Ordinanza cautelare 13 luglio 2022
Ordinanza cautelare 21 dicembre 2022
Ordinanza presidenziale 10 giugno 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 02/12/2025, n. 21703 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 21703 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 21703/2025 REG.PROV.COLL.
N. 06923/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6923 del 2022, proposto dal sig. DA OL, rappresentato e difeso dagli avvocati Simona Fell, Francesco Leone e Tiziana De Pasquale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso lo studio dell’avv. Francesco Leone in Roma, Lungotevere Marzio, n. 3;
contro
il Ministero dell'Istruzione, USR - Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia - Direzione Generale, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento:
- dell'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale, relativamente alla classe di concorso AB25- LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI I GRADO di cui al decreto prot. n. 7439 del 17 maggio 2022 dell'U.S.R. per la Campania, Ufficio VI – Ambito territoriale di Napoli, nella parte in cui non include il nominativo di parte ricorrente;
- degli ulteriori atti indicati in ricorso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione, dell’USR - Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia - Direzione Generale e dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania;
Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c, e 85, comma 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 24 ottobre 2025, svoltasi in modalità da remoto sulla piattaforma Teams , il dott. CA ON e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che il ricorrente ha impugnato gli atti indicati in epigrafe, relativi al “ Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola secondaria di primo e secondo grado di cui al D.D. 21 aprile 2020 n. 499 come modificato e integrato dal D.D. 5 gennaio 2022 n. 23 ”, contestando la sua mancata ammissione alla prova orale del concorso in ragione del fatto che a suo dire gli sarebbe stato attribuito un punteggio inferiore a quello ad esso spettante all’esito della prova scritta;
Considerato che il Ministero intimato si è costituito in giudizio per resistere al ricorso;
Rilevato che:
- con ordinanza presidenziale n. 2466 del 10 giugno 2025 è stata disposta la notificazione del ricorso per pubblici proclami ai fini della integrazione del contraddittorio, nel termine perentorio di 15 giorni dalla comunicazione della suddetta ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti nel successivo termine perentorio di giorni 5 dal primo adempimento;
- il Ministero, con memoria depositata in data 17.9.2025, ha eccepito l’inammissibilità del ricorso in quanto il ricorrente non ha integrato il contraddittorio come era stato richiesto dal TAR nonché per difetto d’interesse in ragione della mancata dimostrazione del superamento della prova di resistenza, oltre a insistere per la reiezione nel merito del gravame con richiamo a precedenti del TAR sulla medesima procedura;
- all’udienza straordinaria del 24 ottobre 2025, tenutasi tramite collegamento da remoto, il Collegio ha rilevato, ai sensi dell’art. 73, comma 3, del cod. proc. amm., la possibile improcedibilità del ricorso per omessa integrazione del contraddittorio nei termini di cui all’ordinanza presidenziale e la causa è stata trattenuta in decisione;
Considerato che la parte ricorrente non ha adempiuto all’ordine di integrazione del contraddittorio disposto con la menzionata ordinanza presidenziale, peraltro specificamente richiesto dallo stesso ricorrente con il ricorso introduttivo del presente giudizio;
Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato improcedibile per mancata integrazione del contraddittorio nel termine assegnato ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c) c.p.a., atteso che:
- l’art. 49, comma 3, c.p.a. dispone che “ Il giudice, nell’ordinare l’integrazione del contraddittorio, fissa il relativo termine, indicando le parti cui il ricorso deve essere notificato. Può autorizzare, se ne ricorrono i presupposti, la notificazione per pubblici proclami prescrivendone le modalità. Se l’atto di integrazione del contraddittorio non è tempestivamente notificato e depositato, il giudice provvede ai sensi dell’articolo 35 ”;
- l’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. dispone che il giudice dichiara, anche d’ufficio, il ricorso improcedibile - tra le altre ipotesi - quando non sia stato integrato il contraddittorio nel termine assegnato, che è quanto avvenuto nel caso di specie;
Ritenuto di poter compensare le spese del giudizio tra le parti, tenuto conto della definizione in rito della controversia;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2025, svoltasi in modalità da remoto sulla piattaforma Teams , con l'intervento dei magistrati:
UR TO, Presidente
CA ON, Consigliere, Estensore
Matthias Viggiano, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CA ON | UR TO |
IL SEGRETARIO