Articolo 2 della Legge 10 febbraio 1962, n. 59
Articolo 1Articolo 3
Versione
18 marzo 1962
Art. 2.
La determinazione del valore dei materiali da cedere sara' fatta da una Commissione nominata con proprio decreto dal Ministro per le finanze e della quale dovra' far parte, a norma dell'articolo 98 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, un rappresentante del Ministero del tesoro.
Entrata in vigore il 18 marzo 1962