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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. IV, sentenza 12/01/2026, n. 239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 239 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 239/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 4, riunita in udienza il 05/12/2025 alle ore 08:30 in composizione monocratica: PETRIGNI GUIDO, Giudice monocratico in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA
- sul ricorso n. 2191/2025 depositato il 12/06/2025 proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 Avv. -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso contro Comune di Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2 Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_3 Ag. entrate - Riscossione - Roma
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Comune di Villabate - Viale Europa 142 90039 Villabate PA
Email_5 elettivamente domiciliato presso Avente ad oggetto l'impugnazione di: - PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202500006351000 I.C.I. 2006
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202500006351000 I.C.I. 2007
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202500006351000 BOLLO 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3001/2025 depositato il 09/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1La signora impugna nei confronti di Agenzia delle Entrate
Riscossione, del Comune di Villabate, del Comune di Palermo e della Regione
Siciliana- Assessorato Economia Dipartimento Finanze e Credito, la comunicazione preventiva di fermo amministrativo, pervenuta in data
03.04.2025 con la quale è stato chiesto, tra gli altri, il pagamento della somma di
€1.346,83, in ragione di pretesi crediti che la stessa reputa non dovuti.
Sottesi all'atto che si impugna sono:
-la cartella n. 29620120095241287000, avente ad oggetto imposta comunale sugli immobili e interessi e sanzioni per l'anno 2006 dell'importo complessivo di €
612,02;
-la cartella n. 29620130047692289000, avente ad oggetto imposta comunale sugli immobili e interessi e sanzioni per l'anno 2007 dell'importo complessivo di €
80,94;
-la cartella n. 29620130060443708000, avente ad oggetto imposta comunale sugli immobili e interessi e sanzioni per l'anno 2007 dell'importo complessivo di €
591,35; -la cartella n. 29620210114435013000, avente ad oggetto Tassa automobilistica e interessi e sanzioni, per l'anno 2016 dell'importo di €62,52;
Eccepisce la nullità delle notifiche delle cartelle di pagamento sopra indicate, rivelando che insussistente risulta essere il credito di cui alle cartelle indicate in epigrafe, atteso che né le stesse, né nessun altro atto successivo, valido ad
Ric._1interrompere il termine di prescrizione, sono mai state notificate alla sig.ra .
La ricorrente non ha mai ricevuto alcuna notifica di avviso di accertamento relativa ai pretesi crediti, ed inerenti al pagamento delle tasse e imposte per le diverse annualità di cui alle predette cartelle di pagamento, né le medesime cartelle di pagamento in esame sono mai state notificate alla medesima Sig.ra
Ricorrente_1.
Per quanto attiene alla cartella di cui in epigrafe indicata al n. 4, avente ad oggetto tasse automobilistiche per l'anno 2016, evidenzia la deducente che l'art. 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, al comma cinquantunesimo, prevede che l'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento.
La comunicazione preventiva di fermo amministrativo e le citate cartelle alla stessa sottese sono, poi, nulle ed illegittime poiché carenti del requisito essenziale della motivazione, atteso che né la detta comunicazione, ma soprattutto le cartelle de quibus contengono alcuna indicazione dei motivi che hanno determinato l'iscrizione a ruolo delle somme in questione.
Il Comune di Palermo si è costituito in giudizio il 12 novembre 2025 e ha avverato le ragioni attoree.
In data 18 novembre si è costituita in giudizio la Regione Sicilia per evidenziare che, con riguardo alla notifica di atti prodromici anno 2016, l'avviso è stato spedito tramite raccomandata e regolare notifica.
Anche DE si è costituito in giudizio in data 21 novembre 2025 per dedurre la carenza di legittimazione passiva e, in ogni caso, della regolare notifica degli atti prodromici.
Alla odierna udienza le parti intervenute hanno insistito nelle posizioni assunte negli atti scritti.
Motivi della decisione
Si osserva, preliminarmente, che avverso la comunicazione preventiva di fermo non non possono essere contestati eventuali vizi riguardanti le fasi precedenti e in particolare l'eventuale prescrizione o l'omessa notifica di un atto precedente, che non sono stati eccepiti nel momento in cui era stata regolarmente notificata la prodromica cartella di pagamento.
Nel caso in specie si osserva quanto segue.
La cartella n. 29620120095241287000, avente ad oggetto imposta comunale sugli immobili e interessi e sanzioni per l'anno 2006 dell'importo complessivo di €
612,02 è stata notificata in data 26.03.2013. La cartella n. 29620130047692289000, avente ad oggetto imposta comunale sugli immobili e interessi e sanzioni per l'anno 2007 dell'importo complessivo di € 80,94 è stata notificata in data 2.10.2013.
La cartella n. 29620130060443708000, avente ad oggetto imposta comunale sugli immobili e interessi e sanzioni per l'anno 2007 dell'importo complessivo di €
591,35 è stata notificata in data 5.12.2013.
La cartella n. 29620210114435013000, avente ad oggetto Tassa automobilistica interessi e sanzioni, per l'anno 2016 dell'importo di €62,52 è stata notificata in data 5.10.2022.
Successivamente sono stati notificati i seguenti atti cui controparte ha prestato piena quiescenza: in data 07/12/2022 29620229014401152000 Avvisi di Intimazione (all.5) in relazione alle c.e. nn. 1 e 2; in data 18/04/2024 29620249013969169000 Avvisi di Intimazione (all.6) in relazione alla c.e. n. 3; in data 03/04/2025 29680202500006351000 Preavviso di Fermo opposto (all.C) in relazione alle c.e. nn. 1,2,3 e 4.
In ordine agli atti di pagamento di competenza dell'agente della riscossione, si evidenzia come dagli allegati C,D ed E e nn.1,2,3,4,5 e 6 del presente atto, risulti documentalmente provata la regolare notificazione di tutti gli atti esattoriali, ai sensi e per gli effetti degli artt. 26 e 60 DPR 600/1972 sia in ordine agli costitutivi del diritto di credito secondo quanto indicato nell'estratto istruttorio (all.E) e nell'estratto di ruolo (all.D), ha provveduto alla notificazione di atti volti alla conservazione del credito.
Per quanto concerne la presunta carenza motivazionale per MANCATA
ALLEGAZIONE DI COPIA DELLE CARTELLE DI PAGAMENTO, si tratta di contestazione priva di pregio.
L'avviso di intimazione è un atto di natura vincolata, in quanto ai sensi dell'art. 50 del D.P.R. n. 602 del 1973, “è redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze”.
Tale modello non prevede che all'avviso sia allegata copia della cartella o di altro atto sottostante a quello opposto. Ed è logico, poiché l'avviso fa seguito e richiama la cartella precedentemente notificata indicando la data di avvenuta notificazione e contiene tutti gli elementi idonei ad individuare ammontare, natura e causali della pretesa tributaria, e, non ultimo, anche l'Ente cui tale pretesa si riferisce, rendendo, di fatto, del tutto superflua l'allegazione della cartella in parola.
In tale contesto, l'intimazione di pagamento, lungi dall'avere natura provvedimentale, è atto prodromico e strumentale all'avvio del processo esecutivo, essendo equiparato, nel sistema della riscossione fiscale, al precetto civilistico, il quale non prevede affatto una nuova notificazione, in uno, del titolo esecutivo già precedentemente notificato al debitore.
È di tutta evidenza, pertanto, che qualsiasi ricostruzione che individui negli artt. 7 della legge n. 212 del 2000 e 3 della legge n. 241 del 1990 (relativi per l'appunto agli atti squisitamente amministrativi) il fondamento di un asserito obbligo di allegazione delle cartelle agli avvisi di intimazione, non potrà che apparire infondata.
In tema di motivazione "per relationem" degli atti d'imposizione tributaria, lo
Statuto del contribuente, nel prevedere che debba essere allegato all'atto ogni documento richiamato nella motivazione di esso, non intende certo riferirsi ad atti di cui il contribuente abbia già integrale e legale conoscenza per effetto di precedenti notificazioni.
Al riguardo la semplice mancata allegazione di un documento all'atto impugnato non può costituire, di per sé soltanto, motivo di nullità se non viene dedotto uno specifico pregiudizio al contraddittorio e alla conoscenza degli elementi posti a base della pretesa tributaria, peraltro nel caso di specie già nota al contribuente in ragione della pregressa notificazione della cartella richiamata.
Alla luce di tutto quanto sopra argomentato l'eccezione di controparte appare infondata-
Le cartelle impugnate appaiono altresì pienamente conformi al modello ministeriale predisposto dall'Amministrazione finanziaria, conseguentemente, non si ravvisa alcuna violazione degli artt. 6 e 7 della L. 212/2000 né tantomeno dell'art. 3 L. 241/90.
SULLA ECCEZIONE DI DECADENZA E PRESCRIZIONE, si osserva che alla luce della avvenuta rituale notificazione delle cartelle, ed in assenza di autonoma impugnazione, nei termini di cui all'art. 21, comma 1, D.Lgs. 546/92, il contribuente è decaduto dalla possibilità di formulare tale eccezione, con riferimento all'intervallo temporale antecedente a tale attività notificatoria, essendo i ruoli presupposti divenuti inoppugnabili.
Ai fini del computo dei termini si dovrà infine tenere conto: del periodo di sospensione dal 01/01/2014 al 15/06/2014 introdotto con la legge di stabilità
2014; del periodo di sospensione dei termini dal 08/03/2020 al 31/08/2021 introdotto dall'art. 68 del D.L. 18/2020 (sospensione COVID) e successivi decreti, che ha disposto la sospensione per 542 giorni dei termini di versamento delle somme richieste mediante cartelle, ingiunzioni e accertamenti esecutivi;
si tratta di sospensione fondata sull'inibizione delle attività di riscossione coattiva,
a partire dalla notifica di cartelle e ingiunzioni fino a proseguire con tutte le fasi successive.
Per tutte le argomentazioni spese, il ricorso va rigettato.
La complessità delle questioni esaminate induce l'Organo giudicante a compensare le spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Palermo, Sezione IV, rigetta il ricorso.
Compensa le spese.
Così deciso in Palermo il 5 dicembre 2025.
Il Giudice Unico
Dr. Guido Petrigni
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 4, riunita in udienza il 05/12/2025 alle ore 08:30 in composizione monocratica: PETRIGNI GUIDO, Giudice monocratico in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA
- sul ricorso n. 2191/2025 depositato il 12/06/2025 proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 Avv. -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso contro Comune di Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2 Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_3 Ag. entrate - Riscossione - Roma
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Comune di Villabate - Viale Europa 142 90039 Villabate PA
Email_5 elettivamente domiciliato presso Avente ad oggetto l'impugnazione di: - PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202500006351000 I.C.I. 2006
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202500006351000 I.C.I. 2007
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202500006351000 BOLLO 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3001/2025 depositato il 09/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1La signora impugna nei confronti di Agenzia delle Entrate
Riscossione, del Comune di Villabate, del Comune di Palermo e della Regione
Siciliana- Assessorato Economia Dipartimento Finanze e Credito, la comunicazione preventiva di fermo amministrativo, pervenuta in data
03.04.2025 con la quale è stato chiesto, tra gli altri, il pagamento della somma di
€1.346,83, in ragione di pretesi crediti che la stessa reputa non dovuti.
Sottesi all'atto che si impugna sono:
-la cartella n. 29620120095241287000, avente ad oggetto imposta comunale sugli immobili e interessi e sanzioni per l'anno 2006 dell'importo complessivo di €
612,02;
-la cartella n. 29620130047692289000, avente ad oggetto imposta comunale sugli immobili e interessi e sanzioni per l'anno 2007 dell'importo complessivo di €
80,94;
-la cartella n. 29620130060443708000, avente ad oggetto imposta comunale sugli immobili e interessi e sanzioni per l'anno 2007 dell'importo complessivo di €
591,35; -la cartella n. 29620210114435013000, avente ad oggetto Tassa automobilistica e interessi e sanzioni, per l'anno 2016 dell'importo di €62,52;
Eccepisce la nullità delle notifiche delle cartelle di pagamento sopra indicate, rivelando che insussistente risulta essere il credito di cui alle cartelle indicate in epigrafe, atteso che né le stesse, né nessun altro atto successivo, valido ad
Ric._1interrompere il termine di prescrizione, sono mai state notificate alla sig.ra .
La ricorrente non ha mai ricevuto alcuna notifica di avviso di accertamento relativa ai pretesi crediti, ed inerenti al pagamento delle tasse e imposte per le diverse annualità di cui alle predette cartelle di pagamento, né le medesime cartelle di pagamento in esame sono mai state notificate alla medesima Sig.ra
Ricorrente_1.
Per quanto attiene alla cartella di cui in epigrafe indicata al n. 4, avente ad oggetto tasse automobilistiche per l'anno 2016, evidenzia la deducente che l'art. 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, al comma cinquantunesimo, prevede che l'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento.
La comunicazione preventiva di fermo amministrativo e le citate cartelle alla stessa sottese sono, poi, nulle ed illegittime poiché carenti del requisito essenziale della motivazione, atteso che né la detta comunicazione, ma soprattutto le cartelle de quibus contengono alcuna indicazione dei motivi che hanno determinato l'iscrizione a ruolo delle somme in questione.
Il Comune di Palermo si è costituito in giudizio il 12 novembre 2025 e ha avverato le ragioni attoree.
In data 18 novembre si è costituita in giudizio la Regione Sicilia per evidenziare che, con riguardo alla notifica di atti prodromici anno 2016, l'avviso è stato spedito tramite raccomandata e regolare notifica.
Anche DE si è costituito in giudizio in data 21 novembre 2025 per dedurre la carenza di legittimazione passiva e, in ogni caso, della regolare notifica degli atti prodromici.
Alla odierna udienza le parti intervenute hanno insistito nelle posizioni assunte negli atti scritti.
Motivi della decisione
Si osserva, preliminarmente, che avverso la comunicazione preventiva di fermo non non possono essere contestati eventuali vizi riguardanti le fasi precedenti e in particolare l'eventuale prescrizione o l'omessa notifica di un atto precedente, che non sono stati eccepiti nel momento in cui era stata regolarmente notificata la prodromica cartella di pagamento.
Nel caso in specie si osserva quanto segue.
La cartella n. 29620120095241287000, avente ad oggetto imposta comunale sugli immobili e interessi e sanzioni per l'anno 2006 dell'importo complessivo di €
612,02 è stata notificata in data 26.03.2013. La cartella n. 29620130047692289000, avente ad oggetto imposta comunale sugli immobili e interessi e sanzioni per l'anno 2007 dell'importo complessivo di € 80,94 è stata notificata in data 2.10.2013.
La cartella n. 29620130060443708000, avente ad oggetto imposta comunale sugli immobili e interessi e sanzioni per l'anno 2007 dell'importo complessivo di €
591,35 è stata notificata in data 5.12.2013.
La cartella n. 29620210114435013000, avente ad oggetto Tassa automobilistica interessi e sanzioni, per l'anno 2016 dell'importo di €62,52 è stata notificata in data 5.10.2022.
Successivamente sono stati notificati i seguenti atti cui controparte ha prestato piena quiescenza: in data 07/12/2022 29620229014401152000 Avvisi di Intimazione (all.5) in relazione alle c.e. nn. 1 e 2; in data 18/04/2024 29620249013969169000 Avvisi di Intimazione (all.6) in relazione alla c.e. n. 3; in data 03/04/2025 29680202500006351000 Preavviso di Fermo opposto (all.C) in relazione alle c.e. nn. 1,2,3 e 4.
In ordine agli atti di pagamento di competenza dell'agente della riscossione, si evidenzia come dagli allegati C,D ed E e nn.1,2,3,4,5 e 6 del presente atto, risulti documentalmente provata la regolare notificazione di tutti gli atti esattoriali, ai sensi e per gli effetti degli artt. 26 e 60 DPR 600/1972 sia in ordine agli costitutivi del diritto di credito secondo quanto indicato nell'estratto istruttorio (all.E) e nell'estratto di ruolo (all.D), ha provveduto alla notificazione di atti volti alla conservazione del credito.
Per quanto concerne la presunta carenza motivazionale per MANCATA
ALLEGAZIONE DI COPIA DELLE CARTELLE DI PAGAMENTO, si tratta di contestazione priva di pregio.
L'avviso di intimazione è un atto di natura vincolata, in quanto ai sensi dell'art. 50 del D.P.R. n. 602 del 1973, “è redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze”.
Tale modello non prevede che all'avviso sia allegata copia della cartella o di altro atto sottostante a quello opposto. Ed è logico, poiché l'avviso fa seguito e richiama la cartella precedentemente notificata indicando la data di avvenuta notificazione e contiene tutti gli elementi idonei ad individuare ammontare, natura e causali della pretesa tributaria, e, non ultimo, anche l'Ente cui tale pretesa si riferisce, rendendo, di fatto, del tutto superflua l'allegazione della cartella in parola.
In tale contesto, l'intimazione di pagamento, lungi dall'avere natura provvedimentale, è atto prodromico e strumentale all'avvio del processo esecutivo, essendo equiparato, nel sistema della riscossione fiscale, al precetto civilistico, il quale non prevede affatto una nuova notificazione, in uno, del titolo esecutivo già precedentemente notificato al debitore.
È di tutta evidenza, pertanto, che qualsiasi ricostruzione che individui negli artt. 7 della legge n. 212 del 2000 e 3 della legge n. 241 del 1990 (relativi per l'appunto agli atti squisitamente amministrativi) il fondamento di un asserito obbligo di allegazione delle cartelle agli avvisi di intimazione, non potrà che apparire infondata.
In tema di motivazione "per relationem" degli atti d'imposizione tributaria, lo
Statuto del contribuente, nel prevedere che debba essere allegato all'atto ogni documento richiamato nella motivazione di esso, non intende certo riferirsi ad atti di cui il contribuente abbia già integrale e legale conoscenza per effetto di precedenti notificazioni.
Al riguardo la semplice mancata allegazione di un documento all'atto impugnato non può costituire, di per sé soltanto, motivo di nullità se non viene dedotto uno specifico pregiudizio al contraddittorio e alla conoscenza degli elementi posti a base della pretesa tributaria, peraltro nel caso di specie già nota al contribuente in ragione della pregressa notificazione della cartella richiamata.
Alla luce di tutto quanto sopra argomentato l'eccezione di controparte appare infondata-
Le cartelle impugnate appaiono altresì pienamente conformi al modello ministeriale predisposto dall'Amministrazione finanziaria, conseguentemente, non si ravvisa alcuna violazione degli artt. 6 e 7 della L. 212/2000 né tantomeno dell'art. 3 L. 241/90.
SULLA ECCEZIONE DI DECADENZA E PRESCRIZIONE, si osserva che alla luce della avvenuta rituale notificazione delle cartelle, ed in assenza di autonoma impugnazione, nei termini di cui all'art. 21, comma 1, D.Lgs. 546/92, il contribuente è decaduto dalla possibilità di formulare tale eccezione, con riferimento all'intervallo temporale antecedente a tale attività notificatoria, essendo i ruoli presupposti divenuti inoppugnabili.
Ai fini del computo dei termini si dovrà infine tenere conto: del periodo di sospensione dal 01/01/2014 al 15/06/2014 introdotto con la legge di stabilità
2014; del periodo di sospensione dei termini dal 08/03/2020 al 31/08/2021 introdotto dall'art. 68 del D.L. 18/2020 (sospensione COVID) e successivi decreti, che ha disposto la sospensione per 542 giorni dei termini di versamento delle somme richieste mediante cartelle, ingiunzioni e accertamenti esecutivi;
si tratta di sospensione fondata sull'inibizione delle attività di riscossione coattiva,
a partire dalla notifica di cartelle e ingiunzioni fino a proseguire con tutte le fasi successive.
Per tutte le argomentazioni spese, il ricorso va rigettato.
La complessità delle questioni esaminate induce l'Organo giudicante a compensare le spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Palermo, Sezione IV, rigetta il ricorso.
Compensa le spese.
Così deciso in Palermo il 5 dicembre 2025.
Il Giudice Unico
Dr. Guido Petrigni