Art. 2.
La determinazione del valore dei materiali da cedere sara' fatta da una Commissione nominata con proprio decreto dal Ministro per le finanze e della quale dovra' far parte, a norma dell'articolo 98 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, un rappresentante del Ministero del tesoro.
La determinazione del valore dei materiali da cedere sara' fatta da una Commissione nominata con proprio decreto dal Ministro per le finanze e della quale dovra' far parte, a norma dell'articolo 98 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, un rappresentante del Ministero del tesoro.