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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 19/05/2025, n. 1128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 1128 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Floriana
Dibenedetto, all'udienza disposta per il 19/5/2025 ha pronunciato, a seguito di discussione ex artt.
127 ter, 429 e 442 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel registro generale sotto il numero d'ordine 1509 dell'anno 2024
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Donata Di Parte_1
Meo, giusta procura allegata al ricorso introduttivo;
- Ricorrente –
CONTRO in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, con sede in Roma, rappresentato e difeso dall'avv. Raffaele Tedone, giusta procura generale alle liti;
- Resistente -
La causa viene decisa mediante deposito telematico della sentenza, all'esito della trattazione scritta, disciplinata dall'art. 127 ter c.p.c., disposta per l'udienza del 19/5/2025.
Si precisa che non viene redatto verbale d'udienza e che almeno una delle parti in causa ha depositato note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22/2/2024 il ricorrente chiedeva che fosse accertata la sussistenza dei requisiti per il godimento della pensione anticipata di vecchiaia ai sensi del D. Lgs. N. 503/1992, con condanna dell' al pagamento della stessa e delle spese processuali. CP_1
Si costituiva in giudizio l' , eccependo l'inammissibilità della domanda e comunque CP_1
l'infondatezza della stessa, atteso che il ricorrente non risultava invalido almeno nella misura dell'80%.
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La domanda è infondata e deve essere rigettata.
1
La pensione anticipata di vecchiaia richiesta dal ricorrente è riconosciuta in favore degli invalidi civili che presentino almeno una invalidità nella misura dell'80%, purché abbiano determinati requisiti anagrafici (60 anni) e contributivi previsti dal D.Lgs. n. 503/1992.
Per quanto riguarda il requisito contributivo minimo per l'accesso alla pensione anticipata, esso è stato elevato dal summenzionato D.Lgs. 503/1992, da 15 anni a 20 anni;
tuttavia, all'art. 2, comma
3, lo stesso provvedimento normativo ha individuato particolari categorie di lavoratori dipendenti ed autonomi che possono accedere alla pensione di vecchiaia, in deroga alla introdotta elevazione del requisito minimo contributivo, in presenza di un'anzianità contributiva minima di 15 anni anziché 20 anni.
Tra siffatte categorie di lavoratori vi sono quelli che “abbiano maturato i requisiti di assicurazione e contribuzione previsti dalla previgente normativa alla data del 31 dicembre 1992”.
Ebbene, nel caso in esame il ricorrente non possiede il requisito sanitario (invalidità pari almeno all'80%) per accedere alla pensione anticipata di vecchiaia.
Infatti il CTU nominato, dott. , in corso di causa ha così accertato: Persona_1
“L'esame clinico del sig. unitamente alla valutazione della documentazione medica Parte_1
allegata al fascicolo telematico, consentono di rispondere con motivato parere ai quesiti proposti dalla S.V. Ill.ma.
Il ricorrente, in sede di operazioni peritali, è risultato principalmente affetto da:
- DM tipo 2 in trattamento misto (cod. 9309);
- cardiopatia ipertensiva in II classe NYHA (cod. 6442);
- disturbo ansioso-depressivo reattivo (cod. 2205).
Applicando opportuno calcolo riduzionistico, il ricorrente è da considerare invalido civile nella misura del 74% la cui decorrenza, sulla scorta della documentazione medica depositata nel fascicolo telematico, andrà indicata dal maggio 2024 allorquando fu posta diagnosi di disturbo ansioso-depressivo.” (cfr. CTU in atti a cui si rinvia e che non è stata specificatamente contestata dalle parti).
Pertanto, in assenza del requisito sanitario, la domanda non può essere accolta.
Le spese processuali non possono essere addebitate al ricorrente (sebbene soccombente), essendo presente in atti l'autodichiarazione di esonero ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese di CTU restano pertanto a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Floriana
Dibenedetto, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato il
22/2/2024 da nei confronti dell' , rigettata ogni diversa istanza, così Parte_1 CP_1
provvede:
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1) rigetta la domanda;
2) nulla per le spese dell' ex art. 152 disp. att. c.p.c.; CP_1
3) pone le spese di CTU definitivamente a carico dell' . CP_1
Così deciso in Trani il 19/5/2025
Il Giudice
Dott.ssa Floriana Dibenedetto
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