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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 10/12/2025, n. 494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 494 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
così composto: dott.ssa Roberta Nardone Presidente rel./est. dott. Gianluca Gelso Giudice dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1018/2025 RG, introdotta da
, nata a [...] il [...] (C.F.: ) Parte_1 C.F._1
E
, nato a [...] il [...] (C.F.: ), entrambi Controparte_1 C.F._2 residenti in [...], rappresentati e difesi dall' Avv. Sabrina Pacelli ( ) ed elettivamente domiciliati nel suo studio C.F._3 in Fabrica di Roma (VT), Viale degli Eroi n.11 (Fax: 0761/576499; pec:
Email_1
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Ragioni di fatto e di diritto
Le parti in epigrafe si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in data 29.3.2008 in AN AZ (Roma), atto n.4 parte 1, anno 2008 e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune. Hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni della separazione:
1.i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. la casa coniugale, di cui è nudo proprietario il marito, verrà assegnata alla Sig.ra con tutto quanto in essa contenuto. Il Sig. se ne allontanerà entro Parte_1 CP_1
30 giorni dall'emissione della sentenza di separazione consensuale portando con sé gli effetti personali;
3. il Sig. si obbliga a pagare le restanti rate del mutuo dell'autovettura CP_1
Peugeot 2008 intestata alla moglie sino all'estinzione del prestito a dicembre 2028; 4. il Sig. fino al mese di dicembre 2028 verserà per il mantenimento della CP_1 moglie la somma mensile di € 100,00 e per i figli la somma mensile di € 200,00 ciascuno, per un totale di € 500,00 mensili, da corrispondere alla Sig.ra entro il giorno Parte_1 cinque di ogni mese, con rivalutazione Istat a decorrere dall'anno successivo all'emissione della sentenza, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da Protocollo del Tribunale di Civitavecchia n. 150/2015 che le parti dichiarano di conoscere;
1 5. dal mese di gennaio 2029 il Sig. verserà per il mantenimento della moglie CP_1 la somma mensile di € 300,00 (trecento/00) e per i figli la somma mensile di € 250,00 (duecentocinquanta/00) ciascuno, per un totale di € 800,00 mensili (ottocento/00), da corrispondere alla Sig.ra entro il giorno cinque di ogni mese, con Parte_1 rivalutazione Istat a decorrere dall'anno successivo all'emissione della sentenza, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da Protocollo del Tribunale di Civitavecchia n. 150/2015 che le parti dichiarano di conoscere;
6. i figli minorenni e saranno collocati prevalentemente presso la Per_1 Per_2 madre con facoltà per il padre di vederli e stare con loro a fine settimana alterni dal sabato mattina fino alla domenica sera alle ore 21,00 circa;
7. che quando il padre non tiene con sé i figli durante il week-end li potrà tenere il mercoledì dalle ore 18,00 alle ore 21,00;
8. il padre potrà tenere i figli un giorno infrasettimanale corrispondente al giovedì dalle ore 18,00 alle ore 21,00;
9. le festività di Natale e Capodanno saranno trascorse dai figli con la madre e con il padre, alternando annualmente il giorno di Natale e Santo Stefano ed il giorno 31 dicembre e 1° gennaio;
10. le festività pasquali saranno trascorse alternando un anno ciascuno la domenica di Pasqua ed il lunedì dell'Angelo, ad iniziare con il giorno di Pasqua 2026 che lo trascorrerà con la madre ed il lunedì dell'Angelo con il padre;
11. i figli potranno trascorrere le vacanze estive per 15 giorni con il padre e 15 giorni con la madre, anche non consecutivi, previa preventiva comunicazione da effettuare entro il mese di giugno di ogni anno, con indicazione della località ed indirizzo del soggiorno;
12. i figli potranno trascorrere le eventuali vacanze invernali con il padre e con la madre, previa comunicazione almeno 15 gg. prima della partenza;
13. i coniugi si rilasciano reciproco assenso all'iscrizione dei figli minori sul loro passaporto.
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale. Nulla osta a recepire le condizioni proposte dalle parti, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto un ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1018/2025 R.G.V.G., così decide: dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
(OM (RM), 15/12/1981) e (OM (RM), 05/09/1975) Controparte_1 relativamente al matrimonio celebrato in data 29.3.2008 in AN AZ (Roma), atto n.4 parte 1, anno 2008, alle condizioni congiuntamente indicate dalle parti e trascritte in motivazione, ferma la valenza negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale;
nulla sulle spese.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito. Civitavecchia, 06/12/2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Roberta Nardone
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così composto: dott.ssa Roberta Nardone Presidente rel./est. dott. Gianluca Gelso Giudice dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1018/2025 RG, introdotta da
, nata a [...] il [...] (C.F.: ) Parte_1 C.F._1
E
, nato a [...] il [...] (C.F.: ), entrambi Controparte_1 C.F._2 residenti in [...], rappresentati e difesi dall' Avv. Sabrina Pacelli ( ) ed elettivamente domiciliati nel suo studio C.F._3 in Fabrica di Roma (VT), Viale degli Eroi n.11 (Fax: 0761/576499; pec:
Email_1
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Ragioni di fatto e di diritto
Le parti in epigrafe si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in data 29.3.2008 in AN AZ (Roma), atto n.4 parte 1, anno 2008 e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune. Hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni della separazione:
1.i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. la casa coniugale, di cui è nudo proprietario il marito, verrà assegnata alla Sig.ra con tutto quanto in essa contenuto. Il Sig. se ne allontanerà entro Parte_1 CP_1
30 giorni dall'emissione della sentenza di separazione consensuale portando con sé gli effetti personali;
3. il Sig. si obbliga a pagare le restanti rate del mutuo dell'autovettura CP_1
Peugeot 2008 intestata alla moglie sino all'estinzione del prestito a dicembre 2028; 4. il Sig. fino al mese di dicembre 2028 verserà per il mantenimento della CP_1 moglie la somma mensile di € 100,00 e per i figli la somma mensile di € 200,00 ciascuno, per un totale di € 500,00 mensili, da corrispondere alla Sig.ra entro il giorno Parte_1 cinque di ogni mese, con rivalutazione Istat a decorrere dall'anno successivo all'emissione della sentenza, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da Protocollo del Tribunale di Civitavecchia n. 150/2015 che le parti dichiarano di conoscere;
1 5. dal mese di gennaio 2029 il Sig. verserà per il mantenimento della moglie CP_1 la somma mensile di € 300,00 (trecento/00) e per i figli la somma mensile di € 250,00 (duecentocinquanta/00) ciascuno, per un totale di € 800,00 mensili (ottocento/00), da corrispondere alla Sig.ra entro il giorno cinque di ogni mese, con Parte_1 rivalutazione Istat a decorrere dall'anno successivo all'emissione della sentenza, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da Protocollo del Tribunale di Civitavecchia n. 150/2015 che le parti dichiarano di conoscere;
6. i figli minorenni e saranno collocati prevalentemente presso la Per_1 Per_2 madre con facoltà per il padre di vederli e stare con loro a fine settimana alterni dal sabato mattina fino alla domenica sera alle ore 21,00 circa;
7. che quando il padre non tiene con sé i figli durante il week-end li potrà tenere il mercoledì dalle ore 18,00 alle ore 21,00;
8. il padre potrà tenere i figli un giorno infrasettimanale corrispondente al giovedì dalle ore 18,00 alle ore 21,00;
9. le festività di Natale e Capodanno saranno trascorse dai figli con la madre e con il padre, alternando annualmente il giorno di Natale e Santo Stefano ed il giorno 31 dicembre e 1° gennaio;
10. le festività pasquali saranno trascorse alternando un anno ciascuno la domenica di Pasqua ed il lunedì dell'Angelo, ad iniziare con il giorno di Pasqua 2026 che lo trascorrerà con la madre ed il lunedì dell'Angelo con il padre;
11. i figli potranno trascorrere le vacanze estive per 15 giorni con il padre e 15 giorni con la madre, anche non consecutivi, previa preventiva comunicazione da effettuare entro il mese di giugno di ogni anno, con indicazione della località ed indirizzo del soggiorno;
12. i figli potranno trascorrere le eventuali vacanze invernali con il padre e con la madre, previa comunicazione almeno 15 gg. prima della partenza;
13. i coniugi si rilasciano reciproco assenso all'iscrizione dei figli minori sul loro passaporto.
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale. Nulla osta a recepire le condizioni proposte dalle parti, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto un ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1018/2025 R.G.V.G., così decide: dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
(OM (RM), 15/12/1981) e (OM (RM), 05/09/1975) Controparte_1 relativamente al matrimonio celebrato in data 29.3.2008 in AN AZ (Roma), atto n.4 parte 1, anno 2008, alle condizioni congiuntamente indicate dalle parti e trascritte in motivazione, ferma la valenza negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale;
nulla sulle spese.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito. Civitavecchia, 06/12/2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Roberta Nardone
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