Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 09/01/2025, n. 57 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 57 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
n. 9848/2018 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere
Contenzioso CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rita Di Salvo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di SECONDO Grado iscritta al n.r.g. 9848/2018 promossa da: nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
) rapp.to e difeso dall'Avv. Carozza Antonio C.F._1
(C.F.: ) elettivamente domiciliato presso il suo C.F._2
studio sito in San Marco Evangelista (CE) alla Via Domenico Gentile nr.
21.
-appellante- contro
(p. I.V.A. ) in persona del l.r.p.t. Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Dello Stritto Alessio (C.F.:
) elettivamente domiciliata presso il suo studio sito C.F._3
in Caserta alla Via Ricciardi nr. 51;
-appellato-
1
MOTIVI
Dopo aver esaminato gli atti di causa e prima di procedere ad ogni loro valutazione, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi del combinato disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., e pertanto essa viene redatta indicando succintamente le ragioni di fatto e di diritto della decisione, ben precisando che, trattandosi di disposizione normativa dettata con evidente finalità di accelerazione ai fini della produzione della sentenza, deve ritenersi consentito al giudice di pronunciare quest'ultima, considerando integralmente richiamati dalla presente pronuncia gli scritti difensivi delle parti ed i verbali delle udienze in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa.
Venendo ai fatti di causa, con atto di citazione in appello, Parte_1
ha proposto gravame avverso la sentenza 963/2018 resa dal
[...]
giudice di Pace di Caserta nella persona della dott. Marco De Vingolis, nel giudizio n. 4679/16, il quale accoglieva l'opposizione a decreto ingiuntivo N. 575/2016 proposta dalla DI , statuendo la CP_1
revoca del decreto ingiuntivo opposto, con condanna della DI
[...]
al pagamento delle spese di giudizio. Secondo la Parte_1
prospettazione difensiva fornita, la motivazione resa dal giudicante a supporto della sentenza impugnata contrastava con le risultanze documentali in atti, chiedeva quindi la revoca della sentenza con conferma del decreto ingiuntivo, con condanna dell'appellato alle spese del doppio grado di giudizio.
2 Si costituiva la DI , chiedendo rigettarsi l'appello in CP_1
quanto inammissibile, nonché infondato in fatto e in diritto chiedendo confermarsi la sentenza appellata, con vittoria di spese e onorari di causa anche ai sensi ex art 96 c.p.c.
Acquisito il fascicolo di primo grado, rilevata la natura documentale della controversia, all'udienza del 9 luglio 2024 veniva riservata in decisione con concessione dei termini ex art.190 c.p.c.
L'appello rasentando l'inammissibilità è infondato e va rigettato per le ragioni che seguono.
Giova premettere che la sentenza impugnata ha definito il giudizio di opposizione promosso dal avverso il decreto ingiuntivo CP_1
n.575/2016, ritenendo provato l'adempimento da parte dell'opponente delle obbligazioni dedotte nel decreto ingiuntivo, in quanto vi CP_1
erano opposte le firme di quietanza del . Parte_1
La parte ha così contestato la decisione ritenendo che il giudice di primo grado abbia effettuato una errata valutazione delle firme apposte sulle fatture quietanziate.
Segnatamente, quanto al punto di motivazione afferente all'error in iudicando, giova precisare quanto segue. Il giudice di primo grado ha ben motivato il suo convincimento nel ritenere le firme opposte sulle fatture valide, invero così precisa in sentenza: “…parte opposta a fronte della suddetta documentazione versata in atti dall'opponente si è limitata ad effettuare una contestazione generica delle ragioni dell'opponente, senza disconoscere formalmente né nel suo atto di costituzione e né suoi scritti successivi, la firma opposta dal suo assistito come contenuta nella suindicata documentazione, che risulta quindi sufficiente a dimostrare l'avvenuto pagamento del credito reclamato dall'opposto allo sato degli atti
3 ingiustamente. Per completezza, l'opposto ha inteso fornire la prova contraria alla suindicata documentazione da lui mai contestata, meramente con una articolazione di una prova testimoniale ovviamente inammissibile in presenza di prova contraria documentale”.
Tali principi sono pienamente condivisibile da questo Tribunale, non pare inutile precisare che il disconoscimento serve infatti ad impedire che un documento acquisisca valore legale in tribunale. Bisogna quindi intervenire tempestivamente, prima che venga riconosciuto, entro il termine perentorio della prima udienza o della prima risposta successiva alla produzione, in caso non venga disconosciuto nel lasso di tempo indicato, verrà ritenuto tacitamente riconosciuto;
inoltre, visto l'omessa e tardiva contestazione, nemmeno veniva presentata querela di falso.
Pertanto, la motivazione del Giudice di prime cure appare corretta.
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'appello è infondato e va rigettato;
di conseguenza, la sentenza gravata va integralmente confermata.
Le spese di lite del presente grado del giudizio seguono la soccombenza nei rapporti tra le parti costituite e sono liquidate come in dispositivo, a mente del D.M. n. 55/14, in ragione dello scaglione di riferimento e dell'attività effettivamente espletata (tutte le fasi, eccetto quella istruttoria), con l'applicazione del minimo sulla scorta della scarsa complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di S. Maria C.V., in composizione monocratica ed in funzione di Giudice di Appello, definitivamente pronunciando, così dispone:
4 - rigetta l'appello.
- condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellante delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 852,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%; iva e cpa, se dovute, come per legge;
S. Maria C.V., 27/11/2024
Il Giudice
dott. Rita Di Salvo
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