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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 11/04/2025, n. 304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 304 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 187/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Sassari in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Stefania DEIANA - Presidente
Dott.ssa Elisabetta CARTA - Giudice rel.
Dott.ssa Marta GUADALUPI - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale 187/23, avente per oggetto “cessazione degli effetti civili del matrimonio”, promossa
DA
(CF ), elettivamente domiciliato in Sassari, alla Via A. Parte_1 C.F._1
Diaz n.3, presso e nello studio dell'Avv. Rossana Dore del Foro di Sassari (CF C.F._2
che lo rappresenta e difende, come da procura stesa in calce al ricorso introduttivo;
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ) elettivamente domiciliata in Porto Torres alla Controparte_1 C.F._3
Via Ponte Romano n. 71, presso e nello Studio dell'Avv. Sara Dettori (C.F. ), C.F._4
che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
RESISTENTE con l'intervento di PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI SASSARI
CONCLUSIONI DELLE PARTI :
Ricorrente: “1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Porto Torres, di procedere alla comunicazione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici. 2) Nessuna condizione economica tra i coniugi stante l'indipendenza economica degli stessi. 3) Con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
pagina 1 di 7 Resistente: “
1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data 1.10.2006 tra i coniugi e in Porto Torres come trascritto nel Controparte_1 Parte_1 registro degli atti di matrimonio di detto Comune e di detto anno, ordinando all'ufficiale dello Stato
Civile di provvedere alle annotazioni per legge;
2. Confermare le condizioni di cui alla Sentenza n.
1201/2020 pubblicata il 5 dicembre 2020 resa nella procedura di Separazione iscritta al n. 1068/2019
RG e confermare la somma di € 250.00 in favore della signora a fronte dell'assegno divorzile o CP_1
di quella somma che il Giudice riterrà di Giustizia. Con vittoria di spese diritti ed onorari, anche alla luce del Provvedimento emesso dalla Corte d'Appello di Sassari, già depositato in atti”.
-MOTIVI DELLA DECISIONE-
Con ricorso depositato il 20.01.23 ha convenuto in giudizio davanti all'intestato Tribunale Parte_1 [...]
per ottenere la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in CP_1
Porto Torres in data 01.10.2006, regolarmente trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune al
N. 59 P. 2 S. A anno 2006.
Ha dedotto che l'intestato Tribunale con Sentenza n. 1201/2020 pubblicata il 05.12.2020 aveva pronunciato la separazione dei coniugi alle condizioni stabilite dalle parti che di seguito si riportano: “-I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo e reciproco rispetto;
-la sig.ra abiterà la casa coniugale con gli arredi Controparte_1
ivi contenuti, sita in Porto Torres nella Via Fattori n.15, sino a quando non sarà economicamente in grado di trasferirsi altrove;
Le rate del mutuo che gravano sulla casa coniugale, verranno corrisposte dal Sig. Pt_1
sino all'estinzione che è prevista per la data del 31.12.2020; Dal 01 gennaio 2021, il Signor verserà
[...] Pt_1
mensilmente alla Signora a titolo di contributo al mantenimento, la somma pari ad Euro 250,00 da CP_1
corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli Indici Istat, fino a quando la
Sig.ra non troverà stabile occupazione;
Il sig. verserà integralmente in favore della Sig.ra la CP_1 Pt_1 CP_1
somma che percepirà a titolo di detrazioni fiscali nel mese di dicembre 2019; Il Sig. si impegna a restituire Pt_1
in favore della Sig.ra la somma di Euro 10.000,00 nel momento in cui verrà venduta la casa coniugale. CP_1
Tale somma sarà decurtata dal ricavato della vendita e versata in favore della signora Si precisa che la CP_1 vendita della casa coniugale non verrà perfezionata prima dell'avvenuta estinzione del mutuo.”
Ha allegato che da allora i coniugi non si erano più riconciliati, che lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente e che era venuta meno ogni possibilità di ricostruire una comunione materiale e spirituale tra gli stessi.
Ha rappresentato: 1) che la casa coniugale in comproprietà tra i coniugi, veniva goduta esclusivamente dalla CP_1
e che l'immobile non era stato posto in vendita, così come era previsto nelle condizioni della separazione tra i coniugi;
2) che il mutuo era stato estinto con pagamento delle rate a suo esclusivo carico, senza alcuna partecipazione della 3) che non disponendo di un alloggio abitativo era ospite presso la casa del fratello, in CP_1
pagina 2 di 7 quanto non aveva la disponibilità economica necessaria per poter prendere in locazione un'immobile, precisando che allo stato il fratello aveva già manifestato che non intendeva più ospitarlo e rinunciare alla sua privacy, per cui era costretto a trovare una nuova sistemazione e pagare un canone locativo, difficilmente onerabile stante la sua situazione finanziaria.
Sotto il profilo patrimoniale ha difatti dedotto di essere lavoratore dipendente con la qualifica di operario, di percepire quale retribuzione € 1.400,00 mensili, che successivamente alla separazione, nel mese di settembre 2020, aveva maturato un debito nei confronti dell'INPS, per somme indebitamente percepite, pari ad Euro 11.415,56 e che di tale debito non era a conoscenza prima della stipula dell'accordo tra i coniugi, che pagava le rate di un finanziamento per l'acquisto della sua autovettura necessaria per recarsi a lavoro pari ad Euro 177,00 oltre Pt_2
alla rata mensile per RCA pari ad euro 50,00, oltre al contributo per le spese domestiche e oltre al mantenimento di
€ 250,00 in favore della moglie.
Ha dedotto che, per contro, la situazione patrimoniale della risultava nettamente superiore in quanto stava CP_1
godendo in modo esclusivo dell'immobile in comproprietà con il ricorrente, percepiva un assegno di 250,00 euro da parte sua oltre ad avere adeguati redditi propri in quanto lavorava stabilmente presso una mensa e altresì presso un ristorante self service di Sassari.
Ha aggiunto che la resistente disponeva di un titolo di studio spendibile nel mercato del lavoro, in quanto era diplomata presso l'Istituto Ragionieri di Sassari e, contrariamente agli stimoli offerti dal marito durante la convivenza coniugale, la stessa non aveva mai voluto proseguire i suoi studi, né trovare un'occupazione consona alle sue capacità professionali.
Ha infine precisato che la somma stabilita a titolo di mantenimento era stata determinata dai coniugi con il fine esclusivo di concludere un accordo consensuale tra gli stessi ma che già da allora, come osservato dal Presidente del Tribunale, la percepiva adeguati redditi propri e non sussistevano i presupposti per il diritto della stessa a CP_1
percepire l'assegno di mantenimento.
Ha concluso come in epigrafe.
Si è costituita la quale ha premesso che il fatto di non aver mai lavorato non era dipeso da sua Controparte_1
inerzia, ma da un progetto condiviso di vita con il in virtù del quale lei si era occupata del figlio - nato Pt_1 Per_1
da un precedente matrimonio ma accudito dal come fosse figlio suo tanto da avergli dato il proprio cognome Pt_1
- e della sua crescita, nonché della casa, così permettendo al ricorrente di realizzarsi nel proprio lavoro.
Ha dedotto che aveva partecipato al pagamento delle rate del mutuo fino all'estinzione, in quanto nel conto comune dei coniugi, al momento della separazione di fatto vi erano soldi che appartenevano ad entrambi e che il Pt_1
aveva un debito nei suoi confronti di € 10.000.00, come peraltro già indicato nell'accordo di separazione.
Sotto il profilo patrimoniale ha allegato di lavorare presso una mensa scolastica, precisando che non percepiva stipendio dal mese di giugno fino al mese di ottobre, per via della chiusura delle scuole, e che durante l'interruzione pagina 3 di 7 lavorativa non percepiva alcuna indennità di disoccupazione. Ha comunque dedotto che i suoi guadagni mensili erano di € 350.00 circa.
Ha anche riferito di aver inutilmente cercato di reperire attività lavorativa precisando che il fatto di essere insulinodipendente per via di un diabete grave veniva percepito da potenziali datori di lavoro come un importante limite.
Ha riferito che la condizione economica del ricorrente era migliorata, non dovendo egli più corrispondere le rate del mutuo e ha aggiunto che il marito aveva anche importanti entrate monetaria dalla sua passione che era diventata da anni ormai, un secondo lavoro, ovvero le serate di intrattenimento musicale che il svolgeva con il suo Pt_1
gruppo, nei locali della provincia nonché per le feste private.
Ha quindi concluso come in epigrafe.
Con decreto reso in data 4 maggio 2023 il Presidente ha adottato i seguenti provvedimenti temporanei e urgenti:
“Nulla dispone in relazione all'ex casa coniugale, in assenza di figli generati dalla coppia. L'immobile ubicato in
Porto Torres via Fattori n. 15 seguirà quindi la normale disciplina della proprietà, senza alcuna assegnazione alla
(...) Nel caso in esame, i redditi delle parti, nei limiti della sommaria delibazione riservata a questa fase, non CP_1
hanno subito entrambi, modifiche apprezzabili, e pertanto non pare vi sia, allo stato, motivo di modificare le condizioni della separazione, trovando ancora adeguatezza la somma disposta in sede di separazione per il mantenimento della moglie”.
Ha quindi rimesso le parti davanti al G.I.
Radicatosi il contraddittorio dinanzi al Giudice relatore la causa è stata istruita con la produzione di referente documentale e, all'esito, lette le note di trattazione scritta con il cui scambio è stata sostituita l'udienza del 28 novembre 2024 ex art. 127 ter, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
*** * ***
Deve darsi atto della ricorrenza delle condizioni fissate dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. 898/1970, come modificato dalla
L. 55/2015, per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, essendo ampiamente decorso, dalla data dell'udienza presidenziale il termine semestrale di ininterrotta separazione e considerato che è manifesta, oltre che pacifica, l'impossibilità di ricostituire tra i coniugi l'originaria comunione di vita materiale e spirituale.
In accoglimento della domanda principale, va pertanto dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti.
Quanto alle statuizioni accessorie nulla si dispone in relazione all'ex casa coniugale, in assenza di figli generati dalla coppia. L'immobile ubicato in Porto Torres via Fattori n. 15 seguirà quindi la normale disciplina della proprietà, senza alcuna assegnazione alla CP_1
pagina 4 di 7 Quanto alla sussistenza o meno dei presupposti per la concessione a favore della dell'assegno divorzile e CP_1
alla determinazione dell'ammontare di detto assegno, si osserva quanto segue.
In merito ai presupposti per la concessione dell'assegno divorzile giova richiamare sinteticamente quanto statuito dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione sul punto, facendo particolare riferimento alle pronunce più recenti che hanno rivisto l'orientamento maggioritario più risalente sulla questione.
Secondo l'orientamento tradizionale, infatti, l'ex coniuge economicamente più debole aveva diritto alla percezione di un assegno divorzile che gli consentisse di mantenere il medesimo tenore di vita goduto in costanza di matrimonio (Corte Cass. S.U., sent. n. 11490-11492/1990). Tale consolidato orientamento, tutto incentrato sul c.d. criterio del tenore di vita, è stato tuttavia superato a partire dalla sentenza n. 11504/2017 (c.d. sentenza Grilli); in detta pronuncia, la Suprema Corte, valorizzando il principio dell'auto-responsabilità economica dei coniugi, ha infatti chiarito che, ai fini della concessione dell'assegno divorzile, presupposto essenziale sia l'accertamento da parte del giudice dell'assenza in capo al richiedente di mezzi economici adeguati e dell'impossibilità per lo stesso di procurarseli per ragioni oggettive.
Lo scopo dell'assegno divorzile non consiste più pertanto nel mantenere invariato in capo al richiedente il medesimo tenore di vita dallo stesso goduto durante il matrimonio, ma solo quello di garantire l'autosufficienza economica all'ex coniuge. Tale orientamento, che ha segnato una netta inversione di tendenza rispetto al precedente, è stato tuttavia parzialmente rivisto con una successiva pronuncia a Sezioni Unite (Cass. S.U., sentenza n. 18287/2018): se, infatti, con la predetta sentenza del 2017 all'assegno divorzile era stata riconosciuta natura giuridica esclusivamente assistenziale, rigidamente connessa alla non autosufficienza economica del richiedente, con la successiva sentenza n. 18287/2018, Cass. S.U. civ., invece, i giudici di legittimità hanno precisato che all'assegno divorzile deve essere riconosciuta una funzione ulteriore, ossia quella perequativa/compensativa; quest'ultima funzione trova il proprio fondamento nel principio di solidarietà che è posto alla base del diritto e che trova a sua volta il proprio fondamento direttamente nella Costituzione.
Partendo da tale premessa, la S.C., illustrando l'iter logico che il giudice deve seguire ai fini della determinazione dell'an e del quantum dell'assegno di mantenimento - da non ritenersi due momenti di valutazione fra loro distinti- ha chiarito che tale accertamento deve prendere le mosse dalla valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, ai fini di verificare la sussistenza e l'entità di uno squilibrio fra le stesse e formulare un giudizio sull'adeguatezza o inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente. Tale valutazione deve essere però effettuata non solo in relazione all'accertamento della mancanza od insufficienza oggettiva di questi ultimi, ma alla luce di tutti gli indicatori di cui all'art. 5 comma 6 della legge sul divorzio, “al fine di accertare se l'eventuale rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale degli ex coniugi all'atto dello scioglimento del vincolo sia dipendente dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti […], in relazione alla pagina 5 di 7 durata,[...], oltre che delle effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale, anche in relazione all'età del coniuge richiedente ed alla conformazione del mercato del lavoro.”
(Cass. S.U. sentenza n. 18287/2018). Si tratta quindi di un criterio di valutazione composito, che comporta una valutazione comparativa della situazione economica e patrimoniale delle parti alla luce di tutti gli altri indici indicati all'art. 5 comma 6 della legge 898/1970 e che valorizza la funzione non solo assistenziale dell'assegno ma anche quella perequativa-compensativa, in ossequio al principio di solidarietà.
Alla luce di tali coordinate ermeneutiche, il Collegio ritiene che la domanda di assegno divorzile formulata dalla parte resistente sia fondata e meriti, pertanto, accoglimento per i motivi e nei limiti in appresso illustrati.
Ciò in base, in primo luogo, alla valutazione comparativa delle situazioni reddituali-patrimoniali dei coniugi all'attualità.
Sulla base dell'analisi delle deduzioni delle parti e delle loro produzioni documentali, il Collegio osserva che parte ricorrente percepisce circa € 1.600,00 mensili con un lavoro stabile ed a tempo determinato, mentre la CP_1
percepisce una retribuzione mensile di circa € 350,00 con esclusione dei mesi da giugno a ottobre quando le scuole sono chiuse.
Si osserva, inoltre, che il a differenza dell'epoca della separazione non è più gravato dal pagamento del Pt_1
mutuo per la casa coniugale che nelle more del giudizio è stata messa in vendita, che come rilevato dalla Corte
d'Appello di Cagliari Sezione Distaccata di Sassari, che ha rigettato il reclamo proposto dal avverso i Pt_1
provvedimenti presidenziali, la sentenza di separazione è del 2020, il debito INPS richiamato dal ricorrente risale a settembre dello stesso anno ed il finanziamento di € 177,00 addirittura al 2018, e che trattasi pertanto di debiti già sussistenti al momento della sentenza di separazione e al relativo accordo delle parti sul riconoscimento alla Manca di un assegno di mantenimento.
Orbene, considerato che la casa coniugale è stata messa in vendita, tenuto conto dell'età della resistente (51 anni) e dell'attuale crisi occupazionale, che rende altamente improbabile che la stessa possa effettivamente reperire un'occupazione stabile, considerata altresì la durata del matrimonio (19 anni) e valorizzando la funzione assistenziale dell'assegno divorzile il Collegio ritiene equo determinare in euro 250,00 quanto dovuto mensilmente dal in favore della a titolo di assegno divorzile, come richiesto, somma annualmente rivalutabile in Pt_1 CP_1
base agli indici Istat, da versare entro il 5 di ogni mese al domicilio della resistente con modalità concordate, trattandosi di importo minimo per soddisfare le basilari esigenze di vita della resistente.
Non si fa luogo a condanna alle spese processuali tenuto conto della natura della causa.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza,
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Porto Torres in data
01.10.2006, tra nato a [...] il [...] e ivi residente a[...]
pagina 6 di 7 n.15, CF e nata a [...] l'[...], C.F._1 Controparte_1
residente in [...], C.F. , trascritto presso l'Ufficio C.F._3
dello Stato Civile del predetto Comune al N. 59 P. 2 S. A anno 2006, mandando alla cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Porto Torres per l'annotazione della presente sentenza;
- nulla dispone in relazione all'ex casa coniugale;
l'immobile ubicato in Porto Torres via Fattori n. 15 seguirà quindi la normale disciplina della proprietà;
- obbliga a versare alla resistente titolo di assegno divorzile, l'importo Parte_1 Controparte_1
mensile di euro 250,00 da rivalutare annualmente secondo il pertinente indice Istat, da versare entro il 5 di ogni mese al domicilio della resistente con modalità concordate, a decorrere dal mese di maggio 2025;
- spese compensate.
Così deciso in Sassari il 3 aprile 2025 nella Camera di Consiglio di questo Tribunale.
Il Presidente
Dott.ssa Stefania Deiana
Il Giudice relatore
Dott.ssa Elisabetta Carta
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Sassari in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Stefania DEIANA - Presidente
Dott.ssa Elisabetta CARTA - Giudice rel.
Dott.ssa Marta GUADALUPI - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale 187/23, avente per oggetto “cessazione degli effetti civili del matrimonio”, promossa
DA
(CF ), elettivamente domiciliato in Sassari, alla Via A. Parte_1 C.F._1
Diaz n.3, presso e nello studio dell'Avv. Rossana Dore del Foro di Sassari (CF C.F._2
che lo rappresenta e difende, come da procura stesa in calce al ricorso introduttivo;
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ) elettivamente domiciliata in Porto Torres alla Controparte_1 C.F._3
Via Ponte Romano n. 71, presso e nello Studio dell'Avv. Sara Dettori (C.F. ), C.F._4
che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
RESISTENTE con l'intervento di PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI SASSARI
CONCLUSIONI DELLE PARTI :
Ricorrente: “1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Porto Torres, di procedere alla comunicazione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici. 2) Nessuna condizione economica tra i coniugi stante l'indipendenza economica degli stessi. 3) Con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
pagina 1 di 7 Resistente: “
1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data 1.10.2006 tra i coniugi e in Porto Torres come trascritto nel Controparte_1 Parte_1 registro degli atti di matrimonio di detto Comune e di detto anno, ordinando all'ufficiale dello Stato
Civile di provvedere alle annotazioni per legge;
2. Confermare le condizioni di cui alla Sentenza n.
1201/2020 pubblicata il 5 dicembre 2020 resa nella procedura di Separazione iscritta al n. 1068/2019
RG e confermare la somma di € 250.00 in favore della signora a fronte dell'assegno divorzile o CP_1
di quella somma che il Giudice riterrà di Giustizia. Con vittoria di spese diritti ed onorari, anche alla luce del Provvedimento emesso dalla Corte d'Appello di Sassari, già depositato in atti”.
-MOTIVI DELLA DECISIONE-
Con ricorso depositato il 20.01.23 ha convenuto in giudizio davanti all'intestato Tribunale Parte_1 [...]
per ottenere la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in CP_1
Porto Torres in data 01.10.2006, regolarmente trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune al
N. 59 P. 2 S. A anno 2006.
Ha dedotto che l'intestato Tribunale con Sentenza n. 1201/2020 pubblicata il 05.12.2020 aveva pronunciato la separazione dei coniugi alle condizioni stabilite dalle parti che di seguito si riportano: “-I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo e reciproco rispetto;
-la sig.ra abiterà la casa coniugale con gli arredi Controparte_1
ivi contenuti, sita in Porto Torres nella Via Fattori n.15, sino a quando non sarà economicamente in grado di trasferirsi altrove;
Le rate del mutuo che gravano sulla casa coniugale, verranno corrisposte dal Sig. Pt_1
sino all'estinzione che è prevista per la data del 31.12.2020; Dal 01 gennaio 2021, il Signor verserà
[...] Pt_1
mensilmente alla Signora a titolo di contributo al mantenimento, la somma pari ad Euro 250,00 da CP_1
corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli Indici Istat, fino a quando la
Sig.ra non troverà stabile occupazione;
Il sig. verserà integralmente in favore della Sig.ra la CP_1 Pt_1 CP_1
somma che percepirà a titolo di detrazioni fiscali nel mese di dicembre 2019; Il Sig. si impegna a restituire Pt_1
in favore della Sig.ra la somma di Euro 10.000,00 nel momento in cui verrà venduta la casa coniugale. CP_1
Tale somma sarà decurtata dal ricavato della vendita e versata in favore della signora Si precisa che la CP_1 vendita della casa coniugale non verrà perfezionata prima dell'avvenuta estinzione del mutuo.”
Ha allegato che da allora i coniugi non si erano più riconciliati, che lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente e che era venuta meno ogni possibilità di ricostruire una comunione materiale e spirituale tra gli stessi.
Ha rappresentato: 1) che la casa coniugale in comproprietà tra i coniugi, veniva goduta esclusivamente dalla CP_1
e che l'immobile non era stato posto in vendita, così come era previsto nelle condizioni della separazione tra i coniugi;
2) che il mutuo era stato estinto con pagamento delle rate a suo esclusivo carico, senza alcuna partecipazione della 3) che non disponendo di un alloggio abitativo era ospite presso la casa del fratello, in CP_1
pagina 2 di 7 quanto non aveva la disponibilità economica necessaria per poter prendere in locazione un'immobile, precisando che allo stato il fratello aveva già manifestato che non intendeva più ospitarlo e rinunciare alla sua privacy, per cui era costretto a trovare una nuova sistemazione e pagare un canone locativo, difficilmente onerabile stante la sua situazione finanziaria.
Sotto il profilo patrimoniale ha difatti dedotto di essere lavoratore dipendente con la qualifica di operario, di percepire quale retribuzione € 1.400,00 mensili, che successivamente alla separazione, nel mese di settembre 2020, aveva maturato un debito nei confronti dell'INPS, per somme indebitamente percepite, pari ad Euro 11.415,56 e che di tale debito non era a conoscenza prima della stipula dell'accordo tra i coniugi, che pagava le rate di un finanziamento per l'acquisto della sua autovettura necessaria per recarsi a lavoro pari ad Euro 177,00 oltre Pt_2
alla rata mensile per RCA pari ad euro 50,00, oltre al contributo per le spese domestiche e oltre al mantenimento di
€ 250,00 in favore della moglie.
Ha dedotto che, per contro, la situazione patrimoniale della risultava nettamente superiore in quanto stava CP_1
godendo in modo esclusivo dell'immobile in comproprietà con il ricorrente, percepiva un assegno di 250,00 euro da parte sua oltre ad avere adeguati redditi propri in quanto lavorava stabilmente presso una mensa e altresì presso un ristorante self service di Sassari.
Ha aggiunto che la resistente disponeva di un titolo di studio spendibile nel mercato del lavoro, in quanto era diplomata presso l'Istituto Ragionieri di Sassari e, contrariamente agli stimoli offerti dal marito durante la convivenza coniugale, la stessa non aveva mai voluto proseguire i suoi studi, né trovare un'occupazione consona alle sue capacità professionali.
Ha infine precisato che la somma stabilita a titolo di mantenimento era stata determinata dai coniugi con il fine esclusivo di concludere un accordo consensuale tra gli stessi ma che già da allora, come osservato dal Presidente del Tribunale, la percepiva adeguati redditi propri e non sussistevano i presupposti per il diritto della stessa a CP_1
percepire l'assegno di mantenimento.
Ha concluso come in epigrafe.
Si è costituita la quale ha premesso che il fatto di non aver mai lavorato non era dipeso da sua Controparte_1
inerzia, ma da un progetto condiviso di vita con il in virtù del quale lei si era occupata del figlio - nato Pt_1 Per_1
da un precedente matrimonio ma accudito dal come fosse figlio suo tanto da avergli dato il proprio cognome Pt_1
- e della sua crescita, nonché della casa, così permettendo al ricorrente di realizzarsi nel proprio lavoro.
Ha dedotto che aveva partecipato al pagamento delle rate del mutuo fino all'estinzione, in quanto nel conto comune dei coniugi, al momento della separazione di fatto vi erano soldi che appartenevano ad entrambi e che il Pt_1
aveva un debito nei suoi confronti di € 10.000.00, come peraltro già indicato nell'accordo di separazione.
Sotto il profilo patrimoniale ha allegato di lavorare presso una mensa scolastica, precisando che non percepiva stipendio dal mese di giugno fino al mese di ottobre, per via della chiusura delle scuole, e che durante l'interruzione pagina 3 di 7 lavorativa non percepiva alcuna indennità di disoccupazione. Ha comunque dedotto che i suoi guadagni mensili erano di € 350.00 circa.
Ha anche riferito di aver inutilmente cercato di reperire attività lavorativa precisando che il fatto di essere insulinodipendente per via di un diabete grave veniva percepito da potenziali datori di lavoro come un importante limite.
Ha riferito che la condizione economica del ricorrente era migliorata, non dovendo egli più corrispondere le rate del mutuo e ha aggiunto che il marito aveva anche importanti entrate monetaria dalla sua passione che era diventata da anni ormai, un secondo lavoro, ovvero le serate di intrattenimento musicale che il svolgeva con il suo Pt_1
gruppo, nei locali della provincia nonché per le feste private.
Ha quindi concluso come in epigrafe.
Con decreto reso in data 4 maggio 2023 il Presidente ha adottato i seguenti provvedimenti temporanei e urgenti:
“Nulla dispone in relazione all'ex casa coniugale, in assenza di figli generati dalla coppia. L'immobile ubicato in
Porto Torres via Fattori n. 15 seguirà quindi la normale disciplina della proprietà, senza alcuna assegnazione alla
(...) Nel caso in esame, i redditi delle parti, nei limiti della sommaria delibazione riservata a questa fase, non CP_1
hanno subito entrambi, modifiche apprezzabili, e pertanto non pare vi sia, allo stato, motivo di modificare le condizioni della separazione, trovando ancora adeguatezza la somma disposta in sede di separazione per il mantenimento della moglie”.
Ha quindi rimesso le parti davanti al G.I.
Radicatosi il contraddittorio dinanzi al Giudice relatore la causa è stata istruita con la produzione di referente documentale e, all'esito, lette le note di trattazione scritta con il cui scambio è stata sostituita l'udienza del 28 novembre 2024 ex art. 127 ter, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
*** * ***
Deve darsi atto della ricorrenza delle condizioni fissate dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. 898/1970, come modificato dalla
L. 55/2015, per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, essendo ampiamente decorso, dalla data dell'udienza presidenziale il termine semestrale di ininterrotta separazione e considerato che è manifesta, oltre che pacifica, l'impossibilità di ricostituire tra i coniugi l'originaria comunione di vita materiale e spirituale.
In accoglimento della domanda principale, va pertanto dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti.
Quanto alle statuizioni accessorie nulla si dispone in relazione all'ex casa coniugale, in assenza di figli generati dalla coppia. L'immobile ubicato in Porto Torres via Fattori n. 15 seguirà quindi la normale disciplina della proprietà, senza alcuna assegnazione alla CP_1
pagina 4 di 7 Quanto alla sussistenza o meno dei presupposti per la concessione a favore della dell'assegno divorzile e CP_1
alla determinazione dell'ammontare di detto assegno, si osserva quanto segue.
In merito ai presupposti per la concessione dell'assegno divorzile giova richiamare sinteticamente quanto statuito dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione sul punto, facendo particolare riferimento alle pronunce più recenti che hanno rivisto l'orientamento maggioritario più risalente sulla questione.
Secondo l'orientamento tradizionale, infatti, l'ex coniuge economicamente più debole aveva diritto alla percezione di un assegno divorzile che gli consentisse di mantenere il medesimo tenore di vita goduto in costanza di matrimonio (Corte Cass. S.U., sent. n. 11490-11492/1990). Tale consolidato orientamento, tutto incentrato sul c.d. criterio del tenore di vita, è stato tuttavia superato a partire dalla sentenza n. 11504/2017 (c.d. sentenza Grilli); in detta pronuncia, la Suprema Corte, valorizzando il principio dell'auto-responsabilità economica dei coniugi, ha infatti chiarito che, ai fini della concessione dell'assegno divorzile, presupposto essenziale sia l'accertamento da parte del giudice dell'assenza in capo al richiedente di mezzi economici adeguati e dell'impossibilità per lo stesso di procurarseli per ragioni oggettive.
Lo scopo dell'assegno divorzile non consiste più pertanto nel mantenere invariato in capo al richiedente il medesimo tenore di vita dallo stesso goduto durante il matrimonio, ma solo quello di garantire l'autosufficienza economica all'ex coniuge. Tale orientamento, che ha segnato una netta inversione di tendenza rispetto al precedente, è stato tuttavia parzialmente rivisto con una successiva pronuncia a Sezioni Unite (Cass. S.U., sentenza n. 18287/2018): se, infatti, con la predetta sentenza del 2017 all'assegno divorzile era stata riconosciuta natura giuridica esclusivamente assistenziale, rigidamente connessa alla non autosufficienza economica del richiedente, con la successiva sentenza n. 18287/2018, Cass. S.U. civ., invece, i giudici di legittimità hanno precisato che all'assegno divorzile deve essere riconosciuta una funzione ulteriore, ossia quella perequativa/compensativa; quest'ultima funzione trova il proprio fondamento nel principio di solidarietà che è posto alla base del diritto e che trova a sua volta il proprio fondamento direttamente nella Costituzione.
Partendo da tale premessa, la S.C., illustrando l'iter logico che il giudice deve seguire ai fini della determinazione dell'an e del quantum dell'assegno di mantenimento - da non ritenersi due momenti di valutazione fra loro distinti- ha chiarito che tale accertamento deve prendere le mosse dalla valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, ai fini di verificare la sussistenza e l'entità di uno squilibrio fra le stesse e formulare un giudizio sull'adeguatezza o inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente. Tale valutazione deve essere però effettuata non solo in relazione all'accertamento della mancanza od insufficienza oggettiva di questi ultimi, ma alla luce di tutti gli indicatori di cui all'art. 5 comma 6 della legge sul divorzio, “al fine di accertare se l'eventuale rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale degli ex coniugi all'atto dello scioglimento del vincolo sia dipendente dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti […], in relazione alla pagina 5 di 7 durata,[...], oltre che delle effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale, anche in relazione all'età del coniuge richiedente ed alla conformazione del mercato del lavoro.”
(Cass. S.U. sentenza n. 18287/2018). Si tratta quindi di un criterio di valutazione composito, che comporta una valutazione comparativa della situazione economica e patrimoniale delle parti alla luce di tutti gli altri indici indicati all'art. 5 comma 6 della legge 898/1970 e che valorizza la funzione non solo assistenziale dell'assegno ma anche quella perequativa-compensativa, in ossequio al principio di solidarietà.
Alla luce di tali coordinate ermeneutiche, il Collegio ritiene che la domanda di assegno divorzile formulata dalla parte resistente sia fondata e meriti, pertanto, accoglimento per i motivi e nei limiti in appresso illustrati.
Ciò in base, in primo luogo, alla valutazione comparativa delle situazioni reddituali-patrimoniali dei coniugi all'attualità.
Sulla base dell'analisi delle deduzioni delle parti e delle loro produzioni documentali, il Collegio osserva che parte ricorrente percepisce circa € 1.600,00 mensili con un lavoro stabile ed a tempo determinato, mentre la CP_1
percepisce una retribuzione mensile di circa € 350,00 con esclusione dei mesi da giugno a ottobre quando le scuole sono chiuse.
Si osserva, inoltre, che il a differenza dell'epoca della separazione non è più gravato dal pagamento del Pt_1
mutuo per la casa coniugale che nelle more del giudizio è stata messa in vendita, che come rilevato dalla Corte
d'Appello di Cagliari Sezione Distaccata di Sassari, che ha rigettato il reclamo proposto dal avverso i Pt_1
provvedimenti presidenziali, la sentenza di separazione è del 2020, il debito INPS richiamato dal ricorrente risale a settembre dello stesso anno ed il finanziamento di € 177,00 addirittura al 2018, e che trattasi pertanto di debiti già sussistenti al momento della sentenza di separazione e al relativo accordo delle parti sul riconoscimento alla Manca di un assegno di mantenimento.
Orbene, considerato che la casa coniugale è stata messa in vendita, tenuto conto dell'età della resistente (51 anni) e dell'attuale crisi occupazionale, che rende altamente improbabile che la stessa possa effettivamente reperire un'occupazione stabile, considerata altresì la durata del matrimonio (19 anni) e valorizzando la funzione assistenziale dell'assegno divorzile il Collegio ritiene equo determinare in euro 250,00 quanto dovuto mensilmente dal in favore della a titolo di assegno divorzile, come richiesto, somma annualmente rivalutabile in Pt_1 CP_1
base agli indici Istat, da versare entro il 5 di ogni mese al domicilio della resistente con modalità concordate, trattandosi di importo minimo per soddisfare le basilari esigenze di vita della resistente.
Non si fa luogo a condanna alle spese processuali tenuto conto della natura della causa.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza,
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Porto Torres in data
01.10.2006, tra nato a [...] il [...] e ivi residente a[...]
pagina 6 di 7 n.15, CF e nata a [...] l'[...], C.F._1 Controparte_1
residente in [...], C.F. , trascritto presso l'Ufficio C.F._3
dello Stato Civile del predetto Comune al N. 59 P. 2 S. A anno 2006, mandando alla cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Porto Torres per l'annotazione della presente sentenza;
- nulla dispone in relazione all'ex casa coniugale;
l'immobile ubicato in Porto Torres via Fattori n. 15 seguirà quindi la normale disciplina della proprietà;
- obbliga a versare alla resistente titolo di assegno divorzile, l'importo Parte_1 Controparte_1
mensile di euro 250,00 da rivalutare annualmente secondo il pertinente indice Istat, da versare entro il 5 di ogni mese al domicilio della resistente con modalità concordate, a decorrere dal mese di maggio 2025;
- spese compensate.
Così deciso in Sassari il 3 aprile 2025 nella Camera di Consiglio di questo Tribunale.
Il Presidente
Dott.ssa Stefania Deiana
Il Giudice relatore
Dott.ssa Elisabetta Carta
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