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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 03/02/2025, n. 48 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 48 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA Oggetto
Opposizione ad avviso di In nome del Popolo italiano addebito
TRIBUNALE DI PERUGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, in persona del G.O.P. dott. Paolo Sconocchia, nella causa civile iscritta al n.
249/2020 Ruolo G. Lav. Prev. Ass., promossa da
in proprio e quale socio al 50% della società “ Parte_1 [...]
(avv. avv. Giovanbattista Parte_2
Ferillo - avv. Valerio De Fusco)
- ricorrente -
nei confronti di
(avv. Mirella Arlotta) CP_1
- convenuto - ha emesso, ai sensi dell'art. 429 c.p.c, all'udienza del 03 febbraio 2025, leggendo la motivazione ed il dispositivo, la seguente
SENTENZA
Con ricorso iscritto a ruolo in data 06/03/2020 ha proposto opposizione Parte_1
avverso l'avviso di addebito numero 380 2017 00013905 15 000 e avverso l'avviso di addebito numero 380 2019 00006892 36 000 notificati in data 29/01/2020, con i quali l' gli ha CP_1
chiesto, rispettivamente, a titolo di contributi omessi, il pagamento di euro 68,29 ed euro
2.689,11 per i contributi, avuto riguardo alle posizioni lavorative di , Persona_1 Per_2
e
[...] Persona_3
In particolare, il credito preteso dall' attiene ai rapporti di lavoro subordinato con i suddetti CP_1 nominativi, intrattenuti dalla società “ Parte_2
(di seguito, “ ), operante nell'ambito della
[...] Parte_2
ristorazione in AS RA, via Brigata Garibaldi n. 1.
A sostegno dell'opposizione, ha, preliminarmente, esposto le difficoltà Parte_1
operative ed economiche conseguenti agli inadempimenti contrattuali del socio
[...]
culminati nell'assenza dal lavoro dall'agosto del 2013, che avevano infine Parte_3
Pag. 1 di 18 comportato nell'agosto dell'anno successivo lo scioglimento della società e la cessione dell'attività di impresa.
Ha, inoltre, lamentato l'insoddisfacente rendimento lavorativo della dipendente
[...]
, assunta in prova dall'agosto al novembre del 2013 stigmatizzandone l'iniziativa di Per_1 rivolgersi, alla fine del 2014 - inizi del 2015, all' Controparte_2
per denunciare di non aver percepito la giusta retribuzione per il periodo lavorativo svolto e per avere indicato come lavoratori assunti quali “aiuto cuoco” dalla “ Parte_2
(rispettivamente per i periodi dal 14 agosto del 2013 al 30 novembre e dal 2 ottobre 2013 al 6 ottobre 2013) anche altri due soggetti, e sconosciuti al Persona_2 Persona_3
ricorrente, ragione per cui, dopo avere soddisfatto, pro bono pacis, le richieste economiche avanzate dalla versandole l'importo di euro 280,00 a titolo di TFR, aveva provveduto Per_1
in data 29/06/2019 a sporgere querela nei confronti di tutti e tre i suddetti nominativi.
In punto di diritto, il ricorrente ha anzitutto eccepito la violazione dell'articolo 25 del decreto
Legislativo del 26 febbraio 1999 numero 46, avendo l' proceduto all'iscrizione a ruolo dei CP_1 contributi pretesi per l'anno 2013 in data 09/12/2017, vale a dire successivamente al termine perentorio del 31/12/2014 o comunque al termine del 31/12/2016 ove si volesse far decorrere il termine di iscrizione a ruolo dalla conoscenza avuta dall'Istituto a seguito della denuncia presentata dalla lavoratrice all'Ispettorato del lavoro.
Con un secondo motivo, il ricorrente ha eccepito l'inesistenza della notifica degli avvisi impugnati sostenendo che, attesa l'intervenuta estinzione della società “ Parte_2
a seguito della sua cancellazione dal Registro delle Imprese, la notifica degli avvisi di
[...] addebito avrebbe dovuto essere eseguita ”in maniera del tutto diversa” in quanto, se non si fraintende il senso delle deduzioni svolte dal ricorrente sul punto, quest'ultimo potrebbe essere considerato erede della società estinta solo ove abbia vantato o venga dimostrato che ha diritto di vantare un credito nei confronti dell'ente estinto.
Con un terzo motivo, il ricorrente ha, comunque, eccepito la nullità della notifica degli avvisi di addebito in quanto notificati presso la sede in AS RA (PG) alla via Brigata Garibaldi
n. 1 della “ ”, senza Parte_2
alcun invio anche ai soci e e inviando poi al Parte_1 Parte_3 solo ricorrente gli avvisi impugnati in unica busta senza l'indicazione se la notifica fosse stata eseguita personalmente ovvero per altra sua veste, con violazione del principio della pari responsabilità dei soci.
Pag. 2 di 18 Con un primo motivo di merito, poi, il ricorrente ha eccepito l'intervenuta prescrizione del credito portato dai due avvisi di addebito impugnati in quanto riferito a presunte irregolarità compiute nell'anno 2013.
Sempre nel merito, il ricorrente ha, anzitutto, contestato il credito intimato con la notifica dell'avviso di addebito numero 380 2019 00006892 36 000, riferito dal ricorrente alle presunte posizioni lavorative di e sostenendo che questi ultimi Persona_2 Persona_3 non erano stati mai coinvolti nelle attività lavorative della “ . Parte_2
Il ricorrente ha, infine, contestato la fondatezza del credito di euro 68.29 intimato con l'avviso n. 380 2017 00013905 15 000, riferito dal ricorrente alla posizione lavorativa di
[...]
per il periodo agosto-ottobre 2013, sostenendo che, come già anticipato, la medesima, Per_1 per ottenere soddisfazione dei presunti crediti lavorativi, si sarebbe rivolta all'Ispettorato del lavoro e avrebbe persino fatto ricorso a falsi testimoni per avallare la propria posizione.
Su tali premesse, previa richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva degli avvisi di addebito impugnati, il ricorrente ha concluso per l'annullamento degli avvisi di addebito impugnati e per la conseguente dichiarazione che “... nulla è dovuto all' Controparte_3
, sede di Perugia, a qualsiasi titolo e per qualsiasi ragione dedotta nel presente giudizio
[...] dalla società “ Controparte_4
nonché da essi soci in proprio”.
[...]
In data 29/10/2021 si è costituito in giudizio l' evidenziando, anzitutto, che la società CP_1
“ non si era estinta, ma ne era stato solo deliberato in data 22/03/2019 Parte_2
lo scioglimento ed era stata posta in liquidazione
Nel merito, per quanto di rilievo ai fini del presente giudizio, l' resistente ha ribadito che CP_3 la “ aveva assunto in data 14/08/2014 Catasti Valentina, come Parte_2
apprendista part time, con mansioni di cameriera di ristorante, rapporto risoltosi poi in data
31/03/2014 a seguito di licenziamento.
Ha evidenziato che con verbale ispettivo 23 novembre 2016 la DTL di Perugia, sulla base delle dichiarazioni rilasciate dai lavoratori interessati, aveva concluso che la “ Parte_2
aveva occupato, rispettivamente dal 28 agosto 2013 al 30 settembre 2013 e dal 02 ottobre
[...]
2013 al 06 ottobre 2013, anche i lavoratori e , senza averli Persona_3 Persona_2
assunti regolarmente, ragione per cui in data 28/06/2018 aveva inviato a Parte_3
quale legale rappresentante della “ , un avviso di pagamento
[...] Parte_2
per il periodo agosto 2013 – novembre 2013, riguardante sia i contributi pretesi per il maggior
Pag. 3 di 18 imponibile retributivo in riferimento alla posizione della lavoratrice , sia per i Persona_1 contributi dovuti per l'impiego “in nero” dei lavoratori e . Persona_3 Persona_2
Quanto ai motivi di opposizione svolti dal ricorrente, l' resistente ha dato atto di avere CP_3 notificato con un'unica busta, a ciascuno dei soci della , gli Parte_4
avvisi di addebito, deducendo che tale forma di notifica avrebbe raggiunto il suo scopo, dovendosi concludere che la società era venuta a conoscenza (nella persona del socio illimitatamente responsabile in veste del quale ha agito il ricorrente) del credito preteso dall' opponendolo, con la conseguenza che, ove, diversamente, si riconoscesse alla CP_1
Società una sua propria capacità giuridica distinta dai soci, il ricorrente sarebbe privo di legittimazione attiva a proporre l'opposizione.
In secondo luogo, l' ha contestato la eccepita decadenza ai sensi dell'art. 25 D.lgs. n. 46/99 CP_1
sostenendo, comunque, che il suddetto termine deve essere fatto decorrere dal verbale ispettivo del 23 novembre 2016, mentre l'esatto ammontare del credito era stato contestato con avviso bonario del 2018, con conseguente tempestiva formazione dell'avviso di addebito n. 380 2019
n 00006892 36 000; ha, in ogni caso, osservato che il giudice deve entrare nel merito della fondatezza della domanda di pagamento dell'istituto previdenziale.
Quanto ai contributi richiesti con la notifica dell'avviso di addebito n. 380 2017 00013905 15
000, relativi al mese di agosto, settembre, ottobre 2013 regolarmente denunciati dalla Società datrice di lavoro, ma non totalmente corrisposti alla gestione lavoratori dipendenti, l' ha CP_1
dichiarato di avere abbandonato il credito, con conseguente cessazione della materia del contendere.
Inoltre, l' resistente ha contestato l'eccezione di intervenuta prescrizione del credito CP_3
riferito al periodo agosto – novembre 2013 stante l'effetto interruttivo del termine derivante dall'invio dell'avviso bonario di pagamento in data 28 giugno 2018.
Nel merito, l' ha ribadito la sussistenza del credito, richiamando alcune circostanze di CP_1
natura presuntiva quali:
- il fatto che la , sin dai mesi successivi all'apertura dell'attività nel Parte_2
novembre del 2012, aveva sempre avuto una persona con mansioni di cuoco, non essendo sufficiente, a tal proposito, l'attività lavorativa prestata con i caratteri dell'abitualità e della prevalenza da entrambi i soci iscritti alla gestione commercianti;
- l'aumento del volume d'affari nel 2013 denunciato all'erario;
- le dimensioni dei locali;
Pag. 4 di 18 - i problemi di salute del socio iscritto alla gestione commercianti Parte_3
solo fino al 31/07/2013;
- le concordanti dichiarazioni rilasciate dai suddetti lavoratori.
In sintesi, secondo gli assunti dell' , la “ , per l'esercizio della CP_1 Parte_2 propria attività di ristorazione, per il periodo oggetto di recupero contributivo di cui all'avviso di addebito n. 380 2017 00013905 15 000, aveva avuto necessità di assumere, oltre che
[...]
come cameriera, anche un aiuto cuoco, nelle persone prima di Per_1 Persona_3
e, poi, nella prima settimana di ottobre 2013 (in occasione della visita in Assisi di
[...]
) di Rossini, senza effettuare in entrambi i casi alcuna denuncia. Per_4
Sulla base di tali premesse, l' ha così concluso: CP_1
“dichiarare cessata la materia del contendere con riferimento all'avviso di addebito n. 380
2017 00013905 15 000, respingere l'opposizione in quanto inammissibile in parte qua e/o infondata in fatto ed in diritto, confermando per l'effetto l'avviso di addebito n. 380 2019
00006892 36 000 ed il relativo credito contributivo, comprensivo di somme aggiuntive, condannando in ogni caso il ricorrente, nella sua qualità di socio illimitatamente responsabile al pagamento degli importi di cui al titolo esecutivo opposto o, comunque, al pagamento di quei diversi importi, maggiori o minori, che risulteranno dovuti ad istruttoria esperita. in via subordinata dichiarare il difetto di legittimazione attiva di parte ricorrente.
Con vittoria di spese ed onorari di causa”.
Con ordinanza riservata del 20/04/2022 l'originaria giudice assegnataria ha ammesso la prova testimoniale articolata dall' resistente, autorizzandolo altresì a produrre gli atti di sgravio CP_3
relativi all'avviso di addebito n. 380 2017 00013905 15 000.
La causa, medio tempore riassegnata per la trattazione e definizione allo scrivente, è stata istruita mediante la prova testimoniale come sopra ammessa e, all'esito, è stata rinviata all'odierna udienza di discussione, tenutasi mediante collegamento da remoto, e viene decisa ai sensi dell'art. 429 del codice di procedura civile.
Alle parti è stato concesso un termine per il deposito di note difensive conclusionali.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Considerazioni preliminari
Preliminarmente, va osservato che il ricorso è ammissibile in quanto tempestivamente proposto entro il termine perentorio (cfr. Cass. nn. 14692/07, 17978/08, 2835/09, 8900/10, 8931/11,
18145/12, 14990/16, 25156/17) di 40 giorni previsto dall'art. 24 D. Lgs. n. 46/99, decorrente
Pag. 5 di 18 dalla data di notifica della cartella esattoriale, disciplina applicabile anche all'avviso di addebito
(nella fattispecie, notificato in data 17/02/2015) in virtù dell'espresso rinvio operato dall'art. 30, comma 14, del D.L. 31.05.2010, n. 78.
Inoltre, preso atto dello sgravio eseguito (cfr. documentazione prodotta dall' resistente CP_3
in data 28/07/2022), deve dichiararsi l'intervenuta cessazione della materia del contendere con riferimento al credito intimato con l'avviso di addebito n. 380 2017 00013905 15 000.
Devono essere altresì respinte, in quanto infondate, le altre eccezioni pregiudiziali sollevate dal ricorrente, dovendosi osservare che la notifica dell'avviso di addebito oggetto della presente decisione ha comunque raggiunto lo scopo, avendo consentito al ricorrente di avere piena conoscenza e consapevolezza del suo contenuto e dovendo comunque il giudice entrare nel merito dell'accertamento della fondatezza della pretesa contributiva azionata dall' a CP_3
prescindere dalla valutazione sulla tempestività o tardività dell'iscrizione a ruolo del credito previdenziale.
Infatti, dopo un'iniziale oscillazione giurisprudenziale, la Suprema Corte ritiene ormai che la decadenza prevista dal citato art. 25 ha natura meramente processuale: “In breve, quella di cui al d.lgs. n. 46 del 1999, art. 25 cit., è una decadenza processuale e non sostanziale. Ciò è altresì confermato a) dal tenore testuale della norma, che parla di decadenza dall'iscrizione a ruolo del credito e non di decadenza dal diritto di credito o dalla possibilità di azionarlo nelle forme ordinarie;
b) dall'impossibilità di estendere in via analogica una decadenza dal piano processuale anche a quello sostanziale (per principio generale le norme in tema di decadenza sono di stretta interpretazione: cfr., ad esempio, Cass. 25.5.12 n. 8350); c) dalla non conformità all'art. 24 Cost., di un'opzione interpretativa che negasse all'istituto la possibilità di agire in giudizio nelle forme ordinarie;
d) dalla rado, evincibile anche dai lavori preparatori, dell'introduzione del meccanismo di riscossione coattiva dei crediti previdenziali a mezzo iscrizione a ruolo, intesa a fornire all'ente un più agile strumento di realizzazione dei crediti
(il che la Corte Cost. ha ritenuto costituzionalmente legittimo: v. ordinanza n. 111/07), non già
a renderne più difficoltosa l'esazione imponendo brevi termini di decadenza;
e) dal rilievo che la scissione fra titolarità del credito previdenziale e titolarità della relativa azione esecutiva
(quest'ultima in capo all'agente della riscossione) mal si concilierebbe con un'ipotesi di decadenza sostanziale”. 40 Seguendo quest'impostazione - che diversi giudici di merito avevano abbracciato anche prima dell'intervento della Suprema Corte41 - qualora nel corso del giudizio di opposizione instaurato dal presunto debitore che eccepisce l'intervenuta decadenza, l'Ente impositore si difenda anche nel merito, il Giudice, pur accertando
Pag. 6 di 18 l'invalidità della cartella/avviso, dovrà comunque esaminare il merito della pretesa, sicché il credito potrà essere dichiarato sussistente a definizione del giudizio, con pronuncia di condanna al relativo pagamento”.
In tempi ancora più recente è stato chiaramente precisato che in tema di riscossione di contributi e premi assicurativi, il giudice dell'opposizione alla cartella esattoriale, che ritenga illegittima l'iscrizione a ruolo, non può limitarsi a dichiarare tale illegittimità, ma deve esaminare la fondatezza della domanda di pagamento dell'istituto previdenziale, valendo gli stessi principi che governano l'opposizione a decreto ingiuntivo (Cass. 24/04/2014, n. 9310); nello specifico, la Suprema Corte ha testualmente osservato che “una volta eletta la strada di introdurre una opposizione nel merito della pretesa contributiva, si è aperto un giudizio a cognizione integrale su diritti ed obblighi inerenti al rapporto contributivo (Cass. n. 26395 del 2013; Cass. n. 14149 del 2012; Cass. n. 23660 del 2009; Cass. n. 5763 del 2002) al cui esito occorreva accertare – come la Corte territoriale ha fatto – se il debito vantato dalla sussisteva o meno, rispetto CP_5 al quale l'eventuale alterazione della sequenza procedimentale prevista dalla legge – quale la mancata notificazione della cartella di pagamento – non era di per sé rilevante per determinare
l'estinzione della pretesa contributiva”.
Nello stesso senso, sono rinvenibili altre pronunce della Cassazione quali, a titolo esemplificativo, Sentenza 17 giugno 2014, n. 13722; Sentenza 27 maggio 2014, n. 11839;
Sentenza 8 maggio 2014, n. 9959; Sentenza 14 marzo 2014, n. 6040, che hanno tutte stabilito il principio secondo cui in tema di riscossione di contributi e premi assicurativi, il giudice dell'opposizione alla cartella esattoriale che ritenga illegittima l'iscrizione a ruolo non può limitarsi a dichiarare tale illegittimità, ma deve esaminare nel merito la fondatezza della domanda di pagamento dell'istituto previdenziale, valendo gli stessi principi che governano l'opposizione a decreto ingiuntivo, comportando semmai l'impossibilità dell' di avvalersi CP_1
del titolo esecutivo, che in ogni caso scaturirebbe dalla esecutività della sentenza che decida nel merito (confronta, recentemente, Cassazione n. 15327/2016 e n. 15446/2016).
Deve essere rigettata anche l'eccezione preliminare di merito d'intervenuta prescrizione del credito in quanto il relativo termine risulta interrotto dall'avviso bonario di pagamento del
22/06/2018, recapitato in data 28/06/2018 (doc. n. 18 allegato alla memoria di costituzione
). CP_1
2. Oggetto del giudizio e merito.
Ritenute infondate le eccezioni pregiudiziali in ordine ai presunti vizi di notifica dei titoli opposti, la presente decisione attiene, pertanto, alla verifica, nel merito, della pretesa creditoria
Pag. 7 di 18 portata dall'avviso di addebito n. 80 2019 00006892 36 000 con il quale l' ha chiesto, il CP_1
pagamento a titolo di contributi dovuti alla gestione lavoratori dipendenti della somma di euro
2.689,11, che parte ricorrente riferisce alle posizioni di e Persona_2 Persona_3
Va doverosamente premesso che, conformemente alla giurisprudenza di merito e di legittimità ed in base alla regola generale dettata dall'art. 2697 del codice civile, avendo la parte ricorrente assolto all'onere di contestazione sulla medesima incombente, l'onere di provare la sussistenza dei presupposti delle pretese contributive fatte valere con l'avviso di addebito impugnato ricada sull' . CP_1
A tal ultimo proposito, va ribadito il principio giurisprudenziale secondo cui nelle controversie di opposizione a cartella esattoriale aventi ad oggetto le pretese degli enti previdenziali, questi ultimi vanno considerati attori sostanziali e, su di essi, grava, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di fornire la prova dei fatti costitutivi delle pretese, sia con riguardo all'an, sia con riguardo al quantum (cfr. Cass. Civ. Sez. lav. n. 22862/2010 secondo cui “In tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo, con la conseguenza che la sussistenza del
CP_ credito contributivo dell preteso sulla base di verbale ispettivo, deve essere comprovata dall' con riguardo ai fatti costitutivi rispetto ai quali il verbale non riveste efficacia CP_3 probatoria”); recentemente, secondo Cassazione, n. 13880 del 7/7/2016, “i verbali redatti dagli ispettori del lavoro o dai funzionari degli enti previdenziali (al pari di quelli redatti dagli altri pubblici ufficiali) fanno piena prova, fino a querela di falso, unicamente dei fatti attestati nel verbale di accertamento come avvenuti alla presenza del pubblico ufficiale o da lui compiuti, mentre la fede privilegiata non si estende alla verità sostanziale delle dichiarazioni rese da terzi al pubblico ufficiale, le quali, pur potendo essere valutate ai fini del raggiungimento della prova, non possono mai assurgere al valore di vero e proprio accertamento, addossando
l'onere di fornire la prova contraria al soggetto sul quale esso non grava (cfr. Cass. n. 12108 del 2010): posto infatti che, per principio generale, le prove devono di norma raccogliersi nel processo nel contraddittorio delle parti e con le garanzie derivanti dalla responsabilità penale connessa alla falsa testimonianza, l'utilizzazione di fonti probatorie estranee al processo e con mero valore indiziario richiede che il giudice di merito dia adeguata ragione della non necessità di accertamenti ulteriori (arg. ex Cass. n. 11746 del 2007), i quali all'occorrenza possono e debbono disporsi eventualmente anche d'ufficio, in considerazione dell'ulteriore principio secondo cui, nel rito del lavoro e in particolare nella materia della previdenza e
Pag. 8 di 18 assistenza, caratterizzata dall'esigenza di contemperare il principio dispositivo con quello della ricerca della verità materiale, occorre che il giudice, allorché le risultanze di causa offrono significativi dati di indagine, eserciti anche in grado di appello, ex articolo 437 c.p.c., il potere- dovere di provvedere d'ufficio agli atti istruttori sollecitati dal materiale probatorio già acquisito e idonei a superare l'incertezza sui fatti costitutivi dei diritti in contestazione (cfr.
Cass. n. 2379 del 2007)”.
Un'ultima considerazione attiene alla valenza delle dichiarazioni rese agli organi ispettivi dai lavoratori interessati: come noto, mentre il verbale delle dichiarazioni raccolte in sede ispettiva costituisce prova piena della dichiarazione, della sua provenienza, del suo contenuto, della data in cui la stessa è stata resa ed insomma di tutti i fatti avvenuti alla presenza dell'ispettore e da lui verbalizzati, il contenuto della dichiarazione non ha, invece, analoga efficacia probatoria, anche se possiede un'attendibilità che può essere infirmata solo da una prova contraria;
in ogni caso, postula anche che la dichiarazione sia intrinsecamente coerente e compatibile con i dati aliunde noti.
In definitiva, le dichiarazioni raccolte in sede ispettiva possono, da sole, possono anche essere poste a fondamento della decisione, salva l'ipotesi in cui sia acquisita prova contraria.
La Suprema Corte di Cassazione, in proposito, ha più volte affermato che “i verbali redatti dagli ispettori del lavoro o dai funzionari degli enti previdenziali (al pari di quelli redatti dagli altri pubblici ufficiali) fanno piena prova, fino a querela di falso, unicamente dei fatti attestati nel verbale di accertamento come avvenuti alla presenza del pubblico ufficiale o da lui compiuti, mentre la fede privilegiata non si estende alla verità sostanziale delle dichiarazioni rese da terzi al pubblico ufficiale, le quali, pur potendo essere valutate ai fini del raggiungimento della prova, non possono mai assurgere al valore di vero e proprio accertamento, addossando l'onere di fornire la prova contraria al soggetto sul quale esso non grava (cfr. Cass. n. 12108 del 2010): posto infatti che, per principio generale, le prove devono di norma raccogliersi nel processo nel contraddittorio delle parti e con le garanzie derivanti dalla responsabilità penale connessa alla falsa testimonianza, l'utilizzazione di fonti probatorie estranee al processo e con mero valore indiziario richiede che il giudice di merito dia adeguata ragione della non necessità di accertamenti ulteriori (arg. ex Cass. n. 11746 del 2007), i quali all'occorrenza possono e debbono disporsi eventualmente anche d'ufficio, in considerazione dell'ulteriore principio secondo cui, nel rito del lavoro e in particolare nella materia della previdenza e assistenza, caratterizzata dall'esigenza di contemperare il principio dispositivo con quello della ricerca della verità materiale, occorre che il giudice, allorché le risultanze di
Pag. 9 di 18 causa offrono significativi dati di indagine, eserciti anche in grado di appello, ex articolo 437
c.p.c., il potere-dovere di provvedere d'ufficio agli atti istruttori sollecitati dal materiale probatorio già acquisito e idonei a superare l'incertezza sui fatti costitutivi dei diritti in contestazione (cfr. Cass. n. 2379 del 2007) (Così, recentemente, Cass., sentenza n. 13380 del
7/7/2016).
Ciò precisato, la soluzione della controversia presuppone l'analisi ed il confronto degli elementi di prova in atti.
Per quanto desumibile dalle allegazioni difensive di parte ricorrente, l'attività ispettiva compiuta dalla Direzione Territoriale del Lavoro di Perugia prende le mosse dalla richiesta di intervento presentata in data da . Persona_1
In sede ispettiva, sono state raccolte le dichiarazioni di , Persona_1 Persona_3
e , vale a dire di tutti i soggetti a cui facevano riferimento le posizioni
[...] Persona_2
lavorative oggetto di verifica ispettiva. ha dichiarato di avere lavorato come cameriera secondo il seguente orario Persona_1 di lavoro: “nelle giornate dal lunedì per mezza giornata dalle 10,00 fino alle 15,00, il martedì il locale era chiuso per riposo settimanale, e dal mercoledì alla domenica ho sempre lavorato dalle 10,00 alle 23,00. Il ristorante il sabato e la domenica era aperto”; ha precisato di avere rispettato tale orario di lavoro fino al mese di dicembre e di essere stata retribuita 50,00 euro a settimana.
La lavoratrice ha inoltre precisato di avere pattuito con il sig. una modifica Parte_3 dell'orario di lavoro a decorrere da gennaio 2014 dalle ore 10,30 alle ore 15,00, nonché un maggior compenso di euro 100,00 a settimana, ma di essere stata subito dopo invitata a non presentarsi per riduzione di lavoro.
Ha dichiarato che era sempre presente per dare indicazioni di lavoro, Parte_1 occupandosi della cucina e che “… solo verso la fine dell'anno 2013, in cucina c'era un ragazzo romeno che l'aiutava, visto l'incremento di lavoro a seguito della visita del Papa ad Assisi, per una settimana vi ha lavorato anche , proprio quando è venuto il papa a Assisi”. Persona_2
ha riferito sull'attività lavorativa di , con cui all'epoca era Persona_2 Persona_1 fidanzato, dichiarando di esserne a conoscenza in quanto “… anche io ho lavorato per circa una settimana “in nero” per aiutare nel locale come aiuto cuoco, stavo in cucina, il cuoco era
era la settimana che doveva esserci la visita di ad Assisi Parte_1 Persona_4 il 04 ottobre del 2013, io ho lavorato dal martedì alla domenica con orario dall'apertura alla chiusura del locale, dalle 10,00 alle 23,00; per tale mia prestazione di lavoro sempre Pt_1
Pag. 10 di 18 mi ha pagato con € 50,00 in contanti complessivamente per la settimana”.
Ha aggiunto di ricordare che “… un periodo non ha lavorato, era il mese di dicembre Per_1
2013 perché c'era poco lavoro e non veniva pagata. Fu richiamata al lavoro a Gennaio 2014
e so che veniva pagata €50.00 alla settimana, ma era che si occupava sia di richiamarla Pt_3 che di pagarla”. ha dichiarato di avere lavorato in prova, come aiuto cuoco e Persona_3
lavapiatti, con un orario dalle 10,00 fino alle 14.00 e dalle 15,30 fino alle 23,00 circa, per tutta la settimana salvo il martedì che era il giorno di chiusura, iniziando nel mese di agosto 2013 e sino all'ultima settimana di settembre 2013: “era la settimana prima che venisse il Papa ad
Assisi; sono andato via perché, nonostante la mia richiesta di assunzione, questo non veniva fatto da Era prevalentemente che dirigeva il tutto;
suo cugino Parte_1 Pt_1
l'ho visto forse due volte, non ricordo nemmeno il nome. Ribadisco che nel periodo che io ho lavorato, con me lavorava , quando io sono andato via ha lavorato Per_1 Persona_2 perché c'era bisogno di personale in quanto era la settimana che doveva venire in visita il
Papa. A tutt'oggi non sono stato pagato per questo lavoro”.
Devono essere poi richiamati gli esiti dell'attività istruttoria svolta nel presente giudizio nel corso delle udienze del 04/03/2024, 03/06/2024 e 14/10/2024.
liberamente sentita sui capitoli di prova articolati dall' , ha Persona_1 CP_1 confermato di essere stata assunta dalla “ in data 14 agosto 2013, come Parte_2
apprendista part time, con mansioni di cameriera di ristorante e che il contratto di lavoro era stato risolto con il licenziamento della lavoratrice in data 31 marzo 2014.
La lavoratrice ha altresì dichiarato che “Escluso il martedì, ho lavorato presso la Parte_2 dalla mattina alla sera;
all'incirca, gli orari potevano essere dalle ore 08:00 alle
[...]
23:00, non so essere più precisa;
non uscivo neanche per fare una pausa di lavoro, ero sempre sul posto di lavoro;
dopo che ha chiamato a lavorare anche , ogni Per_5 Persona_3 tanto, staccavo dal lavoro andandomi a riposare nell'abitazione di quest'ultimo, che era nelle vicinanze. A.D.R.: (avv. Arlotta): Ero l'unica lavoratrice con mansioni di cameriera, comunque preciso che io facevo un po' di tutto, tipo lavare i piatti, aiutare in cucina e, genere, Pt_1 tutto quello che c'era da fare. (avv. De Fusco): È successo, se non ricordo male, poco Tes_1
prima che il rapporto di lavoro si risolvesse, che essendoci poco lavoro il titolare CP_6
mi abbia chiesto di andare comunque a lavorare senza corrispettivo;
a quel punto, io
[...]
mi sono opposta e per qualche giorno non mi sono presentata al lavoro;
in ogni caso, poi la
Pag. 11 di 18 paga concordata di euro 50,00 a settimana me la ha data quando mi sono ripresentata sul posto di lavoro. Ad oggi, non ricordo come poi è stato risolto il rapporto di lavoro”.
La lavoratrice è stata poi sentita quale testimone sulle circostanze relative alla posizione lavorativa di e di , confermando che, pur non ricordando Persona_3 Persona_2 le date, entrambi avevano lavorato alle dipendenze della “ con mansioni Parte_2
di aiuto cuoco.
In riferimento agli orari di lavoro, ha dichiarato di “Non sono in grado di essere più precisa sugli orari di lavoro, ma posso dire che la presenza sul posto di lavoro di coincideva Per_3 in linea di massima con la mia presenza sul posto di lavoro. Con riferimento all'attività del non so dire con precisione gli orari di lavoro. (avv. De Fusco): solitamente mi Per_2 Tes_1
recavo sul posto di lavoro da sola, occasionalmente è capitato che mi abbia accompagnato il sig. so che quest'ultimo ha fatto l'Università dei Sapori, ma non so essere precisa sulla Per_2 data, quanto a mia conoscenza, lui ha sempre svolto l'attività di aiuto cuoco”.
La teste di parte ricorrente dichiaratasi zia acquisita del ricorrente Testimone_2
e madre del socio sentita a prova contraria indiretta sui capitoli Parte_3 ammessi di ha dichiarato di conoscere , avendola “… incontrata un paio CP_1 Persona_1
di volte quando mi sono recata presso i locali della Non so quando è Parte_2
stata assunta, so che è stata assunta quando mio figlio ha avuto un problema di salute ed è stato ricoverato in ospedale, se non ricordo male, per circa una decina di giorni a causa di una allergia. So che l'assunzione era una cosa provvisoria fino a quando non sarebbe rientrato mio figlio;
credo che egli sia rientrato sul posto di lavoro dopo circa una mesata dalle dimissioni ospedaliere. Mio figlio si occupava della sala del ristorante. Quando mio figlio è rientrato al lavoro, il rapporto di lavoro con la si è interrotto in quanto io non l'ho più vista sul Per_1
posto di lavoro dove a me poteva capitare che andassi, a seconda dei casi, anche da tre, quattro volte, o tutti i giorni escluso quando era chiuso. So che la è stata licenziata e non Per_1 ricordo quanto l'attività della è stata chiusa, mio figlio tornava sul Parte_2
lavoro saltuariamente perché continuava ad avere problemi di salute, però ci eravamo messi al tavolo discutendo della chiusura dell'esercizio”.
La teste ha inoltre affermato che “Il ristorante non apriva prima delle 10:30 -11:00 e la Per_1 si occupava della sala e credo venisse non prima dell'orario sopra detto. A me capitava di andare sul posto anche durante l'orario di apertura e preciso che io poi me ne andavo subito in quanto avevo da eseguire il lavoro di scuolabus a AS delle scuole elementari e medie”; ha dichiarato di ritenere che l'orario di lavoro della “… fosse collegato agli impegni Per_1
Pag. 12 di 18 propri di un ristorante e che, quindi, dopo l'orario di pranzo andasse via;
io ho visto la Per_1 lavorare solo durante l'orario per il pranzo, la sera non l'ho vista lavorare”.
Infine, la teste ha asserito di non conoscere i nominativi degli altri lavoratori precisando che la
“ ” non aveva mai avuto aiuto-cuochi, precisando: “Di sera il Ristorante Parte_2 ha lavorato solamente all'inizio, e dopo questa prova iniziale, si è provato di lavorare anche di sera ma, per una serie di circostanze, comprese le condizioni di salute di mio figlio e anche di mio marito, il locale rimaneva chiuso la maggior parte delle volte”.
A sua volta, il teste di parte ricorrente padre di Testimone_3 Parte_5
ha dichiarato che “La sig.ra è stata assunta per un periodo in sostituzione di
[...] Per_1
mio figlio dalla non andavo sempre presso il ristorante, ma Parte_2
abitandovi vicino, passavo di tanto in tanto dandovi un'occhiata e facendo un saluto all'interno. A quello che ricordo la sig.ra ha lavorato gli ultimi mesi prima che il locale Per_1
chiudesse ma non sono in grado di collocare nel tempo il suddetto periodo di lavoro;
non so come si sia concluso detto rapporto di lavoro, mio figlio mi ha riferito che l'impresa aveva regolarmente retribuito la dipendente;
la società era assistita dalla CNA di AS RA”.
Con riferimento agli orari di lavoro osservati dalla lavoratrice, il teste ha dichiarato di sapere che “… la sig.ra lavorava solo negli orari di pranzo, a cena di solito il locale era chiuso Per_1 per mancanza di clientela;
rispetto all'orario di cui mi si chiede, posso dire che il locale solitamente veniva aperto verso le ore 11:00 e chiudeva attorno alle 14:00-14:30; a quel che io ricordo, il locale aveva una giornata di chiusura durante la settimana, non ricordo bene se fosse il lunedì o il martedì; non è vero che la sig.ra negli altri giorni della settimana Per_1
lavorasse fino alle ore 23:00; preciso che, inizialmente, c'era un po' più di clientela e il locale rimaneva aperto anche di sera;
l'apertura del locale è avvenuta nei mesi tra settembre e ottobre non ricordo se dell'anno 2012 o 2013”.
Ha altresì dichiarato di non conoscere né ed ha precisato Persona_3 Persona_2 che “il cuoco era mio nipote ”. Per_6
liberamente sentito rispetto alla propria posizione lavorativa, ha Persona_3 dichiarato di conoscere “il ricorrente oggi presente in aula in quanto lo stesso aveva la
[...] che si trovava all'epoca, mi sembra attorno al 2013, vicino a dove abitavo. Un Parte_2
giorno i miei genitori (il periodo era autunnale, ricordo che stava per arrivare
[...]
) sono andati alla per parlare con Per_4 Parte_2 Parte_1 chiedendogli se potevano prendermi per imparare il mestiere … “Io all'interno del locale ero un tuttofare e, quindi, mi occupavo di lavare i piatti, pulire la cucina, tagliare le cipolle,
Pag. 13 di 18 sbucciare patate, ma non ho mai fatto l'aiuto cuoco in quanto non ne ho la qualifica;
quando preparava i pasti io, per imparare il mestiere, prendevo appunti e poi Parte_1
preparare la ricetta a casa;
quanto al periodo di tempo, può essere quello di circa un mese di cui mi si chiede, sono passati degli anni e non so essere preciso sul punto;
confermo di avere lavorato sotto le direttive di che mi diceva cosa fare ”. Parte_1
Sentito come testimone in ordine alla posizione lavorativa di e Persona_1 Persona_2
ha così dichiarato:
“Quando io sono arrivato alla vi ho già trovato , la Parte_2 Persona_1
quale svolgeva mansioni di cameriera;
io dopo circa un paio di settimane sono andato via in quanto non c'era lavoro, la sig.ra era ancora in attività lavorativa quando io me ne Per_1
sono andato;
non so come si sia concluso il rapporto di lavoro tra la Parte_2
e la sig.ra … Io non andavo tutti i giorni, dipendeva dal lavoro se c'era o meno, io ho Per_1
fatto raramente gli orari serali previsti per la cena. lavorava tutti i giorni, Persona_1
mi pare che ci fosse però un giorno di riposo;
ricordo che lei faceva il pranzo in coincidenza di quando ero presente io e ricordo che durante la pausa, se non ricordo male dopo le ore
15:00-16.00, lei veniva a casa mia a mangiare almeno una paio di volte a settimana (quando non veniva da me andava durante la pausa da una sua cugina che abitava nelle vicinanze e che aveva due bambini piccoli) e ciò lo ha fatto anche dopo che io non sono più andato alla Taverna del Buon Pane. Preciso che io mi recavo alla Taverna attorno alle ore 10:00 (tranne qualche volta quando andavo anche una mezzora prima per preparare cose in cucina) la trovavo sul posto di lavoro. Dopo avere fatto la pausa pomeridiana di cui ho sopra detto Persona_1 tornava alla Taverna, io invece ci tornavo se c'era lavoro fa fare. La pausa che facevamo con
durava più o meno un'ora. Da quello che io ricordi la lavorava tutti i giorni, Per_1 Per_1
escluso uno di riposo, fino a sera, anche dopo le ore 22:00, tutto dipendeva dal fatto se c'era
o meno del lavoro da fare;
da quel che io ricordo solo in un paio di occasioni è capitato che la come io stesso ha smesso di lavorare nel pomeriggio in quanto non c'era lavoro”. Per_1
Ha dichiarato di conoscere “… che era all'epoca il fidanzato di Persona_2 Per_1
da quello che io so per quanto riferitomi da , ha lavorato
[...] Persona_1 Per_2
nella Locanda ma è un periodo successivo rispetto a quando io sono andato via;
da quanto riferitomi da , egli aveva finito una scuola alberghiera” Per_1
Con riferimento alla propria posizione lavorativa, ha dichiarato:
“… io andavo al lavoro alla Locanda quando c'era lavoro, vale a dire quando Parte_1
mi dava la conferma di andare, sicuramente andavo tre volte durante la settimana;
[...]
Pag. 14 di 18 la mattina arrivavo sempre attorno alle ore 09:30 e facevo la pausa attorno alle ore 15:00-
16:00; io raramente tornavo il pomeriggio, tranne quando me lo confermava Parte_1
e quando andavo anche dopo la pausa pomeridiana, cessavo dal lavoro molto prima
[...] di , circa un'ora prima. A.D.R.: Io nel periodo di cui mi si chiede, e anche prima, Per_1
svolgevo attività di volantinaggio in zona;
preciso che il volantinaggio si fa solo la mattina e, quindi, nei giorni in cui non andavo alla Locanda capitava che facessi tale attività di volantinaggio, che mi veniva commissionata dal papà di;
preciso che l'attività di Per_1
volantinaggio la facevo il fine settimana, prevalentemente il sabato, ma anche il venerdì, raramente la domenica”.
Lette al lavoratore le varie dichiarazioni dallo stesso rese all'Ispettorato, ha poi affermato:
“È vero che ho preparato in cucina pasti semplici, tipo insalata e bruschette, aiutavo ad esempio buttando la pasta nell'acqua bollente, poi era che preparava e finiva il Pt_1
piatto; io ero arrivato in Italia da circa un anno e mezzo e non conoscevo bene la lingua italiana, ribadisco di avere svolto in cucina quelle elementari attività di cui ho sopra detto, ma non preparavo i piatti;
non ricordo di avere rilasciato le dichiarazioni che mi sono state lette nei locali dell'Ispettorato, ci siamo incontrati in qualche bar vicino alla locanda, erano due donne, mi hanno fatto un paio di domande e io ho risposto”.
Sulla base del materiale probatorio sopra esposto, ritiene il Giudicante di non avere a disposizione elementi sufficienti per ritenere provati, con assoluta certezza o con sufficiente ed accettabile probabilità, i fatti posti a fondamento della pretesa contributiva portata dall'avviso di addebito n. 380 2019 00006892 36 000.
Infatti, mentre come già detto, le dichiarazioni dei soli lavoratori non appaiono sufficienti a confortare il quadro probatorio favorevole alla pretesa contributiva dell' , le dichiarazioni CP_1
rilasciate sia in sede ispettiva sia nel corso del presente giudizio da e da Persona_1
seppure coerenti con quanto dichiarato nel presente giudizio, risultano Persona_3
contraddette dalle deposizioni rilasciate dai testimoni intimati dalla parte ricorrente.
Né, anche in considerazione degli esiti discordanti della prova orale assunta nel corso del presente giudizio, possono assumere valore di elementi presuntivi caratterizzati dalla gravità, precisione e concordanza quelli indicati dall' a sostegno dei propri assunti, tenuto conto CP_1
dei contraddittori dati risultanti dagli atti.
Ne deriva che il quadro probatorio a disposizione del giudicante è sufficiente per ritenere assolto il rigoroso onere probatorio gravante sull' in ordine alla sussistenza dei rapporti di lavoro CP_1
Pag. 15 di 18 di cui è causa e/o degli stessi orari di lavoro asseritamente riferiti ai lavoratori, e, dunque, per confermare con la presente decisione la ricostruzione operata in sede ispettiva.
Sul punto si osserva che nel corso dell'odierna udienza di discussione, la difesa di parte ricorrente ha espressamente chiesto “… che il giudice provveda alla trasmissione degli atti alla
Procura della Repubblica di Perugia con riferimento alle dichiarazioni testimoniali rese da
e di cui contesta la fondatezza, nonché per quando Persona_1 Persona_3
dichiarato agli ispettori da , essendo emersa la estraneità di e Persona_2 Per_3 Per_2 all'attività svolta dalla la soddisfazione delle pretese economiche Parte_2 della e la debolezza economica dell'impresa gestita dalla : ai Per_1 Parte_2
fini della presente decisione, va osservato che sebbene non ricada sulla parte ricorrente il relativo onere probatorio, neanche le circostanze relative alla “soddisfazione delle pretese economiche della e alla “debolezza economica dell'impresa gestita dalla Per_1 Pt_2 [...]
presentano, al pari di quelle dedotte dall' , le caratteristiche di gravità, Parte_2 CP_1
precisione e concordanza per essere valorizzate alla stregua di una valida prova presuntiva.
Ciò detto, con riferimento alla suddetta istanza, si rileva che ai sensi dell'art. 256 del c.p.c. “Se il testimone, presentandosi, rifiuta di giurare o di deporre senza giustificato motivo, o se vi è fondato sospetto che egli non abbia detto la verità o sia stato reticente, il giudice istruttore lo denuncia al pubblico ministero, al quale trasmette copia del processo verbale”.
Nel caso di specie, appare evidente che sussista un assoluto contrasto tra le deposizioni rilasciate dai testi escussi su intimazione di parte ricorrente ( e Testimone_3
e quelli intimati dall' resistente e Testimone_2 CP_3 Persona_3 [...]
), ma questo giudicante, pur tenuto conto dell'intero quadro probatorio emerso Per_1 dall'istruttoria e di quanto risultante in atti, non dispone di idonei elementi per valutare l'attendibilità degli uni piuttosto che quella degli altri in quanto da ciascuna delle contrastanti dichiarazioni non sono ricavabile elementi di contraddittorietà intrinseca, con la conseguenza che lo scrivente non è in grado di esprimere un giudizio di palese inverosimiglianza, contraddittorietà e scarsa credibilità degli uni o degli altri.
Del resto, i testimoni dell'uno e dell'altro gruppo risultano portatori (direttamente o indirettamente), risultano portatori di interessi, sebbene tale circostanza non escluda la loro capacità a rendere testimonianza: è doveroso evidenziare che i due lavoratori sentiti nel presente giudizio hanno assunto la veste di testimone esclusivamente con riferimento alle dichiarazioni rilasciate rispetto alla posizione lavorativa di altri.
Pag. 16 di 18 Sul punto, deve ancora rilevarsi che i difensori della parte ricorrente al punto 11 di pagina 5 del ricorso hanno dedotto “… che in data 29 giugno 2019 il sig. sporgeva Parte_1
formale querela presso il Comando della Stazione dei Carabinieri di Teano (CE) nei confronti dei sig.ri , e senza, tuttavia, Persona_1 Persona_2 Persona_3
produrre documentazione di riscontro, né indicarne i conseguenti esiti processuali, rimasti pertanto sconosciuti al processo.
In ogni caso, pur non disponendo lo scrivente dei sufficienti elementi per procedere, come richiesto dalla difesa di parte ricorrente, ad una specifica “denuncia al pubblico ministero” dei soli testi e (gli unici lavoratori escussi nel presente Persona_1 Persona_3
giudizio) né, per le stesse ragioni, anche dei testi di parte ricorrente e Testimone_3
come da separata ordinanza resa nel verbale della odierna udienza di Testimone_2
discussione, ritiene opportuno trasmettere gli atti alla Procura della Repubblica di Perugia per l'adozione di quanto ritenuto di dovere.
Infine, oltre a quanto già considerato in ordine alla carenza di prova, va osservato che l' CP_1
non ha neppure fornito la prova della ricorrenza della natura subordinata dell'asserito rapporto di lavoro riferito a ricadendo sull' resistente l'onere di dedurre, Parte_6 CP_3
e dimostrare, oltre l'esistenza del rapporto, la durata nel tempo e le effettive mansioni svolte in concreto, ancor prima le specifiche circostanze di fatto dalle quali desumere la soggezione dei suddetti al potere organizzativo, gerarchico e disciplinare del datore di lavoro, costituendo proprio tale aspetto l'in sé della subordinazione: infatti, è principio pacifico e continuamente ribadito dalla giurisprudenza quello secondo cui ogni attività umana economicamente rilevante può svolgersi indifferentemente con modalità riconducibili al lavoro autonomo o subordinato considerando che l'art. 2094 del codice civile identifica il prestatore di lavoratore subordinato in colui che si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore.
Se tale è l'archetipo normativo di riferimento, appare evidente che nella fattispecie l' CP_3
resistente non ha offerto una chiara e completa prospettazione, in punto di fatto e diritto, né la prova rigorosa del fatto costitutivo dell'eterodirezione da ritenersi posto a fondamento di parte della pretesa contributiva azionata con l'avviso di addebito n. 380 2019 00006892 36 000, fatto costitutivo che, solo laddove vi siano difficoltà di indagine, può essere dimostrato, in via sussidiaria, ricorrendo ad una valutazione combinata di vari elementi, quali l'assenza di rischio di impresa, la retribuzione fissa e calcolata ratione temporis, la continuità della prestazione e l'osservanza di un orario, elementi non sussistenti nel caso di specie.
Pag. 17 di 18 In conclusione, in considerazione dell'insufficiente e, comunque, equivoco quadro probatorio a disposizione del giudicante, deve essere accolto il ricorso nella parte con cui è stato impugnato l'avviso di addebito n. 380 2019 00006892 36 000.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo, tenendo conto della natura previdenziale della controversia, del suo valore e dell'impegno professionale occorso.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando,
- dichiara cessata la materia del contendere con riferimento al recupero contributivo portato dall'avviso di addebito n. 380 2017 00013905 15 000, notificato in data 29/01/2020;
- in accoglimento del ricorso, dichiara che nulla è dovuto dalla società “
[...]
nonché dai loro soci in Controparte_4
proprio riguardo a quanto intimato con l'avviso di addebito numero 380 2019 00006892 36
000, notificato in data 29/01/2020;
- condanna l' al rimborso in favore di parte ricorrente delle spese di lite, che vengono CP_1
liquidate in complessivi euro 1.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese nella misura del 15%, CPA ed IVA come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Perugia, 03 febbraio 2025
Il Giudice Onorario di Pace
Paolo Sconocchia
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