TAR Perugia, sez. I, sentenza 23/04/2026, n. 167
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Sentenza 23 aprile 2026

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  • Rigettato
    Difetto di motivazione / violazione dell'art. 3 della L. n. 241/1990; violazione del principio del clare loqui

    L'eccezione di inammissibilità per difetto di interesse è accolta, poiché l'ordinanza di demolizione è plurimotivata e sopravvive anche in caso di accoglimento delle censure relative alle difformità edilizie. Nel merito, l'ordinanza è congruamente motivata nella descrizione degli abusi e nei presupposti. La distinzione tra art. 143 e 144 L.R. 1/15 è chiarita nel testo, indicando l'art. 143 come norma di riferimento e specificando la sanzione pecuniaria in caso di inottemperanza.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per difetto di istruttoria e macroscopica illogicità circa le dimensioni originarie dell'immobile

    La consistenza originaria dell'edificio di 60 mq è considerata pacifica poiché non contestata nei precedenti procedimenti amministrativi. L'ordinanza non è viziata per difetto di istruttoria, poiché l'onere della prova circa l'epoca e la consistenza dell'abuso incombe sulla parte privata. I ricorrenti non hanno fornito prove concrete delle dimensioni originarie, limitandosi a planimetrie di una pratica di sanatoria rinunciata. Il Comune ha basato la sua valutazione non solo sui dati catastali, ma anche su foto aeree e carte tecniche regionali.

  • Rigettato
    Violazione degli artt. 7, 118 e 124 della L.R. n. 1/2015 e dell'art. 21 del R.R. n. 2/2015; difetto di istruttoria e illogicità per le opere di sistemazione esterna

    La censura travisa la realtà dei fatti, pretendendo di parcellizzare un intervento edilizio unitario (ampliamento, cambio di destinazione d'uso e opere accessorie) per applicare un regime edilizio di favore. La valutazione di un abuso edilizio deve essere complessiva e non atomistica. Le opere accessorie sono funzionali alla trasformazione urbanisticamente rilevante dell'immobile e non possono essere declassate artificialmente.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 4 del D.P.R. n. 31/2017; eccesso di potere per difetto di istruttoria per le opere esterne

    La valutazione unitaria dell'intervento vale anche ai fini paesaggistici. L'esenzione dall'autorizzazione paesaggistica ai sensi del D.P.R. 31/2017 si applica solo al pergolato in ferro. Non è applicabile alla pavimentazione degli spazi esterni né ai muri di contenimento, che sono soggetti al medesimo regime autorizzatorio dell'edificio principale.

  • Rigettato
    Annullamento atti presupposti

    Il ricorso è stato respinto integralmente, quindi anche questa domanda accessoria è rigettata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Perugia, sez. I, sentenza 23/04/2026, n. 167
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Perugia
    Numero : 167
    Data del deposito : 23 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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