Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 13/03/2025, n. 928 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 928 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza
Composta dai magistrati:
1. dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2. dr.ssa Maristella Agostinacchio Consigliere
3. dr.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere rel.
All'esito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio all'udienza del 27 FEBBRAIO 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al N.1772/2024 R.G. lavoro vertente
TRA
, nato a [...] il [...], CF Parte_1
e residente in [...], difeso e rappresentato, in forza di C.F._1 procura in calce all'atto introduttivo del giudizio di primo grado, dall' Avv. Ciro Renino, CF , indirizzo di P.E.C.: C.F._2 Email_1 elettivamente domiciliato presso lo studio del proprio difensore sito in Portici al Corso Garibaldi n. 179,
APPELLANTE
E
Controparte_1
APPELLATO
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato presso il Tribunale di Napoli in funzione di Giudice del lavoro il 16.7.2021 il ricorrente in epigrafe – sul presupposto di essere stato assunto il 31/08/2015 dalla Bourelly S.r.l., con contratto a tempo determinato, con scadenza fissata il 31/10/2015 e qualifica di operaio, livello 6; di aver svolto mansioni di autista-soccorritore con un monte ore settimanale di quaranta ore - dedusse di aver effettivamente lavorato su turni di 12 ore giornalieri dalle 8.00 alle 20.00 e dalle 20.00 alle 8.00 per sette giorni la settimana e di avere quindi svolto ore di straordinario diurno e notturno precisate in ricorso. Lamentò di non aver ricevuto il pagamento del compenso per lo straordinario prestato né, alla cessazione del rapporto, il TFR, l'indennità per ferie non godute, i
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spese compensate. Con ricorso depositato presso questa Corte in data 28.6.2024 l'appellante in epigrafe ha proposto gravame lamentandosi, nei motivi, dell'erronea valutazione del Tribunale con riguardo all'eccepita tardività della costituzione della resistente, tale da determinare la decadenza dall'eccezione di prescrizione;
ha censurato la sentenza di primo grado per l'omessa valutazione della domanda nel merito, argomentando sulla fondatezza della stessa. Ha concluso chiedendo, in riforma della impugnata sentenza, accertare e dichiarare la decadenza della controparte, in primo grado di giudizio, dalle eccezioni non rilevabili di ufficio e quindi dall'eccezione di prescrizione del diritto conteso;
nel merito, accogliere il ricorso di primo grado, vinte le spese. Notificato l'atto, non si è costituito l'appellato. Disposta la trattazione scritta, le parti costituite hanno depositato le note nei termini;
all'odierna udienza come “sostituita” ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la causa è stata riservata in decisione.
L'appello è infondato.
1.Il primo motivo di appello censura la decisione per aver accolto, con effetto assorbente rispetto alla disamina del merito, l'eccezione di prescrizione sollevata dalla società, sebbene – secondo la tesi – tardivamente costituita. A fronte delle argomentazioni del Tribunale che aveva ritenuto la tempestività della costituzione, avvenuta in seguito alla concessione del termine per rinnovare la notifica (la cui esecuzione per la prima udienza non risultava documentata), l'appellante ha dedotto che invece il ricorso introduttivo era stato notificato il 15.2.2022, sebbene la prova dell'adempimento fosse stata fornita soltanto dopo l'ordinanza ex art. 291 c.p.c.. Osserva il collegio che, all'esito della ricostruzione degli atti di primo grado, emerge che la prima udienza davanti al Tribunale era stata fissata per il 17.3.2022; con ordinanza del 17.3.2022 – non risultando depositata la prova della notifica – il Giudice aveva concesso termine per rinnovare l'adempimento. Soltanto in data 18.3.2022 la parte aveva depositato la prova della consegna della PEC (avvenuta il precedente 15.2.2022) e tuttavia il Giudice non aveva ritenuto di revocare l'autorizzazione ex art. 291 c.p.c., rilevando che “la notifica del ricorso alla società resistente – così come risulta dalla produzione allegata all'istanza presentata solo dopo la comunicazione del rinvio della causa - risulta effettuata a mezzo pec in data 15.2.2022 per l'udienza del 17 marzo 2022”, rilevando che “pertanto, in ogni caso, non risultano rispettati i termini (30 gg. liberi) a comparire” (v. decreto del 23.3.2022).
2 Il Giudice invero, in sentenza, ha posto a fondamento della decisione l'omessa notifica del ricorso di primo grado per la prima udienza, senza dare conto di tale più articolato iter procedurale. Rileva il collegio, all'esito di questa più dettagliata ricostruzione della vicenda processuale, che il mancato rispetto del termine a comparire - non contestato dall'odierno appellante – costituisce ragione adeguata per assegnare il termine per la rinotifica, impregiudicate le ragioni della controparte e con salvezza dalle decadenza. Pertanto la notifica rituale, valida ed efficace ai fini dell'instaurazione del contraddittorio è solo quella eseguita il 29.3.2022, ex art. 291 c.p.c., e la costituzione della società in data 1.6.2022 è tempestiva rispetto all'udienza fissata allo scopo per il 16.6.2022: nessuna decadenza si è verificata con riguardo alla contestata eccezione di prescrizione. In assenza di contestazioni relative all'individuazione degli atti con effetto interruttivo e quindi al corretto computo della decorrenza del termine di prescrizione, l'appello va rigettato, modificandosi in parte la motivazione della gravata sentenza. 2.Resta assorbita la disamina del merito.
Nulla per le spese, essendo l'appellato contumace.
Nella fattispecie è applicabile ratione temporis l'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha modificato il DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia, inserendo all'articolo 13, dopo il comma 1-ter, il comma 1- quater), in ordine al pagamento del doppio del contributo unificato previsto per il caso in cui l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile: il successivo comma 18 stabilisce infatti che le disposizioni di cui al comma 17 – riferite testualmente alle impugnazioni - si applicano ai procedimenti – evidentemente di appello - iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata della medesima legge n. 228/12 (primo gennaio 2013). Il comma 17 riguarda quindi i casi di procedimenti pendenti – come quello di specie - a far luogo dal 31 gennaio 2013. La Corte dà atto della sussistenza del presupposto processuale rappresentato dal rigetto dell'impugnazione. Infatti “La debenza dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato (c.d. doppio contributo) pari a quello dovuto per l'impugnazione è normativamente condizionata a due presupposti: il primo, di natura processuale, costituito dall'adozione di una pronuncia di integrale rigetto o inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, la cui sussistenza è oggetto dell'attestazione resa dal giudice dell'impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002; il secondo, di diritto sostanziale tributario, consistente nell'obbligo della parte impugnante di versare il contributo unificato iniziale, il cui accertamento spetta invece all'amministrazione giudiziaria” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020 - Rv. 657198 - 03).
P.Q.M.
La Corte così provvede:
rigetta l'appello;
3 nulla per le spese;
dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto dal primo periodo dell'art. 13, 1 quater, DPR n. 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012, se dovuto.
Così deciso in Napoli, il 27 febbraio 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente dr.ssa Francesca Romana Amarelli dr.ssa Anna Carla Catalano
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