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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/03/2025, n. 551 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 551 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
Proc. n. 15910/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
Dott.ssa Simona Rossi Giudice rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella procedura iscritta al N.R.V.G. 15910/24 sul ricorso svolto da e;
Parte_1 Parte_2
letti gli atti ed i documenti allegati;
lette le condizioni concordate dalle parti ed il visto del P.M. del 27.12.2024;
ritenutane l'equità e congruità;
rilevato che non vi è luogo a provvedere sulle spese trattandosi di domanda congiunta;
visto l'art.473-bis .51 c.p.c.
DISPONE
in conformità a quanto indicato nelle note congiunte del 17.2.25, depositate il 21.2.25, e, segnatamente: “1. affido delle figlie minorenni, ed , ad entrambi i genitori, Per_1 Persona_2 secondo le disposizioni sull'affidamento condiviso, con prevalente collocazione e residenza anagrafica presso la madre nella casa familiare di Roma via Fabio Gori 58, che rimarrà nell'esclusiva disponibilità della sig.ra in qualità di genitore collocatario, e delle figlie Parte_1
ed , con tutti i mobili che attualmente l'arredano;
2. sull'immobile di cui sopra grava Per_1 Per_2
mutuo intestato al sig. , con saldo residuo pari ad euro 88.000,00, i cui ratei resteranno a Parte_2
carico dello stesso fino alla completa estinzione, mentre rimarranno a carico della sig.ra Pt_1
le utenze, il condominio e tutte le spese di ordinaria amministrazione, salvo diversi ed
[...] 2 espressi accordi tra le parti;
3. a seguito dell'interruzione del rapporto di convivenza il sig.
è andato a vivere presso l'abitazione della propria madre in Roma, Piazza della Parte_2
Rocca n. 4, che offre spazi adeguati alle esigenze delle piccole ed nei giorni di Per_1 Per_2
frequentazione con il padre;
4. le parti eserciteranno in modo paritetico la potestà genitoriale assumendo di comune accordo le decisioni più importanti nell'interesse delle figlie, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni delle stesse. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa le questioni relative alle figlie;
5. entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sulle figlie per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza;
6. il sig. potrà tenere con sé le Parte_2
figlie: nei fine settimana alternati, dal sabato mattina alla domenica sera;
nel corso di ciascuna settimana, per due volte alla settimana, con possibilità di ospitarle anche per il pernottamento presso la sua nuova residenza, con giorni ed orari da concordarsi di volta in volta tra le parti, conformemente agli impegni dei genitori e delle minori;
7. il sig. comunque potrà vedere Parte_2 le figlie ogni altra volta lo vorrà, previo avviso, anche telefonico, all'ex compagna. A questo proposito, in ragione della turnazione che caratterizza il lavoro di entrambi i genitori, gli stessi si obbligano reciprocamente a trasmettersi i rispettivi turni di lavoro con congruo preavviso;
8. le parti inoltre concordemente stabiliscono che: ° le minori trascorreranno con ciascun genitore durante le festività natalizie la metà dei giorni delle vacanze scolastiche, ad anni alterni dal 23 al
30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
° durante le festività pasquali trascorreranno la metà dei giorni delle vacanze scolastiche con ciascuno genitore e ad anni alterni il giorno di Pasqua o il lunedì dell'angelo; ° durante le vacanze estive trascorreranno inoltre con ciascun genitore due settimane consecutive da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno, mentre il resto del periodo estivo verrà suddiviso tra entrambi i genitori, secondo la medesima cadenza del periodo scolastico;
° ponti primaverili, 2 giugno, altre festività, compleanni, onomastici e altre ricorrenze nel corso dell'anno verranno trascorse dalle minori alternandoli annualmente tra i genitori. Altrettanto varrà per il compleanno delle minori, salvo che le parti si accordino per trascorrerlo insieme.
9. ciascun genitore comunicherà all'altro, prima di ogni eventuale partenza, il luogo ove trascorrerà le vacanze insieme con le minori, unitamente ad un recapito telefonico ove diverso da quello abituale;
10. il sig. corrisponderà alla sig.ra un contributo per il Parte_2 Parte_1 mantenimento delle figlie minorenni ed pari ad € 300,00 (trecento/00) mensili, da Per_1 Per_2
rivalutarsi anno per anno secondo le variazioni ISTAT come per legge e da corrispondersi tramite bonifico bancario entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come classificate, disciplinate ed individuate dal Protocollo d'intesa adottato dal Tribunale di
Roma, cui si rinvia e che fa parte integrante del presente accordo;
11. le parti pattuiscono che gli 3 assegni familiari verranno destinati alla sig.ra 12. le parti prestano sin d'ora il Parte_1
consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire le figlie nel proprio passaporto”.
-nulla sulle spese.
Roma 3.3.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Simona Rossi Dott.ssa Marta Ienzi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
Dott.ssa Simona Rossi Giudice rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella procedura iscritta al N.R.V.G. 15910/24 sul ricorso svolto da e;
Parte_1 Parte_2
letti gli atti ed i documenti allegati;
lette le condizioni concordate dalle parti ed il visto del P.M. del 27.12.2024;
ritenutane l'equità e congruità;
rilevato che non vi è luogo a provvedere sulle spese trattandosi di domanda congiunta;
visto l'art.473-bis .51 c.p.c.
DISPONE
in conformità a quanto indicato nelle note congiunte del 17.2.25, depositate il 21.2.25, e, segnatamente: “1. affido delle figlie minorenni, ed , ad entrambi i genitori, Per_1 Persona_2 secondo le disposizioni sull'affidamento condiviso, con prevalente collocazione e residenza anagrafica presso la madre nella casa familiare di Roma via Fabio Gori 58, che rimarrà nell'esclusiva disponibilità della sig.ra in qualità di genitore collocatario, e delle figlie Parte_1
ed , con tutti i mobili che attualmente l'arredano;
2. sull'immobile di cui sopra grava Per_1 Per_2
mutuo intestato al sig. , con saldo residuo pari ad euro 88.000,00, i cui ratei resteranno a Parte_2
carico dello stesso fino alla completa estinzione, mentre rimarranno a carico della sig.ra Pt_1
le utenze, il condominio e tutte le spese di ordinaria amministrazione, salvo diversi ed
[...] 2 espressi accordi tra le parti;
3. a seguito dell'interruzione del rapporto di convivenza il sig.
è andato a vivere presso l'abitazione della propria madre in Roma, Piazza della Parte_2
Rocca n. 4, che offre spazi adeguati alle esigenze delle piccole ed nei giorni di Per_1 Per_2
frequentazione con il padre;
4. le parti eserciteranno in modo paritetico la potestà genitoriale assumendo di comune accordo le decisioni più importanti nell'interesse delle figlie, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni delle stesse. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa le questioni relative alle figlie;
5. entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sulle figlie per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza;
6. il sig. potrà tenere con sé le Parte_2
figlie: nei fine settimana alternati, dal sabato mattina alla domenica sera;
nel corso di ciascuna settimana, per due volte alla settimana, con possibilità di ospitarle anche per il pernottamento presso la sua nuova residenza, con giorni ed orari da concordarsi di volta in volta tra le parti, conformemente agli impegni dei genitori e delle minori;
7. il sig. comunque potrà vedere Parte_2 le figlie ogni altra volta lo vorrà, previo avviso, anche telefonico, all'ex compagna. A questo proposito, in ragione della turnazione che caratterizza il lavoro di entrambi i genitori, gli stessi si obbligano reciprocamente a trasmettersi i rispettivi turni di lavoro con congruo preavviso;
8. le parti inoltre concordemente stabiliscono che: ° le minori trascorreranno con ciascun genitore durante le festività natalizie la metà dei giorni delle vacanze scolastiche, ad anni alterni dal 23 al
30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
° durante le festività pasquali trascorreranno la metà dei giorni delle vacanze scolastiche con ciascuno genitore e ad anni alterni il giorno di Pasqua o il lunedì dell'angelo; ° durante le vacanze estive trascorreranno inoltre con ciascun genitore due settimane consecutive da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno, mentre il resto del periodo estivo verrà suddiviso tra entrambi i genitori, secondo la medesima cadenza del periodo scolastico;
° ponti primaverili, 2 giugno, altre festività, compleanni, onomastici e altre ricorrenze nel corso dell'anno verranno trascorse dalle minori alternandoli annualmente tra i genitori. Altrettanto varrà per il compleanno delle minori, salvo che le parti si accordino per trascorrerlo insieme.
9. ciascun genitore comunicherà all'altro, prima di ogni eventuale partenza, il luogo ove trascorrerà le vacanze insieme con le minori, unitamente ad un recapito telefonico ove diverso da quello abituale;
10. il sig. corrisponderà alla sig.ra un contributo per il Parte_2 Parte_1 mantenimento delle figlie minorenni ed pari ad € 300,00 (trecento/00) mensili, da Per_1 Per_2
rivalutarsi anno per anno secondo le variazioni ISTAT come per legge e da corrispondersi tramite bonifico bancario entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come classificate, disciplinate ed individuate dal Protocollo d'intesa adottato dal Tribunale di
Roma, cui si rinvia e che fa parte integrante del presente accordo;
11. le parti pattuiscono che gli 3 assegni familiari verranno destinati alla sig.ra 12. le parti prestano sin d'ora il Parte_1
consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire le figlie nel proprio passaporto”.
-nulla sulle spese.
Roma 3.3.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Simona Rossi Dott.ssa Marta Ienzi