Sentenza 26 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. II, sentenza 26/03/2026, n. 422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 422 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00422/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00959/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 959 del 2023, proposto da
SP TR & C. S.A.S., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Romana Bertoli, Laura Testa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
TR SP, rappresentato e difeso dagli avvocati Romana Bertoli, Laura Testa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
COMUNE DI ZANICA, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Federica Giazzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'accertamento
- dell'illegittimo protrarsi dell'occupazione, da parte del Comune di Zanica, degli immobili, siti in Comune di Zanica, contraddistinti al Catasto Fabbricati del Comune di Zanica, al foglio 8, con il mappale 2643 subalterno 707, 709 e 725, nonché con il mappale 5131 subalterno 703, di proprietà, per l'intero, della IN ET & C. S.a.S. (ad eccezione del mappale 2643 subalterno 725, di proprietà per ½ del Signor IN ET e per ½ della Signora VI DR), tutti interessati dal compimento dei lavori inerenti l'opera pubblica comunale denominata “Realizzazione Secondo e terzo lotto della strada comunale Via Zaffarda/Via Caravaggio”, nonché della loro trasformazione irreversibile, per effetto dei predetti lavori, in assenza del decreto di esproprio;
- con conseguente condanna del Comune di Zanica, entro ragionevole termine all'uopo fissato, a cessare la situazione di illegittimità, mediante adozione dell'atto formale di acquisizione al patrimonio indisponibile dell'TE (non essendoci interesse alla restituzione del bene), e corresponsione in favore dei ricorrenti dell'indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale conseguente anche all'occupazione senza titolo, ai sensi dell'art. 42 bis D.P.R. n. 327/2001.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Zanica;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2025 la dott.ssa NZ AP e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente IN ET, in proprio e in qualità di legale rappresentante dalla società IN ET & C. s.a.s., agisce dinanzi a questo T.A.R., per l’accertamento dell’illegittimo protrarsi dell’occupazione da parte del Comune di Zanica degli immobili di proprietà dei ricorrenti, tutti interessati dal compimento dei lavori inerenti la realizzazione della strada comunale Via Zaffarda/Via Caravaggio, che avrebbero comportato la loro trasformazione irreversibile, in assenza del decreto di esproprio, nonché per la condanna del Comune a cessare la situazione di illegittimità, mediante adozione dell’atto formale di acquisizione ai sensi dell’art. 42 bis D.P.R. n. 327/2001.
2. In punto di fatto la vicenda può essere così sinteticamente ricostruita.
La società IN ET & C. s.a.s. è proprietaria, sin dal 1974, di un compendio immobiliare sito nel Comune di Zanica, in cui sono ricompresi, per quanto qui di interesse, gli immobili contraddistinti al Catasto Fabbricati, al foglio 8, con i mappali 2643 subalterno 707, 709, nonché 5131 subalterno 703; contiguo alla predetta proprietà vi è poi il mappale 2643, subalterno 725, di proprietà, per ½, di IN ET.
Trattasi di porzioni immobiliari che consistono in c.d. aree urbane a servizio degli altri immobili di proprietà della società, ove insiste la sede legale ed operativa.
Con nota datata 12 giugno 2018, il responsabile del servizio tecnico del Comune di Zanica, comunicava, ai sensi e per gli effetti dell’art. 14 bis l. 241/1990, ed in relazione all’opera pubblica inerente alla formazione di una nuova strada comunale, l’indizione di conferenza di servizi in forma semplificata e asincrona, avente ad oggetto “ Istanza di Permesso di Costruire prot. n. 5074 del 13/04/2018 (P.E. 9/2018), per intervento di costruzione nuova strada comunale via Zaffarde / via Caravaggio – 2° e 3° LOTTO, per le sole opere da realizzarsi all’interno del territorio del Comune di Zanica ”.
In un primo momento, gli immobili di proprietà dei ricorrenti, venivano ricompresi nelle aree oggetto di esproprio finalizzato alla realizzazione della nuova opera pubblica, tanto che la società ricorrente figurava come destinataria delle comunicazioni relative al procedimento e coinvolta nelle successive interlocuzioni con il Comune anche al fine di addivenire alla sottoscrizione di un accordo bonario, finalizzato alla cessione volontaria delle aree.
Nell’ambito della convenzione di lottizzazione sottoscritta dal Comune di Zanica il 30 luglio 2020 con la società Albinoleffe S.r.l., quest’ultima provvedeva alla predisposizione del progetto e del piano particellare, che in un primo momento conteneva il riferimento alla proprietà IN.
Successivamente, all’esito delle verifiche eseguite dagli uffici comunali, imposta anche dal procedimento di riordino della cartografia stradale avviato su impulso dell’Agenzia delle Entrate, la proprietà dei ricorrenti veniva esclusa dal piano particellare e dal procedimento di esproprio, in ragione del ritenuto risalente e spontaneo asservimento all’uso pubblico delle porzioni immobiliari censite ai mappali 1531 e 2643 (ora frazionate nei sub 707, 709 e 703) in ragione della licenza edilizia n. 539 del 25 febbraio 1976.
Il titolo da ultimo citato aveva previsto l’assunzione da parte dei proprietari, dell’obbligo di arretrare, a semplice richiesta del Comune di Zanica, la propria recinzione per asservire all’uso pubblico, a titolo totalmente gratuito, la striscia lungo il confine esterno della proprietà da destinarsi a strada comunale.
La recinzione, peraltro, era stata immediatamente arretrata in via preventiva dalla ricorrente già in occasione dell’esecuzione dei lavori di cui alla menzionata licenza edilizia in relazione alle porzioni immobiliari censite ai mappali 1531 e 2643 (ora frazionati sub 707, 709 e 703).
A conclusione della citata conferenza di servizi, pertanto, le determinazioni assunte conducevano all’esclusione formale degli immobili di proprietà dei ricorrenti dal piano particellare oggetto di esproprio.
Il Consiglio Comunale di Zanica, con propria deliberazione n. 29 del 13 settembre 2021, ratificava definitivamente la determinazione di conclusione positiva della Conferenza di servizi decisoria del 26 luglio 2021, approvando conseguentemente il progetto di opera stradale, di cui veniva dichiarata la pubblica utilità, con contestuale apposizione di vincolo preordinato all’esproprio estromettendo dal piano le aree dei ricorrenti.
3. Il ricorso è affidato ad un unico motivo di censura con il quale i ricorrenti si dolgono dell’illegittimità del comportamento serbato dal Comune di Zanica, avendo lo stesso utilizzato e modificato irreversibilmente un bene immobile, sia pure per scopi di interesse pubblico, in assenza di valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità, e senza nulla corrispondere in favore dei proprietari delle aree medesime.
Invocano, dunque, l’applicazione dell’art. 42 bis d.P.R. 327/2001 e la necessità che il Comune sani l’illegittimità acquisendo al proprio patrimonio indisponibile l’area provvedendo alla corresponsione dell’indennità.
4. Si è costituito in giudizio il Comune di Zanica eccependo, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione, trattandosi, nella specie, la condotta di asserita occupazione ed irreversibile trasformazione, alla stregua di mero comportamento materiale dell’Amministrazione, non collegato all’esercizio del potere.
Sempre in via preliminare, ha eccepito la carenza di legittimazione ed interesse ad agire a fronte del concorde e risalente asservimento all’uso pubblico delle porzioni immobiliari in esecuzione delle prescrizioni di cui alla licenza edilizia n. 539/1976, per la quale, la volontaria destinazione delle aree private a sedime stradale escluderebbe ogni profilo di illegittimità della condotta dell’ente.
Ha inoltre eccepito l’intervenuta prescrizione della domanda risarcitoria in ragione del decorso del termine da computarsi dalla data dell’asservimento all’uso pubblico e non già dalla data di materiale trasformazione dell’area.
Nel merito ha insistito per l’infondatezza del ricorso sempre in ragione dell’accorso intercorso tra il Comune di Zanica e la parte privata, circostanza che deve essere qualificata come originaria rinuncia a qualsiasi forma di indennizzo da parte della proprietà; in via subordinata ha contestato la quantificazione dell’indennizzo dovuto operata dai ricorrenti.
5. All’udienza del 17 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Il ricorso è fondato per i motivi che di seguito vanno ad esporsi.
7. In via preliminare, va esaminata l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal resistente Comune di Zanica.
L’eccezione è infondata.
La controversia rientra a pieno titolo nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, al quale l’art. 133, comma 1, lett. g) c.p.a. devolve “ le controversie aventi ad oggetto gli atti, i provvedimenti, gli accordi e i comportamenti, riconducibili, anche mediatamente, all'esercizio di un pubblico potere, delle pubbliche amministrazioni in materia di espropriazione per pubblica utilità ”.
Nel caso di specie, l’intervenuta illegittima occupazione e trasformazione dei terreni dei ricorrenti non possono essere ricondotte ad un “ mero comportamento materiale ” slegato dall’esercizio di un potere, costituendo invece l’esito patologico di un procedimento amministrativo formalmente avviato dal Comune di Zanica per la realizzazione di un’opera pubblica, comprensivo di dichiarazione di pubblica utilità.
La condotta dell’Amministrazione è, dunque, inequivocabilmente riconducibile all’esercizio di una funzione pubblica, seppur, nel suo concreto atteggiarsi, il procedimento amministrativo abbia leso l’interesse dei ricorrenti nella misura in cui esclude erroneamente – e per i motivi che di seguito si andranno ad esporre - dalla procedura di esproprio le aree di interesse.
L'ipotesi in esame non è quella di una occupazione usurpativa pura, avvenuta in carenza assoluta di potere, bensì quella di una occupazione appropriativa, scaturita da un procedimento che, seppur viziato, è espressione di un potere autoritativo, con conseguente applicazione dell’art. 42 bis d.P.R. 327/2001, su cui fonda il ricorso introduttivo del presente giudizio.
8. Del pari infondata è l’eccezione comunale relativa alla carenza delle condizioni dell’azione affidata all’argomentazione secondo cui, essendo avvenuto un volontario asservimento all’uso pubblico dei terreni sin dal 1976, i ricorrenti non avrebbero più alcun interesse ad una pronuncia ai sensi dell’art. 42 bis d.P.R. 327/2001 in ragione della volontaria destinazione delle aree private a sedime stradale.
Al riguardo deve al contrario evidenziarsi che la legittimazione e l’interesse dei ricorrenti a tutelare il proprio diritto di proprietà, asseritamente violato da un’occupazione sine titulo , devono ritenersi pienamente sussistenti, in ragione della differenza ontologica – di cui si dirà a breve – tra gli effetti di un atto di asservimento ed uso pubblico ed il contenuto sostanziale del diritto di proprietà.
9. Quanto poi alla eccezione di prescrizione, si osserva che l'occupazione e la trasformazione di un bene immobile da parte della P.A. in assenza di un valido decreto di esproprio integrano un illecito di natura permanente, che perdura fintanto che non cessa la condotta di apprensione materiale dei beni da parte dell’amministrazione.
Peraltro, la questione della prescrizione presuppone la liquidazione dell’indennizzo, che, come pure si dirà nel seguito della motivazione, non rientra nella giurisdizione amministrativa.
10. Venendo al merito del ricorso, in punto di diritto vanno premesse talune considerazioni a partire dai principi della materia.
10.1. L’art. 42 bis , d.P.R. 327/2001 delinea un procedimento amministrativo volto ad eliminare le situazioni di incertezza determinate da un’occupazione sine titulo e a dare veste giuridica agli atti materiali dell’amministrazione, riconducendoli nel contesto del principio di legalità.
Il più recente orientamento dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (Consiglio di Stato Ad. Plen., 20/01/2020, n.4) ha ribadito che tale disposizione costituisce l'unico strumento previsto dall'ordinamento per la regolarizzazione dell'utilizzo di beni privati detenuti senza titolo dall'Amministrazione per scopi di interesse pubblico; si tratta di un istituto che " assolve alla funzione di ricondurre a legalità le (nel passato frequenti) situazioni connotate dall'utilizzazione, da parte della pubblica amministrazione, del bene immobile di un privato per scopi di interesse generale, modificato in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità", costituendo "un procedimento ablatorio sui generis, caratterizzato da una precisa base legale e da peculiari e autonomi presupposti...il cui scopo non è (e non può essere) quello di sanatoria di un precedente illecito perpetrato dall'amministrazione (perché altrimenti integrerebbe una espropriazione indiretta per ciò solo vietata), bensì quello autonomo, rispetto alle ragioni che hanno ispirato la pregressa occupazione contra ius, consistente nella soddisfazione delle attuali ed eccezionali ragioni di interesse pubblico che giustificano l'acquisizione del bene utilizzato al patrimonio indisponibile in funzione del mantenimento dell'opera pubblica realizzata (o, comunque, delle modificazioni apportate al bene) sine titulo ".
Il presupposto di applicazione dell'art. 42 bis deve quindi ravvisarsi nell'utilizzo di un bene privato da parte della PA " senza titolo ", per non essere mai stato emesso il regolare decreto di esproprio.
10.2. Nell’ambito del procedimento delineato dall’art. 42 bis possono inserirsi moduli convenzionali in luogo del decreto di acquisizione, sebbene produttivi dei medesimi effetti.
Il procedimento, infatti, può concludersi anche con la sottoscrizione di accordi sostituivi adottati ai sensi dell’art.11 della l. 241/90, i quali, pur svolgendo la funzione pubblica propria degli atti autoritativi, implicano la confluenza in un unico testo di provvedimento e negozio. Tra questi può annoverarsi, a titolo esemplificativo, l’atto di cessione volontaria di cui all’art. 45 del d.P.R. 327/2001.
10.3. Dall’accordo di cessione, costituente contratto ad oggetto pubblico ed avente i medesimi effetti del decreto di esproprio per espressa previsione di legge, va distinto quello che nella prassi viene sovente chiamato “ verbale di cessione volontaria ” o “ verbale di amichevole accordo ”, al quale va attribuita la natura di atto preliminare con cui le parti si accordano per lo più sull’importo dell’indennità di espropriazione, demandando ad un atto successivo il formale trasferimento del bene.
Ciò significa che, pur a fronte di un verbale di cessione, in mancanza di stipulazione di un successivo atto formale di cessione volontaria o di emissione di decreto di esproprio o di atto acquisitivo ex art. 42 bis , la procedura espropriativa non si perfeziona.
10.4. Si distinguono poi dai moduli convenzionali sostituitivi o prodromici dell’atto acquisitivo, attinenti al contenuto dispositivo del diritto dominicale, tutte le forme di asservimento di un bene privato ad uso pubblico che non incidono sulla titolarità del diritto di proprietà bensì ne conformano unicamente le facoltà di godimento e che, come tali, esulano dal procedimento di espropriazione come delineato dal legislatore.
Tra esse possono ricondursi le servitù di uso pubblico di bene privato o, più in generale, tutte le forme di asservimento di bene privato ad uso pubblico.
Secondo la giurisprudenza prevalente, dalla quale non vi sono ragioni per discostarsi, “ la servitù ad uso pubblico sussiste ogni volta in cui il comportamento del proprietario, pur se non intenzionalmente diretto a dare vita al diritto di uso pubblico, ponga un proprio bene, con carattere di continuità, a disposizione della collettività, assoggettandolo al correlativo uso, al fine di soddisfare un’esigenza comune ai membri della collettività uti cives e non uti singuli , ossia quali soggetti che si trovano in una posizione giuridica qualificata rispetto al bene gravato, indipendentemente dai motivi per i quali detto comportamento venga tenuto ” (Cons. Stato, n. 1121 del 2023; id. n. 2999 del 2020; id. n. 728 del 2012).
Se l’assoggettamento di un’area privata a servitù di uso pubblico non comporta per il proprietario la perdita del diritto di proprietà del bene, del quale infatti egli può sempre chiedere la tutela in sede giudiziale, l’ente pubblico, per converso, non essendo titolare del diritto dominicale, bensì di un mero diritto reale parziario su di un bene privato, può, su questo, esercitare le facoltà dirette a garantire e ad assicurare l’uso pubblico da parte di tutti i concittadini, essendo conseguentemente legittimato a tutelare il diritto parziario medesimo sia in via amministrativa, sia in via giurisdizionale (Corte di Cass. n. 15931 del 2019).
La giurisprudenza precisa che la servitù di uso pubblico viene costituita per soddisfare un’esigenza di carattere generale, diretta a realizzare un fine di pubblico interesse, e che consiste in un peso, quindi una limitazione, posto a carico di un bene immobile di ‘proprietà privata’ (sia essa condominiale o individuale) a favore, non di un altro bene immobile, bensì di soggetti, i quali si identificano in una collettività indistinta di persone, che ne beneficiano uti cives (Cass. civ. n. 28869 del 2021).
È stato altresì chiarito che l’esistenza di una servitù di uso pubblico genera un dovere di intervento in capo all’TE pubblico responsabile relativamente al luogo in cui si è costituita la servitù, nell’ambito delle attività concrete dirette alla cura degli interessi pubblici, poiché la costituzione della predetta servitù comporta che il bene, su cui è formata, rientri nel patrimonio dell’TE pubblico inteso come complesso dei diritti vantati da quest’ultima su beni pubblici e privati, pur non identificandosi con un diritto dominicale in senso stretto (Cfr. da ultimo Cons. Stato, n. 7288 del 2025).
Ne consegue che nell’atto di asservimento ad uso pubblico di un bene privato s’individua non tanto un diritto reale minore attivo (di ‘privativa’) in capo alla pubblica amministrazione, quanto piuttosto un diritto soggettivo all’uso, anche indiretto, del bene e delle sue utilità da parte della collettività. La costituzione di un diritto soggettivo all’uso non incide sulla titolarità del diritto di proprietà.
10.5. Nel caso di specie, le aree in questione possono legittimamente dirsi asservite ad uso pubblico, in ragione del titolo rinvenibile nella licenza edilizia del 25 febbraio 1976, che può classificarsi alla stregua di una convenzione tra il proprietario del suolo e l'ente pubblico.
Tuttavia, tale titolo, il quale nella sua formulazione letterale prevede unicamente “ lo spostamento della recinzione effettuata ” in vista della realizzazione della futura strada, non può, da solo, determinare il passaggio di proprietà all’esito dell’irreversibile trasformazione dell’area. Per incidere sul diritto di proprietà rimane quindi necessario un procedimento di esproprio.
11. Date tali premesse, ad avviso del Collegio, nella fattispecie odierna, pur in presenza di un titolo di asservimento volontario dell’area ad uso pubblico , non è stato convenuto un meccanismo di trasferimento automatico della proprietà, ma vi è stata solo la costituzione in via anticipata di un diritto di utilizzazione dei terreni privati in vista della realizzazione di un’infrastruttura stradale. I proprietari, avendo prestato il loro consenso al posizionamento dell’opera, hanno rinunciato a contestarne la localizzazione e a opporsi all’utilizzazione di propri terreni, ma conservano tuttora il diritto a ottenere l’allineamento della situazione di diritto allo stato di fatto derivante dalla conclusione dei lavori. Sono quindi legittimati ad azionare il rimedio previsto dall’art. 42 bis del d.P.R. 327/2001.
12. A fronte della produzione documentale versata in atti ed in applicazione del principio di non contestazione, devono ritenersi provate le seguenti circostanze:
- il Comune di Zanica ha rilasciato licenza edilizio n. 539 del 25 febbraio 1976 relativa al “ permesso per formazione recinzione ” con la quale il privato assumeva l’atto unilaterale d’obbligo dello “ spostamento della recinzione effettuata ” in sede di realizzazione della futura strada a semplice richiesta dell’amministrazione comunale e per tale spostamento “ senza beninteso pretendere indennizzi di sorte ” (cfr. all. 10a Comune di Zanica);
- il procedimento di esproprio attivato dall’amministrazione per la realizzazione dell’opera pubblica non ha interessato le aree nella titolarità dei ricorrenti (cfr. relazione di esproprio All.21 Comune di Zanica), per cui l’area risulta ancora nella proprietà dei ricorrenti, pur essendo occupata ed asservita dal Comune di Zanica per la realizzazione delle opere pubbliche di cui trattasi;
- i ricorrenti hanno in più occasioni (cfr. all. 11a parte ricorrente) invitato il Comune di Zanica a procedere all’emanazione del provvedimento di acquisizione ex art. 42 bis del d.P.R. 327/2001, senza che quest’ultimo abbia assunto alcuna determinazione al riguardo.
13. Va quindi accertato come illegittimo il protrarsi per un tempo indefinito dell’occupazione da parte del Comune di Zanica dei terreni contraddistinti al Catasto Fabbricati, al foglio 8, con il mappale 2643 subalterno 707, 709 e 725, nonché con il mappale 5131 subalterno 703, di proprietà, della IN ET & C. s.a.s. e di IN ET, in assenza del decreto di esproprio. Più precisamente, l’occupazione deve essere qualificata in origine come legittima per effetto dell’accordo tra le parti inserito nella licenza edilizia del 25 febbraio 1976, ma la situazione è cambiata dopo la conclusione dei lavori, ossia una volta che l’amministrazione ha raggiunto lo scopo in vista del quale era stato convenuto l’asservimento dei terreni corrispondenti al futuro sedime stradale.
Conseguentemente il Comune deve essere condannato a risolvere mediante l’adozione di un provvedimento espresso ai sensi dell’art. 42 bis del d.P.R. 327/2001 la situazione di incertezza sulla condizione giuridica dei terreni dei ricorrenti .
Per la formalizzazione della scelta tra acquisizione e restituzione è stabilito il termine ragionevole di 90 giorni dal deposito della presente sentenza.
L’eventuale atto di acquisizione, deve essere accompagnato, secondo quanto previsto dal comma 1 dell’art. 42- bis del d.P.R. 327/2001, dalla fissazione del valore venale dei beni, che rappresenta il ristoro per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale subito dai proprietari.
14. Questo è sufficiente ai fini della cognizione rimessa al giudice amministrativo. Eventuali questioni di carattere patrimoniale riguardanti la contestazione del valore venale indicato dall’amministrazione o la spettanza di ulteriori voci di indennizzo rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario ex art. 53 comma 2 del d.P.R. 327/2001, il quale nell’operare la quantificazione di quanto dovuto potrà affrontare anche la questione della gratuità, convenuta dalle parti, dell’asservimento ad uso pubblico.
15. Per le ragioni sopra esposte, non vi è la possibilità di provvedere sulla domanda risarcitoria formulata dai ricorrenti sul presupposto del carattere illegittimo dell’occupazione.
In realtà, come si è visto sopra, essendovi stato un volontario atto di asservimento ad uso pubblico, che deve essere sostituito da un provvedimento di acquisizione solo per disporre di una forma utile ai fini della trascrizione, non sembra che l’occupazione vada qualificata come illegittima, almeno fino alla conclusione dei lavori. Solo da questo momento in avanti l’atto di asservimento ha perso la sua funzione, in quanto al suo posto avrebbe dovuto subentrare un provvedimento di acquisizione.
In ogni caso, la questione fuoriesce dalla giurisdizione amministrativa, e per il momento non è neppure liquida. In più occasioni in giurisprudenza si è affermato che le questioni di carattere patrimoniale sono logicamente subordinate a quelle relative all’acquisizione del bene: “ qualora il proprietario del suolo abbia lamentato la sussistenza di una occupazione sine titulo ed abbia chiesto al giudice amministrativo l'emanazione dei rimedi di tutela previsti dall'ordinamento (e, dunque, dall'art. 42 bis del testo unico sugli espropri), la sentenza di accoglimento del ricorso di cognizione si deve limitare a disporre che l'amministrazione emani il provvedimento di acquisizione o di restituzione del terreno, mentre le pretese di carattere patrimoniale (riguardanti la spettanza di un indennizzo o di un risarcimento) possono essere esaminate (dal giudice avente giurisdizione, a seconda dei casi) solo dopo che si sia chiarito quale sia il regime proprietario del terreno e, di conseguenza, quale sia il titolo in base al quale sono formulate le medesime pretese ” (Cons. Stato, sez. IV, 24 giugno 2020, n. 4025; Cons. Stato, sez. IV, 23 dicembre 2021, n. 8559).
16. La peculiarità e la complessità delle questioni esaminate, anche di natura interpretativa, giustificano l’integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
MA PE, Presidente
NZ AP, Referendario, Estensore
Laura Marchio', Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NZ AP | MA PE |
IL SEGRETARIO