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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 01/07/2025, n. 487 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 487 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 416/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Macerata
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. PA Vadala' Presidente dott.ssa Anna Wegher Giudice dott.ssa Silvia Grasselli Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 416/2025 promossa da:
(C.F. rappresentato e difeso dall'avv. Belsanti Parte_1 C.F._1
Annarosa, per procura in calce/a margine al ricorso introduttivo
RICORRENTE contro
(C.F. rappresentato e difeso dall'avv. Poeta Renata e CP_1 C.F._2 dall'avv. Sergio Marchetti per procura in calce/a margine alla comparsa di costituzione e risposta
RESISTENTE
E con l'intervento obbligatorio ex lege del Pubblico Ministero in sede
Oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili
CONCLUSIONI
Parte ricorrente: chiede pronunciarsi il divorzio
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso del 03.03.2025 ha instaurato il presente procedimento al fine di sentir Parte_1 pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con CP_2 in data 14.09.1994, nel Comune di Pompei (cfr. estratto riassunto atto di matrimonio - doc. n. 1 all. al ricorso introduttivo) nonché sentirlo condannare nei confronti della medesima al versamento della somma mensile di euro 300,00 quale assegno divorzile.
La ricorrente, in particolare, ha dedotto che: pagina 1 di 5 - dall'unione coniugale erano nati i figli PA (nato il [...]) ed (nato il Per_1
3.04.2000), entrambi economicamente autosufficienti;
- a causa della violazione del dovere di fedeltà da parte del marito, la comunione di vita diventava intollerabile, di tal che la ricorrente aveva presentato ricorso per la separazione personale dal coniuge (dichiarata dal tribunale di Macerata in data 3.02.2021 con sentenza n.
112/2021) allegando anche relazione investigativa attestante le condotte di infedeltà tenute dal marito nonché il certificato del pronto soccorso in riferimento alle asserite lesioni personali perpetrate dal nei confronti della ricorrente, per le quali la donna aveva sporto querela ( CP_2 cfr. relazione investigativa doc. n. 3 e certificato pronto soccorso doc. n. 5 all. al ricorso);
- Nell'ambito del giudizio di separazione, le parti addivenivano a conclusioni congiuntamente precisate, prevedendo la possibilità per la ricorrente di rimanere nell'immobile sito in Porto
Recanati, Via degli Ulivi, n. 16, di proprietà esclusiva del pur corrispondendo allo CP_2 stesso il 50% delle spese necessarie alle utenze domestiche dell'immobile, nonché con obbligo del di versare alla la somma di euro 250,00, - in vista dello squilibrio CP_2 Pt_1 reddituale tra le parti- quale contributo al mantenimento del coniuge- qualora la stessa avesse lasciato la casa coniugale ( cfr. copia sentenza di separazione doc. n. 8 all. al ricorso);
- Le condizioni di separazione non erano state mai state rispettate da CP_2
- quanto alla situazione economica delle parti, la ricorrente si era dedicata prevalentemente alla cura ed alla crescita dei figli, in ragione dell'attività lavorativa svolta dal carriera Pt_2 militare-, che richiedeva allo stesso numerosi trasferimenti lavorativi, richiedendo dunque una maggiore presenza nella famiglia da parte della ricorrente, costretta a lasciare il lavoro da insegnante che svolgeva e attualmente occupata unicamente in attività stagionale (cfr.
Doc.15.contratto di lavoro presso AT RA con decorrenza dal 14.03.25 sino al 31.10.25)
Notificato il ricorso unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, si costituiva parte convenuta, la quale, pur non opponendosi alla declaratoria di scioglimento del vincolo coniugale, contestava invece la domanda di parte ricorrente avente ad oggetto l'assegno, nella misura di euro 300,00 mensili, a favore della coniuge, anche alla luce della mancanza di trasparenza da in merito alla sua situazione lavorativa nonché negava qualsivoglia responsabilità come ascrittagli dalla moglie per la fine della relazione.
All'udienza di prima comparizione delle parti del 24.06.2025, comparivano sia parte ricorrente che parte resistente, assistite dai rispettivi legali. pagina 2 di 5 Parte ricorrente, sentita personalmente, dichiarava di volersi divorziare dal coniuge CP_2 chiedendo appunto la pronuncia sullo status e, quanto alla sua situazione economica, ribadiva di prestare attività lavorativa stagionale.
Parte resistente, sentita personalmente, pur formulando una proposta di definizione della lite, sosteneva per la prima volta in udienza che tra le parti era intervenuta riconciliazione, visto che le parti avevano trascorso insieme le vacanze nel mese di agosto 2024; la ricorrente invece, smentiva l'asserita riconciliazione.
Il Giudice, stante la richiesta di parte ricorrente di ottenere la pronuncia sullo status mentre parte resistente chiedeva un rinvio per valutare il raggiungimento di un accordo, riteneva la causa matura per la decisione in punto di divorzio e, previa adozione dei provvedimenti provvisori ex art. 473 bis. 22
c.p.c. (di conferma delle condizioni di separazione) rimetteva in decisione al Collegio.
***
La domanda di parte ricorrente è fondata e va accolta. Parte_1
Difatti ricorrono nel caso di specie i requisiti previsti dalla legge ex art. 3 L. n. 898/1970 ai fini della pronuncia richiesta
Anzitutto, per la pronuncia del divorzio è sufficiente la domanda di uno soltanto dei coniugi, come ben specificato dall'art. 3 della legge 898/1970 proprio nell'incipit, a condizione che si verifichi una delle condizioni previste dalla legge, fra cui figura -come evidente- in quanto significativa di una irreversibile frattura nella vita coniugale, al numero 2 sub lett b) l'esistenza di una separazione consensuale omologata oppure una sentenza di separazione giudiziale passata in giudicato con il decorso di un determinato tempo (rispettivamente 6 mesi o 1 anno) senza che sia intervenuta riconciliazione.
Quanto all'intervenuta riconciliazione, nel procedimento di divorzio, esso deve essere oggetto di eccezione da parte del convenuto (cfr. Cass. Civ. Sez. 1, Sentenza n. 19535 del 17/09/2014 secondo cui
“Nel giudizio di separazione dei coniugi, l'intervenuta riconciliazione integra una eccezione in senso lato poiché riguarda, in relazione al regime previsto dagli artt. 154 e 157 cod. civ., non un fatto impeditivo ma la sopravvenienza di una nuova condizione, il cui accertamento può avvenire anche
d'ufficio da parte del giudice, ancorchè sulla base di deduzioni ed allegazioni delle parti, mentre nel procedimento di divorzio l'interruzione della separazione deve essere eccepita - ai sensi dell'art. 3, quarto comma, lett. b), della legge 1 dicembre 1970, n. 898, come sostituito dall'art. 5 della legge 6 marzo 1987, n. 74 - dal convenuto, assumendo rilievo quale fatto impeditivo della realizzazione della condizione temporale stabilita nella medesima disposizione”), con la conseguenza che, oltre pagina 3 di 5 all'eccezione, il convenuto ha l'onere di dimostrare in maniera dettagliata la circostanza, in quanto “la parte che ha interesse a far accertare l'avvenuta riconciliazione dei coniugi, dopo la separazione, ha
l'onere di fornire una prova piena e incontrovertibile, che il giudice è chiamato a verificare, tenendo presente che, in mancanza di una dichiarazione espressa di riconciliazione, gli effetti della separazione cessano soltanto col fatto della coabitazione, la quale non può ritenersi ripristinata per la sola sussistenza di ripetute occasioni di incontro e di frequentazione, ove le stesse non depongano per una reale e concreta ripresa delle relazioni materiali e spirituali” (cfr. Cass. Civ. Sez. 6 -1, Ordinanza n.
20323 del 26/07/2019)
Nel caso di specie, il convenuto non ha sollevato alcuna tempestiva eccezione di riconciliazione nella comparsa di costituzione e risposta (avendo anzi ivi aderito alla domanda di divorzio), di tal che tutte le indicazioni formulate per la prima volta in udienza sono tardive e, comunque, vista la ferma negazione di una ricostituzione dell'affectio coniugalis da parte della convenuta, le circostanze neanche risultano provate, non potendo bastare ovviamente una mera vacanza insieme (nell'ambito della quale, peraltro, la ricorrente ha affermato essere intervenuta anche la nuova fidanzata dell'uomo).
Pertanto, stante il passaggio in giudicato della sentenza di separazione personale tra i coniugi (avvenuta nel lontano 2021), è decorso ampiamente il termine previsto dalla legge per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del divorzio.
Di conseguenza, va pronunciata la sentenza di cessazione dello scioglimento degli effetti civili del matrimonio contratto da e con rimessione della causa sul ruolo Parte_1 CP_2 per la regolamentazione delle altre questioni economiche tra le parti.
Spese al definitivo.
Ai sensi dell'art. 10 L. 898/70 e succ. mod. copia autentica della presente sentenza va trasmessa al competente Ufficiale dello stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9/7/1939 n. 1238.
P.Q.M.
Il Tribunale di Macerata, non definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza, così decide:
- Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Pompei in data 14.09.1994 Con tra e trascritto registro degli atti di Parte_1 CP_1 matrimonio del Comune di Pompei, al n.266, parte II, serie A, anno 1994
pagina 4 di 5 - Ordina alla Cancelleria di trasmettere la sentenza, in copia autentica, al competente Ufficiale dello stato Civile ai fini dell'annotazione di legge, all'esito del passaggio in giudicato della stessa
- Spese al definitivo
- Dispone la rimessione della causa in istruttoria come da separata ordinanza
Così deciso in Macerata nella camera di consiglio del 26.6.2025
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Silvia Grasselli dott. PA Vadala'
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Macerata
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. PA Vadala' Presidente dott.ssa Anna Wegher Giudice dott.ssa Silvia Grasselli Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 416/2025 promossa da:
(C.F. rappresentato e difeso dall'avv. Belsanti Parte_1 C.F._1
Annarosa, per procura in calce/a margine al ricorso introduttivo
RICORRENTE contro
(C.F. rappresentato e difeso dall'avv. Poeta Renata e CP_1 C.F._2 dall'avv. Sergio Marchetti per procura in calce/a margine alla comparsa di costituzione e risposta
RESISTENTE
E con l'intervento obbligatorio ex lege del Pubblico Ministero in sede
Oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili
CONCLUSIONI
Parte ricorrente: chiede pronunciarsi il divorzio
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso del 03.03.2025 ha instaurato il presente procedimento al fine di sentir Parte_1 pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con CP_2 in data 14.09.1994, nel Comune di Pompei (cfr. estratto riassunto atto di matrimonio - doc. n. 1 all. al ricorso introduttivo) nonché sentirlo condannare nei confronti della medesima al versamento della somma mensile di euro 300,00 quale assegno divorzile.
La ricorrente, in particolare, ha dedotto che: pagina 1 di 5 - dall'unione coniugale erano nati i figli PA (nato il [...]) ed (nato il Per_1
3.04.2000), entrambi economicamente autosufficienti;
- a causa della violazione del dovere di fedeltà da parte del marito, la comunione di vita diventava intollerabile, di tal che la ricorrente aveva presentato ricorso per la separazione personale dal coniuge (dichiarata dal tribunale di Macerata in data 3.02.2021 con sentenza n.
112/2021) allegando anche relazione investigativa attestante le condotte di infedeltà tenute dal marito nonché il certificato del pronto soccorso in riferimento alle asserite lesioni personali perpetrate dal nei confronti della ricorrente, per le quali la donna aveva sporto querela ( CP_2 cfr. relazione investigativa doc. n. 3 e certificato pronto soccorso doc. n. 5 all. al ricorso);
- Nell'ambito del giudizio di separazione, le parti addivenivano a conclusioni congiuntamente precisate, prevedendo la possibilità per la ricorrente di rimanere nell'immobile sito in Porto
Recanati, Via degli Ulivi, n. 16, di proprietà esclusiva del pur corrispondendo allo CP_2 stesso il 50% delle spese necessarie alle utenze domestiche dell'immobile, nonché con obbligo del di versare alla la somma di euro 250,00, - in vista dello squilibrio CP_2 Pt_1 reddituale tra le parti- quale contributo al mantenimento del coniuge- qualora la stessa avesse lasciato la casa coniugale ( cfr. copia sentenza di separazione doc. n. 8 all. al ricorso);
- Le condizioni di separazione non erano state mai state rispettate da CP_2
- quanto alla situazione economica delle parti, la ricorrente si era dedicata prevalentemente alla cura ed alla crescita dei figli, in ragione dell'attività lavorativa svolta dal carriera Pt_2 militare-, che richiedeva allo stesso numerosi trasferimenti lavorativi, richiedendo dunque una maggiore presenza nella famiglia da parte della ricorrente, costretta a lasciare il lavoro da insegnante che svolgeva e attualmente occupata unicamente in attività stagionale (cfr.
Doc.15.contratto di lavoro presso AT RA con decorrenza dal 14.03.25 sino al 31.10.25)
Notificato il ricorso unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, si costituiva parte convenuta, la quale, pur non opponendosi alla declaratoria di scioglimento del vincolo coniugale, contestava invece la domanda di parte ricorrente avente ad oggetto l'assegno, nella misura di euro 300,00 mensili, a favore della coniuge, anche alla luce della mancanza di trasparenza da in merito alla sua situazione lavorativa nonché negava qualsivoglia responsabilità come ascrittagli dalla moglie per la fine della relazione.
All'udienza di prima comparizione delle parti del 24.06.2025, comparivano sia parte ricorrente che parte resistente, assistite dai rispettivi legali. pagina 2 di 5 Parte ricorrente, sentita personalmente, dichiarava di volersi divorziare dal coniuge CP_2 chiedendo appunto la pronuncia sullo status e, quanto alla sua situazione economica, ribadiva di prestare attività lavorativa stagionale.
Parte resistente, sentita personalmente, pur formulando una proposta di definizione della lite, sosteneva per la prima volta in udienza che tra le parti era intervenuta riconciliazione, visto che le parti avevano trascorso insieme le vacanze nel mese di agosto 2024; la ricorrente invece, smentiva l'asserita riconciliazione.
Il Giudice, stante la richiesta di parte ricorrente di ottenere la pronuncia sullo status mentre parte resistente chiedeva un rinvio per valutare il raggiungimento di un accordo, riteneva la causa matura per la decisione in punto di divorzio e, previa adozione dei provvedimenti provvisori ex art. 473 bis. 22
c.p.c. (di conferma delle condizioni di separazione) rimetteva in decisione al Collegio.
***
La domanda di parte ricorrente è fondata e va accolta. Parte_1
Difatti ricorrono nel caso di specie i requisiti previsti dalla legge ex art. 3 L. n. 898/1970 ai fini della pronuncia richiesta
Anzitutto, per la pronuncia del divorzio è sufficiente la domanda di uno soltanto dei coniugi, come ben specificato dall'art. 3 della legge 898/1970 proprio nell'incipit, a condizione che si verifichi una delle condizioni previste dalla legge, fra cui figura -come evidente- in quanto significativa di una irreversibile frattura nella vita coniugale, al numero 2 sub lett b) l'esistenza di una separazione consensuale omologata oppure una sentenza di separazione giudiziale passata in giudicato con il decorso di un determinato tempo (rispettivamente 6 mesi o 1 anno) senza che sia intervenuta riconciliazione.
Quanto all'intervenuta riconciliazione, nel procedimento di divorzio, esso deve essere oggetto di eccezione da parte del convenuto (cfr. Cass. Civ. Sez. 1, Sentenza n. 19535 del 17/09/2014 secondo cui
“Nel giudizio di separazione dei coniugi, l'intervenuta riconciliazione integra una eccezione in senso lato poiché riguarda, in relazione al regime previsto dagli artt. 154 e 157 cod. civ., non un fatto impeditivo ma la sopravvenienza di una nuova condizione, il cui accertamento può avvenire anche
d'ufficio da parte del giudice, ancorchè sulla base di deduzioni ed allegazioni delle parti, mentre nel procedimento di divorzio l'interruzione della separazione deve essere eccepita - ai sensi dell'art. 3, quarto comma, lett. b), della legge 1 dicembre 1970, n. 898, come sostituito dall'art. 5 della legge 6 marzo 1987, n. 74 - dal convenuto, assumendo rilievo quale fatto impeditivo della realizzazione della condizione temporale stabilita nella medesima disposizione”), con la conseguenza che, oltre pagina 3 di 5 all'eccezione, il convenuto ha l'onere di dimostrare in maniera dettagliata la circostanza, in quanto “la parte che ha interesse a far accertare l'avvenuta riconciliazione dei coniugi, dopo la separazione, ha
l'onere di fornire una prova piena e incontrovertibile, che il giudice è chiamato a verificare, tenendo presente che, in mancanza di una dichiarazione espressa di riconciliazione, gli effetti della separazione cessano soltanto col fatto della coabitazione, la quale non può ritenersi ripristinata per la sola sussistenza di ripetute occasioni di incontro e di frequentazione, ove le stesse non depongano per una reale e concreta ripresa delle relazioni materiali e spirituali” (cfr. Cass. Civ. Sez. 6 -1, Ordinanza n.
20323 del 26/07/2019)
Nel caso di specie, il convenuto non ha sollevato alcuna tempestiva eccezione di riconciliazione nella comparsa di costituzione e risposta (avendo anzi ivi aderito alla domanda di divorzio), di tal che tutte le indicazioni formulate per la prima volta in udienza sono tardive e, comunque, vista la ferma negazione di una ricostituzione dell'affectio coniugalis da parte della convenuta, le circostanze neanche risultano provate, non potendo bastare ovviamente una mera vacanza insieme (nell'ambito della quale, peraltro, la ricorrente ha affermato essere intervenuta anche la nuova fidanzata dell'uomo).
Pertanto, stante il passaggio in giudicato della sentenza di separazione personale tra i coniugi (avvenuta nel lontano 2021), è decorso ampiamente il termine previsto dalla legge per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del divorzio.
Di conseguenza, va pronunciata la sentenza di cessazione dello scioglimento degli effetti civili del matrimonio contratto da e con rimessione della causa sul ruolo Parte_1 CP_2 per la regolamentazione delle altre questioni economiche tra le parti.
Spese al definitivo.
Ai sensi dell'art. 10 L. 898/70 e succ. mod. copia autentica della presente sentenza va trasmessa al competente Ufficiale dello stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9/7/1939 n. 1238.
P.Q.M.
Il Tribunale di Macerata, non definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza, così decide:
- Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Pompei in data 14.09.1994 Con tra e trascritto registro degli atti di Parte_1 CP_1 matrimonio del Comune di Pompei, al n.266, parte II, serie A, anno 1994
pagina 4 di 5 - Ordina alla Cancelleria di trasmettere la sentenza, in copia autentica, al competente Ufficiale dello stato Civile ai fini dell'annotazione di legge, all'esito del passaggio in giudicato della stessa
- Spese al definitivo
- Dispone la rimessione della causa in istruttoria come da separata ordinanza
Così deciso in Macerata nella camera di consiglio del 26.6.2025
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Silvia Grasselli dott. PA Vadala'
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