata notificata l'ordinanza n. 571 del 15 aprile 2024, con il quale il Comune di Perugia ha ordinato la rimessione in pristino e la rimozione delle “ opere in assenza del necessario permesso di costruire ed autorizzazione paesaggistica, su area di pertinenza di un edificio di civile abitazione ” e segnatamente del fabbricato adibito a residenza “ della superficie complessiva di mq 98 risultante, presumibilmente, dalla demolizione di un manufatto destinato a legnaia, fondo e tettoria di più modeste dimensioni, presente già dal 1956 e nel 1988 (Web Gis Umbria Geo) ed accatastato con superficie di circa mq 60, e successiva ricostruzione” ; oltre al fabbricato “è risultata la realizzazione in assenza dei necessari titoli abilitativi di opere di sistemazione esterna, muri di contenimento, camminamenti e un pergolato di ferro”.
5. I Sigg.ri NA e GL impugnano l’ordinanza di rimessione in pristino e gli accertamenti prodromici, articolando quattro motivi di ricorso.
5.1. Difetto di motivazione / violazione dell'art. 3 della L. n. 241/1990; violazione del principio del clare loqui .
L’ordinanza di demolizione risulta motivata con riferimento sia all’ art. 143 che all’art. 144 della L.R. 1/15, i quali prevedono regimi sanzionatori differenti: in particolare l’art. 143 obbliga, in caso di inottemperanza, all’irrogazione di una sanzione pecuniaria, mentre l’art. 144 consente la fiscalizzazione dell’abuso. Tale mancata chiarezza si risolverebbe in un vulnus alla difesa dei ricorrenti anche quanto alle iniziative da intraprendere per evitare la demolizione.
5.2. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e macroscopica illogicita'.
Il Comune afferma erroneamente che le dimensioni originarie dell'edificio contestato erano pari a circa mq. 60, come desunto dai dati catastali, che però non avrebbero valenza di prova certa nemmeno da un punto di vista topografico; al contrario il fabbricato prima della ristrutturazione aveva dimensioni pari a metri lineari 12,05 x 6,65 e quindi una superficie pari a metri quadrati 80,13 (come risulterebbe dalla planimetria dello stato attuale dell'immobile che i ricorrenti hanno depositato in Comune nell'anno 2004). Da tale erronea quantificazione della consistenza dell’abuso discende la rilevante conseguenza che l’eventuale rimessione in pristino dovrebbe incidere sui volumi dell’immobile, mentre ove le dimensioni originarie fossero effettivamente di mq. 80,13 la demolizione potrebbe coinvolgere solo la serra solare realizzata in aderenza al manufatto principale.
5.3. Violazione degli artt. 7, 118 e 124 della L.R. n. 1/2015 nonche' dell'art. 21 del R.R. n. 2/2015; difetto di istruttoria e macroscopica illogicita'.
Con specifico riferimento alle opere di sistemazione esterna, ai muri di contenimento, ai camminamenti e al pergolato in ferro, poiché tali interventi non hanno comportato la realizzazione di nuove superfici utili coperte, ai sensi dell’art. 118 della L.R. n. 1/2015 sarebbero soggetti al regime di edilizia libera, ovvero, a tutto voler concedere, a norma dell’art. 124, comma 1, lett. c), della L. R. 12/2015, alla presentazione di una mera SCIA, quindi non potrebbero essere oggetto di demolizione ma al regime sanzionatorio più lieve di cui all’art. 146 della medesima legge.
5.4. Violazione dell'art. 4 del D.P.R. n. 31/2017; eccesso di potere per difetto di istruttoria.
Sempre con riguardo alle opere esterne la demolizione non sarebbe consentita perché trattasi di opere esenti dall’autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 31/2017 ed dall’allegato A, al punto 12.
6. Si è costituito in giudizio il Comune di Perugia, il quale ha contestato partitamente i singoli motivi: in particolare quanto al primo mezzo, ne ha segnalato l’inammissibilità per difetto di interesse in quanto, stante l’omessa impugnazione del diniego di compatibilità paesaggistica intervenuto il 13 dicembre 2023, l’ordine demolitorio potrebbe legittimamente fondarsi anche solo sull’assenza di autorizzazione paesaggistica, prescindendo dall’eventuale fondatezza delle censure articolate dalla ricorrente: quanto invece al secondo motivo, se ne segnalava parimenti l’inammissibilità in quanto la consistenza originaria dell’immobile ante ristrutturazione quantificata in 60 mq doveva ritenersi questione ormai incontestabile perché era stata già accertata nei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza di compatibilità paesaggistica datati 10 marzo 2023, seguiti dal diniego definitivo, mai gravato.
7. In vista dell’udienza pubblica la parte ricorrente ha depositato memorie e repliche nelle quali ha contestato l’avversa eccezione di inammissibilità in quanto l’ordinanza di demolizione non sarebbe atto meramente confermativo bensì sarebbe stato adottato a seguito di una rinnovata istruttoria; in ogni caso ha chiesto disporsi CTU ovvero verificazione volta ad accertare le originarie dimensioni dell'edificio prima dell'esecuzione degli interventi contestati con i gravati provvedimenti. All’udienza pubblica del 10 marzo 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
8. Il ricorso è infondato.
9. Con riguardo al primo motivo, è meritevole di accoglimento l’eccezione di inammissibilità per difetto di interesse, stante la definitiva non conformità paesaggistica del manufatto contestato e la conseguente sopravvivenza dell’ordinanza di demolizione, quale atto plurimotivato, anche nell’ipotesi di accoglimento delle odierne censure avverso le difformità edilizie (cfr., tra le tante T.A.R. Umbria, 6 ottobre 2025 n. 720, Cons. Stato, sez. III, 20 maggio 2025, n. 4320, id., sez. IV, 01 aprile 2025, id., sez. V, 20 agosto 2025, n. 7093).
In ogni caso la censura è altresì infondata nel merito.
Deve essere richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale, da cui il Collegio non ravvisa motivi per discostarsi, secondo cui l'ordinanza dirigenziale che sanzioni opere edilizie abusive ha natura di atto dovuto e rigorosamente vincolato, con la conseguenza che “ essa è dotata di un'adeguata e sufficiente motivazione se contiene la descrizione delle opere abusive e le ragioni della loro abusività ” (tra le più recenti Cons. Stato, sez. VI, 14 novembre 2023, n. 9756, id. 18 novembre 2022, n. 10184, T.A.R. Campania, Napoli, sez. IV, 07 novembre 2023, n. 6100, T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. II, 02 agosto 2023, n. 2578, nonché T.A.R. Umbria, 17 luglio 2025, n. 607, id. 28 novembre 2024 n. 832). Nel caso in esame il provvedimento impugnato appare congruamente motivato sia con riferimento alla descrizione degli abusi che con riguardo ai presupposti degli stessi.
Peraltro non è condivisibile la censura a mente della quale dal testo dell’ordinanza impugnata non risulterebbe adeguatamente spiegato il regime sanzionatorio cui è soggetto l’abuso contestato: se infatti è vero che nel “considerato” vengono richiamati sia l’art. 143 che l’art.144 della L.R. n. 1/15, come pure l’art. 167 del Codice dei Beni culturali, è altrettanto vero che nel successivo paragrafo si chiarisce che la norma di riferimento è l’art. 143, precisando ulteriormente che, “accertata l’inottemperanza, ai sensi dell’art. 143, comma 5, della stessa legge, sarà immediatamente irrogata ai destinatari dell’ordine una sanzione pecuniaria di importo pari a 20.000 (ventimila) euro, tenuto conto che l’area interessata è sottoposta al vincolo paesaggistico ”.
10. Sempre con analogo riferimento alle contestazioni relative alla difformità urbanistica del manufatto ampliato ed adibito dai ricorrenti a residenza, deve essere disatteso il secondo mezzo, laddove si censura il difetto di istruttoria in riferimento alla consistenza originaria dell’immobile, che sarebbe stata desunta dal Comune solo sulla base delle risultanze catastali.
10.1. Innanzitutto, come correttamente eccepito dal Comune di Perugia, deve ritenersi dato pacifico e non più contestabile che l’edificio di causa prima della ristrutturazione avesse l’estensione di soli 60 mq e non già di 80,13 come opinato nel ricorso, poichè tale circostanza era stata segnalata dall’Amministrazione il 10 marzo 2023 quale motivo ostativo all’accoglimento della sanatoria paesaggistica, e il provvedimento sotto tale profilo non è mai stato impugnato. Né persuade l’argomento secondo cui l’ordinanza sarebbe stata adottata, quale conferma propria, solo a seguito di rinnovata istruttoria: innanzitutto l’incipit dell’ordinanza di demolizione, ovvero che “ gli accertamenti sono stati compiuti su richiesta di verifica della S.O. Organizzazione, Entrate e Controlli del Comune ” è identico a quello della relazione istruttoria dell’11 febbraio 2022, proprio a dimostrazione del fatto che l’unico accertamento svolto dall’Ente e’ il sopralluogo del 17 dicembre 2021, da cui è poi scaturita la relazione istruttoria e la richiesta di “sanatoria” paesaggistica da parte dei ricorrenti. Nessun altro accertamento o approfondimento istruttorio è citato nell’ordinanza di rimessione in pristino né nella pratica di compatibilità paesaggistica, che non a caso si concludeva negativamente proprio per la mancata produzione ad opera dei ricorrenti di documentazione integrativa essenziale.
Del resto, il Comune, dopo aver negato definitivamente la compatibilità paesaggistica il 13 dicembre 2023, e in mancanza di alcuna contestazione della parte interessata, non avrebbe avuto alcuna ragione di svolgere ulteriori approfondimenti istruttori, risultando la vicenda chiara sia da un punto di vista fattuale che giuridico.
10.2. Ma anche volendo, per mera ipotesi, prescindere dall’insuperabilità dell’accertamento operato dal Comune nella nota del 10 marzo 2023, l’ordine di demolizione non risulterebbe comunque viziato per difetto di istruttoria. Occorre ricordare, infatti, che in materia di abusi edilizi, l'onere della prova circa l’epoca della realizzazione di un abuso edilizio e della sua consistenza incombe sulla parte privata e non sull'Amministrazione, la quale, in presenza di un'opera non assistita da un titolo che la legittimi, ha solo il potere-dovere di sanzionarla. (cfr. Cons. Stato, sez. V, 01 dicembre 2025, n. 9402, id., sez. II, 07 luglio 2025, n. 5851) Tale regola si giustifica in quanto “ solo l'interessato può fornire inconfutabili atti, documenti ed elementi probatori che possano radicare la ragionevole certezza dell'epoca di realizzazione di un manufatto. Tale orientamento è basato sul principio di vicinanza della prova, essendo nella sfera del privato la prova circa l'epoca di realizzazione delle opere edilizie e la relativa consistenza. Tale principio conduce ad un temperamento del rigoroso onere probatorio 'secondo ragionevolezza' nei casi in cui il privato, da un lato, porti a sostegno della propria tesi sulla realizzazione dell'intervento prima di una certa data elementi rilevanti (ad esempio, aerofotogrammetrie, dichiarazioni sostitutive di edificazione o altre certificazioni attestanti fatti o circostanze rilevanti) e, dall'altro, la pubblica amministrazione, non analizzi debitamente tali elementi o vi siano elementi incerti in ordine alla presumibile data della realizzazione del manufatto privo di titolo edilizio. In sostanza, la deduzione della parte privata di concreti elementi di fatto relativi all'epoca dell'abuso trasferisce - solo quella - l'onere della prova contraria in capo all'amministrazione ” (Cons. Stato, sez. VI, 07 marzo 2025, n. 1924, id., sez. II, 21 gennaio 2025, n. 434, id., sez. VI, 08 novembre 2023, n. 9612, T.A.R. Campania, Napoli, sez. I, 27 gennaio 2025, n. 678).
10.3. Nel caso in esame i ricorrenti non hanno fornito alcuna prova concreta del fatto che l’edificio, ampliato verosimilmente dopo il 2004, avesse consistenza originaria di almeno 80 mq, essendosi limitati ad allegare il fatto che tali dimensioni risulterebbero dalla D.I.A. presentata da costoro il 28 giugno 2004 per manutenzione straordinaria e risanamento conservativo, e in particolare dalla relazione del geometra Mastroforti ivi allegata: ma in realtà da tale relazione non emerge alcun riferimento alle dimensioni del manufatto, che invece venivano indicate solo nelle planimetrie allegate, le quali tuttavia non potevano costituire piena prova (non solo perché documenti provenienti dalla parte privata interessata ma anche perchè presentati in Comune nell’ambito di una pratica di sanatoria poi annullata su istanza della parte privata nell’ottobre 2004, allorchè i ricorrenti dichiaravano di non voler più dare seguito ai lavori, salvo poi realizzare abusivamente l’ampliamento e il cambio di destinazione).
Al contrario, i ricorrenti si limitano a contestare il fondamento degli accertamenti comunali, che sarebbero basati sulle sole risultanze catastali, ma così non è. Innanzitutto il Comune di Perugia nell’individuare l’ampiezza originaria dell’immobile non si è arrestato a quanto emergeva dal catasto (che in quanto derivante da autodichiarazioni della parte, da solo non può avere valore decisivo, cfr. T.A.R. Lombardia. Milano, Sez. II, 04 agosto 2023, n. 1999), ma anche dalle foto aeree degli anni 1956, 1968 e 1994, nonchè sulla scorta della carta tecnica regionale del 1985 da cui emergeva un’estensione del manufatto di mq 62,98.
10.4. A fronte di tali risultanze sarebbe stato onere del privato, che contesta il dato presentato dall'Amministrazione, fornire prova rigorosa della diversa consistenza dell'immobile, ma ciò non è stata fatto. Per quanto esposto, non può, quindi, essere condivisa la richiesta di CTU/ verificazione spiegata dalla parte privata sulle originarie dimensioni dell'edificio di che trattasi, non essendovi oggettivi elementi di incertezza su quanto sostenuto dal Comune né un principio di prova contraria fornito dal ricorrente diversa dalle planimetrie allegate all’istanza di sanatoria rinunciata. Tale mezzo di prova non può infatti essere introdotto in giudizio per colmare carenze probatorie che gravavano sulla parte privata.
11. Neppure il terzo motivo è meritevole di condivisione, nella parte in cui censura la parte del provvedimento ripristinatorio che sanziona la difformità urbanistica delle opere accessorie al fabbricato contestato, tra cui il pergolato in ferro, i muri di contenimento, i camminamenti e le opere di sistemazione sterna.
11.1. La tesi dei ricorrenti è che trattandosi di opere pertinenziali alla residenza principale che non sviluppano nuova superficie utile coperta (cfr. art. 7, comma 1, lett. e) n.6 della L.R. 1/2015) avrebbero potuto essere realizzate senza titolo alcuno, o, al limite, previa SCIA ai sensi dell’art. 124, comma 1, lett. d) della medesima legge regionale.
La censura travisa completamente la realtà dei fatti, perché pretende di parcellizzare un intervento edilizio evidentemente unitario (ampliamento e cambio di destinazione di un fabbricato con contestuale realizzazione delle opere accessorie, tra cui muretti, camminamenti esterni e pergolato in ferro) al fine di applicare un regime edilizio di favore, e quindi non può essere condivisa.
11.2. La valutazione di un abuso edilizio presuppone “una visione complessiva e non atomistica dell'intervento, giacché il pregiudizio recato al regolare assetto del territorio deriva non dal singolo intervento, ma dall'insieme delle opere realizzate nel loro contestuale impatto edilizio; ne consegue che, nel rispetto del principio costituzionale di buon andamento, l'amministrazione deve esaminare contestualmente l'intervento abusivamente realizzato, e ciò al fine precipuo di contrastare eventuali artificiose frammentazioni che, in luogo di una corretta qualificazione unitaria dell'abuso e di una conseguente identificazione unitaria del titolo edilizio che sarebbe stato necessario o che può, se del caso, essere rilasciato, prospettino una scomposizione virtuale dell'intervento finalizzata all'elusione dei presupposti e dei limiti di ammissibilità della sanatoria stessa .” (Cons. Stato, sez. IV, 08 ottobre 2025, n. 7873, T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 20 maggio 2025, n. 9702, id. 05 maggio 2025, n. 8680).
Con particolare riferimento ad un mutamento di destinazione d'uso urbanisticamente rilevante (es. da garage a residenziale) come nel caso in esame, tale modifica va accertata “sulla base dell'insieme delle opere funzionali a tale trasformazione, che comportino un aumento del carico urbanistico ” (T.A.R. Toscana, Firenze, sez. III, 20 giugno 2025, n. 1100).
E’ chiaro infatti che allorchè i ricorrenti ampliavano il manufatto prima adibito a garage/legnaia e lo destinavano a civile abitazione, realizzavano tutte le opere funzionali a tale trasformazione, quali pavimenti esterni, muretti ed anche il pergolato, dunque tali interventi non possono essere artificialmente “declassati” a pertinenze che non sviluppano superficie utile coperta, se non snaturando l’intrinseca unitarietà dell’intervento, che andava sottoposto complessivamente ad autorizzazione paesaggistica e permesso di costruire.
12. Infine deve essere disatteso anche il quarto motivo, che sostiene l’esenzione dal titolo paesaggistico per le opere esterne. Deve, in prima battuta, premettersi che quanto osservato con riguardo alla necessità di valutare unitariamente l’intervento da autorizzare ai fini urbanistici vale a maggior ragione anche ai fini paesaggistici, dato che le opere accessorie formano parte integrante di un compendio che rileva anche a tali fini.
12.1. In ogni caso, poi, l’esenzione da autorizzazione paesaggistica che risulta dal combinato disposto dell'art. 4 del D.P.R. 31/2017 e dal punto 12 dell’allegato A al medesimo decreto (relativa agli “ interventi da eseguirsi nelle aree di pertinenza degli edifici non comportanti significative modifiche degli assetti planimetrici e vegetazionali, quali l'adeguamento di spazi pavimentati, la realizzazione di camminamenti, sistemazioni a verde e opere consimili che non incidano sulla morfologia del terreno, nonche', nelle medesime aree, […] l'installazione di serre ad uso domestico con superficie non superiore a 20 mq, a condizione che tali interventi non interessino i beni di cui all'art. 136, comma 1, lettera b) del Codice ”) a ben vedere potrebbe risultare applicabile soltanto al pergolato in ferro.
12.2. L’esenzione non risulta invece pacificamente applicabile né alla pavimentazione degli spazi esterni (che non può ricondursi al mero “ adeguamento di spazi pavimentati ”) né soprattutto ai muri di contenimento che circondano il fabbricato, che costituiscono opere da realizzarsi previo permesso di costruire e comunque, quali parti accessorie dell’edificio principale, sono necessariamente soggetti al medesimo regime autorizzatorio anche dal punto di vista paesaggistico.
13. In conclusione il ricorso deve essere integralmente respinto.
14. La spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la parte ricorrente al rimborso in favore del Comune di Perugia delle spese di lite, che liquida in € 1.500,00= (millecinquecento/00) oltre oneri ed accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
RF AR, Presidente
Floriana Venera Di Mauro, Consigliere
LE EL, Referendario, Estensore
| L'SO | IL PRESIDENTE |
| LE EL | RF AR |
IL SEGRETARIO