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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 20/11/2025, n. 37859 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37859 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore Della Repubblica Presso Il Tribunale TRIBUNALE DI ROVERETO nel procedimento a carico di: OV ES nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 22/05/2025 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di Rovereto Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere AN Luisa Angela IC;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale Silvia Salvadori con cui ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente al calcolo della pena. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il Giudice dell’Udienza Preliminare presso il Tribunale di Rovereto, con sentenza del 22 maggio 2025, ex art. 442 cod. proc. pen., ha condannato ES OV in ordine al reato di cui agli artt. 99, comma 4, 110, 624 bis, comma 3, e 625 n. 2 cod. pen. (capo a) alla pena di anni 2 mesi 8 di reclusione ed euro 618,00 di multa. La pena è stata determinata nel modo seguente: riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante e alla recidiva, pena base anni 4 di reclusione ed euro 927,00 di multa, ridotta di un terzo per il rito. Penale Sent. Sez. 4 Num. 37859 Anno 2025 Presidente: MONTAGNI ANDREA Relatore: RICCI ANNA LUISA ANGELA Data Udienza: 06/11/2025 2 2. Avverso la sentenza ha proposto il ricorso il sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rovereto, formulando un unico motivo, con cui ha dedotto la violazione di legge in relazione alla determinazione della pena. Il ricorrente osserva che il giudizio di equivalenza è stato operato dal giudice in violazione dell’art. 624 bis, comma 4, cod. pen. secondo cui “le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli artt. 98 e 625 bis, concorrenti con una o più delle circostanze aggravanti di cui all’art. 625 non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto ad esse”. Il giudice, pertanto, avrebbe dovuto effettuare la diminuzione di pena per le circostanze attenuanti generiche partendo dalla pena aggravata e operare, quindi, la riduzione per il rito, essendo consentito il giudizio di equivalenza esclusivamente tra le attenuanti e la recidiva. 3. Il Procuratore Generale, nella persona del sostituto Silvia Salvadori, ha presentato conclusioni scritte con cui ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente al calcolo della pena. 4. Il ricorso merita accoglimento in quanto fondato il motivo. 5. L’art. 624 bis, comma 4, cod. pen. prevede che le circostante attenuanti diverse da quelle previste dagli artt. 98 e 625 bis, concorrenti con una o più delle circostanze aggravanti di cui all’art. 625 non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall’aumento conseguente alle predette circostanze aggravanti. 6.Le Sezioni Unite di questa Corte hanno precisato che le circostanze attenuanti che concorrono con aggravanti soggette a giudizio di comparazione ed una aggravante che non lo ammette in modo assoluto devono essere previamente sottoposte a tale giudizio e, se ritenute equivalenti, si applica la pena che sarebbe inflitta per il reato aggravato dalla circostanza "privilegiata", senza tener conto delle stesse. (Fattispecie relativa alle circostanze aggravanti "privilegiate" di cui all'art. 625 cod. pen.) (Sez. U, n. 42414 del 29/04/2021, Rv. 282096 – 01). Le circostanze aggravanti privilegiate, dunque, sono sottratte al giudizio di bilanciamento con le circostanze attenuanti, le quali comporteranno una diminuzione della pena prevista per il reato aggravato, solo se, all'esito del giudizio di bilanciamento con le altre circostanze aggravanti, siano essere ritenute prevalenti. Del resto, nel caso di un giudizio di equivalenza, gli elementi mitigatori che sono stati riconosciuti quali circostanze attenuanti generiche, "neutralizzate" dalla aggravante ad effetto speciale concorrente, «possono pur sempre trovare 3 considerazione nell'ambito dei criteri di commisurazione della pena di cui all'art. 133 cod. pen., quando il giudice ritenga che il giudizio di equivalenza non abbia esaurito la portata attenuatrice delle circostanze riconosciute all'imputato nel caso specifico» (Sez. U, n. 42414 del 29/04/2021 cit.). 7. Nel caso di specie, il giudice, nel determinare l’entità della pena per il delitto di cui all’art. 624 bis cod. pen., pur riconoscendo la circostanza aggravante dell’avere usato violenza sulle cose ex art. 625, comma 1 n. 2), cod. pen., ha operato un giudizio di bilanciamento in termini di equivalenza di tale aggravante e della recidiva con le circostanze attenuanti generiche, in violazione dell’art. 624 bis, comma 4, cod. pen. e ha determinato la pena, muovendo da quella base dell’art. 624 bis, comma 1, cod. pen. non aggravato, di anni 4 di reclusione ed euro 927,00 di multa, ridotta di un terzo per il rito, anziché dalla pena base della fattispecie aggravata di cui all’art. 624 bis, comma 3, cod. pen. 8.La sentenza deve, dunque, essere annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio, alla cui determinazione può provvedere direttamente questa Corte, ai sensi dell’art. 620 cod. proc. pen., trattandosi di individuare la pena in conformità della previsione di cui all’art. 624 bis cod. pen., senza che vi siano margini di discrezionalità. La pena deve, pertanto, essere rideterminata, muovendo dal minimo edittale previsto per la fattispecie aggravata di cui all’art. 624 bis, comma 3, cod. pen. di anni 5 di reclusione e euro 1000 di multa e operando su di essa la riduzione per il rito, fino ad arrivare alla pena di anni 3 mesi 4 di reclusione ed euro 666,00 di multa.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio che ridetermina in anni tre e mesi quattro di reclusione e euro 666,00 di multa Così deciso in Roma il 6 novembre 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente AN IC ND NI
udita la relazione svolta dal Consigliere AN Luisa Angela IC;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale Silvia Salvadori con cui ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente al calcolo della pena. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il Giudice dell’Udienza Preliminare presso il Tribunale di Rovereto, con sentenza del 22 maggio 2025, ex art. 442 cod. proc. pen., ha condannato ES OV in ordine al reato di cui agli artt. 99, comma 4, 110, 624 bis, comma 3, e 625 n. 2 cod. pen. (capo a) alla pena di anni 2 mesi 8 di reclusione ed euro 618,00 di multa. La pena è stata determinata nel modo seguente: riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante e alla recidiva, pena base anni 4 di reclusione ed euro 927,00 di multa, ridotta di un terzo per il rito. Penale Sent. Sez. 4 Num. 37859 Anno 2025 Presidente: MONTAGNI ANDREA Relatore: RICCI ANNA LUISA ANGELA Data Udienza: 06/11/2025 2 2. Avverso la sentenza ha proposto il ricorso il sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rovereto, formulando un unico motivo, con cui ha dedotto la violazione di legge in relazione alla determinazione della pena. Il ricorrente osserva che il giudizio di equivalenza è stato operato dal giudice in violazione dell’art. 624 bis, comma 4, cod. pen. secondo cui “le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli artt. 98 e 625 bis, concorrenti con una o più delle circostanze aggravanti di cui all’art. 625 non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto ad esse”. Il giudice, pertanto, avrebbe dovuto effettuare la diminuzione di pena per le circostanze attenuanti generiche partendo dalla pena aggravata e operare, quindi, la riduzione per il rito, essendo consentito il giudizio di equivalenza esclusivamente tra le attenuanti e la recidiva. 3. Il Procuratore Generale, nella persona del sostituto Silvia Salvadori, ha presentato conclusioni scritte con cui ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente al calcolo della pena. 4. Il ricorso merita accoglimento in quanto fondato il motivo. 5. L’art. 624 bis, comma 4, cod. pen. prevede che le circostante attenuanti diverse da quelle previste dagli artt. 98 e 625 bis, concorrenti con una o più delle circostanze aggravanti di cui all’art. 625 non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall’aumento conseguente alle predette circostanze aggravanti. 6.Le Sezioni Unite di questa Corte hanno precisato che le circostanze attenuanti che concorrono con aggravanti soggette a giudizio di comparazione ed una aggravante che non lo ammette in modo assoluto devono essere previamente sottoposte a tale giudizio e, se ritenute equivalenti, si applica la pena che sarebbe inflitta per il reato aggravato dalla circostanza "privilegiata", senza tener conto delle stesse. (Fattispecie relativa alle circostanze aggravanti "privilegiate" di cui all'art. 625 cod. pen.) (Sez. U, n. 42414 del 29/04/2021, Rv. 282096 – 01). Le circostanze aggravanti privilegiate, dunque, sono sottratte al giudizio di bilanciamento con le circostanze attenuanti, le quali comporteranno una diminuzione della pena prevista per il reato aggravato, solo se, all'esito del giudizio di bilanciamento con le altre circostanze aggravanti, siano essere ritenute prevalenti. Del resto, nel caso di un giudizio di equivalenza, gli elementi mitigatori che sono stati riconosciuti quali circostanze attenuanti generiche, "neutralizzate" dalla aggravante ad effetto speciale concorrente, «possono pur sempre trovare 3 considerazione nell'ambito dei criteri di commisurazione della pena di cui all'art. 133 cod. pen., quando il giudice ritenga che il giudizio di equivalenza non abbia esaurito la portata attenuatrice delle circostanze riconosciute all'imputato nel caso specifico» (Sez. U, n. 42414 del 29/04/2021 cit.). 7. Nel caso di specie, il giudice, nel determinare l’entità della pena per il delitto di cui all’art. 624 bis cod. pen., pur riconoscendo la circostanza aggravante dell’avere usato violenza sulle cose ex art. 625, comma 1 n. 2), cod. pen., ha operato un giudizio di bilanciamento in termini di equivalenza di tale aggravante e della recidiva con le circostanze attenuanti generiche, in violazione dell’art. 624 bis, comma 4, cod. pen. e ha determinato la pena, muovendo da quella base dell’art. 624 bis, comma 1, cod. pen. non aggravato, di anni 4 di reclusione ed euro 927,00 di multa, ridotta di un terzo per il rito, anziché dalla pena base della fattispecie aggravata di cui all’art. 624 bis, comma 3, cod. pen. 8.La sentenza deve, dunque, essere annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio, alla cui determinazione può provvedere direttamente questa Corte, ai sensi dell’art. 620 cod. proc. pen., trattandosi di individuare la pena in conformità della previsione di cui all’art. 624 bis cod. pen., senza che vi siano margini di discrezionalità. La pena deve, pertanto, essere rideterminata, muovendo dal minimo edittale previsto per la fattispecie aggravata di cui all’art. 624 bis, comma 3, cod. pen. di anni 5 di reclusione e euro 1000 di multa e operando su di essa la riduzione per il rito, fino ad arrivare alla pena di anni 3 mesi 4 di reclusione ed euro 666,00 di multa.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio che ridetermina in anni tre e mesi quattro di reclusione e euro 666,00 di multa Così deciso in Roma il 6 novembre 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente AN IC ND NI