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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 19/11/2025, n. 6856 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6856 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1178/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE SECONDA
Specializzata in materia d'impresa
La Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello di Roma, riunita in camera di consiglio e composta da
MI OM Presidente
Maria Delle Donne Consigliere
LI OF Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 1178 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, decisa ai sensi dell' art. 350 bis c.p.c. all'udienza del 18.11.2025,
vertente
TRA
C.F. ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Andrea Fioretti Parte_1 P.IVA_1
e LO AS.
APPELLANTE
E
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Marco De CP_1 C.F._1
Meo.
APPELLATA
CONCLUSIONI
L'appellante ha così concluso:
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, con riferimento alla sentenza N.
141/2024, depositata dal Tribunale di Cassino il 31/01/2024 nella causa R.G. n. 1490/2018, sentenza notificata a mezzo PEC il 31/01/2024:
In via principale, in accoglimento dei motivi d'appello, riformarla integralmente e, per l'effetto, accogliere le conclusioni della in primo grado e così rigettare tutte le domande proposte dalla CP_2
Signora con atto di citazione notificato il 30 marzo 2018 in quanto infondate in fatto ed CP_1 in diritto.
Con vittoria di spese, anche di CTU, e competenze per entrambi i gradi di giudizio, con condanna di controparte al rimborso delle somme corrisposte dalla al CTU e alla restituzione di quelle CP_2 eventualmente incassate dalla signora in forza della sentenza di primo grado”. CP_1
L'appellata ha chiesto:
“• il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata con vittoria di spese e competenze professionali per entrambi i gradi di giudizio;
• nella denegata ipotesi in cui venisse accolto l'appello, in considerazione del considerevole intervento giurisprudenziale in corso di causa, vista la particolarità della materia, ai sensi dell'art 92 cpc, compensare le spese del giudizio.”.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
1. citava dinanzi al Tribunale di Cassino, riferendo di essere CP_1 Parte_1
titolare del contratto di mutuo ventennale n. 000/0255777/921 del 21.7.2000, erogato dalla predetta banca, e lamentando che la convenuta aveva applicato nell'allegato piano di ammortamento al contratto la formula dell'interesse composto, al posto di quella dell'interesse semplice, incrementando di fatto e occultamente il costo del piano di rimborso stesso, determinando l'incertezza del tasso del negozio e superando anche il tasso soglia di cui alla legge antiusura.
In particolare era stato violato l'art. 117, comma 8, T.U.B., mancando l'indicazione non solo del TAEG, ma anche del TAE, e il tasso di mora, pari al 10,50%, era superiore al tasso soglia usura, pari al 9,435%, dovendosi considerare peraltro anche i maggiori oneri derivanti dalla capitalizzazione e dalla clausola di estinzione anticipata.
L'attrice pertanto chiedeva, previo accertamento della nullità del mutuo per indeterminatezza degli interessi e per l'usura, la condanna della banca alla restituzione delle somme indebitamente pagate a titolo di interessi e spese, per un totale di € 62.970,05, o della diversa somma accertata in corso di giudizio.
2. Il Tribunale di Cassino, con sentenza n. 141/2024, sulla base della C.T.U. contabile,
accertava l'indeterminatezza del tasso di interesse e l'applicabilità dei tassi sostitutivi ex art. 117, comma 7, T.U.B., e condannava la banca al pagamento della somma di € 25.124,70.
3. La ha proposto appello per i seguenti motivi. Parte_1
Con il primo motivo ha evidenziato la contraddittorietà della decisione, dato che l'importo asseritamente indebito di € 25.124,70 era stato calcolato dal C.T.U. con riferimento al riconoscimento dell'eventuale usurarietà del mutuo che però lo stesso C.T.U. aveva escluso, ritenendo che né il tasso corrispettivo né quello di mora avessero superato i rispettivi tassi soglia.
Il Tribunale, pur avendo riscontrato unicamente l'indeterminatezza dei tassi d'interesse,
poi aveva invece fatto riferimento a un'ipotesi di ricalcolo inconferente, poiché riguardante l'ipotesi di usura dell'intero rapporto ex art. 1815, comma 2, c.c., mentre, nel caso di usura riferita ai soli interessi di mora, nulla era dovuto in ripetizione.
Par Invece, in relazione al rilievo della mancata indicazione dell' nel contratto di mutuo e della discrasia tra TAN contrattuale (6,40%) e TAE effettivo (6,50%), il C.T.U. aveva calcolato un indebito di € 1.233,47.
In via gradata, l'appellante ha dedotto che l'eventuale valutazione di nullità o vizio del rapporto del tasso di mora in nessun caso avrebbe potuto riverberarsi sull'obbligo di pagamento dei tassi corrispettivi.
Con il secondo motivo l'appellante nel merito ha negato il vizio di indeterminatezza del tasso.
Par Ha dedotto che l'obbligo di indicare l' nel contratto di finanziamento era stato introdotto unicamente con la delibera CICR del 4.3.2003, successiva alla stipula del mutuo,
mentre la delibera CICR del 9.2.2000, richiamata dal C.T.U., nell'art. 6 riguardava solo i rapporti di conto corrente soggetti a capitalizzazione periodica.
Par In ogni caso l'indicazione dell' aveva una mera funzione informativa e l'assenza non comportava la violazione dell'art. 117 T.U.B..
Con il terzo motivo la banca, per il caso in cui la statuizione di invalidità del rapporto di mutuo oggetto di lite resa nella sentenza fosse da interpretare quale rilievo e accertamento di usura del mutuo, ha dedotto che l'unica ipotesi di usura elaborata dal C.T.U. era riferita al solo tasso di mora pattuito nella misura del 10,50% a fronte di un tasso soglia del 9,435%
che però era irrilevante, dato che era stato anche accertato che non erano stati pagati interessi di mora. Comunque, in applicazione dei principi affermai dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione con la sentenza n. 19597/2020, il tasso soglia di riferimento per la mora era del
12, 585% che non era stato superato.
Con il quarto motivo l'appellante ha censurato la statuizione di condanna al pagamento delle spese di lite, in quanto errata, sia in ragione delle precedenti doglianze sia perché,
stante l'accoglimento in misura solo parziale della domanda, sussistevano i presupposti per la compensazione.
4. Il primo motivo d'appello è fondato.
Il Tribunale ha contraddittoriamente richiamato le risultanze della C.T.U., operando una commistione tra il rilievo dell'indeterminatezza del tasso e il calcolo delle competenze indebitamente pagate in conseguenza dell'ipotesi del rilievo dell'usura.
5. Il secondo motivo pure è fondato.
Innanzitutto non è corretto il richiamo, quale fondamento normativo dell'obbligo di indicazione dell'ISC, all'art. 6 della CICR del 21.2.2000 che, come correttamente rileva l'appellante, fa riferimento ai rapporti caratterizzati da capitalizzazione periodica degli interessi e non quindi al contratto di mutuo, ove la capitalizzazione consegue al piano d'ammortamento predeterminato.
In ogni caso la mancata o inesatta indicazione del TAEG o ISC non comporta di per sé la nullità prevista dall'art. 117 T.U.B., trattandosi di indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 D. Lgs. n. 385/1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto (v. Cass. n. 39169/2021). Quanto alla rilevata discrasia tra TAE e TAN, si tratta poi della conseguenza della cadenza semestrale delle rate del mutuo e non costituisce di per sé indice di indeterminatezza del tasso, essendo esplicitate le condizioni di ammortamento del mutuo
(v. Cass. Sez. Un. n. 15130/2024).
3. E' invece parzialmente fondato il terzo motivo.
Trattandosi di contratto stipulato prima del 31.3.2003, il “tasso soglia di mora” coincide con il “tasso soglia dei corrispettivi”, atteso che i decreti ministeriali anteriori al D.M. 25
marzo 2003 non indicavano la maggiorazione media degli interessi moratori (v. Cass. Sez.
Un. n. 19597/2020).
Il tasso di mora pattuito nella misura del 10,50 % superava quindi il tasso soglia, ma tale circostanza non comporta alcun indebito, dato che non risultano essere stati pagati interessi di mora e che la nullità derivante dall'usura colpisce solo gli interessi di mora e non anche i corrispettivi.
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite si è pronunciata anche su tale questione,
affermando che “ove l'interesse corrispettivo sia lecito, e solo il calcolo degli interessi moratori
applicati comporti il superamento della predetta soglia usuraria, ne deriva che solo questi ultimi sono
illeciti e preclusi, ma resta l'applicazione dell'art. 1224, comma 1 , cod. civ. con la conseguente
limitazione degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente pattuiti” (Cass. Civ. Sez. Un.
n. 19597/2020).
E' stato dato rilievo al fatto che l'azzeramento totale del costo del denaro condurrebbe a premiare il debitore inadempiente rispetto a colui che adempie ai suoi obblighi con puntualità, in violazione anche del principio di buona fede di cui all'art. 1375 c.c..
Deve invece essere presa in considerazione la necessità di ristorare il creditore insoddisfatto secondo la regola comune dell'art. 1224, comma 1, c.c., secondo cui il danno da inadempimento viene risarcito con la stessa misura degli interessi corrispettivi, già
dovuti per il tempo dell'adempimento. Al momento della proposizione dell'azione, vi era un interesse dell'attrice all'accertamento in astratto della eventuale nullità del contratto per usurarietà del tasso degli interessi moratori pattuito, per ottenere la formazione di un giudicato di accertamento idoneo a paralizzare la eventuale futura richiesta della banca di interessi moratori in misura superiore al tasso soglia.
Tale interesse è poi venuto meno prima della sentenza di primo grado, essendosi nel frattempo estinto regolarmente il mutuo (v. quietanza allegata alla memoria del 16.6.2022).
4. Per quanto sopra esposto, in accoglimento dell'appello devono essere quindi rigettate le domande attoree e deve essere dato atto del sopravvenuto venir meno dell'interesse all'accertamento della usurarietà dei tassi di mora.
5. Le spese di lite del primo grado di giudizio, in accoglimento del quarto motivo
d'appello, seguono quindi la prevalente soccombenza dell'attrice, ma in ragione dell'originario interesse ad agire per ottenere la dichiarazione di usurarietà degli interessi moratori, possono essere compensate per un terzo.
6. Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, in relazione al decisum della sentenza di primo grado.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) In riforma della sentenza appellata rigetta le domande attoree, dando atto del sopravvenuto venire meno dell'interesse ad agire con riferimento all'accertamento della nullità della pattuizione degli interessi di mora;
2) Condanna al pagamento in favore di delle spese di lite CP_1 Parte_1
del primo grado di giudizio nella misura di due terzi e liquida le spese in € 5.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, IVA e CPA come per legge;
3) Compensa le spese per il rimanente terzo;
4) Condanna al pagamento in favore di delle spese di lite CP_1 Parte_1 del presente grado di giudizio che liquida in € 3.500,00 per compensi ed € 383,50 per spese,
oltre rimborso spese forfettarie del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Roma del 18.11.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
LI OF MI OM