Articolo 2 della Legge 4 novembre 1951, n. 1331
Articolo 1Articolo 3
Versione
30 dicembre 1951
Art. 2.
Alla copertura dell'onere derivante dalla presente legge viene provveduto con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate di cui alla legge 18 aprile 1950, n. 254 , concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di alcuni Ministeri ed al bilancio dei patrimoni riuniti ex economali per l'esercizio finanziario 1949-50 (3° provvedimento).
Entrata in vigore il 30 dicembre 1951