Ordinanza cautelare 2 marzo 2026
Sentenza breve 4 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VII, sentenza breve 04/05/2026, n. 2818 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2818 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02818/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00957/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 957 del 2026, proposto da
IA HI, rappresentata e difesa dall'avvocato Ippolito Matrone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Castellammare di Stabia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Tramontano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento, previa sospensione:
- dell’ordinanza dirigenziale n. 452 del 05.12.2025 prot.n. 90610, notificata in data 12.12.2025, relativa alla sanzione pecuniaria pari a € 20.000,00.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Castellammare di Stabia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore la dott.ssa RI AZ D'IO e uditi nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2026 per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Premesso che con il ricorso all’esame è dedotta l’illegittimità dell’ordinanza dirigenziale con cui è stata irrogata la sanzione pecuniaria di €. 20.000,00, per inottemperanza alla precedente ordinanza di demolizione da parte del dante causa della ricorrente, nelle more deceduto, ponendo a fondamento dell’impugnativa, tra l’altro, la nullità della notifica di detta ingiunzione di demolizione;
Rilevato che il volontario inadempimento all’ordine di ripristino si pone quale presupposto della irrogazione della sanzione pecuniaria, la quale consegue alla sua mancata esecuzione nei termini fissati;
Ritenuto fondato il rilievo di nullità della notifica del predetto atto presupposto nei confronti del defunto marito della ricorrente, in quanto eseguita ai sensi dell’art. 140 c.p.c. senza il rispetto delle formalità essenziali previste dalla norma;
Rilevato al riguardo che, a fronte della irreperibilità relativa del destinatario, la procedura notificatoria richiede il compimento di tre adempimenti indefettibili (deposito presso la casa comunale, affissione dell’avviso e invio della raccomandata informativa), nonché la prova del perfezionamento mediante produzione dell’avviso di ricevimento della raccomandata;
- che nel caso di specie, l’Amministrazione comunale, pur a seguito dell’incombente istruttorio disposto dal Collegio, ha depositato documentazione dalla quale, tuttavia, non è dato evincere il compimento di tutte le attività prescritte, con conseguente impossibilità di ritenere perfezionato il procedimento notificatorio nei confronti del detinatario;
Osservato, in termini generali, che la notificazione costituisce condizione di efficacia dell’ordine di demolizione, con la conseguenza che, sebbene la sua invalidità non incide sulla legittimità intrinseca dell’atto, essa tuttavia, preclude la produzione dei suoi effetti nei confronti della parte destinataria e, in particolare, per quanto ne importa, preclude l’adozione degli atti sanzionatori conseguenti alla sua inottemperanza, dovendosi considerare l’ingiunzione come non conosciuta dal destinatario;
Ritenuto, conclusivamente, che la nullità della notifica dell’ingiunzione di demolizione comporta l’illegittimità derivata della successiva sanzione pecuniaria disposta sull’erronea convinzione della sua conoscenza e volontaria inottemperanza;
Ritenuto, quindi, che il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento dell’ordinanza impugnata, salvi gli ulteriori atti;
Ritenuto, infine, che le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con attribuzione al procuratore antistatario;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – Napoli (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato, salvi gli ulteriori atti.
Condanna l’amministrazione alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente che liquida in complessivi €. 1.500,00, oltre accessori come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
RI AU AD, Presidente
RI AZ D'IO, Consigliere, Estensore
Anna Abbate, Consigliere
| L'ST | IL PRESIDENTE |
| RI AZ D'IO | RI AU AD |
IL SEGRETARIO