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Articolo 2 della Legge 9 ottobre 1964, n. 880
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Articolo 1
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Legge 9 ottobre 1964, n. 880
Articolo 2 della Legge 9 ottobre 1964, n. 880
Versione
14 ottobre 1964
Art. 2.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Entrata in vigore il 14 ottobre 1964
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