Decreto cautelare 29 marzo 2025
Ordinanza cautelare 28 aprile 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza 17/12/2025, n. 22847 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 22847 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 22847/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03964/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3964 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Teresa Meccariello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
a) del provvedimento di esclusione M_D AB05933 REG2025 -OMISSIS- 11-03-2025 dal Concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento, per il 2024, di 4.230 volontari in ferma prefissata quadriennale nell’Esercito, nella Marina Militare, compreso il Corpo delle Capitanerie di Porto, e nell’Aeronautica Militare in data 11.03.2025;
b) del bando di concorso e articolo 2, comma 3 e dell’articolo 17, comma 1, lettera a;
c) del Decreto Interdirigenziale nr. M_D AB05933 REG2024 0067959 del 1° febbraio 2024 emanato dalla Direzione Generale per il Personale Militare (DGPM) di concerto con il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto;
d) del foglio n. M_D AE1C1B2 REG2024 0108593 del 21 giugno 2024, con cui lo Stato Maggiore Esercito ha chiesto di incrementare a 1.890 il numero dei posti previsti per l’immissione nell’Esercito nonché di aumentare a 3.500 il numero di candidati che, avendo sostenuto utilmente la prova di selezione a carattere culturale, logico-deduttivo e professionale, possono essere ammessi alle successive fasi concorsuali;
e) del foglio n. M_D A0D32CC REG2024 0149324 del 27 giugno 2024, con il quale lo Stato Maggiore della Difesa ha autorizzato il suddetto incremento rimodulando il piano dei reclutamenti riferito al 2024;
f) di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale, ancorché di data e tenore sconosciuto, che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 dicembre 2025 il dott. GI EN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con atto introduttivo ritualmente notificato e depositato, il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui è stata disposta la esclusione dal concorso per il reclutamento per il 2024 di 4.230 VFP4 a causa della pendenza di un procedimento penale per un delitto non colposo nei suoi confronti.
Premette a tal riguardo il ricorrente che, a far data dal 26/07/2022, dopo aver superato il relativo concorso, egli ha prestato servizio nell’Esercito Italiano come volontario VFP1, venendo successivamente raffermato; in data 22/02/2024, ha poi presentato domanda per la procedura concorsuale indetta con decreto inter-dirigenziale n. M_D AB05933 REG2024 0067959 del 01/02/2024 e successive modifiche, con il quale veniva indetto un concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento, per i1 2024, di complessivi 4.230 VFP 4 nelle Forze Armate, concorso riservato ai VFP1 in servizio, anche in rafferma annuale, ovvero in congedo per fine ferma.
Ammesso dapprima al concorso e giudicato idoneo agli accertamenti psico-fisici, ne veniva successivamente escluso perché l’Amministrazione veniva a conoscenza dell’esistenza di procedimentali penali che lo interessavano.
Nel dettaglio, con foglio n. M_D AL2TBL8 REG2025 -OMISSIS-del 25/02/2025 il 57° Reparto Comando e Supporti Tattici “Abruzzi” comunicava alla Direzione Generale per il Personale Militare (DIPMA) il riscontro da parte della Procura Militare di Napoli dell’esistenza di tre procedimenti penali per delitti non colposi a carico dell’interessato; tale nota veniva poi integrata dalla successiva comunicazione del medesimo ente del 27/02/2025. Successivamente, in esito a richiesta di chiarimenti da parte del DIPMA, con nota n. M_D AA99272 REG2025 -OMISSIS-del 06/03/2025, la Procura Militare di Napoli confermava la sussistenza a carico del ricorrente dei tre procedimenti, precisando che in relazione al primo, “[...] il -OMISSIS- in data 3 dicembre 2024 ha assunto la qualifica di imputato con la richiesta di rinvio a giudizio per il reato di “Diffamazione aggravata” (art. 227 comma 3 C.P.M.P.) [...]”,mentre gli altri due procedimenti“[...] versano nella fase delle indagini preliminari [...]” .
Veniva infine adottato il provvedimento di esclusione gravato col quale il ricorrente veniva estromesso dalla procedura concorsuale in questione perché “Ella è imputata in un procedimento penale per delitto non colposo, pendente innanzi al Tribunale Militare di Napoli. Pertanto, non è in possesso del requisito previsto dall’articolo 2, comma 1, lettera g) del bando”
2. Il ricorrente lamenta l’illegittimità del provvedimento impugnato per violazione di legge ed eccesso di potere, sotto vari profili, sostenendo in particolare che il predetto requisito, la cui mancanza ha comportato l’adozione del provvedimento di esclusione, si pone in contrasto con il principio di presunzione di innocenza di cui all’art. 27, comma 2, della Costituzione e all’art. 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea nella misura in cui determina l’automatica esclusione dalla procedura concorsuale in ragione della mera pendenza di un procedimento penale.
Richiama altresì la consolidata giurisprudenza amministrativa secondo la quale per chi ha già lo status di militare arruolato non possono applicarsi le cause di esclusione automatiche, in quanto sarebbe irragionevole per tali militari precludere definitivamente la prosecuzione del rapporto di servizio e lavorativo già avviato per la semplice pendenza di un procedimento penale; rileva, infatti, che il candidato in ferma volontaria ha già lo status di militare arruolato, è un soggetto sul quale l’Amministrazione ha già investito in termini di formazione ed addestramento e che, pertanto, la fattispecie in esame è equiparabile a quella dell’immissione in servizio permanente atteso che appunto si tratta di VFP1 in rafferma e, quindi, di un soggetto non estraneo all’Amministrazione.
L’art. 635, comma 1, lett. g-bis), del codice dell’ordinamento militare, infatti, dovrebbe essere interpretato in modo restrittivo per evitare esiti non conformi al principio costituzionale di non colpevolezza, in ragione del fatto che la causa automatica di esclusione in esame assumerebbe altrimenti una portata discriminatoria nei riguardi di soggetti che sono semplicemente imputati in un procedimento penale.
L’Amministrazione avrebbe, pertanto, errato nell’applicare in via automatica la predetta causa di esclusione, omettendo ogni tipo di attività istruttoria sulla concreta situazione in cui versava il ricorrente; il militare in ferma volontaria o raffermato avrebbe infatti già lo status di militare, avendo l’Amministrazione già investito in termini di formazione ed addestramento, con la conseguenza che, in un’ottica di bilanciamento dell’interesse del privato con l’interesse pubblico, sarebbe irragionevole precludere definitivamente la prosecuzione di un rapporto lavorativo già avviato senza esaminare in concreto la gravità dei fatti contestati, dovendo invece l’Amministrazione effettuare una valutazione concreta in ordine alla natura e all’entità della condotta, anche con riferimento all’incidenza della stessa sul servizio prestato, valutazione che nel caso in esame invece è stata del tutto omessa. In particolare, il ricorrente evidenzia che, così come emerge dall’imputazione, i fatti di reato per i quali è stato rinviato a giudizio non avrebbero dovuto essere considerati di gravità tale da portare a una sua esclusione dal concorso.
In sede di ricorso veniva altresì formulata istanza cautelare volta alla prosecuzione dell’iter concorsuale.
3. All’esito della camera di consiglio del 23/04/2025, la Sezione ha adottato l’ordinanza n, -OMISSIS-del 28/04/2025 con cui ha accolto la domanda cautelare “ai fini dell’ammissione con riserva alla procedura concorsuale di cui in epigrafe”.
4. Successivamente si è costituito in giudizio il Ministero della Difesa, il quale ha depositato memorie per resistere al ricorso.
In primo luogo, l’Amministrazione ha rappresentato che, in esecuzione della predetta ordinanza cautelare, con decreto dirigenziale n. M_D AB05933 REG2025 -OMISSIS-del 20/05/2025, il ricorrente veniva collocato “[...] - con riserva dell’esito del contenzioso in atto - nella graduatoria di merito relativa all’immissione unica per l’Esercito “per incarico/specializzazione che sarà assegnato/a dalla Forza Armata [...]”, graduatoria già approvata con decreto dirigenziale nr. M _D AB05933 REG2025 0163950 del 28/03/2025; nel dettaglio, il ricorrente, avendo ottenuto il punteggio finale di -OMISSIS-, si è collocato tra il posto -OMISSIS- e il posto -OMISSIS-, risultando idoneo non vincitore.
L’Amministrazione ha altresì rappresentato che, in esito ad una nuova richiesta di chiarimenti sugli sviluppi dei procedimenti penali a carico del ricorrente, la Procura Militare di Napoli con nota del 03/09/2025 integrava la precedente comunicazione, informando che: “a) la trattazione del procedimento n. -OMISSIS- di RNR avverrà nell’udienza preliminare del 05.11.2025. Si allega, come richiesto, copia della richiesta di rinvio a giudizio. Si precisa inoltre che, nell’ambito di questo procedimento, il Pubblico Ministero aveva richiesto per i reati di “Simulazione di infermità”, “Truffa militare aggravata” e “Diffamazione aggravata” l’archiviazione. Per questi soli capi di imputazione il GIP, accogliendo la richiesta, ha emesso Decreto di Archiviazione che si allega in copia; b) nel procedimento n.-OMISSIS- di RNR il -OMISSIS- ha assunto la qualità di imputato in data 01.04.2025 per il reato di “Distruzione o deterioramento di cose mobili militari(art. 169 CPMP)”. Si allega copia della richiesta di rinvio a giudizio. L’udienza preliminare è fissata per la data del 05.11.2025; c) nel procedimento n. -OMISSIS- di RNR il -OMISSIS- ha assunto la qualità di imputato in data 23.07.2025 per il reato di “Diserzione (art. 148 n. 2 CPMP)”, “Simulazione di infermità aggravata (artt. 159, 47 n.2 CPMP)” e “Truffa militare(art. 234 CPMP)”. Si allega copia della richiesta di rinvio a giudizio. L’udienza preliminare è fissata per la data del 05.11.2025”.
Relativamente alle contestazioni attoree, l’Avvocatura, ricordato che la clausola del bando sulla cui base è stata disposta esclusione dal concorso è meramente riproduttiva delle norme di legge di cui agli articoli 635, comma 1, lett. g-bis) e 638 del codice dell’ordinamento militare e che pertanto si discorre di attività vincolata, ha eccepito, in via preliminare, la irricevibilità/inammissibilità del gravame per mancata tempestiva impugnazione del bando di concorso; la clausola controversa sarebbe, infatti, immediatamente escludente e, pertanto, il ricorrente avrebbe dovuto tempestivamente impugnarla al fine di poter partecipare alla procedura concorsuale.
Sempre in rito, l’Avvocatura ha eccepito l’inammissibilità o improcedibilità del ricorso nella parte in cui è stato impugnato il foglio n. M_D AE1C1B2 REG2024 0108593 del 21/06/2024 e il foglio n. M_D A0D32CC REG2024 0149324 del 27/06/2024 per assoluta carenza di interesse a ricorrere e per totale carenza di lesività, sia in astratto che in concreto, dei predetti fogli, trattandosi di atti interni endoprocedimentali concernenti l’incremento dei posti messi a concorso.
Nel merito, è stata ribadita l’impossibilità per l’Amministrazione di disapplicare la clausola in questione, e, quindi, essendo pacifico che il ricorrente fosse privo del requisito di partecipazione, era conseguenza del tutto necessitata la esclusione dal concorso.
5. Da ultimo, alla udienza pubblica del 10/12/2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
6. In via preliminare, deve essere esaminata l’eccezione di rito formulata dall’Avvocatura secondo cui il gravame sarebbe tardivo dal momento che il ricorrente avrebbe dovuto impugnare immediatamente la clausola del bando sulla cui base è stata disposta la esclusione dal concorso, visto che si trattava di un requisito di partecipazione che l’interessato non possedeva.
Sul punto, il Collegio, in disparte la considerazione che il decreto di rinvio a giudizio è successivo rispetto al momento di proposizione della domanda al concorso, ritiene che l’eccezione sia comunque infondata; il ricorrente, infatti, non aveva l’onere di impugnare immediatamente la clausola del bando sulla cui base è avvenuta l’esclusione, dal momento che egli non ha censurato direttamente tale disposizione (a sua volta riflettente l’identico divieto legislativo), bensì l’errata interpretazione datane dall’Amministrazione, sostenendo che fosse possibile, in una chiave costituzionalmente orientata, trarne conseguenze non lesive della sua posizione individuale; l’oggetto del contendere non è, pertanto, costituito dalla clausola del bando in sé, quanto piuttosto dalle modalità con cui la stessa è stata applicata dal Ministero, con la conseguenza che il ricorso deve essere considerato tempestivo, essendo stato proposto entro il termine decadenziale di 60 giorni decorrente dalla conoscenza del provvedimento lesivo di esclusione dal concorso.
6.1 Così come eccepito dall’Avvocatura, invece, il ricorso deve essere considerato inammissibile nella parte in cui è stato impugnato il foglio n. M_D AE1C1B2 REG2024 0108593 del 21/06/2024 e il foglio n. M_D A0D32CC REG2024 0149324 del 27/06/2024; invero, tali atti sono non lesivi della posizione attorea, trattandosi di atti endoprocedimentali concernenti l’incremento dei posti messi a concorso, e, inoltre, parte ricorrente non ha formulato censure specifiche nei confronti degli stessi.
7. Ciò premesso e passando al merito del gravame, il Collegio rileva che, come pacifico tra le parti, il ricorrente è stato escluso dal concorso perché privo del requisito di partecipazione di cui all’art. 635, comma 1, lett. g-bis), del codice dell’ordinamento militare (“non essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi ”), essendo stato rinviato a giudizio dalla Procura Militare di Napoli in data 03/12/2024 nell’ambito del procedimento n. -OMISSIS- di RNR per il reato di diffamazione aggravata; è altresì pacifico che il processo penale è ancora in corso, essendo l’udienza preliminare stata fissata al 05/11/2025; risulta altresì che, successivamente all’adozione dell’atto gravato, il ricorrente è stato rinviato a giudizio anche nell’ambito del procedimento n. -OMISSIS- per il reato di reato di “Distruzione o deterioramento di cose mobili militari” (udienza preliminare fissata al 05/11/2025) e nell’ambito del procedimento n. -OMISSIS- di RNR per i reati di “Diserzione”, “Simulazione di infermità aggravata” e “Truffa militare” (udienza preliminare fissata al 05/11/2025).
Come detto, però, il ricorrente ritiene che l’Amministrazione avrebbe dovuto applicare la disposizione richiamata in maniera costituzionalmente orientata e ciò soprattutto alla luce della consolidata giurisprudenza amministrativa che ritiene che per chi ha già lo status di militare arruolato non possono applicarsi le cause di esclusione automatiche, in quanto sarebbe irragionevole per tali militari precludere definitivamente la prosecuzione del rapporto lavorativo già avviato per la semplice pendenza di un procedimento penale, senza esaminare in concreto situazioni quali la gravità dei fatti e la definitività dell’accertamento.
8. Ebbene, passando ad affrontare il thema decidendum della vicenda così come sopra delineato, il Collegio ritiene opportuno in primo luogo chiarire che è consapevole dell’orientamento giurisprudenziale secondo il quale l’ammissione alla ferma o alla rafferma (diversamente dal passaggio al “servizio permanente” che, invece, si è ritenuto possa rientrare nel diverso concetto di “immissione in ruolo”) non integra una fattispecie di immissione in servizio permanente, rientrando piuttosto nel concetto di "reclutamento", con conseguente applicazione delle clausole automatiche di esclusione di cui al citato art. 635 (cfr. ex multis, Cons. Stato, sez. IV, n. 8076/2020 e n. 652/2019 e la giurisprudenza ivi richiamata); seguendo tale impostazione, l’Amministrazione, nell’escludere il ricorrente, avrebbe agito nell’esercizio di un potere vincolato, dal momento che l’essere rinviati a giudizio costituirebbe di per sé una causa ostativa all’ammissione alla ferma o alla rafferma.
Il Collegio, tuttavia, osserva che lo stesso orientamento giurisprudenziale richiamato, nel momento in cui ritiene di non dover applicare in via automatica le cause di esclusione per il militare che tenti l’immissione in ruolo, motiva la mancata applicazione delle cause automatiche di esclusione a tali fattispecie argomentando con riferimento alla circostanza che sarebbe irragionevole interrompere un rapporto lavorativo già in atto per la sola presenza di un procedimento penale in corso; si possono citare, ad esempio, la sentenza del Consiglio di Stato 28 febbraio 2022, n. 1372 secondo cui “irragionevole si appalesa la predetta acritica applicazione del medesimo criterio [ossia escludente], quando esso tende a precludere in via definitiva la prosecuzione di un rapporto lavorativo già avviato, senza esaminare in concreto la gravità dei fatti contestati, la definitività dell'accertamento e l’incidenza di esso sugli obblighi connessi al giuramento di fedeltà alla Repubblica” oppure la sentenza del Consiglio di Stato 8 maggio 2023, n. 4573 laddove si afferma che “per chi ha già lo status di militare arruolato non possono applicarsi le cause di esclusione automatiche, in quanto sarebbe irragionevole per tali militari precludere definitivamente la prosecuzione del rapporto di servizio e lavorativo già avviato per la semplice pendenza di un procedimento penale, senza esaminare in concreto situazioni quali la gravità dei fatti e la definitività dell’accertamento” oppure ancora la più recente sentenza del Consiglio di Stato 21 marzo 2024, n. 2772 secondo cui “Ne deriva che è illegittima l’automatica esclusione del candidato, senza riserve e con carattere di definitività, mentre la norma di protezione dal rischio va attuata in coerenza con i principi costituzionali già innanzi richiamati e, in particolare, della presunzione di non colpevolezza e del buon andamento dell’amministrazione, di cui agli articoli 27, comma 2, e 97, comma 2, della Costituzione, nonché conformemente ai parametri di logicità, proporzionalità e adeguatezza dell’azione amministrativa, oltre che ai principi espressi dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Come già chiarito dalla giurisprudenza amministrativa, infatti, «l’inizio d’un procedimento penale di per sé solo non consente alla P.A. di emettere un giudizio definitivo circa la moralità e/o la professionalità del candidato al reclutamento» (Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 26 agosto 2015, n. 3997, richiamata dalla decisione di questa sezione II n. 2606/2022 cit.). Anche secondo la decisione della sez. IV, 7/11/2001, n.5729, “la pendenza di un procedimento penale a carico di un partecipante ad un concorso per l'arruolamento nelle forze armate, in coerenza con la presunzione di innocenza sancita dall'art. 27 cost., non può fondare alcuna valutazione negativa circa il possesso delle qualità morali e di condotta del candidato, così da giustificarne l'esclusione, ma semmai può costituire unicamente una circostanza che induce all'ammissione con riserva dell'aspirante, essendo comunque compito dell'amministrazione di vigilare sull'esito di siffatto procedimento”.
Il Collegio ritiene allora che di questa giurisprudenza sia opportuno dare un’interpretazione estensiva e ciò sul presupposto che la situazione del militare arruolato che partecipa a un concorso per il passaggio al servizio permanente non differisce dal militare arruolato che partecipa ad un ulteriore concorso per il reclutamento; anche in questa ipotesi, infatti, viene in rilievo l’esigenza di non interrompere un rapporto lavorativo già in essere per la mera esistenza di un procedimento penale così come la circostanza che l’interessato è comunque già un militare nei confronti del quale l’Amministrazione ha investito in termini di formazione ed addestramento. E, invero, se si focalizza l’attenzione non al concorso al quale l’interessato partecipa, bensì alla situazione preesistente, non può che emergere l’identità delle situazioni in esame; in entrambi i casi, infatti, un soggetto che è già militare per avere superato un concorso per il reclutamento viene interessato da un procedimento penale che, solo in ragione della propria sussistenza, gli preclude la possibilità di continuare la propria carriera all’interno della Forza Armata sia che si tratti di passaggio in s.p.e. sia che si tratti di un nuovo concorso per il reclutamento. Deve, infatti, essere ribadito, che nulla differisce tra la situazione del militare arruolato che partecipi a un concorso per l’immissione in ruolo e la situazione del militare arruolato che partecipi a un concorso per un ulteriore arruolamento. Anzi, se si pone mente al rischio che la disposizione in commento tende a prevenire (ovverosia quello di immettere nelle Forze Armate un soggetto che potrebbe essere raggiunto da una condanna penale) deve essere rilevato che non disporre la esclusione dal concorso per chi abbia partecipato ad un concorso volto all’arruolamento non sembra ledere in maniera irreparabile l’interesse in questione dal momento che il rapporto con l’Amministrazione è comunque destinato a interrompersi alla fine del periodo di ferma.
In altri e più chiari termini, il Collegio ritiene che, applicando in via estensiva la giurisprudenza amministrativa sopra richiamata, si debba interpretare l’art. 635, comma 1, lett. g-bis), del codice dell’ordinamento militare in maniera costituzionalmente orientata e compatibile con il principio di non colpevolezza di cui all’art. 27 della Costituzione nel senso che la causa di esclusione deve operare in via automatica e vincolata solamente per il candidato che partecipi ad un concorso volto al reclutamento e che in passato non abbia avuto alcun rapporto di lavoro/servizio con le Forze Armate, mentre quando l’interessato sia già un soggetto sottoposto a ferma oppure raffermato tale causa di esclusione non possa essere applicata automaticamente, dovendo invece l’Amministrazione valutare caso per caso, esaminando sia il fatto storico sotteso all’imputazione (soppesandone la sua gravità e i suoi riflessi sull’Arma e sul rapporto di servizio) sia i precedenti di carriera dell’interessato.
9. Ebbene, esaminando il caso di specie alla luce delle coordinate ermeneutiche esposte, il Collegio non può fare a meno di osservare che la vicenda in esame rientra nel paradigma sopra delineato. E, infatti, il ricorrente è stato arruolato per la prima volta nell’Esercito Italiano quale VFP1 il 26/07/2022, venendo successivamente raffermato; non è pertanto seriamente sostenibile che la sua situazione sia equiparabile a quella del comune cittadino che per la prima volta partecipi ad un concorso volto al reclutamento, dal momento che l’Amministrazione era ben a conoscenza della storia del militare e delle sue caratteristiche.
Conseguentemente, l’Amministrazione non avrebbe dovuto semplicemente adottare l’atto di esclusione dal concorso, ma, invece, avrebbe dovuto esaminare la concreta situazione di fatto per valutare se il provvedimento di esclusione fosse effettivamente l’atto più idoneo al fine di salvaguardare l’interesse pubblico protetto dal più volte citato art. 635 e, come detto, costituito dalla necessità di proteggere il reclutamento da seri ed effettivi rischi connessi alla personalità dell’arruolando e quindi dalla protezione dell’interesse pubblico ad una corretta selezione del personale, senza tuttavia che, pena la violazione del principio di non colpevolezza, la protezione di tale interesse possa trasmodare nell’adozione di un giudizio definitivo circa la moralità e/o la professionalità di un soggetto che già riveste lo status di militare per il solo fatto che un procedimento penale ha avuto inizio.
10. Sulla base di quanto esposto, il Collegio ritiene che l’Amministrazione abbia errato nell’adozione del provvedimento di esclusione gravato poiché nello stesso si è limitata a dare atto della presenza di un procedimento penale nei confronti del ricorrente, senza tuttavia dapprima espletare un’attività istruttoria e poi motivare con riguardo alle specificità del caso concreto; l’Amministrazione, al contrario, avrebbe dovuto esaminare la situazione del ricorrente, tenendo certamente in considerazione il fatto che lo stesso risultava sottoposto ad un procedimento penale, ma esaminando altresì, da un lato, i fatti storici sottesi alla richiesta di rinvio a giudizio per appurare il reale disvalore dei fatti contestati e le specificità del caso concreto e, dall’altro lato, i precedenti di carriera dell’interessato e la sua storia all’interno dell’Esercito.
11. Il ricorso deve pertanto essere accolto, con conseguente annullamento dell’atto di esclusione impugnato, ferma restando la facoltà dell’Amministrazione di prendere nuovamente in esame la vicenda che interessa il ricorrente nei termini dianzi precisati, anche alla luce della circostanza che, successivamente all’adozione dell’atto gravato, il ricorrente risulta essere stato rinviato a giudizio in altri due procedimenti penali.
12. Le spese di lite possono trovare integrale compensazione in ragione della novità e delicatezza della questione controversa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile nella parte in cui è stato impugnato il foglio n. M_D AE1C1B2 REG2024 0108593 del 21/06/2024 e il foglio n. M_D A0D32CC REG2024 0149324 del 27/06/2024 e lo accoglie nel resto e per l’effetto annulla il provvedimento di esclusione M_D AB05933 REG2025 -OMISSIS-del 11/03/2025.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IO NI, Presidente
Chiara Cavallari, Primo Referendario
GI EN, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GI EN | IO NI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.