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Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 08/09/2025, n. 870 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 870 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 10561/2024
TRIBUNALE DI PADOVA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Padova composto dai magistrati:
Barbara De Munari Presidente
Luisa Bettio Giudice
Federica Di Paolo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento N.V.G.10561/2024 promosso con ricorso congiunto per separazione e divorzio depositato in data 12.9.2024 da
, con l'avv. Amato Fabio, come da mandato in atti;
Parte_1
e
, con l'avv. Cagnin Pierluigi, come da mandato in atti;
Controparte_1
- Ricorrenti -
Con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
In punto: cessazione effetti civili matrimonio
Conclusioni congiunte in ordine al divorzio
Per i ricorrenti:
“pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi e in Treviso il 01.06.2003, mandando la Controparte_1 Parte_1
Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Treviso alle seguenti C O N D I Z I O N I
1) i coniugi continueranno a vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto, libero ciascuno di fissare la propria residenza ed il proprio domicilio dove riterrà più opportuno.
2) Il figlio minore sarà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, e Persona_1
conviverà con ciascuno di essi per un pari numero di giorni settimanali. I genitori assumeranno quindi di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano
1 Per_ il figlio , relativamente ad istruzione, educazione e salute, tenendo conto dei suoi bisogni, capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascun genitore eserciterà separatamente la potestà nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà il figlio con sé.
3) Fatte salve diverse e più ampie modalità di visita concordate di volta in volta con l'altro genitore, che tengano conto del preminente interesse del figlio e impregiudicato il regime di affidamento condiviso del minore, i coniugi concordano che, salvo diverso accordo tra gli stessi, e, in ogni caso, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici del figlio e con quelli lavorativi dei genitori stessi, la sig.ra ed il sig. Controparte_1 Parte_1
Per_
provvederanno a gestire il proprio figlio – come avviene da tempo – in
[...]
modo omologo e paritario, nel senso che ciascuno di essi si occuperà in via esclusiva del figlio durante il tempo di permanenza presso di sé. I coniugi concordano il collocamento alternato settimanale a rotazione annuale dei periodi presso gli stessi con la precisazione che durante le festività pasquali e natalizie il periodo di rispettiva permanenza del figlio presso i genitori comprenda la metà del periodo di vacanza in modo che vengano ad alternarsi di volta in volta il giorno di Natale e Capodanno o quello di Pasqua e Lunedi dell'Angelo nonché alternando 15 giorni anche non consecutivi con ciascuno dei genitori nel corso delle vacanze estive, e quest'ultime dovranno essere comunicate entro il 30 maggio di ciascun anno. Allo stesso modo in occasione del compleanno del figlio lo stesso starà con entrambi genitori in via alternata a pranzo e/o a cena ad anni alterni. In considerazione dei tempi paritari di permanenza del figlio con ciascun genitore, le parti convengono che ognuna di esse provvederà al mantenimento diretto del minore stesso nel rispettivo proprio periodo di gestione del predetto, non prevedendosi quindi alcun genere di obbligo di mantenimento ordinario del figlio, a carico di un genitore e a favore dell'altro.
4) I genitori si impegnano ad assumere un comportamento rispettoso e collaborativo nella gestione della responsabilità genitoriale, valorizzando il reciproco ruolo genitoriale, comunicandosi quanto avviene di rilevante nella vita del figlio e agendo con il criterio del superiore interesse del benessere dello stesso.
5) Le spese straordinarie – determinate secondo il Protocollo del Tribunale di Padova, che le parti danno atto di conoscere, e che si allega al presente atto - saranno ripartite nella misura del 50% a carico del padre e del 50% a carico della madre, previa documentazione delle stesse.
2 6) I coniugi si ripartiranno in parti uguali l'assegno unico e Universale per il figlio, di talché il sig. si obbliga a versare mensilmente il 50% di qualsivoglia somma percepita Parte_1
a tale titolo alle coordinate bancarie che la sig.ra avrà cura di comunicare. CP_1
7) La signora preleverà i beni di sua esclusiva proprietà dalla casa coniugale, CP_1 previo accordo per l'asporto con il coniuge. Quanto ai rapporti patrimoniali il Signor
si riserva espressamente di agire giudizialmente per l'accertamento Parte_1
dei crediti da lui vantati nei confronti della moglie per spese familiari Controparte_1
e per la rifusione di tali somme a suo favore. Egualmente la Signora si Controparte_1 riserva espressamente di agire giudizialmente per l'accertamento dei crediti da lei vantati nei confronti del marito per spese familiari e per la rifusione di tali Parte_1
somme a suo favore.
8) I coniugi dichiarano di rinunciare reciprocamente alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento, essendo entrambi titolari di redditi propri ed economicamente autosufficienti.
9) I coniugi rilasciano fin d'ora reciproco assenso al rilascio e rinnovo del passaporto, per sé stessi e per il figlio minore.
10) Spese legali compensate”.
FATTO E DIRITTO
e hanno contratto matrimonio concordatario il Parte_1 Controparte_1
1.6.2003 in Treviso e trascritto nel relativo registro al n.52, Parte II, Serie A dell'anno 2003.
Con riguardo alla domanda di separazione personale dei coniugi, l'udienza ex art.473 bis 51
c.p.c. si è tenuta il 5.11.2024 ai sensi dell'art.127 ter c.p.c. e la separazione è stata pronunciata con sentenza n.74/2025 pubblicata in data 21.1.2025, passata in giudicato.
Con separata ordinanza, la causa è stata rimessa sul ruolo per la pronuncia della sentenza di divorzio e a tal fine è stata fissata l'udienza del 10.7.2025 in trattazione scritta ai sensi dell'art.127 ter c.p.c.
Le parti hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui al ricorso, così come confermate con note depistate per l'udienza del 10.72025.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale.
3 Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Le condizioni concordate dai coniugi sono coerenti con quelle della separazione e con la situazione personale ed economica rappresentata, prive di profili d'illegittimità e adeguatamente tutelanti l'interesse del figlio minore anche in quanto rispettose delle norme di cui agli artt. 337 bis e ss. c.c.; pertanto, va preso atto delle stesse quanto ai punti 2, 3, 4, 5
e 8 delle rassegnate conclusioni.
Le condizioni di cui ai punti 6, 7 e 9 delle rassegnate conclusioni sono libera espressione dell'autonomia negoziale delle parti vertendo su diritti disponibili e, pertanto, non necessitano di essere recepite dal Tribunale al fine della loro validità ed efficacia.
Attesa la concorde volontà delle parti, nulla si provvede sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra e contratto il 1.6.2003 Parte_1 Controparte_1
in Treviso e trascritto nel relativo registro parte II serie A n.52 anno 2003 del Comune di Treviso;
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e riportati in epigrafe come indicato in parte motiva;
4. Nulla per le spese.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 4 settembre 2025.
Il Giudice relatore
Federica Di Paolo
Il Presidente
Barbara De Munari
4
TRIBUNALE DI PADOVA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Padova composto dai magistrati:
Barbara De Munari Presidente
Luisa Bettio Giudice
Federica Di Paolo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento N.V.G.10561/2024 promosso con ricorso congiunto per separazione e divorzio depositato in data 12.9.2024 da
, con l'avv. Amato Fabio, come da mandato in atti;
Parte_1
e
, con l'avv. Cagnin Pierluigi, come da mandato in atti;
Controparte_1
- Ricorrenti -
Con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
In punto: cessazione effetti civili matrimonio
Conclusioni congiunte in ordine al divorzio
Per i ricorrenti:
“pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi e in Treviso il 01.06.2003, mandando la Controparte_1 Parte_1
Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Treviso alle seguenti C O N D I Z I O N I
1) i coniugi continueranno a vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto, libero ciascuno di fissare la propria residenza ed il proprio domicilio dove riterrà più opportuno.
2) Il figlio minore sarà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, e Persona_1
conviverà con ciascuno di essi per un pari numero di giorni settimanali. I genitori assumeranno quindi di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano
1 Per_ il figlio , relativamente ad istruzione, educazione e salute, tenendo conto dei suoi bisogni, capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascun genitore eserciterà separatamente la potestà nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà il figlio con sé.
3) Fatte salve diverse e più ampie modalità di visita concordate di volta in volta con l'altro genitore, che tengano conto del preminente interesse del figlio e impregiudicato il regime di affidamento condiviso del minore, i coniugi concordano che, salvo diverso accordo tra gli stessi, e, in ogni caso, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici del figlio e con quelli lavorativi dei genitori stessi, la sig.ra ed il sig. Controparte_1 Parte_1
Per_
provvederanno a gestire il proprio figlio – come avviene da tempo – in
[...]
modo omologo e paritario, nel senso che ciascuno di essi si occuperà in via esclusiva del figlio durante il tempo di permanenza presso di sé. I coniugi concordano il collocamento alternato settimanale a rotazione annuale dei periodi presso gli stessi con la precisazione che durante le festività pasquali e natalizie il periodo di rispettiva permanenza del figlio presso i genitori comprenda la metà del periodo di vacanza in modo che vengano ad alternarsi di volta in volta il giorno di Natale e Capodanno o quello di Pasqua e Lunedi dell'Angelo nonché alternando 15 giorni anche non consecutivi con ciascuno dei genitori nel corso delle vacanze estive, e quest'ultime dovranno essere comunicate entro il 30 maggio di ciascun anno. Allo stesso modo in occasione del compleanno del figlio lo stesso starà con entrambi genitori in via alternata a pranzo e/o a cena ad anni alterni. In considerazione dei tempi paritari di permanenza del figlio con ciascun genitore, le parti convengono che ognuna di esse provvederà al mantenimento diretto del minore stesso nel rispettivo proprio periodo di gestione del predetto, non prevedendosi quindi alcun genere di obbligo di mantenimento ordinario del figlio, a carico di un genitore e a favore dell'altro.
4) I genitori si impegnano ad assumere un comportamento rispettoso e collaborativo nella gestione della responsabilità genitoriale, valorizzando il reciproco ruolo genitoriale, comunicandosi quanto avviene di rilevante nella vita del figlio e agendo con il criterio del superiore interesse del benessere dello stesso.
5) Le spese straordinarie – determinate secondo il Protocollo del Tribunale di Padova, che le parti danno atto di conoscere, e che si allega al presente atto - saranno ripartite nella misura del 50% a carico del padre e del 50% a carico della madre, previa documentazione delle stesse.
2 6) I coniugi si ripartiranno in parti uguali l'assegno unico e Universale per il figlio, di talché il sig. si obbliga a versare mensilmente il 50% di qualsivoglia somma percepita Parte_1
a tale titolo alle coordinate bancarie che la sig.ra avrà cura di comunicare. CP_1
7) La signora preleverà i beni di sua esclusiva proprietà dalla casa coniugale, CP_1 previo accordo per l'asporto con il coniuge. Quanto ai rapporti patrimoniali il Signor
si riserva espressamente di agire giudizialmente per l'accertamento Parte_1
dei crediti da lui vantati nei confronti della moglie per spese familiari Controparte_1
e per la rifusione di tali somme a suo favore. Egualmente la Signora si Controparte_1 riserva espressamente di agire giudizialmente per l'accertamento dei crediti da lei vantati nei confronti del marito per spese familiari e per la rifusione di tali Parte_1
somme a suo favore.
8) I coniugi dichiarano di rinunciare reciprocamente alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento, essendo entrambi titolari di redditi propri ed economicamente autosufficienti.
9) I coniugi rilasciano fin d'ora reciproco assenso al rilascio e rinnovo del passaporto, per sé stessi e per il figlio minore.
10) Spese legali compensate”.
FATTO E DIRITTO
e hanno contratto matrimonio concordatario il Parte_1 Controparte_1
1.6.2003 in Treviso e trascritto nel relativo registro al n.52, Parte II, Serie A dell'anno 2003.
Con riguardo alla domanda di separazione personale dei coniugi, l'udienza ex art.473 bis 51
c.p.c. si è tenuta il 5.11.2024 ai sensi dell'art.127 ter c.p.c. e la separazione è stata pronunciata con sentenza n.74/2025 pubblicata in data 21.1.2025, passata in giudicato.
Con separata ordinanza, la causa è stata rimessa sul ruolo per la pronuncia della sentenza di divorzio e a tal fine è stata fissata l'udienza del 10.7.2025 in trattazione scritta ai sensi dell'art.127 ter c.p.c.
Le parti hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui al ricorso, così come confermate con note depistate per l'udienza del 10.72025.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale.
3 Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Le condizioni concordate dai coniugi sono coerenti con quelle della separazione e con la situazione personale ed economica rappresentata, prive di profili d'illegittimità e adeguatamente tutelanti l'interesse del figlio minore anche in quanto rispettose delle norme di cui agli artt. 337 bis e ss. c.c.; pertanto, va preso atto delle stesse quanto ai punti 2, 3, 4, 5
e 8 delle rassegnate conclusioni.
Le condizioni di cui ai punti 6, 7 e 9 delle rassegnate conclusioni sono libera espressione dell'autonomia negoziale delle parti vertendo su diritti disponibili e, pertanto, non necessitano di essere recepite dal Tribunale al fine della loro validità ed efficacia.
Attesa la concorde volontà delle parti, nulla si provvede sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra e contratto il 1.6.2003 Parte_1 Controparte_1
in Treviso e trascritto nel relativo registro parte II serie A n.52 anno 2003 del Comune di Treviso;
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e riportati in epigrafe come indicato in parte motiva;
4. Nulla per le spese.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 4 settembre 2025.
Il Giudice relatore
Federica Di Paolo
Il Presidente
Barbara De Munari
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