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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 10/03/2025, n. 574 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 574 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12333/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott.ssa Carmen Giraldi Giudice Relatore dott.ssa Silvia Migliori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12333/2023 promossa da:
, nata a [...], il [...], elettivamente domiciliata in VIA Parte_1 MALAGOLI 2 BOLOGNA presso lo studio dell'Avv. BAIESI CARLA che la rappresenta e difende, giusta delega in atti
RICORRENTE contro nato a [...], il [...], CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI PER PARTE RICORRENTE
Parte ricorrente ha concluso come da verbale di udienza del 30/01/2025; il P.M è intervenuto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 27/09/2023 chiedeva a questo Tribunale che Parte_1
venisse pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con n CP_1
data 23/09/2006 in Bologna, trascritto nel registro degli atti del matrimonio del predetto Comune al n.
350, parte 2, Serie A, anno 2006 , unione dalla non nascevano figli, invocando l'applicazione dell' art.3
n.2 L. 1-12-1970 n.898, come successivamente modificato dalla Legge n. 55/2015, vivendo i coniugi separati sin dal 16/01/2024, data in cui comparivano dinanzi al Giudice designato alla trattazione del pagina 1 di 2 giudizio di separazione personale conclusosi con sentenza n. 284/2024 del 17/01/2024.
All'udienza del 30/01/2025 il convenuto, destinatario di regolare notifica del ricorso, non si costituiva né compariva ed Giudice, nell'impossibilità di esperire il rituale tentativo di conciliazione, sentiva solo la ricorrente, la quale si riportava al ricorso. La causa, quindi, veniva rimessa in decisione al Collegio
La domanda principale volta ad ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta.
Invero i coniugi, che hanno celebrato matrimonio concordatario in data 23/09/2006 in Bologna vivono separati in forza di sentenza n. 284/2024 del 17/01/2024 pronunciata nel giudizio di separazione giudiziale.
In assenza di contestazione della circostanza che lo stato di separazione legale tra gli stessi si protrae da
, ricorrono pertanto gli estremi previsti dall'art.3 n.2 lett.B L.898/70 e successive modifiche Pt_2
per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, dovendo ritenersi accertato dai documenti di causa, oltre che dalla mancata costituzione del convenuto e dal disinteresse del medesimo per il giudizio, che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita.
Non vi sono statuizioni accessorie, non essendo nati figli dal matrimonio e non essendo state formulate richieste economiche.
Non luogo a provvedere sulle spese processuali, attesa la natura necessaria del giudizio, l'assenza di opposizione del convenuto rimasto contumace
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in contumacia del convenuto:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 23/09/2006 in
Bologna tra e iscritto nei registri dello Stato Civile Parte_1 CP_1
del predetto Comune, al n. 350, parte II, Serie A anno 2006 ;
2) ordina al C ancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Bologna, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 lett. d) del D.P.R. 396/2000;
3) nulla sulle spese;
Così deciso in Bologna in data 5.3.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Carmen Giraldi dott. Bruno Perla
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott.ssa Carmen Giraldi Giudice Relatore dott.ssa Silvia Migliori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12333/2023 promossa da:
, nata a [...], il [...], elettivamente domiciliata in VIA Parte_1 MALAGOLI 2 BOLOGNA presso lo studio dell'Avv. BAIESI CARLA che la rappresenta e difende, giusta delega in atti
RICORRENTE contro nato a [...], il [...], CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI PER PARTE RICORRENTE
Parte ricorrente ha concluso come da verbale di udienza del 30/01/2025; il P.M è intervenuto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 27/09/2023 chiedeva a questo Tribunale che Parte_1
venisse pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con n CP_1
data 23/09/2006 in Bologna, trascritto nel registro degli atti del matrimonio del predetto Comune al n.
350, parte 2, Serie A, anno 2006 , unione dalla non nascevano figli, invocando l'applicazione dell' art.3
n.2 L. 1-12-1970 n.898, come successivamente modificato dalla Legge n. 55/2015, vivendo i coniugi separati sin dal 16/01/2024, data in cui comparivano dinanzi al Giudice designato alla trattazione del pagina 1 di 2 giudizio di separazione personale conclusosi con sentenza n. 284/2024 del 17/01/2024.
All'udienza del 30/01/2025 il convenuto, destinatario di regolare notifica del ricorso, non si costituiva né compariva ed Giudice, nell'impossibilità di esperire il rituale tentativo di conciliazione, sentiva solo la ricorrente, la quale si riportava al ricorso. La causa, quindi, veniva rimessa in decisione al Collegio
La domanda principale volta ad ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta.
Invero i coniugi, che hanno celebrato matrimonio concordatario in data 23/09/2006 in Bologna vivono separati in forza di sentenza n. 284/2024 del 17/01/2024 pronunciata nel giudizio di separazione giudiziale.
In assenza di contestazione della circostanza che lo stato di separazione legale tra gli stessi si protrae da
, ricorrono pertanto gli estremi previsti dall'art.3 n.2 lett.B L.898/70 e successive modifiche Pt_2
per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, dovendo ritenersi accertato dai documenti di causa, oltre che dalla mancata costituzione del convenuto e dal disinteresse del medesimo per il giudizio, che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita.
Non vi sono statuizioni accessorie, non essendo nati figli dal matrimonio e non essendo state formulate richieste economiche.
Non luogo a provvedere sulle spese processuali, attesa la natura necessaria del giudizio, l'assenza di opposizione del convenuto rimasto contumace
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in contumacia del convenuto:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 23/09/2006 in
Bologna tra e iscritto nei registri dello Stato Civile Parte_1 CP_1
del predetto Comune, al n. 350, parte II, Serie A anno 2006 ;
2) ordina al C ancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Bologna, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 lett. d) del D.P.R. 396/2000;
3) nulla sulle spese;
Così deciso in Bologna in data 5.3.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Carmen Giraldi dott. Bruno Perla
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