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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 06/11/2025, n. 230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 230 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE composto dai magistrati dr. Giuseppe Melisenda Giambertoni Presidente dr. Vincenza Bennici Giudice dr. Giovanna UD US Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronun- ciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1356 dell'anno 2025 del Ruolo Generale degli Affari di
Volontaria Giurisdizione promossa
DA
nato ad [...], il [...], rappresentato e Parte_1
difeso dall'avv. Cardella Alfonso Marco, giusta procura allegata al ricorso con- giunto
E
nata ad [...], il [...] rappresentata e Controparte_1
difesa dall'avv. Avanzato Rossana, giusta procura allegata al ricorso congiunto
E CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario
OGGETTO: Separazione consensuale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 473 bis. 51 c.p.c. del 28 ottobre 2025;
DEL PM: cfr. visto del 2 ottobre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
I coniugi e , con ricorso ex art. Parte_1 Controparte_1
473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 19 settembre
2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronun- cia di separazione alle condizioni concordate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, dichiarando di non volersi riconciliare e provvedendo al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis.51, comma 3, c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 28 otto- bre innanzi il Giudice relatore i procuratori delle parti hanno insistito nell'ac- coglimento del ricorso.
Il P.M. ritualmente sentito, non si è opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda diretta a ottenere la separazione personale merita di essere accolta, in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è di- venuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, rilevato che le condizioni concordate non sono in contrasto con gli interessi dei minori, né con norme di rango superiore, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto dei minore va ritenuto non necessario tenuto conto delle condizioni dell'accordo.
Spese irripetibili, stante la natura congiunta del ricorso.
P.Q.M.
- 2 - Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, ec- cezione e difese: autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
omologa la separazione consensuale dei coniugi e Parte_1 [...]
, i quali hanno contratto matrimonio a Palma di Monte- Controparte_2
chiaro, in data 14 aprile 2011, trascritto nei registri degli atti di matrimonio del
Comune di Palma di Montechiaro al n. 9, parte II, serie A, dell'anno 2011 alle condizioni concordate in ricorso, qui integralmente richiamate;
spese irripetibili.
Dispone che questa sentenza sia a trasmessa a cura della cancelleria al compe- tente Ufficiale dello stato civile.
Così deciso in Agrigento, nella camera di consiglio della sezione civile del Tri- bunale, il 6 novembre 2025.
Il Presidente
Il Giudice est. Giuseppe Melisenda Giambertoni
G. UD US
- 3 -
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE composto dai magistrati dr. Giuseppe Melisenda Giambertoni Presidente dr. Vincenza Bennici Giudice dr. Giovanna UD US Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronun- ciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1356 dell'anno 2025 del Ruolo Generale degli Affari di
Volontaria Giurisdizione promossa
DA
nato ad [...], il [...], rappresentato e Parte_1
difeso dall'avv. Cardella Alfonso Marco, giusta procura allegata al ricorso con- giunto
E
nata ad [...], il [...] rappresentata e Controparte_1
difesa dall'avv. Avanzato Rossana, giusta procura allegata al ricorso congiunto
E CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario
OGGETTO: Separazione consensuale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 473 bis. 51 c.p.c. del 28 ottobre 2025;
DEL PM: cfr. visto del 2 ottobre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
I coniugi e , con ricorso ex art. Parte_1 Controparte_1
473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 19 settembre
2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronun- cia di separazione alle condizioni concordate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, dichiarando di non volersi riconciliare e provvedendo al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis.51, comma 3, c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 28 otto- bre innanzi il Giudice relatore i procuratori delle parti hanno insistito nell'ac- coglimento del ricorso.
Il P.M. ritualmente sentito, non si è opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda diretta a ottenere la separazione personale merita di essere accolta, in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è di- venuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, rilevato che le condizioni concordate non sono in contrasto con gli interessi dei minori, né con norme di rango superiore, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto dei minore va ritenuto non necessario tenuto conto delle condizioni dell'accordo.
Spese irripetibili, stante la natura congiunta del ricorso.
P.Q.M.
- 2 - Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, ec- cezione e difese: autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
omologa la separazione consensuale dei coniugi e Parte_1 [...]
, i quali hanno contratto matrimonio a Palma di Monte- Controparte_2
chiaro, in data 14 aprile 2011, trascritto nei registri degli atti di matrimonio del
Comune di Palma di Montechiaro al n. 9, parte II, serie A, dell'anno 2011 alle condizioni concordate in ricorso, qui integralmente richiamate;
spese irripetibili.
Dispone che questa sentenza sia a trasmessa a cura della cancelleria al compe- tente Ufficiale dello stato civile.
Così deciso in Agrigento, nella camera di consiglio della sezione civile del Tri- bunale, il 6 novembre 2025.
Il Presidente
Il Giudice est. Giuseppe Melisenda Giambertoni
G. UD US
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