Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. IV, sentenza 19/02/2026, n. 386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 386 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00386/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00199/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 199 del 2024, proposto da
GI LL e IA GR LL, rappresentati e difesi dall'avvocato GI LL, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Forte dei Marmi, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Marina Vannucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento,
del provvedimento del Comune di Forte dei Marmi prot. AOOCFM 0044716, uscita 21.11.2023, h. 12:52, notificato, a mezzo pec, ad entrambi gli odierni esponenti in data 21 novembre 2023, avente ad oggetto “Concessione demaniale marittima in Forte dei Marmi relativa a cabina balneare privata; pagamento del canone annuo 2023” e di ogni altro atto antecedente, susseguente e/o comunque connesso con il provvedimento del Comune di Forte dei Marmi prot. AOOCFM 0044716, uscita 21.11.2023, h. 12:52, uscita 21.11.2023, h. 12:52.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Forte dei Marmi;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 febbraio 2026 il dott. GI TO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
I Sig.ri IAgrazia e GI LL hanno impugnato il provvedimento del Comune di Forte dei Marmi (prot. AOOCFM 0044716) del 21 novembre 2023, avente ad oggetto “ Concessione demaniale marittima in Forte dei Marmi relativa a cabina balneare privata; pagamento del canone annuo 2023 ”.
In quanto assegnatari della concessione demaniale marittima relativa ad una cabina ad uso balneare privato per una superficie ridotta e pari a circa 6,30 mq., i ricorrenti riferiscono di aver adempiuto sempre diligentemente al pagamento del canone dovuto ex lege per tale concessione.
Tuttavia, nel corso dell’ultimo anno, gli odierni ricorrenti si sono visti notificare un avviso di pagamento, relativo al predetto canone, per un importo rilevate e pari ad Euro 3.377,50, oltre all’addizionale regionale, calcolato in applicazione dell’art. 100, comma IV^, del D.L. n. 104/2020, maggiorando di molte volte il canone sino a quel momento corrisposto.
Con un’unica, ma articolata, censura si sostiene che l’aumento del canone sopra rappresentato si configurerebbe alla stregua di un atto del Legislatore del tutto inaspettato, non inserito in un procedimento organico di riorganizzazione del regime delle concessioni demaniali marittime e interamente a carico, in questo caso, del singolo contribuente in asserita violazione dei diritti costituzionali, garantiti dall’art. 3 Cost..
In particolare i ricorrenti sostengono l’illegittimità costituzionale dell’art. dell’art. 100, comma IV^, del D.L. n. 104 del 14 agosto 2020, convertito con Legge n. 126 del 13 ottobre 2020, con conseguente annullamento anche del decreto del Ministero delle Infrastrutture del 30 dicembre 2022, oltre al provvedimento con il quale il Comune di Forte dei Marmi ha determinato il canone concessorio per l’anno 2023.
Si è costituito il Comune di Forte dei Marmi che ha eccepito il difetto di giurisdizione di questo Tribunale in luogo del Giudice Ordinario, così come peraltro già disposto in analoghe pronunce, riferite alla richiesta di annullamento del canone dell’anno 2021 (in questo senso è la sentenza TAR Toscana n. 908/2024) e del pagamento del canone 2022 (ricorso RG 1487/2022), conclusosi con la sentenza n. 511/2025 che ha dichiarato anch’essa il difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo, giudizio quest’ultimo poi riassunto innanzi al Giudice di Pace di Lucca.
Nel merito il Comune di Forte dei Marmi ha evidenziato l’infondatezza del ricorso.
All’udienza del 12 febbraio 2026 il difensore dei ricorrenti ha aderito all’eccezione di difetto di giurisdizione proposta dall’Amministrazione intimata.
In questo senso, alla stessa udienza, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione di questo Tribunale in luogo del Giudice Ordinario territorialmente competente.
1.1 Con la nota impugnata il Comune di Forte dei Marmi ha rideterminato il canone dovuto per l’anno 2023 in euro 3.377,50 specificando in detta richiesta che il “ canone minimo è stato rideterminato ai sensi del Decreto Legge 14 agosto 2020, n° 104, convertito con legge 13 ottobre 2020, n° 126 e s.m.i ”.
1.2 Il Comune ha, pertanto, rideterminato in aumento il canone concessorio demaniale limitandosi ad applicare un aumento già stabilito dalla norma di legge, svolgendo quindi un’attività vincolata e, ciò, con la conseguenza che la situazione soggettiva del privato è di diritto soggettivo e la controversia rientra nella giurisdizione ordinaria.
1.3 Come questo Tribunale ha avuto modo di chiarire nelle decisioni n. 908/2024 e n. 511/2025 (riferite ai canoni degli anni 2021 e 2022) l’art. 133, comma 1, lett. b) del cpa riserva al Giudice Ordinario ogni controversia relativa ad indennità, canoni ed altri corrispettivi inerenti a rapporti di concessione.
1.4 A partire da alcune pronunce della Cassazione (per tutte Cass. Sez. Un. n. 411/2007) un costante orientamento giurisprudenziale ha sancito che “ le controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi riservate, in materia di concessioni amministrative, assegnate alla giurisdizione del giudice ordinario sono quelle contrassegnate da un contenuto meramente patrimoniale, attinente al rapporto interno tra p.a. concedente e concessionario del bene, contenuto in ordine al quale la contrapposizione tra le parti si presta ad essere schematizzata secondo il binomio "obbligo pretesa",
senza che assuma rilievo un potere di intervento riservato alla p.a. per la tutela di interessi generali ” (Cons. St., 2 febbraio 2009, n. 586).
1.5 Applicando detti orientamenti al caso di specie il ricorso non può che essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione di questo Tribunale in luogo del Giudice Ordinario territorialmente competente e, ciò, in conformità alle precedenti decisioni già assunte.
1.6 Restano salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda, se il processo è riproposto innanzi al G.O., nel termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza, ex art. 11 c.p.a. (traslatio iudicii).
1.7 L’adesione dei ricorrenti all’eccezione proposta dal Comune di Forte dei Marmi consente di compensare le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il difetto di giurisdizione di questo Tribunale in luogo del Giudice Ordinario territorialmente competente.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AR NI, Presidente
Luigi Viola, Consigliere
GI TO, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GI TO | AR NI |
IL SEGRETARIO