Ordinanza cautelare 4 novembre 2024
Ordinanza cautelare 31 marzo 2025
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza 06/02/2026, n. 2309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2309 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02309/2026 REG.PROV.COLL.
N. 09693/2024 REG.RIC.
N. 03156/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9693 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Aldo Di Vito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t., Stato Maggiore della Marina, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale sono domiciliati ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
sul ricorso numero di registro generale 3156 del 2025, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Aldo Di Vito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
quanto al ricorso n. 9693 del 2024:
del provvedimento N. M_D A0582CC REG2024 0061813 30-07-2024 notificato in data 3.08.2024 (All. 1) nella parte in cui veniva rigettata la richiesta di modifica dell’Ente di prima assegnazione dell’impiego civile e lo stesso veniva confermato presso il Circolo Sottufficiali della Marina Militare di Roma, con nuova convocazione al 19.08.24, e nella parte in cui si subordina la costituzione del rapporto di lavoro civile alla sottoscrizione del contratto individuale, nonché degli atti propedeutici e conseguenziali per quanto attiene al medesimo contenuto..
quanto al ricorso n. 3156 del 2025:
per l''annullamento
1. dei provvedimenti in autotutela richiesti con PEC del 13.06.24 (All. 1) rimasta inevasa a tutt’oggi, e sollecitata con PEC del 23.12.24 (All 2);
nonché avverso ogni altro atto presupposto e conseguenziale, lesivo dei diritti soggettivi e degli interessi legittimi del ricorrente, come dalla richiesta dell’autotutela;
2 Per l’annullamento dei suddetti atti, affetti da illegittimità, mancanza o illogicità di motivazione o nel merito per eccesso di potere, per la tutela della dignità del lavoro e del diritto alla giusta retribuzione, illegittimamente od erroneamente non corrisposta dal 25.03.22 a tutt’oggi;
3 Per il diritto al risarcimento del danno, patrimoniale ed esistenziale, alla salute, causato dalla PA per l’insorgenza prima, e l’aggravamento poi del disagio psicologico che ha condotto all’inidoneità permanente al servizio militare;
4 Per il diritto al rimborso delle spese legali sostenute per la difesa nel processo penale N.-OMISSIS- RGNR presso il Tribunale Militare di Roma.
5 Avverso il silenzio rifiuto di nuova convocazione, richiesta con PEC del 14.01.25.
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e di Difesa Stato Maggiore della Marina e del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 dicembre 2025 il dott. CL LL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il Comando Interregionale Marittimo Centro e Capitale di Roma, con la nota n. M_D AD5B4B9 RG23 0029508 del 12 dicembre 2023, trasmetteva alla Direzione Generale per il Personale Civile l’istanza presentata in data 27.11.2023 dal Sottocapo di 2^ Classe -OMISSIS- (in precedenza giudicato dal competente organismo sanitario permanentemente non idoneo al servizio militare ma reimpiegabile nelle aree funzionali del personale civile del Ministero della Difesa) volta ad ottenere il transito nei ruoli civili del Ministero della Difesa, ai sensi dell’art. 930 del d.lgs 15 marzo 2010, n. 66 (c.o.m.) e del D.M.18.04.2002.
2. La competente D.G., ultimata l’istruttoria, predisponeva il contratto individuale di lavoro da sottoporre alla firma del sig. -OMISSIS- che, a tale scopo, veniva invitato con la nota M_D A0582CC REG2024 0026479 del 14 marzo 2024, a presentarsi il giorno 08 aprile 2024 presso il Circolo Sottufficiali della Marina Militare (MARICIRCSOTTUFFICIALI) di Roma, per procedere alla sua immissione in servizio in qualità di “Assistente amministrativo” profilo professionale cod. FA31 della famiglia professionale “Assistente amministrativo, contabile, linguistico, giudiziario e storico culturale” - Area Assistenti, ex fascia retributiva F2.
3. L’interessato non si presentava nella data stabilita, né successivamente, nonostante la Direzione del Personale, in via eccezionale, avesse differito per ben due volte la convocazione per la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, con le note n. M_D A0582CC REG2024 0039601 del 30 aprile 2024 e n. M_D A0582CC REG2024 0061813 30 luglio 2024.
In quest’ultima missiva, spedita sia al diretto interessato che, a mezzo pec, al legale da questi incaricato, si leggeva in particolare che:
“al fine di definire la vicenda in questione, la Scrivente ha interpellato lo Stato Maggiore della Marina -Forza Armata di provenienza dell’interessato -in merito alla sede di servizio assegnata al -OMISSIS-. Il predetto Organo Programmatore, nel sottolineare che il criterio utilizzato per la M.M. si traduce in una correlazione stretta con le esigenze funzionali della F.A., fatte salve le situazioni in cui sussistano tutele sociali garantite dalla legge e opportunamente certificate, ha evidenziato che il fattore economico, seppur di natura sensibile, non è sottoposto a valutazione della Marina Militare, tanto meno, come nel caso di -OMISSIS-, se privo di documentazione atta a comprovarne la sussistenza, il livello di gravità e i risvolti sul piano personale dello stesso. Pertanto, resta confermata l’assegnazione presso il Circolo Sottufficiali di Roma.
5. Per quanto precede, si differisce, a titolo eccezionale, la data per la sottoscrizione del contratto individuale al 19 agosto 2024.
6. Si fa presente, altresì, che non verranno concesse ulteriori proroghe.
4. Il ricorrente, ancora una volta, non si è presentato il 19 agosto 2024 presso la struttura indicata, adducendo generiche ragioni di difficoltà economica a trasferirsi nella capitale dalla propria attuale residenza (-OMISSIS-) e ha proposto, nel contempo, il primo ricorso dinnanzi a questo TAR (RG 9693/2024), con il quale ha impugnato la suddetta convocazione perentoria rivolta dall’Amministrazione al sig. -OMISSIS-.
5. I motivi di ricorso sono i seguenti:
1) Illogicità e contraddittorietà della motivazione.
Il provvedimento impugnato afferma che “il fattore economico, seppur di natura sensibile, non è sottoposto a valutazione della Marina Militare…fatte salve le situazioni in cui sussistano tutele sociali garantite dalla legge”. Orbene le suddette affermazioni mal si conciliano fra di loro, a dire del ricorrente, atteso che la povertà assoluta e il riconosciuto stato di disagio psicologico sono situazioni certamente meritevoli di tutela, non solo legale ma addirittura costituzionale, in quanto attinenti all’integrità fisica e psichica e alla dignità dell’uomo. Peraltro la condizione di difficolta (economica e personale) del ricorrente era ben nota all’Amministrazione trattandosi di un suo dipendente.
2) Violazione di legge.
Il provvedimento impugnato, per la parte in cui subordina la costituzione del rapporto di lavoro di impiego civile alla sottoscrizione del contratto individuale, si porrebbe in contrasto con l’art. 930 del Decreto legislativo n. 66 del 2010 (c.o.m.), che connette il transito alla pronuncia del relativo decreto ministeriale, demandando poi alla Amministrazione solo di disporre “modalità e procedure”, senza poter “condizionare o ostacolare un diritto già acquisito per legge, in continuità di un rapporto di lavoro già preesistente. Ne deriverebbe una violazione dei diritti acquisiti, previdenziali, di anzianità e di carriera.”.
3) Eccesso di potere.
Parte ricorrente deduce la violazione della circolare n. M_D A0582CC REG2023 0051229 del 25 luglio 2023, (doc. 11 ric.) ove si legge che si deve, possibilmente, concedere la diversa sede richiesta dall’interessato, “nei casi di documentate e gravi situazioni sanitarie personali che possono far ritenere opportuna la designazione in EDR viciniore alla residenza o domicilio del nucleo familiare del personale richiedente il transito”. Tali gravi esigenze di natura (anche) sanitaria sarebbero palesemente presenti nella specie, in considerazione della patologia diagnosticata al ricorrente che ne ha determinato l’inidoneità assoluta al servizio militare.
6. Si è costituito in resistenza il Ministero della Difesa depositando relazione e documenti sulla vicenda per cui è causa.
7. Con motivata ordinanza n. -OMISSIS- del 2024, la Sezione ha respinto la domanda cautelare proposta dal ricorrente per difetto di “fumus”, evidenziando, in particolare che:
“il proposto ricorso non è assistito da sufficiente fumus boni iuris, in quanto la gravata determinazione appare sul punto conforme al dettato della circolare ministeriale del 25 luglio 2023 adottata in materia di transito nell’impiego civile (specificamente evocata in ricorso e non oggetto di gravame);
Considerato al riguardo che il medesimo atto impugnato reca l’espresso riferimento alla rispondenza dell’individuata sede di prima assegnazione alle “prioritarie esigenze funzionali di Forza armata”;
Considerato inoltre che non emerge – dagli atti di causa e dalla documentazione depositata in giudizio – l’avvenuta dimostrazione da parte dell’interessato (odierno ricorrente) circa la sussistenza nella specie di “casi di documentate e gravi situazioni sanitarie personali” ovvero di “particolari esigenze di elevata protezione sociale, adeguatamente documentate”, idonee a giustificare, alla stregua della menzionata circolare ministeriale, l’assegnazione ad una sede più vicina al luogo di domicilio e/o residenza dell’interessato…”.
Il provvedimento di prime cure è stato confermato in sede di appello cautelare dalla ordinanza del Consiglio di Stato, sez. II, n. -OMISSIS- del -OMISSIS-.
8. Dalla successiva produzione documentale in atti (vedi in particolare la produzione documentale del ricorrente del 20.11.2025) è risultato inoltre che:
- con nota del 12 dicembre 2024 la competente Direzione Generale della Difesa ha offerto una ulteriore chance al ricorrente che è stato invitato, a titolo definitivo, a presentarsi per il giorno 16 dicembre 2024 presso il Circolo Sottufficiali della Marina Militare di Roma per la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro;
- dal 20 dicembre 2024 - data successiva della notifica all’interessato del predetto provvedimento - il sig. -OMISSIS- non ha prodotto alcuna giustificazione della propria mancata presentazione in servizio;
- alla luce di quanto esposto ed in ossequio al “dictum giudiziale” l’Amministrazione ha dichiarato, con il nuovo provvedimento del 12.6.2025 (doc. 1 dep. ric. 20.11.2025), che “la procedura di transito deve intendersi conclusa, nel senso che il suddetto rapporto di lavoro non si è costituito per decadenza della facoltà di stipulazione del contratto di lavoro.”
Risulta altresì che l’ex dipendente ha proposto, avverso il suddetto provvedimento di decadenza dal rapporto di servizio, ricorso amministrativo in opposizione alla stessa Amministrazione a mezzo email in data 25.6.2025.
Il Ministero della Difesa ha motivatamente respinto il gravame con decisione in data 8.9.2025 (doc. 2 dep. ric. 20.11.2025).
9. Parte ricorrente ha da ultimo contestato, soltanto con la memoria del 20.11.2025, le ultime determinazioni dell’Amministrazione (i.e. il citato provvedimento di decadenza del 12.6.2025 e la decisione di rigetto del ricorso amministrativo in opposizione).
10. Il ricorrente ha proposto dinnanzi a questo stesso TAR il separato ricorso n. 3156/2025 (dep. 8.3.2025) con il quale si duole della mancata risposta alla propria istanza di autotutela formalmente inoltrata all’Amministrazione, per il tramite del proprio legale.
Il ricorrente ripercorre la vicenda amministrativa sopra già esposta, evidenziando in particolare che:
- con atto del 14.03.24 veniva convocato a presentarsi in data 8.4.24 presso il Circolo Sottufficiali della Marina Militare di Roma, per la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato e l’assunzione in servizio;
- con PEC del 4.05.24 il dipendente comunicava a tutti gli organi competenti la propria impossibilità ad assumere servizio nella sede indicata per causa di forza maggiore, dovuta a condizioni di totale indigenza e di salute e chiedeva una diversa assegnazione viciniore al luogo della sua residenza;
- detta istanza veniva respinta e l’Amministrazione notificava una nuova convocazione avverso cui, come visto, l’interessato ha proposto ricorso al TAR Lazio (v. supra);
- veniva riconvocato da ultimo per il giorno 16.12.24 (doc.15 ric.): tale ultima convocazione (a dire del ricorrente) è stata notificata in ritardo, per il tramite dei Carabinieri di -OMISSIS-, in data (19.12.24) successiva alla data dell’incontro;
- per tale ragione lo stesso ricorrente ha avanzato richiesta di ulteriore convocazione, rimasta senza esito.
Le conclusioni rassegnate sono le seguenti:
1. Annullare i provvedimenti impugnati per illegittimità ed eccesso di potere;
2. Ordinare l’erogazione degli stipendi spettanti al ricorrente per il periodo di ingiusta aspettativa e successivo limbo giuridico;
3. Dichiarare l’illegittimità della condotta complessiva dell’Amministrazione;
4. Condannare l’Amministrazione al risarcimento del danno patrimoniale ed esistenziale subito dal ricorrente;
5. Disporre la convocazione per la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro e la presa in servizio, per definire la posizione lavorativa del ricorrente;
6. Condannare l’Amministrazione al rimborso delle spese legali sostenute per la difesa nel processo penale -OMISSIS- rgnr del Tribunale militare penale di Roma, giusta preavviso di fattura (All.16);
7. Condannare l’Amministrazione al pagamento delle spese del presente giudizio.
11. Il Ministero si è costituito in resistenza anche nella seconda causa instaurata.
12. Con ordinanza cautelare n. -OMISSIS- del -OMISSIS- è stata nuovamente respinta la domanda cautelare di parte ricorrente nella causa n. R.G. 3156/2025, avendo la Sezione ritenuto che: “la mancata presentazione dell’istante per la firma del contratto, senza giustificato motivo ed il decorso del termine per impugnare la determinazione amministrativa (afferente al luogo di lavoro) hanno ormai consolidato l’effetto decadenziale prospettato che appare, peraltro, essere derivato dalla stessa condotta dell’interessato (implicante una scelta) che non sembra motivata da ragioni di forza maggiore o da difficoltà insuperabili”.
Tenuto conto, altresì, che non è configurabile un “diritto alla sede di servizio” in capo al dipendente transitato nei ruoli civili in quanto l’Amministrazione, nella cura dell’interesse pubblico ad essa affidato, deve considerare in primo luogo le proprie esigenze organizzative e le maggiori sofferenze di organico registrate presso i diversi reparti ed enti”.
13. Parte ricorrente ha prodotto anche in questa sede i documenti afferenti alla impugnazione in via amministrativa del provvedimento di decadenza dall’impiego datato 8.9.2025 ed ha richiesto la riunione dei due ricorsi (stante l’evidente connessione oggettiva e soggettiva tra i medesimi).
14. Entrambe le cause in epigrafe sono state chiamate all’udienza pubblica del 22 dicembre 2025, quando sono state contestualmente discusse dinnanzi al Collegio che ha prospettato d’ufficio alle parti un possibile profilo di improcedibilità del primo ricorso per mancata impugnazione del provvedimento di decadenza del ricorrente dal diritto di transito nei ruoli civili. Il difensore di parte ricorrente ha chiesto al Collegio di essere rimesso in termini ai fini dell’impugnazione del provvedimento di decadenza, ricordando che l’ultima convocazione del proprio assistito, per la firma del contratto di lavoro, veniva fissata per la data “impossibile” del 16 dicembre 2024, quando l’atto relativo gli era stato inoltrato soltanto il successivo 19 dicembre; sul provvedimento di decadenza il legale sottolinea, altresì, che esso era privo dell'indicazione dei termini e dell'Autorità a cui ricorrere.
Terminata la discussione il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.
15. Deve essere disposta la riunione dei due ricorsi in esame i quali attengono ad una vicenda unitaria, come emerge con chiarezza dalla superiore esposizione dei fatti e come richiesto, peraltro, da parte ricorrente.
16. Venendo ora all’esame del ricorso n. 9693/2024, come detto esso ha ad oggetto l’atto del 30.7.2024 prot. M_D A0582CC REG2024 0061813 con il quale la competente Direzione del Ministero della Difesa confermava l’assegnazione dell’istante al Circolo Sottufficiali di Roma (rigettando l’istanza del medesimo volta ad ottenere una sede di servizio più vicina alla propria residenza in provincia di -OMISSIS-) e, per l’effetto, differiva, “…a titolo eccezionale, la data per la sottoscrizione del contratto individuale al 19 agosto 2024” (doc. 1 ric.).
16.1. Emerge dalla superiore narrativa in fatto che, non essendosi il ricorrente presentato per la sottoscrizione del contratto di lavoro nella data assegnata, si sono succeduti i seguenti eventi:
- l’Amministrazione ha adottato la nota prot. M_D A0582CC REG2024 0092528 del 12 dicembre 2024 con la quale ha nuovamente invitato “a titolo definitivo” l’interessato a presentarsi il giorno 16 dicembre 2024 presso il Circolo Sottufficiali della Marina Militare di Roma per la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro (la nota risulta inviata, oltre che all’odierno ricorrente, anche al legale incaricato dallo stesso, a mezzo pec);
- considerate le due ordinanze di rigetto delle domande cautelari adottate da questa Sezione, rispettivamente, nella causa n. 9693/24 e nell’ambito della causa n. 3156/25, con la nota del 12.6.2025 l’Amministrazione ha ritenuto ingiustificata l’ennesima omessa presentazione del dipendente e ha comunicato che dal 20 dicembre 2024 la procedura di transito doveva intendersi conclusa, “nel senso che il suddetto rapporto di lavoro non si è costituito per decadenza della facoltà di stipulazione del contratto di lavoro” (doc. 1 dep. ric. 20.11.2025).
16.2. Non vi è dubbio che quest’ultimo atto abbia natura provvedimentale e conclusiva del procedimento di transito del ricorrente nei ruoli civili, passaggio che non si è realizzato a causa della mancata instaurazione del rapporto di lavoro entro il termine da ultimo assegnato all’istante dall’Amministrazione datrice di lavoro, dopo le varie proroghe concesse per la firma del contratto individuale di lavoro.
Come si evince dalla superiore esposizione l’ex militare non ha impugnato con ricorso dinnanzi a questo TAR il provvedimento di decadenza datato 12.6.2025 contro il quale si è limitato a proporre una mera “opposizione” in sede amministrativa dalla quale non poteva derivare, invero, alcun effetto sul decorso dell’ordinario termine “ad impugnationem” di gg. 60 che è quindi inesorabilmente scaduto.
Stante il carattere definitivo del provvedimento e la sua incidenza diretta nella sfera giuridica del ricorrente, decaduto dal diritto di addivenire alla instaurazione del rapporto di lavoro presso il Ministero della Difesa (nei ruoli del personale civile), il ricorso in esame deve dunque ritenersi improcedibile in quanto l’atto che era stato con esso impugnato era il provvedimento del 30.9.2024 che aveva:
- differito alla data del 19.8.2024 la sottoscrizione del contratto di lavoro con l’odierno ricorrente (data che, come visto, è stata poi ulteriormente - e inutilmente – differita);
- respinto la domanda del ricorrente volta di ottenere una sede di lavoro diversa da quella assegnata.
Poiché l’istante è stato destinatario delle successive nuove convocazioni rimaste tutte senza esito e ha da ultimo ricevuto il suddetto provvedimento di chiusura del procedimento con decadenza dal diritto al passaggio nei ruoli civili (per omessa sottoscrizione del necessario contratto), appare evidente al Collegio la sopravvenuta carenza di interesse a coltivare l’originario gravame in quanto superato dagli atti successivi che, in quanto non impugnati, privano di interesse anche l’originaria impugnazione che, ove anche (in ipotesi) fosse stata accolta, non avrebbe prodotto alcun effetto (né viziante, né caducante) rispetto alle successive determinazioni dell’Amministrazione, e in particolare, rispetto alla definitiva decisione amministrativa del 12.6.2025 che non è stata impugnata.
17. In ogni caso, anche ove si voglia prescindere dal superiore rilievo di improcedibilità del ricorso, ad avviso del Collegio lo stesso deve ritenersi infondato per le ragioni già sviluppate in sede cautelare (vedi in particolare l’ordinanza sezionale n. -OMISSIS-/2024), quando è stato osservato che:
- l’assegnazione ad una diversa sede più vicina al luogo di residenza – collocata nell’ambito della provincia di -OMISSIS- – viene invocata, sulla base delle dedotte “ condizioni di totale indigenza e di salute ”, a fondamento della denunciata situazione di “ impossibilità per causa di forza maggiore ” (cfr. atto di ricorso, pag. 3, unitamente alla trasmessa comunicazione di impossibilità a presentarsi nel luogo di convocazione ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro di cui all’allegato n. 10 secondo la numerazione riportata nel foliario di parte ricorrente);
- tuttavia la determinazione gravata appare sul punto conforme al dettato della circolare ministeriale della Difesa del 25 luglio 2023 in materia di transito nell’impiego civile (specificamente evocata in ricorso ma non oggetto di gravame) poiché si legge, in detta determinazione, che l’individuazione della sede di prima assegnazione in occasione del transito nei ruoli civili ex art. 930 c.o.m. deve rispondere alle “ prioritarie esigenze funzionali di Forza armata ”;
- non è emersa dagli atti di causa e dalla documentazione depositata in giudizio la prova da parte dell’interessato (odierno ricorrente) circa la sussistenza di “ casi di documentate e gravi situazioni sanitarie personali ” ovvero di “ particolari esigenze di elevata protezione sociale, adeguatamente documentate ”, idonee a giustificare, alla stregua della menzionata circolare ministeriale, l’assegnazione ad una sede più vicina al luogo di domicilio e/o residenza dell’interessato.
Viceversa, per quanto concerne la prospettata situazione di “totale indigenza”, gli elementi dichiarati non risultano comprovati da idonea documentazione.
Giova peraltro anche sottolineare l’ulteriore circostanza rappresentata dal fatto che il luogo di ubicazione della sede di prima assegnazione (oggetto di contestazione) risulta in concreto coincidente con quello in cui il ricorrente medesimo aveva da ultimo prestato servizio militare (ossia in Roma, secondo quanto risulta dallo stesso contenuto dell’atto di ricorso nella esposizione in fatto: cfr. pagina 2).
18. Ad ulteriore supporto di quanto sopra argomentato, il Collegio osserva altresì che la mancata presentazione dell’istante per la firma del contratto, evento che si è verificato più volte a seguito delle proroghe che l’Amministrazione ha via via concesso, è avvenuta ogni volta senza che il ricorrente abbia allegato un giustificato motivo oggettivo e, pertanto, l’effetto decadenziale prodotto dalla determinazione finale risulta essere derivato dalla stessa condotta dell’interessato, implicante una scelta che non è stata determinata da ragioni di forza maggiore o da difficoltà insuperabili.
In tema deve poi confermarsi il generale principio che non è configurabile un “diritto alla sede di servizio” in capo al dipendente transitato nei ruoli civili in quanto l’Amministrazione, nella cura dell’interesse pubblico ad essa affidato, deve considerare in primo luogo le proprie esigenze organizzative e le maggiori sofferenze di organico registrate presso i diversi reparti ed enti.
In questo quadro le stesse ragioni addotte dal ricorrente a sostegno del suo rifiuto della sede proposta (ragioni riferite, come visto, ad una condizione personale “di indigenza”) non sembrano coerenti con il rischio che il medesimo ha voluto correre di perdere il posto di lavoro che ha avuto l’opportunità di conseguire.
19. Per quanto precede il ricorso n. RG. 9693/2024 è da respingere in quanto infondato.
20. Del pari da respingere, per le stesse ragioni che precedono, è il successivo ricorso n. RG. 3156/2025 che è stato introdotto secondo il rito ordinario, pur avendo ad oggetto in realtà il silenzio-rifiuto dell’Amministrazione rimasta illegittimamente inerte, secondo il ricorrente, rispetto all’esercizio dei poteri di autotutela sollecitati dall’ex militare.
Si tratta dunque, nella sostanza, di una azione “contra silentium” (artt. 31 e 117 c..p.a.).
Rispetto a questo gravame sussiste, in realtà, una assorbente ragione che induce al rigetto la quale si coglie proprio nella circostanza che il ricorso ha ad oggetto il silenzio-rifiuto dell’Amministrazione che, lamenta il ricorrente, non ha adottato i provvedimenti in autotutela da lui domandati con PEC del 13.06.24 (doc. 1 ric.), con richiesta “rimasta inevasa a tutt’oggi, e sollecitata con PEC del 23.12.24” (doc. 2).
Il ricorrente mirava, in sostanza, ad ottenere la rimozione d’ufficio dei provvedimenti che gli avevano negato il conseguimento della sede di servizio richiesta, fino a determinare la sua decadenza dal diritto di transitare nei ruoli civili del Ministero resistente.
Per quanto sopra esposto, i provvedimenti di cui si è richiesto il ritiro in autotutela sono provvedimenti definitivi e non impugnati nel termine di rito in sede giurisdizionale.
Come è noto, le determinazioni della P.A. di ritornare sulle proprie precedenti decisioni (divenute inoppugnabili) sono espressione di un potere di autotutela ampiamente discrezionale.
Tale principio si applica in particolare al rammentato provvedimento del 12.6.2024 con il quale l’Amministrazione ha ritenuto ingiustificata l’ennesima omessa presentazione del dipendente (convocato per la firma contrattuale) e ha comunicato che dal 20 dicembre 2024 la procedura di transito doveva intendersi conclusa, “nel senso che il suddetto rapporto di lavoro non si è costituito per decadenza della facoltà di stipulazione del contratto di lavoro” (doc. 1 dep. ric. 20.11.2025, RG. n. 9693/2024).
Così stando i termini del discorso non può che confermarsi il consolidato orientamento secondo il quale la constatazione del silenzio-rifiuto (e la conseguente condanna a provvedere) non può essere utilizzata per ottenere la riapertura di procedimenti già definiti in sede amministrativa ovvero per rimettere in discussione provvedimenti ormai divenuti inoppugnabili (ex pluribus, Cons. Stato, sez. IV, 7 novembre 2014, n. 5503; Cons. Stato, sez. IV, 20 novembre 2000, n. 6181).
Inoltre non sussiste l’obbligo dell’Amministrazione di provvedere quando l’interessato, attraverso la procedura del silenzio-rifiuto, abbia sollecitato (come accaduto nella specie) l’esercizio del potere di autotutela, non sussistendo rispetto a questo una posizione di interesse legittimo, ma di mero interesse di fatto, anche per la mancanza di un obbligo dell’Amministrazione di attivarsi in via di autotutela (ex pluribus, Cons. Stato, sez. V 23 maggio 2022, n. 4085; TAR Lazio, III, 14 marzo 2022, n. 2889).
21. Per tutto quanto precede entrambi i ricorsi riuniti debbono essere respinti.
Nonostante la soccombenza del ricorrente, il Collegio ritiene di disporre la compensazione integrale delle spese processuali, tenuto conto della natura della controversia e della qualità delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti:
- dispone la riunione della causa n. RG. 3156/2025 alla causa n. RG. 9693/2024;
- nel merito: respinge entrambi i ricorsi riuniti in quanto infondati per le ragioni esposte nella superiore motivazione;
- compensa integralmente le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NI NN, Presidente
CL LL, Consigliere, Estensore
Domenico De Martino, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CL LL | NI NN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.