Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 15/12/2025, n. 568 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila |
| Numero : | 568 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00568/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00393/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 393 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
AR IS S.a.s. di LO D'EA & C., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Ettore Nesi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia del Demanio, Agenzia Demanio Abruzzo e Molise, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in L'Aquila, via Buccio da Ranallo;
Comune di Silvi, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Serena Cancellara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento,
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del provvedimento del Comune di Silvi, privo di protocollo e data, recante ad oggetto “DLgs 104/2020 art. 100 comma 7 “Definizione agevolata canoni demaniali. Istanza mezzo mail pec prot. 39041 del 09.12.2020 ditta AR IS SAS di RE D'EA & C., PROSPETTO DETERMINAZIONE PAGAMENTO CONGUAGLIO CANONI DOVUTI”, non notificato alla società ricorrente ma prodotto dal Comune di Silvi in data 6 agosto 2021 nel giudizio promosso dalla Soc. AR IS e pendente dinanzi al Tribunale di Pescara, R.G. 1789/2021;
- nonché di tutti gli atti conseguenti e presupposti, se lesivi, ivi compresa, la nota dell'Agenzia del Demanio prot. 2348 del 22 febbraio 2021, recante ad oggetto “AR IS di DE OP NR & C. SA - istanza di definizione ai sensi dell'art. 100 D.L. 14/08/2020 n. 104 del procedimento amministrativo pendente c/o il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo”.
NONCHÉ PER ACCERTAMENTO:
- del diritto a beneficiare della definizione agevolata ai sensi del comma 7°, lett. a) dell'art. 100 D.L. in relazione al canone richiesto per le annualità dal 2007 al 2020 compresi, nonché per accertamento della giusta misura dei canoni dovuti dalla ricorrente ai sensi del comma 7°, lett. a) dell'art. 100 D.L. 104/2020 s.m.i., per le annualità dal 2007 al 2020 compresi e del diritto del concessionario ricorrente al rimborso ovvero conguaglio delle somme versate in eccedenza a titolo di canone per le medesime annualità;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da AR IS S.a.s. di LO D'EA & C. il
- del provvedimento del Comune di Silvi prot. n. 29837 del 23 settembre 2021 (doc. n. 24), recante ad oggetto «D.L. n. 104/2020 art. 100, comma 7, “Definizione agevolata canoni demaniali. Istanza mezzo mail pec prot. 39041 del 09.12.2020 ditta AR IS SAS di RE D'EA & C., PROSPETTO DETERMINAZIONE PAGAMENTO CONGUAGLIO CANONI DOVUTI”;
- della nota dell'Agenzia del Demanio – DRAM del 20 gennaio 2022, recante ad oggetto “AR IS DI DEL PROPOSTO CO E C. SAS - ISTANZA DI DEFINIZIONE AI SENSI DELL ART. 100 D.L. 14/08/2020 N. 104 DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PENDENTE [DEMANIO|AGDABM01|REGISTRO UFFICIALE|621|20-01-2022][4881673|5591608]” (doc. n. 25)-
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Comune di Silvi e dell’Agenzia Demanio Abruzzo e Molise;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 novembre 2025 la dott.ssa IA ND;
Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente, titolare di concessione demaniale marittima, ha impugnato il provvedimento con il quale il Comune di Silvi ha riscontrato la sua istanza di definizione agevolata canoni demaniali, ai sensi dell’art. 100, comma 7, del d.lgs. n. 104/2020 e ne ha determinato l’ammontare; ha chiesto quindi che sia accertato l’importo effettivamente dovuto.
Le parti intimate si sono costituite per resistere al ricorso e il Comune ne ha eccepito l’inammissibilità per carenza d’interesse.
Con atto di motivi aggiunti depositato il 1°.4.2022 la ricorrente ha impugnato per illegittimità derivata il provvedimento del Comune di Silvi prot. n. 29837 del 23.9.2021 e la nota dell’Agenzia del Demanio – DRAM del 20.1.2022.
Con memoria depositata il 18.6.2025 ha poi dichiarato di non avere interesse a coltivare il giudizio essendo sopravvenuta l’ordinanza Cass., SS.UU. del 15.3.2022, che ha affermato la giurisdizione del giudice ordinario sulle questioni relative alla definizione agevolata di cui all’art. 100, commi 7 e ss., d.l. n. 104/2020 e ha chiesto di dichiarare improcedibile il giudizio e in subordine il difetto di giurisdizione.
Il Comune di Silvi ha chiesto la condanna alle spese della ricorrente per soccombenza virtuale sostenendo l’inammissibilità del ricorso perché rivolto ad un atto privo di contenuto provvedimentale e per omessa impugnazione del provvedimento conclusivo prot. n. 29827 del 23.09.2021. In via subordinata ha chiesto dichiararsi il difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario.
All’udienza pubblica del 19 novembre 22025 il ricorso e i motivi aggiunti sono passati in decisione.
La decisione sulla questione di giurisdizione è pregiudiziale a tutte le altre questioni di rito.
Deve pertanto essere esaminata in via prioritaria e risolta in conformità con l’indirizzo accolto dalle Sezioni Unite civili della Cassazione con ordinanza n. 8475 del 15.3.2022 e dalla sezione VII del Consiglio di Stato, con sentenza n. 5420 del 17.06.2024, che affermano la giurisdizione ordinaria sulle controversie aventi ad oggetto le istanze di accesso alla definizione agevolata ex art. 100 del d.l. n. 104/2020.
L’esito in rito del giudizio giustifica la compensazione integrale delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario dinanzi al quale la causa potrà essere riassunta nei termini di cui all’art. 11 del codice del processo amministrativo.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NA ON, Presidente
Mario Gabriele Perpetuini, Consigliere
IA ND, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IA ND | NA ON |
IL SEGRETARIO