CA
Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 02/07/2025, n. 577 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 577 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
SENTENZA N. 577/2025 N. R.G. 1286/2024 Appello Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Milano, sezione lavoro, composta da:
Dott.ssa Silvia Marina RAVAZZONI Presidente
Dott.ssa Susanna MANTOVANI Consigliere
Dott.ssa Giuseppina LOCOROTONDO Giudice Ausil. Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, in grado di appello, iscritta al n. R.G. 1286/2024, avverso la sentenza n.
2604/2024, del Tribunale di Milano, Dott. LU IE, promossa da:
(Cod. Fisc. e P. Iva , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, sig. rappresentata e difesa, dagli Avv.ti Paola Parte_1
AN e RI CA rispettivamente del Foro di Milano e Roma, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei nominati difensori, sito in Milano (20123 - MI), via E.
Panzacchi 6.
APPELLANTE
C/
Cod. Fisc. ), rappresentato e difeso dagli Controparte_2 CodiceFiscale_1
pagina 1 di 22 Avvocati Roberto Sparpaglione e Stefano Sparpaglione ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Milano alla Via Podgora, 4
APPELLATO
[...]
Controparte_3
( ), P.IVA_2
APPELLATA CONTUMACE
E
[...]
Controparte_3 Controparte_4
APPELLATA CONTUMACE
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
PER L' APPELLANTE
“Voglia la Corte di Appello di Milano, ogni contraria istanza disattesa e respinta, in riforma
della sentenza n. 2604/2024 emessa dal Tribunale ordinario di Milano, Sez. Lavoro, Dott.
LU IE (pubbl. il 22 maggio 2024), a seguito di procedimento R.G. n. 4798/2023 nella
causa promossa dal sig. contro l'odierna appellante, Controparte_2
accertare e dichiarare la mancanza di legittimità attiva del sig. per il periodo CP_2
dall'inizio del rapporto di lavoro (1° aprile 2018) e sino alla sottoscrizione della verbale di
conciliazione in sede sindacale (17 dicembre 2019) e per l'effetto accertare e dichiarare che
nulla è dovuto al sig. qualunque titolo, anche a titolo di tempo-tuta; CP_2
pagina 2 di 22 accertare e dichiarare che nulla è dovuto al sig. a titolo di tempo-tuta e, per CP_2
l'effetto, condannare il sig. alla restituzione degli importi ricevuti da in CP_2 CP_1
ottemperanza alla sentenza di primo grado;
In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto dell'odierno ricorso in
appello, accertare e dichiarare che il tempo tuta è da retribuire come lavoro ordinario e, per
l'effetto, condannare il sig. alla restituzione a delle somme corrisposte in CP_2 CP_1
eccedenza per effetto della sentenza impugnata;
In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto del presente ricorso in
appello, ridurre le domande secondo equità, in particolare, escludendo dalla quantificazione
del tempo-tuta i minuti richiesti relativamente alle asserite operazioni di vestizione e
svestizione durante la pausa pranzo;
in ogni caso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 246 c.p.c. accertare e dichiarare l'incapacità a
testimoniare dei testimoni escussi nel primo grado di giudizio sig.ri , Controparte_5 CP_6
, , e, per l'effetto, accertare e dichiarare la
[...] Testimone_1 Testimone_2
nullità e l'inutilizzabilità delle testimonianze assunte dai testi escussi nella prima fase di
giudizio;
In via istruttoria: ammettersi prova per interrogatorio formale e testimoni su tutte le
circostanze indicate nella narrativa in fatto di cui ai capitoli dal n. 1 al n. 68, da intendersi
precedute dall'espressione vero che, nonché la prova contraria su tutti i capitoli avversi che
dovessero essere ammessi. Si indicano i seguenti testimoni a prova diretta e contraria:
, . Testimone_3 Testimone_4 Testimone_5 Tes_6
Con vittoria di spese, diritti, ed onorari di causa”.
pagina 3 di 22 PER L'APPELLATO Controparte_2
respingere l'Appello, confermando la sentenza di primo grado.
In via subordinata, qualora non fosse riconosciuto quale orario straordinario, accertare e dichiarare che il tempo impiegato giornalmente dall'Appellato per indossare e dismettere gli indumenti di lavoro è qualificabile come orario di lavoro effettivo ordinario e come tale retribuitile e disporre quindi CTU ad hoc per la quantificazione del dovuto.
Con vittoria di spese del giudizio, da distrarsi in favore dei Procuratori che se ne dichiarano antistatari.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. il sig. onveniva in giudizio Controparte_2 Controparte_3
(in qualità di datrice di lavoro), nonché (in qualità di committente
[...] Controparte_1
dell'appalto) e al fine di sentire accertare e dichiarare che il Controparte_4
tempo impiegato giornalmente dal ricorrente per indossare e dismettere gli indumenti di lavoro è qualificabile come orario di lavoro effettivo e come tale da retribuirsi come lavoro straordinario, nonché condannare per l'effetto le convenute in via solidale al pagamento della somma lorda di euro 5.891,20, o alla diversa somma ritenuta di giustizia.
A sostegno delle proprie rivendicazioni, il ricorrente deduceva di aver lavorato ininterrottamente dal 1° aprile 2018 presso il magazzino di situato in Mairano, Controparte_1
Via Sant'Angelo 15, come socio lavoratore di inquadrato come Controparte_3
operaio ed inserito nel V° livello del CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizioni con contratto di 40 ore a tempo indeterminato (doc. 2: contratto di lavoro del fascicolo di primo grado).
pagina 4 di 22 era, allora, società affidataria dell'appaltatrice Controparte_3 Controparte_4
per lo svolgimento dei servizi di logistica all'interno del magazzino a temperatura
[...]
controllata (da 0 a 4°) di proprietà di società appaltante. CP_1
Specificava di aver svolto mansioni di picking all'interno dello stabilimento di Mairano,
nell'ambito dell'appalto di servizi tra e che complessivamente, ogni giorno, CP_3 CP_1
impiegava 40 minuti di tempo per dette operazioni di vestizione e svestizione, così distribuiti:
10 minuti all'inizio del turno - 10 minuti all'inizio della pausa pranzo - 10 minuti alla fine della pausa pranzo - 10 minuti alla fine del turno); che detto tempo non sarebbe mai stato retribuito dalla datrice di lavoro.
Rassegnava le seguenti conclusioni: “Accertare e dichiarare che il tempo impiegato
giornalmente dal ricorrente per indossare e dismettere gli indumenti di lavoro è qualificabile
come orario di lavoro effettivo e come tale da retribuirsi sotto specie di lavoro straordinario.
Per l'effetto, condannare ed in via solidale e Controparte_3 Controparte_1
a corrispondere al Ricorrente la somma di €. 5.891,20 a tale Controparte_4
titolo o la maggiore o minor somma che sarà ritenuta all'esito dell'istruttoria. In via
subordinata, qualora non fosse riconosciuto quale orario straordinario, accertare e dichiarare
che il tempo impiegato giornalmente dal Ricorrente per indossare e dismettere gli indumenti
di lavoro è qualificabile come orario di lavoro effettivo ordinario e come tale retribuitile. Per
l'effetto, condannare ed in via solidale e Controparte_3 Controparte_1
a corrispondere al Ricorrente la somma di €. 4.531,69 a titolo Controparte_4
di differenze retributive o la maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, da determinarsi
anche in via equitativa ex articolo 432 cpc. Con vittoria di spese del giudizio”.
pagina 5 di 22 Nel giudizio di I grado si costituiva solo contestando tutte le Controparte_3
richieste avversarie e chiedendo il rigetto del ricorso, mentre e Controparte_1 [...]
venivano dichiarate contumaci. Controparte_4
Il Tribunale ha accolto il ricorso così disponendo:” 1) dichiara che il tempo impiegato
giornalmente dal ricorrente per indossare e dismettere gli indumenti di lavoro è qualificabile
come orario di lavoro effettivo e come tale è da retribuirsi come lavoro straordinario;
2) condanna, di conseguenza, le resistenti, in solido tra loro, al pagamento in favore del
ricorrente della somma lorda di euro 4.422,82, per le causali di cui in motivazione, oltre
interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione delle singole componenti
del credito sino al soddisfo;
3) condanna le resistenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite dell'istante che
liquida in complessivi euro 2.700,00, oltre IVA, CPA e rimborso delle spese generali nella
misura del 15%.”
Dopo aver delineato il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento ha rilevato che secondo gli insegnamenti della Suprema Corte si può ben affermare, che “nel rapporto di
lavoro subordinato …. il tempo necessario ad indossare la divisa aziendale rientra nell'orario
di lavoro se è assoggettato al potere di conformazione del datore di lavoro;
l'eterodirezione
può derivare dall'esplicita disciplina d'impresa o risultare implicitamente dalla natura degli
indumenti, o dalla specifica funzione che devono assolvere, quando gli stessi siano diversi da
quelli utilizzati o utilizzabili secondo un criterio di normalità sociale dell'abbigliamento” (Cass.
Civ., Sez. Lav., 26 gennaio 2016, n. 1352).
pagina 6 di 22 Dunque, elemento essenziale ai fini del riconoscimento della sussistenza del potere di etero-
organizzazione datoriale è che vi sia una stretta correlazione tra l'espletamento della prestazione lavorativa e la necessità di indossare uno specifico indumento da lavoro.
Il Tribunale ha ritenuto, sulla base delle dichiarazioni testimoniali, che l'istante abbia provato la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del diritto invocato.
I testi assunti, colleghi del ricorrente, hanno confermato che all'interno del magazzino ove operava l'istante la temperatura oscilla tra 0 e 4° C e che, per resistere a quelle temperature per l'intera durata del turno, è indispensabile indossare indumenti idonei a proteggere dal freddo ulteriori rispetto a quelli forniti dall'azienda, sia pure differenziati in ragione delle specifiche mansioni svolte.
Inoltre, ha rilevato che è documentale che la Parte_2
abbia imposto, così come indicato nel DVR, l'utilizzo di dispositivi di
[...]
protezione individuale atti a contrastare il rischio termico: dunque, oltre alle scarpe antinfortunistiche S1P, indumenti ad alta visibilità e guanti per rischio meccanico, altresì
“indumenti termici di protezione contro il freddo”.
Non vi sono dubbi sulla circostanza che la abbia ritenuto necessaria Controparte_3
l'adozione di dispositivi di protezione individuale contro il rischio termico;
si tratta, peraltro, di abbigliamento che mai avrebbe potuto essere indossato prima di arrivare sul posto di lavoro.
Sulla base di tali osservazioni ha ritenuto sussistente il diritto dell'istante alla retribuzione con riferimento al tempo di vestizione e svestizione degli indumenti da lavoro, in quanto mai remunerato.
pagina 7 di 22 Per quel che attiene alla quantificazione delle differenze retributive a tal titolo dovute, ha ritenuto ragionevole la prospettazione dell'istante che ha chiesto il riconoscimento di dieci minuti per ciascun cambio. Infatti risulta provato che il ricorrente, per provvedere alla vestizione/svestizione presso agli spogliatoi aziendali, debba salire due rampe di scale,
accedere agli spogliatoi, indossare/dismettere gli indumenti da lavoro, scendere le due rampe di scale e raggiungere la timbratrice.
Non ha riconosciuto il medesimo tempo per le operazioni di vestizione/svestizione effettuate,
prima e dopo la pausa pranzo, rilevando che risulta plausibile che il ricorrente prima di iniziare la pausa pranzo non dismetta tutti gli indumenti di lavoro (come, per esempio, le calzamaglie,
le doppie calze, le magliette termiche e simili), risultando più verosimile che lo stesso si limiti a togliere solo quelli di maggior ingombro e/o a più elevata protezione termica.
Avuto riguardo alla fruizione delle pause pranzo, dunque, ha ritenuto congruo riconoscere cinque minuti per ciascuna operazione svolta in entrata e in uscita dal magazzino refrigerato.
Per queste ragioni ha condannato a corrispondere al ricorrente la retribuzione a CP_3
tal titolo spettante in ragione di complessivi trenta minuti al giorno.
Tenuto conto dell'orario di lavoro settimanale complessivamente osservato dai lavoratori, il suddetto lavoro dovrà essere retribuito con la maggiorazione contrattualmente dovuta per il lavoro straordinario pari al 30%.
Quindi ha condannato le resistenti, in solido tra loro, al pagamento nei confronti del ricorrente dell'importo lordo di Euro 4.422,82, oltre interessi e rivalutazione.
pagina 8 di 22 Ha ritenuto che nessuna incidenza possa avere su tale importo il Verbale di Conciliazione
sindacale depositato telematicamente dalla difesa della solo in data CP_3
22.05.2024.
In disparte la tardività della eccezione di improponibilità parziale delle domande formulata dalla difesa della (il verbale di conciliazione sindacale è stato sottoscritto in CP_3
data 17.12.2019, mentre il ricorso è stato depositato il 17.05.2023), ha osservato che nel verbale in questione non vi è alcuna rinuncia esplicita formalizzata dal ricorrente al riconoscimento del compenso per tempo tuta: peraltro nel verbale si parla di rinunce ad un ricorso non identificato.
Del pagamento dell'importo in questione debbono rispondere, in via solidale ex art. 29, co. 2,
D. Lgs. 276/2003, e Controparte_1 Controparte_4
Sul punto, pare sufficiente evidenziare come sia pacifica la sussistenza di un contratto di appalto tra e e come risulti Controparte_1 Controparte_4
documentalmente provato il subappalto tra quest'ultima (espressamente definita
“appaltatore”) e . Parte_2
È documentale che abbia “sottoscritto con il Controparte_4
Committente contratto di appalto avente ad oggetto la gestione e l'esecuzione Controparte_1
continuativa dei depositi, dei servizi di scarico e di carico e movimentazione merci alimentari con gestione dei bancali presso la… filiale sita in Mairano”.
Le tre convenute, dunque, hanno dato vita a un'operazione sostanzialmente riconducibile allo schema di cui all'art. 29 D. Lgs. 276/2003.
pagina 9 di 22 Con ricorso in appello del 22.11.2024 la società , ha proposto Controparte_1
impugnazione avverso la sentenza.
All'udienza del 25.03.25, La Corte verificata la regolarità del ricorso in appello alla
[...]
ne dichiarava la contumacia;
dava atto che il difensore della Controparte_4 [...]
aveva depositato istanza di interruzione del processo attesa l'apertura del CP_3
procedimento giudiziale della cooperativa , come da sentenza depositata Controparte_7
del Tribunale di Milano n. 206/2025, per cui dichiarava l'interruzione del giudizio.
Con ricorso in riassunzione ex art. 303 c.p.c. del 07.04.2025, ha riassunto il Controparte_1
procedimento nei confronti di della Liquidazione Controparte_2 CP_3 [...]
- e della Liquidazione Giudiziale Controparte_3 Controparte_4
- .
[...]
Primo motivo di appello intestato:” 1) Erronea valutazione del verbale di conciliazione”
Rileva che è documentale la circostanza per cui in data 17 dicembre 2019 il ricorrente ha sottoscritto un verbale in forza del quale ha percepito delle somme di denaro a fronte della rinuncia nei confronti di , ma anche di “a tutte le azioni ed Controparte_3 Controparte_1
alle domande eventualmente proposte con ricorso, nonché ad ogni altra pretesa, ragione o
diritto comunque connessi e/o collegati, anche in via indiretta e relativamente al periodo
intercorso tra l'inizio del rapporto di lavoro con ad oggi” (art. 4, CP_8 CP_3
Doc. 3).
Si legge ancora nel verbale all'articolo 7 che “le parti dichiarano che la transazione avviene ai
sensi dell'art. 1965 e ss c.c. e con la sua sottoscrizione le parti si danno atto dell'estinzione
pagina 10 di 22 totale della controversia a tutti gli effetti derivanti da disposizioni di legge o da contratti
collettivi e individuali”.
Chiede che la Corte d'appello, nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto dell'appello e quindi di conferma della sentenza impugnata, voglia escludere dal conteggio delle somme eventualmente dovute quelle asseritamente qualificabili come tempo-tuta maturate tra il
1/4/2018 e il 17/12/2019, in quanto detto periodo è da intendersi coperto e regolato dal verbale di conciliazione sindacale sottoscritto in data 17/12/2019.
Secondo motivo di appello Intestato: “Erronea valutazione dell'istruttoria testimoniale”
Evidenzia che i soggetti che hanno deposto nell'ambito di questo giudizio sono stati, o sono ancora, ricorrenti in giudizi che hanno ad oggetto le medesime domande e vedono convenute le medesime parti;
tutte le persone ascoltate dal primo Giudice avevano uno specifico interesse a far sì che la vicenda del collega avesse un certo esito, ovvero quello CP_2
del riconoscimento del tempo tuta: una conclusione che, all'evidenza, avrebbe determinato un effetto favorevole a livello collettivo.
Terzo motivo di appello intestato: “Erronea ricostruzione dei fatti in merito all'accertamento
del tempo-tuta”.
Sostiene che il primo Giudice ha completamente omesso di considerare che il lavoratore non
è riuscito a provare l'essenziale circostanza della eterodirezione rispetto ai tempi di vestizione/svestizione, ovvero non è riuscito a dimostrare che fosse ad Controparte_3
obbligare i dipendenti ad indossare indumenti ulteriori rispetto a quelli forniti ed ad indossarli sul luogo di lavoro.
pagina 11 di 22 In assenza di vincoli imposti dal datore di lavoro, il periodo di vestizione non può essere considerato orario di lavoro effettivo.
Anche i testimoni hanno chiaramente riferito che gli unici indumenti da indossare sono Tes_7
quelli indicati come DPI, ovvero le scarpe antiinfortunistiche e la giacca termica.
Quarto motivo di appello intestato: “In merito all'errata quantificazione del tempo tuta nella
pausa pranzo”
Ritiene che dall'istruttoria testimoniale non emergano elementi sufficienti a dimostrare che,
durante la pausa pranzo, il ricorrente fosse effettivamente impegnato in attività di vestizione e svestizione tali da giustificare una retribuzione per il cosiddetto tempo tuta.
I lavoratori di usufruivano di una pausa pranzo lunga, di circa 1 ora. CP_3
Durante detta pausa erano liberi di fare ciò che vogliono: di restare nello stabilimento pranzando nella sala mensa, di andare a casa, di pranzare in macchina, di stare nel cortile.
Chiede, pertanto l'esclusione del periodo della pausa pranzo dai conteggi retributivi, in ragione dell'assenza di un obbligo aziendale vincolante, della mancata prova da parte del ricorrente e delle contraddizioni insormontabili emerse dalle dichiarazioni testimoniali.
Quinto motivo di appello intestato: “Sulla condanna di in via solidale ex art. 29 comma 1 CP_1
del D. Lgs. 276/2003”
Sostiene che la sentenza impugnata ha erroneamente configurato una responsabilità solidale di ex art. 29 del D.lgs. 276/2003, estendendola in modo indiscriminato a Controparte_1
somme e crediti che non rientrano nel perimetro di applicazione della norma.
L'art. 29 comma 1 del D.lgs. 276/2003 stabilisce infatti che il committente imprenditore risponde in solido con l'appaltatore esclusivamente per i crediti retributivi, contributivi e pagina 12 di 22 assicurativi maturati dai lavoratori dell'appaltatore in relazione a prestazioni concretamente e direttamente collegate all'esecuzione del contratto di appalto.
La ratio della norma è chiara: evitare che il committente, pur beneficiando delle prestazioni lavorative rese nell'ambito dell'appalto, possa sottrarsi al pagamento di quanto effettivamente spettante ai lavoratori nel caso di inadempienza dell'appaltatore. Tuttavia, tale responsabilità
non può essere invocata in modo automatico o presunto, ma deve essere rigorosamente circoscritta ai crediti che soddisfano i requisiti oggettivi e soggettivi previsti dalla normativa. Il
giudice di prime cure ha incluso tra i crediti ritenuti soggetti alla responsabilità solidale del committente le somme richieste a titolo di tempo tuta.
Tuttavia, il tempo impiegato per la vestizione e svestizione degli abiti da lavoro non può
essere automaticamente considerato tempo retribuitile, né può rientrare nel concetto di trattamenti retributivi strettamente intesi.
Nel caso di specie, il lavoratore ha richiesto il pagamento di somme a titolo di tempo tuta senza fornire prova adeguata dell'esistenza di un obbligo datoriale che imponesse la vestizione e svestizione all'interno del luogo di lavoro, né ha dimostrato che tali operazioni fossero soggette a etero-direzione da parte dell'appaltatore.
non ha mai esercitato alcun potere direttivo, organizzativo o disciplinare nei Controparte_1
confronti dei lavoratori dell'appaltatore.
Sesto motivo di appello intestato: “Sulla qualificazione del tempo tuta come lavoro
straordinario e sui conteggi.”
Ad avviso di la pronuncia di primo grado è totalmente erronea anche nella Controparte_1
parte in cui il primo Giudice, senza fornire neppure una minima argomentazione, ha dichiarato pagina 13 di 22 che il lavoratore avesse diritto non solo alle differenze retributive per il tempo tuta, ma anche alla maggiorazione del 30% in quanto detto tempo sarebbe qualificabile come “lavoro straordinario”.
Per cui, nella denegata e non creduta ipotesi in cui la Corte d'appello intenda confermare la pronuncia di primo grado, chiede che il quantum delle differenze retributive asseritamente dovute a titolo di tempo tuta siano ricalcolate in termini di retribuzione ordinaria e non straordinaria.
Nel giudizio in riassunzione si è costituito l'appellato che chiede il rigetto Controparte_2
dell'appello con conferma della sentenza di primo grado, mentre Controparte_3
- e , nonostante
[...] Controparte_4
la regolarità della notifica, sono rimasti contumaci.
All'udienza del 24.06.2025, dopo la discussione orale, la causa è stata decisa come da dispositivo in calce trascritto.
*******
Il ricorso in appello è infondato per cui va integralmente rigettato.
In relazione al primo motivo di gravame relativo all'erronea valutazione del Verbale di
Conciliazione Sindacale del 17.12.2019, si osserva quanto segue.
Risulta pacifico tra le parti, che il verbale di conciliazione è stato sottoscritto dal lavoratore presso il luogo di lavoro, ossia presso “la sede operativa della Controparte_3
presso il magazzino di Mairano…”. CP_1
pagina 14 di 22 La Corte di Cassazione ha recentemente affermato che la transazione “non può essere
validamente conclusa presso la sede aziendale, non potendo quest'ultima essere annoverata
tra le sedi protette mancando del carattere di neutralità indispensabile a garantire, unitamente
all'assistenza prestata dal rappresentante sindacale, la libera determinazione della volontà
del lavoratore”; ciò in quanto “nel sistema normativo sopra descritto [n.d.e. quello di cui all'art. 2113 c.c.], la protezione del lavoratore non è affidata unicamente alla assistenza del
rappresentante sindacale, ma anche al luogo in cui la conciliazione avviene, quali
concomitanti accorgimenti necessari al fine di garantire la libera determinazione del
lavoratore nella rinuncia a diritti previsti da disposizioni inderogabili e l'assenza di
condizionamenti, di qualsiasi genere” (Cass. Civ., Sez. Lav., 15 aprile 2024, n. 10065).
I luoghi selezionati dal Legislatore all'art. 2113 c.c. hanno, dunque, carattere tassativo e non ammettono equipollenti, sia perché direttamente collegati all'organo deputato alla conciliazione, sia in ragione della finalità di assicurare al lavoratore un ambiente neutro,
estraneo al dominio e all'influenza della controparte datoriale.
il Giudice di Legittimità ha precisato che – qualora la conciliazione sia conclusa in una sede diversa da quella “protetta” – l'onere della prova grava sul datore di lavoro chiamato a dimostrare che, nonostante la sede “non protetta”, il lavoratore ha comunque avuto piena consapevolezza delle dichiarazioni negoziali sottoscritte, grazie all'effettiva assistenza sindacale (cfr. Cass. Civ., Sez. Lav., 18 gennaio 2024, n. 1975).
Come noto, d'altronde, al rappresentante sindacale è richiesto un ruolo attivo, non meramente formale e/o burocratico, così che deve risultare provato che lo stesso abbia utilmente consigliato il lavoratore sugli aspetti convenienti e lo abbia, altresì, preavvertito degli pagina 15 di 22 effetti dell'atto e della irreversibilità degli stessi (cfr. Cass. Civ., Sez. Lav., 23 ottobre 2013, n.
24024; Cass. Civ., Sez. Lav., 3 aprile 2002, n. 4730).
Nel caso di specie, non ha né allegato né offerto di provare che – a dispetto Controparte_1
del luogo di formalizzazione – la conciliazione prodotta in atti è stata sottoscritta con piena consapevolezza circa la portata delle rinunzie ivi cristallizzate: la convenuta si è limitata a postulare, in via oltremodo generica, che i lavoratori sarebbero stati resi edotti dal rappresentante sindacale.
Peraltro, deve rilevarsi l'assenza di un ulteriore elemento necessario ai fini della validità del verbale, ovvero la res litigiosa, se si considera che al punto 5 del verbale le parti dichiaravano di rinunciare ai diritti e agli atti relativi al giudizio di cui alla lettera d) delle premesse, salvo che di tale asserito giudizio non vi è menzione nelle premesse ove, anzi, nemmeno compare la lettera d).
Pertanto, il motivo di appello va rigettato.
Infondato è anche il secondo motivo con cui l'appellante ha censurato la sentenza rilevando che i soggetti che hanno deposto nell'ambito del giudizio di I grado sono stati, o sono ancora,
ricorrenti in giudizi che hanno ad oggetto le medesime domande e vedono convenute le medesime parti;
tutte le persone ascoltate dal primo Giudice avevano uno specifico interesse a far sì che la vicenda del collega avesse un certo esito, ovvero quello del CP_2
riconoscimento del tempo tuta: una conclusione che, all'evidenza, avrebbe determinato un effetto favorevole a livello collettivo.
A tale proposito la Corte richiama la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui
L'interesse che dà luogo ad incapacità a testimoniare, a norma dell'art. 246 cod. proc. civ., è
pagina 16 di 22 quello giuridico, personale, concreto, che comporta la legittimazione a proporre l'azione
ovvero ad intervenire in un giudizio, sicché la circostanza che penda una diversa, anche se
analoga, controversia tra un teste e una delle parti in causa non vale a determinare la
sussistenza di un interesse del teste nella causa nella quale deve deporre, mentre la
valutazione delle risultanze della prova testimoniale e il giudizio sull'attendibilità del teste
involgono un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito.( Cass. Sez Lav. sent. n
9652/2003) (cfr. Cass. Sez. Lav, Sentenza n. 14612 del 23/06/2006)
Non è quindi sufficiente l'elemento oggettivo di avere instaurato un altro giudizio per privare di attendibilità le dichiarazioni del teste, ma è necessario che emergano altri elementi idonei ad inficiare il valore probatorio delle dichiarazioni, elementi che l'appellante non ha in alcun modo individuato e che a parere della Corte non emergono dal tenore delle dichiarazioni.
In relazione al terzo, quarto e sesto motivo di appello, che possono essere trattati congiuntamente stante la stretta correlazione, questo Collegio si riporta e richiama ai sensi dell'art. 118 cpc, condividendo quanto affermato, la sentenza n. 673/24 di questa Corte,
sovrapponibile alla presente fattispecie: “Quanto al c.d. “tempo tuta”, la società appellante
non contesta la procedura di vestizione/svestizione osservata dai lavoratori prima della
timbratura ad inizio turno e dopo la timbratura a fine turno - tra l'altro confermata anche
dall'istruttoria svolta-, che quindi deve essere data per pacifica.
Ciò che la società contesta è la sussistenza dell'eterodirezione in quanto, diversamente da
quanto sostenuto dal giudice, gli unici indumenti obbligatori imposti dal datore sono solo le
scarpe antinfortunistiche, il giubbotto ad alta visibilità e i guanti, non essendoci controllo da
parte della società sull'adeguatezza e pulizia dell'abbigliamento né obbligo di cambiarsi negli
spogliatoi.
pagina 17 di 22 Va ricordato come la Corte di Cassazione, nel delineare i presupposti per la sussistenza del
diritto alla remunerazione del c.d. “tempo tuta”, abbia di recente ribadito che “nel rapporto di
lavoro subordinato, il tempo per indossare la divisa aziendale rientra nell'orario di lavoro, ove,
attraverso la regolazione contrattuale, venga accertato che tale operazione è diretta dal
datore con riguardo al tempo e al luogo di esecuzione della vestizione;
l'eterodirezione può
derivare dall'esplicita disciplina d'impresa o risultare implicitamente dalla natura degli
indumenti, o dalla specifica funzione che devono assolvere, quando gli stessi siano diversi da
quelli utilizzati o utilizzabili secondo un criterio di normalità sociale dell'abbigliamento” (cfr.
Cass. n. 505/2019, n. 7738/2018, n. 1352/2016).
Nel caso in esame, sicuramente l'obbligo è quello imposto dalle esigenze di produzione ed è
dunque riferibile all'interesse aziendale e non certo alla scelta discrezionale del lavoratore.
Del resto, è pacifico, per come merso dall'istruttoria svolta, la necessità per ripararsi dal
freddo (i lavoratori si ricorda svolgevano l'attività lavorativa in ambienti dove la temperatura
oscillava tra 0 e 4 gradi) dell'uso non solo delle scarpe antinfortunistiche, del giubbotto ad alta
visibilità e dei guanti ma soprattutto di un vestiario ulteriore rispetto a quello messo a
disposizione dalla società, con alcune differenziazioni in ragione delle specifiche mansioni
svolte.
Dall'istruttoria è anche emerso che la società rivolgeva espresse raccomandazioni ai
lavoratori di coprirsi bene.
Senza il vestiario descritto dai testimoni, ossia “plurimi capi di vestiario, tra i quali,
calzamaglie, uno o più paia di calze pesanti, maglie termiche, felpe, sciarpe, cappelli,
salopette, pantaloni e guanti da sci”, non sarebbe stato possibile per i lavoratori accedere ai
pagina 18 di 22 luoghi di lavoro e svolgere l'attività lavorativa. Tanto basta per respingere le censure della
società, non rilevando che il vestiario ulteriore non fosse formalmente indicato tra i DPI.
Né si ravvisano difformità tra le versioni dei testimoni in ordine al vestiario necessario,
essendo pacifica una certa differenziazione in ragione delle specifiche mansioni svolte.
Né rileva il luogo ove dovessero cambiarsi, se negli spogliatoi o nel magazzino, in quanto ciò
che rileva è che dovessero cambiarsi e che lo facessero una volta entrati nei luoghi di lavoro,
essendo impensabile che giungessero da casa e vi facessero ritorno indossando tutti i capi
necessari per ripararsi da un freddo compreso tra 0 e 4 gradi, anche in pieno inverno.
Quanto alla quantificazione del c.d. “tempo tuta”, le censure della società non appaiono
idonee a scalfire le argomentazioni del primo giudice che si è basato sulle dichiarazioni
testimoniali, diversificando il tempo relativo alle operazioni di vestizione/svestizione effettuate
a inizio turno ed a fine turno ed il tempo relativo alle operazioni di vestizione/svestizione
effettuate prima e dopo la pausa pranzo.
Considerato che pacificamente la retribuzione degli odierni appellati è stata commisurata al
tempo di effettiva esecuzione della prestazione lavorativa all'interno del magazzino
refrigerante, in ragione degli orari risultanti dalle timbrature effettuate solo dopo aver
indossato gli indumenti protettivi, all'inizio del turno, e prima di dismetterli, dopo la fine del
turno, corretta è la retribuzione con la maggiorazione contrattualmente dovuta per il lavoro
straordinario (pari al 30%)…….”.
Ne discende che anche il terzo, quarto e sesto motivo di appello sono infondati.
Infine, anche il quinto motivo di appello relativo alla erronea responsabilità solidale di
[...]
con le altre società è infondato per le seguenti ragioni. CP_1
pagina 19 di 22 Risulta pacifica e documentale, dagli del I grado di giudizio, la sussistenza di un contratto di appalto tra e e risulta documentalmente Controparte_1 Controparte_4
provato il subappalto tra quest'ultima (espressamente definita “appaltatore”) e
[...]
. Parte_2
Il fatto che il contratto tra e Controparte_4 Parte_2
sia stato definito “contratto di affidamento” e che nello stesso sia specificato che
[...]
la prima “riveste il ruolo di Rappresentante Comune della “Rete di Impresa” denominata
“Strategy”, costituita in data 16.02.2016, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito e previsto
dall'articolo 3, comma 4 ter e ss. D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, come convertito, con
modificazioni, dalla Legge 9 aprile 2009, n. 33 e successive modificazioni, e persegue la
propria attività imprenditoriale per il tramite delle imprese aderenti alla predetta Rete di
Impresa” e che “nell'ambito del “contratto di Rete” e per quanto concerne l'affidamento dei
servizi oggetto dei contratti di Appalto l'affidamento dei medesimi alle Società retiste” (cfr.
doc. 6, fascicolo , non è dirimente. CP_1
E' documentale che abbia “sottoscritto con il Committente Controparte_4
contratto di appalto avente ad oggetto la gestione e l'esecuzione continuativa Controparte_1
dei depositi, dei servizi di scarico e di carico e movimentazione merci alimentari con gestione
dei bancali presso la… filiale sita in Mairano di Casaletto Lodigiano…” (cfr. doc. 6, fascicolo
; le tre convenute, dunque, hanno dato vita a un'operazione sostanzialmente CP_1
riconducibile allo schema di cui all'art. 29 D. Lgs. 276/2003.
Sul punto, il Supremo Collegio ha avuto modo di chiarire che la previsione in commento “…è
volta ad incentivare un utilizzo più virtuoso dei contratti di appalto, inducendo il committente a
selezionare imprenditori affidabili, onde evitare che i meccanismi di decentramento e di
pagina 20 di 22 dissociazione tra titolarità del contratto di lavoro e utilizzazione della prestazione operino in
danno del lavoratore (Cass. n. 31768 del 2018); che, alla stregua dei suesposti principi, deve
ritenersi che, indipendentemente dalla possibilità di configurare nell'affidamento dei lavori alla
singola consorziata un vero e proprio subappalto (come peraltro ritenuto dalla risalente Cass.
n. 6208 del 2008), lo stesso vincolo contrattuale esistente fra il committente e il e CP_9
tra e consorziate, in virtù del quale il primo agisce quale mandatario delle seconde, CP_9
non può non rendere il committente solidalmente responsabile D. Lgs. n. 276 del 2003, ex art.
29, degli inadempimenti delle consorziate, dovendo ravvisarsi in queste ultime (rectius: in
quelle che, tra di esse, abbiano avuto affidati i lavori) le “appaltatrici” vere e proprie, rispetto
alle quali sorge la medesima esigenza di assicurare la particolare tutela in favore dei
lavoratori di cui all'art. 29, cit., al fine di preservarli dal rischio dell'inadempimento del proprio
datore di lavoro” (Cass. Civ., Sez. Lav., 20 dicembre 2021, n. 40782).
Principi, quelli appena richiamati, che si ritengono applicabili anche al caso di specie, per cui va confermata la responsabilità solidale ex art. 29, comma 2, D.lgs. 276/2003.
Alla luce delle argomentazioni tutte che precedono, dirimenti ed assorbenti di ogni altra questione, il gravame deve essere respinto, con conferma della sentenza impugnata.
Le spese del grado seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della causa,
dell'attività svolta in giudizio, sono poste a carico integralmente dell'appellante e liquidate in euro 3.000,00, oltre spese generali e oneri accessori come per legge in favore di parte appellata con distrazione in favore degli avvocati antistatari. Controparte_2
Nulla per le spese nei confronti delle altre parti appellate, in quanto rimaste contumaci.
pagina 21 di 22 Si dà atto che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato art. 1 comma
17 L.228/12.
PQM
Rigetta l'appello avverso la sentenza n. 2604/2024 del Tribunale di Milano.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio, in favore di liquidate complessivamente in euro 3.000,00, oltre spese Controparte_2
generali ed accessori di legge, con distrazione in favore degli avvocati antistatari.
Si dà atto che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato art. 1 comma
17 L.228/12.
Milano 24 Giugno 2025
Il Giudice Ausiliario Rel. Il Presidente
(Dott.ssa Giuseppina LOCOROTONDO) (Dott.ssa Silvia Marina RAVAZZONI)
pagina 22 di 22
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Milano, sezione lavoro, composta da:
Dott.ssa Silvia Marina RAVAZZONI Presidente
Dott.ssa Susanna MANTOVANI Consigliere
Dott.ssa Giuseppina LOCOROTONDO Giudice Ausil. Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, in grado di appello, iscritta al n. R.G. 1286/2024, avverso la sentenza n.
2604/2024, del Tribunale di Milano, Dott. LU IE, promossa da:
(Cod. Fisc. e P. Iva , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, sig. rappresentata e difesa, dagli Avv.ti Paola Parte_1
AN e RI CA rispettivamente del Foro di Milano e Roma, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei nominati difensori, sito in Milano (20123 - MI), via E.
Panzacchi 6.
APPELLANTE
C/
Cod. Fisc. ), rappresentato e difeso dagli Controparte_2 CodiceFiscale_1
pagina 1 di 22 Avvocati Roberto Sparpaglione e Stefano Sparpaglione ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Milano alla Via Podgora, 4
APPELLATO
[...]
Controparte_3
( ), P.IVA_2
APPELLATA CONTUMACE
E
[...]
Controparte_3 Controparte_4
APPELLATA CONTUMACE
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
PER L' APPELLANTE
“Voglia la Corte di Appello di Milano, ogni contraria istanza disattesa e respinta, in riforma
della sentenza n. 2604/2024 emessa dal Tribunale ordinario di Milano, Sez. Lavoro, Dott.
LU IE (pubbl. il 22 maggio 2024), a seguito di procedimento R.G. n. 4798/2023 nella
causa promossa dal sig. contro l'odierna appellante, Controparte_2
accertare e dichiarare la mancanza di legittimità attiva del sig. per il periodo CP_2
dall'inizio del rapporto di lavoro (1° aprile 2018) e sino alla sottoscrizione della verbale di
conciliazione in sede sindacale (17 dicembre 2019) e per l'effetto accertare e dichiarare che
nulla è dovuto al sig. qualunque titolo, anche a titolo di tempo-tuta; CP_2
pagina 2 di 22 accertare e dichiarare che nulla è dovuto al sig. a titolo di tempo-tuta e, per CP_2
l'effetto, condannare il sig. alla restituzione degli importi ricevuti da in CP_2 CP_1
ottemperanza alla sentenza di primo grado;
In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto dell'odierno ricorso in
appello, accertare e dichiarare che il tempo tuta è da retribuire come lavoro ordinario e, per
l'effetto, condannare il sig. alla restituzione a delle somme corrisposte in CP_2 CP_1
eccedenza per effetto della sentenza impugnata;
In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto del presente ricorso in
appello, ridurre le domande secondo equità, in particolare, escludendo dalla quantificazione
del tempo-tuta i minuti richiesti relativamente alle asserite operazioni di vestizione e
svestizione durante la pausa pranzo;
in ogni caso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 246 c.p.c. accertare e dichiarare l'incapacità a
testimoniare dei testimoni escussi nel primo grado di giudizio sig.ri , Controparte_5 CP_6
, , e, per l'effetto, accertare e dichiarare la
[...] Testimone_1 Testimone_2
nullità e l'inutilizzabilità delle testimonianze assunte dai testi escussi nella prima fase di
giudizio;
In via istruttoria: ammettersi prova per interrogatorio formale e testimoni su tutte le
circostanze indicate nella narrativa in fatto di cui ai capitoli dal n. 1 al n. 68, da intendersi
precedute dall'espressione vero che, nonché la prova contraria su tutti i capitoli avversi che
dovessero essere ammessi. Si indicano i seguenti testimoni a prova diretta e contraria:
, . Testimone_3 Testimone_4 Testimone_5 Tes_6
Con vittoria di spese, diritti, ed onorari di causa”.
pagina 3 di 22 PER L'APPELLATO Controparte_2
respingere l'Appello, confermando la sentenza di primo grado.
In via subordinata, qualora non fosse riconosciuto quale orario straordinario, accertare e dichiarare che il tempo impiegato giornalmente dall'Appellato per indossare e dismettere gli indumenti di lavoro è qualificabile come orario di lavoro effettivo ordinario e come tale retribuitile e disporre quindi CTU ad hoc per la quantificazione del dovuto.
Con vittoria di spese del giudizio, da distrarsi in favore dei Procuratori che se ne dichiarano antistatari.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. il sig. onveniva in giudizio Controparte_2 Controparte_3
(in qualità di datrice di lavoro), nonché (in qualità di committente
[...] Controparte_1
dell'appalto) e al fine di sentire accertare e dichiarare che il Controparte_4
tempo impiegato giornalmente dal ricorrente per indossare e dismettere gli indumenti di lavoro è qualificabile come orario di lavoro effettivo e come tale da retribuirsi come lavoro straordinario, nonché condannare per l'effetto le convenute in via solidale al pagamento della somma lorda di euro 5.891,20, o alla diversa somma ritenuta di giustizia.
A sostegno delle proprie rivendicazioni, il ricorrente deduceva di aver lavorato ininterrottamente dal 1° aprile 2018 presso il magazzino di situato in Mairano, Controparte_1
Via Sant'Angelo 15, come socio lavoratore di inquadrato come Controparte_3
operaio ed inserito nel V° livello del CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizioni con contratto di 40 ore a tempo indeterminato (doc. 2: contratto di lavoro del fascicolo di primo grado).
pagina 4 di 22 era, allora, società affidataria dell'appaltatrice Controparte_3 Controparte_4
per lo svolgimento dei servizi di logistica all'interno del magazzino a temperatura
[...]
controllata (da 0 a 4°) di proprietà di società appaltante. CP_1
Specificava di aver svolto mansioni di picking all'interno dello stabilimento di Mairano,
nell'ambito dell'appalto di servizi tra e che complessivamente, ogni giorno, CP_3 CP_1
impiegava 40 minuti di tempo per dette operazioni di vestizione e svestizione, così distribuiti:
10 minuti all'inizio del turno - 10 minuti all'inizio della pausa pranzo - 10 minuti alla fine della pausa pranzo - 10 minuti alla fine del turno); che detto tempo non sarebbe mai stato retribuito dalla datrice di lavoro.
Rassegnava le seguenti conclusioni: “Accertare e dichiarare che il tempo impiegato
giornalmente dal ricorrente per indossare e dismettere gli indumenti di lavoro è qualificabile
come orario di lavoro effettivo e come tale da retribuirsi sotto specie di lavoro straordinario.
Per l'effetto, condannare ed in via solidale e Controparte_3 Controparte_1
a corrispondere al Ricorrente la somma di €. 5.891,20 a tale Controparte_4
titolo o la maggiore o minor somma che sarà ritenuta all'esito dell'istruttoria. In via
subordinata, qualora non fosse riconosciuto quale orario straordinario, accertare e dichiarare
che il tempo impiegato giornalmente dal Ricorrente per indossare e dismettere gli indumenti
di lavoro è qualificabile come orario di lavoro effettivo ordinario e come tale retribuitile. Per
l'effetto, condannare ed in via solidale e Controparte_3 Controparte_1
a corrispondere al Ricorrente la somma di €. 4.531,69 a titolo Controparte_4
di differenze retributive o la maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, da determinarsi
anche in via equitativa ex articolo 432 cpc. Con vittoria di spese del giudizio”.
pagina 5 di 22 Nel giudizio di I grado si costituiva solo contestando tutte le Controparte_3
richieste avversarie e chiedendo il rigetto del ricorso, mentre e Controparte_1 [...]
venivano dichiarate contumaci. Controparte_4
Il Tribunale ha accolto il ricorso così disponendo:” 1) dichiara che il tempo impiegato
giornalmente dal ricorrente per indossare e dismettere gli indumenti di lavoro è qualificabile
come orario di lavoro effettivo e come tale è da retribuirsi come lavoro straordinario;
2) condanna, di conseguenza, le resistenti, in solido tra loro, al pagamento in favore del
ricorrente della somma lorda di euro 4.422,82, per le causali di cui in motivazione, oltre
interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione delle singole componenti
del credito sino al soddisfo;
3) condanna le resistenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite dell'istante che
liquida in complessivi euro 2.700,00, oltre IVA, CPA e rimborso delle spese generali nella
misura del 15%.”
Dopo aver delineato il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento ha rilevato che secondo gli insegnamenti della Suprema Corte si può ben affermare, che “nel rapporto di
lavoro subordinato …. il tempo necessario ad indossare la divisa aziendale rientra nell'orario
di lavoro se è assoggettato al potere di conformazione del datore di lavoro;
l'eterodirezione
può derivare dall'esplicita disciplina d'impresa o risultare implicitamente dalla natura degli
indumenti, o dalla specifica funzione che devono assolvere, quando gli stessi siano diversi da
quelli utilizzati o utilizzabili secondo un criterio di normalità sociale dell'abbigliamento” (Cass.
Civ., Sez. Lav., 26 gennaio 2016, n. 1352).
pagina 6 di 22 Dunque, elemento essenziale ai fini del riconoscimento della sussistenza del potere di etero-
organizzazione datoriale è che vi sia una stretta correlazione tra l'espletamento della prestazione lavorativa e la necessità di indossare uno specifico indumento da lavoro.
Il Tribunale ha ritenuto, sulla base delle dichiarazioni testimoniali, che l'istante abbia provato la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del diritto invocato.
I testi assunti, colleghi del ricorrente, hanno confermato che all'interno del magazzino ove operava l'istante la temperatura oscilla tra 0 e 4° C e che, per resistere a quelle temperature per l'intera durata del turno, è indispensabile indossare indumenti idonei a proteggere dal freddo ulteriori rispetto a quelli forniti dall'azienda, sia pure differenziati in ragione delle specifiche mansioni svolte.
Inoltre, ha rilevato che è documentale che la Parte_2
abbia imposto, così come indicato nel DVR, l'utilizzo di dispositivi di
[...]
protezione individuale atti a contrastare il rischio termico: dunque, oltre alle scarpe antinfortunistiche S1P, indumenti ad alta visibilità e guanti per rischio meccanico, altresì
“indumenti termici di protezione contro il freddo”.
Non vi sono dubbi sulla circostanza che la abbia ritenuto necessaria Controparte_3
l'adozione di dispositivi di protezione individuale contro il rischio termico;
si tratta, peraltro, di abbigliamento che mai avrebbe potuto essere indossato prima di arrivare sul posto di lavoro.
Sulla base di tali osservazioni ha ritenuto sussistente il diritto dell'istante alla retribuzione con riferimento al tempo di vestizione e svestizione degli indumenti da lavoro, in quanto mai remunerato.
pagina 7 di 22 Per quel che attiene alla quantificazione delle differenze retributive a tal titolo dovute, ha ritenuto ragionevole la prospettazione dell'istante che ha chiesto il riconoscimento di dieci minuti per ciascun cambio. Infatti risulta provato che il ricorrente, per provvedere alla vestizione/svestizione presso agli spogliatoi aziendali, debba salire due rampe di scale,
accedere agli spogliatoi, indossare/dismettere gli indumenti da lavoro, scendere le due rampe di scale e raggiungere la timbratrice.
Non ha riconosciuto il medesimo tempo per le operazioni di vestizione/svestizione effettuate,
prima e dopo la pausa pranzo, rilevando che risulta plausibile che il ricorrente prima di iniziare la pausa pranzo non dismetta tutti gli indumenti di lavoro (come, per esempio, le calzamaglie,
le doppie calze, le magliette termiche e simili), risultando più verosimile che lo stesso si limiti a togliere solo quelli di maggior ingombro e/o a più elevata protezione termica.
Avuto riguardo alla fruizione delle pause pranzo, dunque, ha ritenuto congruo riconoscere cinque minuti per ciascuna operazione svolta in entrata e in uscita dal magazzino refrigerato.
Per queste ragioni ha condannato a corrispondere al ricorrente la retribuzione a CP_3
tal titolo spettante in ragione di complessivi trenta minuti al giorno.
Tenuto conto dell'orario di lavoro settimanale complessivamente osservato dai lavoratori, il suddetto lavoro dovrà essere retribuito con la maggiorazione contrattualmente dovuta per il lavoro straordinario pari al 30%.
Quindi ha condannato le resistenti, in solido tra loro, al pagamento nei confronti del ricorrente dell'importo lordo di Euro 4.422,82, oltre interessi e rivalutazione.
pagina 8 di 22 Ha ritenuto che nessuna incidenza possa avere su tale importo il Verbale di Conciliazione
sindacale depositato telematicamente dalla difesa della solo in data CP_3
22.05.2024.
In disparte la tardività della eccezione di improponibilità parziale delle domande formulata dalla difesa della (il verbale di conciliazione sindacale è stato sottoscritto in CP_3
data 17.12.2019, mentre il ricorso è stato depositato il 17.05.2023), ha osservato che nel verbale in questione non vi è alcuna rinuncia esplicita formalizzata dal ricorrente al riconoscimento del compenso per tempo tuta: peraltro nel verbale si parla di rinunce ad un ricorso non identificato.
Del pagamento dell'importo in questione debbono rispondere, in via solidale ex art. 29, co. 2,
D. Lgs. 276/2003, e Controparte_1 Controparte_4
Sul punto, pare sufficiente evidenziare come sia pacifica la sussistenza di un contratto di appalto tra e e come risulti Controparte_1 Controparte_4
documentalmente provato il subappalto tra quest'ultima (espressamente definita
“appaltatore”) e . Parte_2
È documentale che abbia “sottoscritto con il Controparte_4
Committente contratto di appalto avente ad oggetto la gestione e l'esecuzione Controparte_1
continuativa dei depositi, dei servizi di scarico e di carico e movimentazione merci alimentari con gestione dei bancali presso la… filiale sita in Mairano”.
Le tre convenute, dunque, hanno dato vita a un'operazione sostanzialmente riconducibile allo schema di cui all'art. 29 D. Lgs. 276/2003.
pagina 9 di 22 Con ricorso in appello del 22.11.2024 la società , ha proposto Controparte_1
impugnazione avverso la sentenza.
All'udienza del 25.03.25, La Corte verificata la regolarità del ricorso in appello alla
[...]
ne dichiarava la contumacia;
dava atto che il difensore della Controparte_4 [...]
aveva depositato istanza di interruzione del processo attesa l'apertura del CP_3
procedimento giudiziale della cooperativa , come da sentenza depositata Controparte_7
del Tribunale di Milano n. 206/2025, per cui dichiarava l'interruzione del giudizio.
Con ricorso in riassunzione ex art. 303 c.p.c. del 07.04.2025, ha riassunto il Controparte_1
procedimento nei confronti di della Liquidazione Controparte_2 CP_3 [...]
- e della Liquidazione Giudiziale Controparte_3 Controparte_4
- .
[...]
Primo motivo di appello intestato:” 1) Erronea valutazione del verbale di conciliazione”
Rileva che è documentale la circostanza per cui in data 17 dicembre 2019 il ricorrente ha sottoscritto un verbale in forza del quale ha percepito delle somme di denaro a fronte della rinuncia nei confronti di , ma anche di “a tutte le azioni ed Controparte_3 Controparte_1
alle domande eventualmente proposte con ricorso, nonché ad ogni altra pretesa, ragione o
diritto comunque connessi e/o collegati, anche in via indiretta e relativamente al periodo
intercorso tra l'inizio del rapporto di lavoro con ad oggi” (art. 4, CP_8 CP_3
Doc. 3).
Si legge ancora nel verbale all'articolo 7 che “le parti dichiarano che la transazione avviene ai
sensi dell'art. 1965 e ss c.c. e con la sua sottoscrizione le parti si danno atto dell'estinzione
pagina 10 di 22 totale della controversia a tutti gli effetti derivanti da disposizioni di legge o da contratti
collettivi e individuali”.
Chiede che la Corte d'appello, nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto dell'appello e quindi di conferma della sentenza impugnata, voglia escludere dal conteggio delle somme eventualmente dovute quelle asseritamente qualificabili come tempo-tuta maturate tra il
1/4/2018 e il 17/12/2019, in quanto detto periodo è da intendersi coperto e regolato dal verbale di conciliazione sindacale sottoscritto in data 17/12/2019.
Secondo motivo di appello Intestato: “Erronea valutazione dell'istruttoria testimoniale”
Evidenzia che i soggetti che hanno deposto nell'ambito di questo giudizio sono stati, o sono ancora, ricorrenti in giudizi che hanno ad oggetto le medesime domande e vedono convenute le medesime parti;
tutte le persone ascoltate dal primo Giudice avevano uno specifico interesse a far sì che la vicenda del collega avesse un certo esito, ovvero quello CP_2
del riconoscimento del tempo tuta: una conclusione che, all'evidenza, avrebbe determinato un effetto favorevole a livello collettivo.
Terzo motivo di appello intestato: “Erronea ricostruzione dei fatti in merito all'accertamento
del tempo-tuta”.
Sostiene che il primo Giudice ha completamente omesso di considerare che il lavoratore non
è riuscito a provare l'essenziale circostanza della eterodirezione rispetto ai tempi di vestizione/svestizione, ovvero non è riuscito a dimostrare che fosse ad Controparte_3
obbligare i dipendenti ad indossare indumenti ulteriori rispetto a quelli forniti ed ad indossarli sul luogo di lavoro.
pagina 11 di 22 In assenza di vincoli imposti dal datore di lavoro, il periodo di vestizione non può essere considerato orario di lavoro effettivo.
Anche i testimoni hanno chiaramente riferito che gli unici indumenti da indossare sono Tes_7
quelli indicati come DPI, ovvero le scarpe antiinfortunistiche e la giacca termica.
Quarto motivo di appello intestato: “In merito all'errata quantificazione del tempo tuta nella
pausa pranzo”
Ritiene che dall'istruttoria testimoniale non emergano elementi sufficienti a dimostrare che,
durante la pausa pranzo, il ricorrente fosse effettivamente impegnato in attività di vestizione e svestizione tali da giustificare una retribuzione per il cosiddetto tempo tuta.
I lavoratori di usufruivano di una pausa pranzo lunga, di circa 1 ora. CP_3
Durante detta pausa erano liberi di fare ciò che vogliono: di restare nello stabilimento pranzando nella sala mensa, di andare a casa, di pranzare in macchina, di stare nel cortile.
Chiede, pertanto l'esclusione del periodo della pausa pranzo dai conteggi retributivi, in ragione dell'assenza di un obbligo aziendale vincolante, della mancata prova da parte del ricorrente e delle contraddizioni insormontabili emerse dalle dichiarazioni testimoniali.
Quinto motivo di appello intestato: “Sulla condanna di in via solidale ex art. 29 comma 1 CP_1
del D. Lgs. 276/2003”
Sostiene che la sentenza impugnata ha erroneamente configurato una responsabilità solidale di ex art. 29 del D.lgs. 276/2003, estendendola in modo indiscriminato a Controparte_1
somme e crediti che non rientrano nel perimetro di applicazione della norma.
L'art. 29 comma 1 del D.lgs. 276/2003 stabilisce infatti che il committente imprenditore risponde in solido con l'appaltatore esclusivamente per i crediti retributivi, contributivi e pagina 12 di 22 assicurativi maturati dai lavoratori dell'appaltatore in relazione a prestazioni concretamente e direttamente collegate all'esecuzione del contratto di appalto.
La ratio della norma è chiara: evitare che il committente, pur beneficiando delle prestazioni lavorative rese nell'ambito dell'appalto, possa sottrarsi al pagamento di quanto effettivamente spettante ai lavoratori nel caso di inadempienza dell'appaltatore. Tuttavia, tale responsabilità
non può essere invocata in modo automatico o presunto, ma deve essere rigorosamente circoscritta ai crediti che soddisfano i requisiti oggettivi e soggettivi previsti dalla normativa. Il
giudice di prime cure ha incluso tra i crediti ritenuti soggetti alla responsabilità solidale del committente le somme richieste a titolo di tempo tuta.
Tuttavia, il tempo impiegato per la vestizione e svestizione degli abiti da lavoro non può
essere automaticamente considerato tempo retribuitile, né può rientrare nel concetto di trattamenti retributivi strettamente intesi.
Nel caso di specie, il lavoratore ha richiesto il pagamento di somme a titolo di tempo tuta senza fornire prova adeguata dell'esistenza di un obbligo datoriale che imponesse la vestizione e svestizione all'interno del luogo di lavoro, né ha dimostrato che tali operazioni fossero soggette a etero-direzione da parte dell'appaltatore.
non ha mai esercitato alcun potere direttivo, organizzativo o disciplinare nei Controparte_1
confronti dei lavoratori dell'appaltatore.
Sesto motivo di appello intestato: “Sulla qualificazione del tempo tuta come lavoro
straordinario e sui conteggi.”
Ad avviso di la pronuncia di primo grado è totalmente erronea anche nella Controparte_1
parte in cui il primo Giudice, senza fornire neppure una minima argomentazione, ha dichiarato pagina 13 di 22 che il lavoratore avesse diritto non solo alle differenze retributive per il tempo tuta, ma anche alla maggiorazione del 30% in quanto detto tempo sarebbe qualificabile come “lavoro straordinario”.
Per cui, nella denegata e non creduta ipotesi in cui la Corte d'appello intenda confermare la pronuncia di primo grado, chiede che il quantum delle differenze retributive asseritamente dovute a titolo di tempo tuta siano ricalcolate in termini di retribuzione ordinaria e non straordinaria.
Nel giudizio in riassunzione si è costituito l'appellato che chiede il rigetto Controparte_2
dell'appello con conferma della sentenza di primo grado, mentre Controparte_3
- e , nonostante
[...] Controparte_4
la regolarità della notifica, sono rimasti contumaci.
All'udienza del 24.06.2025, dopo la discussione orale, la causa è stata decisa come da dispositivo in calce trascritto.
*******
Il ricorso in appello è infondato per cui va integralmente rigettato.
In relazione al primo motivo di gravame relativo all'erronea valutazione del Verbale di
Conciliazione Sindacale del 17.12.2019, si osserva quanto segue.
Risulta pacifico tra le parti, che il verbale di conciliazione è stato sottoscritto dal lavoratore presso il luogo di lavoro, ossia presso “la sede operativa della Controparte_3
presso il magazzino di Mairano…”. CP_1
pagina 14 di 22 La Corte di Cassazione ha recentemente affermato che la transazione “non può essere
validamente conclusa presso la sede aziendale, non potendo quest'ultima essere annoverata
tra le sedi protette mancando del carattere di neutralità indispensabile a garantire, unitamente
all'assistenza prestata dal rappresentante sindacale, la libera determinazione della volontà
del lavoratore”; ciò in quanto “nel sistema normativo sopra descritto [n.d.e. quello di cui all'art. 2113 c.c.], la protezione del lavoratore non è affidata unicamente alla assistenza del
rappresentante sindacale, ma anche al luogo in cui la conciliazione avviene, quali
concomitanti accorgimenti necessari al fine di garantire la libera determinazione del
lavoratore nella rinuncia a diritti previsti da disposizioni inderogabili e l'assenza di
condizionamenti, di qualsiasi genere” (Cass. Civ., Sez. Lav., 15 aprile 2024, n. 10065).
I luoghi selezionati dal Legislatore all'art. 2113 c.c. hanno, dunque, carattere tassativo e non ammettono equipollenti, sia perché direttamente collegati all'organo deputato alla conciliazione, sia in ragione della finalità di assicurare al lavoratore un ambiente neutro,
estraneo al dominio e all'influenza della controparte datoriale.
il Giudice di Legittimità ha precisato che – qualora la conciliazione sia conclusa in una sede diversa da quella “protetta” – l'onere della prova grava sul datore di lavoro chiamato a dimostrare che, nonostante la sede “non protetta”, il lavoratore ha comunque avuto piena consapevolezza delle dichiarazioni negoziali sottoscritte, grazie all'effettiva assistenza sindacale (cfr. Cass. Civ., Sez. Lav., 18 gennaio 2024, n. 1975).
Come noto, d'altronde, al rappresentante sindacale è richiesto un ruolo attivo, non meramente formale e/o burocratico, così che deve risultare provato che lo stesso abbia utilmente consigliato il lavoratore sugli aspetti convenienti e lo abbia, altresì, preavvertito degli pagina 15 di 22 effetti dell'atto e della irreversibilità degli stessi (cfr. Cass. Civ., Sez. Lav., 23 ottobre 2013, n.
24024; Cass. Civ., Sez. Lav., 3 aprile 2002, n. 4730).
Nel caso di specie, non ha né allegato né offerto di provare che – a dispetto Controparte_1
del luogo di formalizzazione – la conciliazione prodotta in atti è stata sottoscritta con piena consapevolezza circa la portata delle rinunzie ivi cristallizzate: la convenuta si è limitata a postulare, in via oltremodo generica, che i lavoratori sarebbero stati resi edotti dal rappresentante sindacale.
Peraltro, deve rilevarsi l'assenza di un ulteriore elemento necessario ai fini della validità del verbale, ovvero la res litigiosa, se si considera che al punto 5 del verbale le parti dichiaravano di rinunciare ai diritti e agli atti relativi al giudizio di cui alla lettera d) delle premesse, salvo che di tale asserito giudizio non vi è menzione nelle premesse ove, anzi, nemmeno compare la lettera d).
Pertanto, il motivo di appello va rigettato.
Infondato è anche il secondo motivo con cui l'appellante ha censurato la sentenza rilevando che i soggetti che hanno deposto nell'ambito del giudizio di I grado sono stati, o sono ancora,
ricorrenti in giudizi che hanno ad oggetto le medesime domande e vedono convenute le medesime parti;
tutte le persone ascoltate dal primo Giudice avevano uno specifico interesse a far sì che la vicenda del collega avesse un certo esito, ovvero quello del CP_2
riconoscimento del tempo tuta: una conclusione che, all'evidenza, avrebbe determinato un effetto favorevole a livello collettivo.
A tale proposito la Corte richiama la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui
L'interesse che dà luogo ad incapacità a testimoniare, a norma dell'art. 246 cod. proc. civ., è
pagina 16 di 22 quello giuridico, personale, concreto, che comporta la legittimazione a proporre l'azione
ovvero ad intervenire in un giudizio, sicché la circostanza che penda una diversa, anche se
analoga, controversia tra un teste e una delle parti in causa non vale a determinare la
sussistenza di un interesse del teste nella causa nella quale deve deporre, mentre la
valutazione delle risultanze della prova testimoniale e il giudizio sull'attendibilità del teste
involgono un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito.( Cass. Sez Lav. sent. n
9652/2003) (cfr. Cass. Sez. Lav, Sentenza n. 14612 del 23/06/2006)
Non è quindi sufficiente l'elemento oggettivo di avere instaurato un altro giudizio per privare di attendibilità le dichiarazioni del teste, ma è necessario che emergano altri elementi idonei ad inficiare il valore probatorio delle dichiarazioni, elementi che l'appellante non ha in alcun modo individuato e che a parere della Corte non emergono dal tenore delle dichiarazioni.
In relazione al terzo, quarto e sesto motivo di appello, che possono essere trattati congiuntamente stante la stretta correlazione, questo Collegio si riporta e richiama ai sensi dell'art. 118 cpc, condividendo quanto affermato, la sentenza n. 673/24 di questa Corte,
sovrapponibile alla presente fattispecie: “Quanto al c.d. “tempo tuta”, la società appellante
non contesta la procedura di vestizione/svestizione osservata dai lavoratori prima della
timbratura ad inizio turno e dopo la timbratura a fine turno - tra l'altro confermata anche
dall'istruttoria svolta-, che quindi deve essere data per pacifica.
Ciò che la società contesta è la sussistenza dell'eterodirezione in quanto, diversamente da
quanto sostenuto dal giudice, gli unici indumenti obbligatori imposti dal datore sono solo le
scarpe antinfortunistiche, il giubbotto ad alta visibilità e i guanti, non essendoci controllo da
parte della società sull'adeguatezza e pulizia dell'abbigliamento né obbligo di cambiarsi negli
spogliatoi.
pagina 17 di 22 Va ricordato come la Corte di Cassazione, nel delineare i presupposti per la sussistenza del
diritto alla remunerazione del c.d. “tempo tuta”, abbia di recente ribadito che “nel rapporto di
lavoro subordinato, il tempo per indossare la divisa aziendale rientra nell'orario di lavoro, ove,
attraverso la regolazione contrattuale, venga accertato che tale operazione è diretta dal
datore con riguardo al tempo e al luogo di esecuzione della vestizione;
l'eterodirezione può
derivare dall'esplicita disciplina d'impresa o risultare implicitamente dalla natura degli
indumenti, o dalla specifica funzione che devono assolvere, quando gli stessi siano diversi da
quelli utilizzati o utilizzabili secondo un criterio di normalità sociale dell'abbigliamento” (cfr.
Cass. n. 505/2019, n. 7738/2018, n. 1352/2016).
Nel caso in esame, sicuramente l'obbligo è quello imposto dalle esigenze di produzione ed è
dunque riferibile all'interesse aziendale e non certo alla scelta discrezionale del lavoratore.
Del resto, è pacifico, per come merso dall'istruttoria svolta, la necessità per ripararsi dal
freddo (i lavoratori si ricorda svolgevano l'attività lavorativa in ambienti dove la temperatura
oscillava tra 0 e 4 gradi) dell'uso non solo delle scarpe antinfortunistiche, del giubbotto ad alta
visibilità e dei guanti ma soprattutto di un vestiario ulteriore rispetto a quello messo a
disposizione dalla società, con alcune differenziazioni in ragione delle specifiche mansioni
svolte.
Dall'istruttoria è anche emerso che la società rivolgeva espresse raccomandazioni ai
lavoratori di coprirsi bene.
Senza il vestiario descritto dai testimoni, ossia “plurimi capi di vestiario, tra i quali,
calzamaglie, uno o più paia di calze pesanti, maglie termiche, felpe, sciarpe, cappelli,
salopette, pantaloni e guanti da sci”, non sarebbe stato possibile per i lavoratori accedere ai
pagina 18 di 22 luoghi di lavoro e svolgere l'attività lavorativa. Tanto basta per respingere le censure della
società, non rilevando che il vestiario ulteriore non fosse formalmente indicato tra i DPI.
Né si ravvisano difformità tra le versioni dei testimoni in ordine al vestiario necessario,
essendo pacifica una certa differenziazione in ragione delle specifiche mansioni svolte.
Né rileva il luogo ove dovessero cambiarsi, se negli spogliatoi o nel magazzino, in quanto ciò
che rileva è che dovessero cambiarsi e che lo facessero una volta entrati nei luoghi di lavoro,
essendo impensabile che giungessero da casa e vi facessero ritorno indossando tutti i capi
necessari per ripararsi da un freddo compreso tra 0 e 4 gradi, anche in pieno inverno.
Quanto alla quantificazione del c.d. “tempo tuta”, le censure della società non appaiono
idonee a scalfire le argomentazioni del primo giudice che si è basato sulle dichiarazioni
testimoniali, diversificando il tempo relativo alle operazioni di vestizione/svestizione effettuate
a inizio turno ed a fine turno ed il tempo relativo alle operazioni di vestizione/svestizione
effettuate prima e dopo la pausa pranzo.
Considerato che pacificamente la retribuzione degli odierni appellati è stata commisurata al
tempo di effettiva esecuzione della prestazione lavorativa all'interno del magazzino
refrigerante, in ragione degli orari risultanti dalle timbrature effettuate solo dopo aver
indossato gli indumenti protettivi, all'inizio del turno, e prima di dismetterli, dopo la fine del
turno, corretta è la retribuzione con la maggiorazione contrattualmente dovuta per il lavoro
straordinario (pari al 30%)…….”.
Ne discende che anche il terzo, quarto e sesto motivo di appello sono infondati.
Infine, anche il quinto motivo di appello relativo alla erronea responsabilità solidale di
[...]
con le altre società è infondato per le seguenti ragioni. CP_1
pagina 19 di 22 Risulta pacifica e documentale, dagli del I grado di giudizio, la sussistenza di un contratto di appalto tra e e risulta documentalmente Controparte_1 Controparte_4
provato il subappalto tra quest'ultima (espressamente definita “appaltatore”) e
[...]
. Parte_2
Il fatto che il contratto tra e Controparte_4 Parte_2
sia stato definito “contratto di affidamento” e che nello stesso sia specificato che
[...]
la prima “riveste il ruolo di Rappresentante Comune della “Rete di Impresa” denominata
“Strategy”, costituita in data 16.02.2016, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito e previsto
dall'articolo 3, comma 4 ter e ss. D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, come convertito, con
modificazioni, dalla Legge 9 aprile 2009, n. 33 e successive modificazioni, e persegue la
propria attività imprenditoriale per il tramite delle imprese aderenti alla predetta Rete di
Impresa” e che “nell'ambito del “contratto di Rete” e per quanto concerne l'affidamento dei
servizi oggetto dei contratti di Appalto l'affidamento dei medesimi alle Società retiste” (cfr.
doc. 6, fascicolo , non è dirimente. CP_1
E' documentale che abbia “sottoscritto con il Committente Controparte_4
contratto di appalto avente ad oggetto la gestione e l'esecuzione continuativa Controparte_1
dei depositi, dei servizi di scarico e di carico e movimentazione merci alimentari con gestione
dei bancali presso la… filiale sita in Mairano di Casaletto Lodigiano…” (cfr. doc. 6, fascicolo
; le tre convenute, dunque, hanno dato vita a un'operazione sostanzialmente CP_1
riconducibile allo schema di cui all'art. 29 D. Lgs. 276/2003.
Sul punto, il Supremo Collegio ha avuto modo di chiarire che la previsione in commento “…è
volta ad incentivare un utilizzo più virtuoso dei contratti di appalto, inducendo il committente a
selezionare imprenditori affidabili, onde evitare che i meccanismi di decentramento e di
pagina 20 di 22 dissociazione tra titolarità del contratto di lavoro e utilizzazione della prestazione operino in
danno del lavoratore (Cass. n. 31768 del 2018); che, alla stregua dei suesposti principi, deve
ritenersi che, indipendentemente dalla possibilità di configurare nell'affidamento dei lavori alla
singola consorziata un vero e proprio subappalto (come peraltro ritenuto dalla risalente Cass.
n. 6208 del 2008), lo stesso vincolo contrattuale esistente fra il committente e il e CP_9
tra e consorziate, in virtù del quale il primo agisce quale mandatario delle seconde, CP_9
non può non rendere il committente solidalmente responsabile D. Lgs. n. 276 del 2003, ex art.
29, degli inadempimenti delle consorziate, dovendo ravvisarsi in queste ultime (rectius: in
quelle che, tra di esse, abbiano avuto affidati i lavori) le “appaltatrici” vere e proprie, rispetto
alle quali sorge la medesima esigenza di assicurare la particolare tutela in favore dei
lavoratori di cui all'art. 29, cit., al fine di preservarli dal rischio dell'inadempimento del proprio
datore di lavoro” (Cass. Civ., Sez. Lav., 20 dicembre 2021, n. 40782).
Principi, quelli appena richiamati, che si ritengono applicabili anche al caso di specie, per cui va confermata la responsabilità solidale ex art. 29, comma 2, D.lgs. 276/2003.
Alla luce delle argomentazioni tutte che precedono, dirimenti ed assorbenti di ogni altra questione, il gravame deve essere respinto, con conferma della sentenza impugnata.
Le spese del grado seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della causa,
dell'attività svolta in giudizio, sono poste a carico integralmente dell'appellante e liquidate in euro 3.000,00, oltre spese generali e oneri accessori come per legge in favore di parte appellata con distrazione in favore degli avvocati antistatari. Controparte_2
Nulla per le spese nei confronti delle altre parti appellate, in quanto rimaste contumaci.
pagina 21 di 22 Si dà atto che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato art. 1 comma
17 L.228/12.
PQM
Rigetta l'appello avverso la sentenza n. 2604/2024 del Tribunale di Milano.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio, in favore di liquidate complessivamente in euro 3.000,00, oltre spese Controparte_2
generali ed accessori di legge, con distrazione in favore degli avvocati antistatari.
Si dà atto che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato art. 1 comma
17 L.228/12.
Milano 24 Giugno 2025
Il Giudice Ausiliario Rel. Il Presidente
(Dott.ssa Giuseppina LOCOROTONDO) (Dott.ssa Silvia Marina RAVAZZONI)
pagina 22 di 22