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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 12/12/2025, n. 1171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 1171 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Santa Spina, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 4605/2020 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ZANETTI Parte_1 C.F._1
EP , ed elettivamente domiciliata presso e nello Email_1 studio del predetto difensore, via Amilcare Ponchielli n. 2, Firenze
nei confronti di
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
e del Dirigente e procuratore, , con il patrocinio dell'avv.
[...] Controparte_3 Controparte_4
RD RL ed elettivamente domiciliato presso lo Email_2 studio dell'avv. Cerri Edoardo, via Borgo Stretto n. 46, Pisa
e di
C.F. ), CP_5 C.F._2
OGGETTO: Altre ipotesi di responsabilità Extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie
CONCLUSIONI DELLE PARTI: per parte attrice: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Pisa, ogni contraria deduzione ed eccezione reietta, per le causali e per i titoli indicati in atti, visto ed applicato anche l'art. 115 c.p.c., in via istruttoria, ammettere ed assumere la prova per testi richiesta nella memoria 183 n. 2 c.p.c. attorea sui capitoli 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 con i testi ivi indicati e disporre la CTU richiesta nella memoria 183 n. 2 c.p.c. attorea volta a determinare l'entità del pregiudizio patrimoniale rappresentato dalle spese sostenute e da sostenersi in futuro per costi di aiuto professionale domestico e, nel merito, accertare e dichiarare che il sinistro stradale per cui è lite è da ascrivere alla responsabilità esclusiva di quale conducente della motocicletta BMW tg. EC CP_5
68589 assicurato per la RCA presso e di conseguenza condannare Controparte_1 [...]
e in persona del legale rappresentante pro – tempore, in via CP_5 Controparte_1 solidale tra loro, al risarcimento in favore della parte attrice dei danni tutti, sia patrimoniali che non patrimoniali, da essa sofferti in conseguenza del sinistro per cui è lite, i quali, anche all'esito del deposito delle CC.TT.UU., con espressa riserva di eventuali errori e/o omissioni e sempre con espressa salvezza delle diverse misure maggiori e/o minori che risultassero come dovute e/o giuste, facendosi riferimento alla vigente versione della tabella del Tribunale di Milano (2021) per la liquidazione del danno non patrimoniale vengono quantificati nei seguenti termini: € 27.565,00 per danno non patrimoniale (biologico e morale) da ITA gg. 185 (€ 149,00 per giorno), € 10.057,50 per danno non patrimoniale (biologico e morale) da ITP 75% gg. 90, € 6.705,00 per danno non patrimoniale (biologico e morale) da ITP 50% gg. 90, € 503.250,00 per danno non patrimoniale
(biologico e morale) da IP 60%, € 125.812,00 per aumento percentuale 25% a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale da particolare ripercussione sofferenziale e dinamico – relazionale e personalizzazione del risarcimento del danno non patrimoniale, € 12.191,15 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale rappresentato dalle spese sostenute per cura, certificazione e valutazione delle lesioni personali, € 313.000,00 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale sofferto e futuro per menomazione della capacità lavorativa, € 7.295,60 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale rappresentato dalle spese per accertamento e valutazione del danno patrimoniale da menomazione della capacità lavorativa, € 557.843,04 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale rappresentato dalle spese sostenute e future per assistenza domestica professionale, € 71.000,00 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale rappresentato dalla spesa per assistenza professionale stragiudiziale, il tutto oltre rivalutazione monetaria sulle somme non liquidate in moneta attuale rispetto alla data di pronunzia della sentenza maturata e maturanda dal dì del sinistro al dì del saldo
e oltre agli interessi legali sulla somma espressa in moneta attuale rispetto alla data del sinistro
(previa devalutazione a tale data delle somme liquidate in moneta attuale rispetto alla data di pronunzia della sentenza) via via rivalutata anno per anno maturati e maturandi dal dì del sinistro al dì del saldo con applicazione del tasso previsto dal comma quarto dell'art. 1284 c.c. a decorrere dalla data di introduzione del presente giudizio, con imputazione come per legge delle somme pagate da ome indicate in atto di citazione e con condanna delle parti convenute Controparte_1 alla refusione in favore della parte attrice di compensi e spese di lite, spese di CCTTUU a definitivo carico delle parti convenute e condanna delle medesime alla refusione in favore della parte attrice delle spese di CCTTUU e CCTTPP ”; per parte “si riporta estensivamente al contenuto dei propri scritti difensivi, Controparte_1 qui da intendersi integralmente trascritti, precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione e risposta e chiede la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.”. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione che in calce reca la data del 14 dicembre 2020, ha adito Parte_1
l'intestato Tribunale domandando il risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, da lei stessa subiti in conseguenza del sinistro stradale nel quale è rimasta coinvolta in data 11 agosto 2015 nel
Comune di Tjeldsund, Contea di Nordland, in Norvegia.
Più nel dettaglio, parte attrice ha allegato che l'ora detto incidente è avvenuto per colpa esclusiva del marito, conducente del motoveicolo di sua proprietà sul quale lei stessa stava viaggiando come passeggera, in quanto il ora qui convenuto, in maniera del tutto improvvisa ed imprudente ha CP_5 effettuato il sorpasso dell'autovettura che lo precedeva provocando uno scontro frontale con l'autovettura che proveniva dal senso opposto. In conseguenza dell'impatto, lei stessa attrice ha subito gravi traumi ed è stata, pertanto, trasportata in elicottero all'Ospedale di Tromso per poi essere trasferita presso l'Ospedale Universitario di Careggi;
da lì, sono seguiti diciotto mesi di ricoveri ospedalieri.
L'attrice ha, quindi, domandato il risarcimento:
- del danno biologico subito, per € 658.713,00;
- del pregiudizio non patrimoniale di natura sofferenziale e dinamico-relazionale, in considerazione della durata della malattia e la presenza di postumi permanenti, da riconoscersi nella misura del 25% del danno biologico da invalidità permanente, per € 155.753,00;
- del danno patrimoniale da perdita reddituale da lucro cessante, pari ad € 524.147,40 (o, in caso di applicazione del metodo giuridico, ad € 656.424,84), derivante dal fatto che, mentre all'epoca del sinistro era socia al 50% dell'azienda “Pasticceria BR LO di BR LO & C. s.n.c.” e ivi prestava la propria attività in maniera prevalente, a seguito dell'incidente il suo ruolo è stato convertito in socio di capitali, con conseguente riduzione della partecipazione agli utili sino al 5%;
- del danno patrimoniale per costi di ausilio domestico, avendo dovuto assumere un collaboratore familiare per attendere alle attività domestiche, per 30 ore settimanali, da quantificarsi in €
557.843,04;
- delle spese per la perizia di parte, pari ad € 7.295,00; di riabilitazione fisica, neurologica e psichiatrica, per € 7.064,00; ospedaliere, specialistiche e neurologiche, per € 1.467,55; per visita specialistica e redazione di perizia medico-legale, pari ad € 3.660,00 e per spese di assistenza stragiudiziale ante causa, pari ad € 71.000,00.
Il tutto per un totale di € 1.989,943,59, dai quali detrarre la somma di € 770.000,00 già corrisposta dalla e accettata dall'attrice in conto del maggior avere, per complessivi € Controparte_6
1.219.943,59. Raggiunta da tempestiva notifica, si è costituita in giudizio la mentre Controparte_7 ha scelto la via della contumacia. CP_5
La Compagnia assicurativa convenuta non ha contestato l'an della responsabilità del sinistro stradale, da ascriversi esclusivamente al proprio assicurato, ma ha chiesto il rigetto delle pretese risarcitorie avanzate da parte attrice, ritenendo sufficiente e satisfattiva la somma alla stessa già versata in fase stragiudiziale. La somma di € 770.000,00, invero, è stata determinata in misura tale da ricomprendere il risarcimento del danno biologico subito (pari ad € 623.013,00) e dell'invalidità temporanea (pari ad € 29.155,00) e risulta comprensiva anche dell'ex adverso richiesto danno dinamico-relazionale e sofferenziale, ritenendo oltretutto la compagnia non provata la richiesta personalizzazione del danno.
La convenuta ha, altresì, contestato la debenza del risarcimento del danno da perdita reddituale, osservando come l'attrice ben avrebbe potuto mantenere inalterata la partecipazione agli utili e comunque la mancata prova circa il lucro cessante. Del pari da rigettare, sempre secondo la ricostruzione della è anche la richiesta risarcitoria attinente al costo per l'assunzione di un CP_1 collaboratore familiare, atteso che la stessa è avvenuta a ben tre anni di distanza dal sinistro e che la controparte non avrebbe dimostrato di non poter attendere autonomamente alle proprie esigenze personali. Ha rilevato, in ogni caso, come dal credito risarcitorio debbano essere detratti sia i benefici spettanti alla vittima a titolo di indennità di accompagnamento, sia i benefici ad essa spettanti in virtù della legislazione regionale in tema di assistenza domiciliare. Ha contestato, da ultimo, la richiesta di refusione di tutte le spese sostenute dall'attrice, ritenendole in parte relative ad attività esercitata fuori dal contraddittorio tra le parti e in parte non seguite da fatture o delle quali è stato documentato il pagamento.
Ha concluso, pertanto, domandando in via preliminare di rito il rigetto di tutte le domande avversarie, in quanto nulle e/o inammissibili e/o improcedibili e, in via definitiva e nel merito, il rigetto di tutte le domande giacché infondate in fatto e in diritto e comunque non provate.
La causa è stata istruita per il tramite di CTU medico-legale e tecnica e, all'esito, le parti hanno precisato ognuna le proprie conclusioni. A questo punto, la causa è stata trattenuta in decisione e decisa per il tramite della presente sentenza.
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1. SULLA DINAMICA DEL SINISTRO
Traendo le mosse dell'analisi dell'oggetto della causa dall'an della responsabilità, va detto che tale profilo non risulta essere in contestazione tra le parti. La , invero, costituendosi in Controparte_1 giudizio, ha affermato la piena responsabilità del proprio assicurato nella causazione del sinistro per cui è causa, svolgendo contestazioni soltanto in ordine al profilo del quantum debeatur. Trattandosi, allora, questa, di circostanza pacifica, è possibile omettere la verifica circa lo svolgimento dei fatti e la dinamica del sinistro e dedicare l'attenzione esclusivamente al profilo risarcitorio.
2. SUL PROFILO RISARCITORIO
La valutazione relativa al profilo del quantum debeatur deve partire dal presupposto – anch'esso pacifico e non oggetto di contestazione tra le parti – che la ha già corrisposto Controparte_1 alla signora una somma pari ad € 770.000,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale subito in conseguenza del sinistro, somma che la ha accettato in conto del maggiore avere. Pt_1
Si tratta, dunque, adesso di valutare la fondatezza delle ulteriori richieste risarcitorie avanzate dalla medesima la quale ha istato sia per il riconoscimento di un danno non patrimoniale Pt_1 comprensivo della personalizzazione, comprensivo anche delle spese mediche sostenute;
sia del danno patrimoniale da menomazione della capacità lavorativa, oltre che derivante dall'aver dovuto assumere un collaboratore familiare per attendere alle incombenze domestiche e dalle spese per l'assistenza stragiudiziale ricevuta.
2.1. IL RISARCIMENTO DEL DANNO NON PATRIMONIALE
Per quanto concerne, in primis, i danni non patrimoniali asseritamente subiti dalla (e Pt_1 ricostruiti nei rispettivi atti difensivi), occorre sin da subito richiamare la ben nota distinzione tra la categoria – unitaria – di danno non patrimoniale inteso in termini di danno biologico, quale lesione della integrità psico-fisica subita da una persona, comprensiva delle alterazioni fisio-psichiche, temporanee o permanenti, e della loro incidenza sullo svolgimento delle funzioni della vita e sugli aspetti personali dinamico relazionali (recentemente, Cassazione civile sez. III, 19/09/2022,
n.27380) e la categoria del danno morale, che mantiene integralmente la propria autonomia, andando ad identificare quella sofferenza di natura del tutto interiore e non relazionale, meritevole di un compenso aggiuntivo al di là della personalizzazione prevista per la compromissione degli aspetti puramente dinamico-relazionale della vita individuale (Cassazione civile sez. III, 09/11/2022,
n.32935).
Il danno biologico, in particolare, va accertato con criteri medico-legali e valutato in punti percentuali in base ad un accreditato “baréme medico-legale in cui il valore monetario del punto di invalidità permanente cresce proporzionalmente al crescere della percentuale di invalidità. Ai fini della sua unitaria liquidazione, devono formare oggetto di autonoma valutazione il pregiudizio da invalidità temporanea (da riconoscersi come danno da inabilità temporanea totale o parziale ove il danneggiato si sia sottoposto a periodi di cure necessarie per conservare o ridurre il grado di invalidità residuato al fatto lesivo o impedirne l'aumento, inteso come privazione della capacità psico-fisica in corrispondenza di ciascun periodo e in proporzione al grado effettivo di inabilità sofferto), e quello da invalidità permanente (con decorrenza dal momento della cessazione della malattia e della relativa stabilizzazione dei postumi) (Cassazione civile sez. III, 19/09/2022,
n.27380). Elementi, questi, che sono stati positivamente ricostruiti da parte della consulente medico- legale, dr.ssa in favore dell'attrice e nei cui confronti, dunque, va riconosciuto come Per_1 esistente il diritto al risarcimento del danno biologico.
Da ciò deriva, allora, la necessità di determinare il quantum del risarcimento civilistico dovuto prendendo in considerazione le risultanze peritali relative alla valutazione dell'invalidità temporanea e del danno biologico riportato da in conseguenza dell'incidente stradale. Parte_1
Per farlo, non si può prescindere dall'applicazione delle note tabelle di Milano, fondate sulla quantificazione in termini percentuali dell'invalidità riportata dal danneggiato e che attribuiscono un valore economico a ciascun punto rapportandolo all'età del danneggiato. Ciò in ragione anche della necessità di offrire al giudice un criterio orientativo ma, soprattutto, quanto più uniforme possibile, onde evitare marcati squilibri nel risarcimento degli stessi danni non patrimoniali. "I valori di riferimento elaborati per la liquidazione del danno alla persona adottati dal Tribunale di Milano devono ritenersi – invero – equi e cioè quelli in grado di garantire la parità di trattamento e da applicare a tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti circostanze idonee ad aumentarne
o ridurne l'entità, quando manchino criteri stabiliti dalla legge" (Cass. n. 12408/2011 come richiamata da Tribunale Teramo, 25/09/2020, n.725).
Richiamando la giurisprudenza di legittimità nella parte in cui afferma che le tabelle ratione temporis applicabili, in astratto, sono quelle in vigore al momento della decisione e non quelle esistenti al momento in cui si verifica la perdita del bene della vita che si intende risarcire (si veda Cass., 11 maggio 2012 n. 7272; Cass. 17 Aprile 2013 n. 9231), nel caso di specie devono trovare applicazione le nuove tabelle di Milano messe a punto nell'anno 2024.
Il CTU ha proceduto a visitare il paziente e ad esaminare tutta la documentazione clinica in suo possesso. Ha, quindi, rilevato che i postumi riscontrati sono caratterizzati dagli esiti del grave trauma cranio encefalico che ha comportato un prolungato stato di coma con presenza di focolai lacero contusivi emorragici multipli a sede temporale destra e frontale sinistra con evoluzione poroencefalica in sede temporo parietale destra trattata con craniotomia e decompressione cerebrale. Tali esiti si sono stabilizzati in una emiparesi sinistra, una sindrome frontale, una riduzione del campo visivo, una sindrome comiziale che necessita costante trattamento e un danno neuro cognitivo di grado lieve-moderato. Il danno biologico permanente interessa anche l'apparato locomotore con gli esiti delle multiple fratture del bacino e dell'arto inferiore sinistro. Sono trascorsi quasi sei anni dall'evento e i postumi sono ormai stabili ma non scevri da evoluzione peggiorativa legata alla complessità delle patologie su cui va ad agire la naturale involuzione senile (si v. pag. 16 dell'elaborato peritale in atti).
In considerazione di ciò, ha concluso ritenendo sussistente un danno biologico permanente quantificabile nella misura del 70% e una inabilità temporale totale di 185 giorni, cui sono seguiti ulteriori 90 gg di inabilità temporanea al 75% e 90 gg di inabilità temporanea al 50%. Il CTU ha, sostanzialmente, confermato quanto espresso a suo tempo dal perito medico legale della Compagnia di Controparte_6
Avvalendosi delle predette tabelle, e considerando congrue nonché adeguatamente motivate le risultanze peritali anche in punto di spese mediche (ritenute congrue dal CTU), l'importo da riconoscersi a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale deve essere quantificato in €
780.527,65, cui deve aggiungersi la personalizzazione del danno richiesta dall'attrice, ritenendone sussistenti i presupposti.
È noto, infatti, come per il riconoscimento della personalizzazione del danno biologico, sia necessario che emergano “specifiche circostanze di fatto, peculiari al caso sottoposto ad esame, che valgano a superare le conseguenze "ordinarie" già previste e compensate dalla liquidazione forfettizzata assicurata dalle previsioni tabellari;
da queste ultime distinguendosi siccome legate all'irripetibile singolarità dell'esperienza di vita individuale nella specie considerata, caratterizzata da aspetti legati alle dinamiche emotive della vita interiore o all'uso del corpo e alla valorizzazione dei relativi aspetti funzionali, di per sé tali da presentare obiettive e riconoscibili ragioni di apprezzamento (in un'ottica che, ovviamente, superi la dimensione "economicistica" dello scambio di prestazioni), meritevoli di tradursi in una differente (e, dunque, individualizzata) considerazione in termini monetari, rispetto a quanto suole compiersi in assenza di dette peculiarità (Cass.,
Ordinanza 31 maggio 2019, n. 15084). Per il che, “non può essere accordata alcuna variazione in aumento del risarcimento standard previsto dalle "tabelle" per tenere conto di pregiudizi che qualunque vittima che abbia patito le medesime lesioni deve sopportare, secondo l'id quod plerumque accidit, trattandosi di conseguenze già considerate nella liquidazione tabellare del danno (cfr. Cass.
n. 7513/2018, Cass. n. 10912/2018, Cass. n. 23469/2018, Cass. n. 27482/2018 e, da ultimo, Cass.
28988/2019, come richiamate da Cass. civ. Sez. III, Sent., 10-11-2020, n. 25164).
Nel caso di specie, l'attrice ha fondato la richiesta di personalizzazione sullo stravolgimento delle proprie abitudini di vita subito in conseguenza del sinistro nel quale è rimasta coinvolta, soprattutto sotto il profilo lavorativo. Ha spiegato, infatti che, all'epoca, svolgeva funzioni dirigenziali all'interno della sua attività commerciale e che gestiva dieci dipendenti, mentre a causa dei postumi permanenti riportati, ad oggi può svolgere soltanto semplici mansioni e spesso con l'ausilio di terzi (come accertato dal CTU in atti); la sua capacità produttiva specifica, pertanto, si è ridotta del 60%. Ora, al di là delle conseguenze economiche derivanti da tale riduzione – che saranno puntualmente vagliate sotto il profilo del risarcimento del danno patrimoniale – quello che in questa sede va riconosciuto è il risarcimento della componente morale (e, dunque, ancora non patrimoniale) che tale stravolgimento ha provocato nell'attrice, in termini di frustrazione ed ulteriore sofferenza per non poter continuare a svolgere la propria attività lavorativa con continuità e nella stessa posizione apicale prima e per tanti anni ricoperta. Si ritiene che tanto valga a differenziare la situazione della Pt_1 dall'id quod plerumque accidit in situazioni analoghe.
Per questi motivi
, la somma complessiva – comprensiva di personalizzazione – che deve essere riconosciuta alla è pari ad € 902.881,65. Pt_1
In ordine agli accessori, sulle somme dovute a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale patiti devono essere riconosciuti, in applicazione del principio stabilito da Cassazione civile, Sezioni Unite,
17 febbraio 1995 n. 1712, sia la rivalutazione monetaria che gli interessi – dal giorno dell'illecito fino alla data della presente pronuncia – quale corrispettivo del mancato tempestivo godimento, da parte del danneggiato, dell'equivalente pecuniario del debito di valore. Ed invero, la corresponsione degli interessi costituisce uno dei criteri di liquidazione del lucro cessante, la cui sussistenza può ritenersi provata alla stregua anche di presunzioni semplici e il cui ammontare può essere determinato secondo un equo apprezzamento. Pertanto, alla stregua dei principi affermati con la sentenza citata, le somme precedentemente indicate a titolo di danno non patrimoniale devono essere devalutate alla data dell'illecito (cd. aestimatio). Sulle somme così calcolate e via via rivalutate annualmente secondo gli indici ISTAT devono quindi essere applicati gli interessi al tasso legale. Su tali importi, in quanto convertiti con la liquidazione in credito di valuta, spettano gli interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo.
Per garantire, infatti, il principio dell'integrale risarcimento del danno (quale principio base del sistema codicistico della responsabilità da fatto illecito), opera il cumulo tra la rivalutazione della somma liquidata ai valori attuali – “al fine di rendere effettiva la reintegrazione patrimoniale del danneggiato, che deve essere adeguata al mutato valore del denaro nel momento in cui è emanata la pronuncia giudiziale finale” – e gli interessi compensativi sulla predetta somma, “volti a compensare il pregiudizio derivante al creditore dal ritardato conseguimento dell'equivalente pecuniario del danno subito” (in questo senso, Corte di Cassazione sezione III civile, 10 giugno 2016, n. 11899).
L'integrale attualizzazione, tra l'altro, sempre secondo la Suprema Corte, deve emergere con chiarezza dalla parte motiva della sentenza e non soltanto dalla parte dispositiva.
Costituisce circostanza pacifica quella per cui in fase stragiudiziale la Compagnia assicuratrice ora qui convenuta abbia versato all'attrice una somma pari ad € 770.000,00, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale patito dalla stessa in conseguenza del sinistro. Tale importo va, dunque, decurtato dal risarcimento riconosciuto allo stesso titolo in questo giudizio, onde evitare un ingiustificato arricchimento della danneggiata.
2.2. IL RISARCIMENTO DEL DANNO PATRIMONIALE DA MENOMAZIONE DELLA CAPACITÀ
LAVORATIVA
Per quanto concerne, invece, la richiesta di parte attrice afferente al risarcimento del danno derivante dalla compromissione della capacità lavorativa, va detto che la stessa fonda la propria Pt_1 richiesta sull'accertata (dalla CTU medico-legale espletata in questo giudizio) riduzione della sua capacità lavorativa in misura pari al 60%, spiegando come a seguito dell'incidente non ha più potuto svolgere il ruolo dirigenziale che ricopriva prima del sinistro nella pasticceria di famiglia, essendo adesso limitato il suo ruolo all'interno dell'attività a mere mansioni esecutive alle quali spesso non riesce ad attendere neanche personalmente ma solo con l'ausilio di terzi.
In aggiunta all'accertato pregiudizio di natura non patrimoniale che tale sconvolgimento ha determinato nella attrice, in questa sede va anche riconosciuto il pregiudizio patrimoniale in termini di riduzione della capacità reddituale della nell'importo accertato dal CTU. Al pari della Pt_1 relazione peritale medico-legale, questo Giudice ritiene di condividere anche le conclusioni cui è pervenuto il CTU tecnico incaricato, trattandosi di elaborato adeguatamente motivato e logico nella sua estrinsecazione, oltre che coerente e, nel merito, condivisibile.
Il CTU ha preso in considerazione le dichiarazioni dei redditi presentate dalla società nel triennio
2012-2014, specificando che la scelta di tale triennio è dovuta al fatto che in tali anni la signora
partecipava ancora all'attività aziendale e quindi tali dati esprimono la redditività Parte_1 della Pasticceria nell'assetto societario e con i patti sociali che si sarebbero mantenuti se non si fosse verificato il sinistro stradale (pag. 9 dell'elaborato peritale) e ha precisato che la perdita di reddito dalla stessa (dalla subita è pari a quanto sarebbe rimasto nella sua disponibilità dopo aver Pt_1 assolto gli obblighi fiscali, considerato che il risarcimento che le verrà riconosciuto non sarà soggetto a imposte (pag. 10). Ha considerato, altresì, la circostanza per cui, a seguito dell'incidente stradale, la è passata dalla posizione di “socio d'opera” a quello di “socio di capitale” con Pt_1 riduzione della partecipazione agli utili dal 50% al 5% del reddito della società, oltre che la trasformazione della predetta società da società in nome collettivo a società in accomandita semplice con l'attribuzione alla signora della qualifica di socio accomandante. Ha riferito, quindi, il Pt_1 conteggio della perdita di reddito della signora ad un periodo di 17 anni, Parte_1 considerando che verosimilmente la signora avrebbe raggiunto l'età pensionabile all'età di 67 anni e ha utilizzato il criterio della “capitalizzazione anticipata”, riportando all'anno 2020 il valore delle perdite di reddito annue dovute alla riduzione della partecipazione agli utili della signora Pt_1 per 17 anni (pag. 12). Ha calcolato, così, la perdita reddituale derivata e che deriverà a nella somma pari ad Parte_1
€ 312.922,31, arrotondata ad € 313.000,00, considerando la media dei redditi di parte attrice nel triennio considerato (pari ad € 34.258,00) e dei redditi della pasticceria nel medesimo triennio (pari ad € 68.516,00); tale somma, in questa sede, dovrà essere riconosciuta a parte attrice a titolo di risarcimento del danno patrimoniale subito e alla stessa dovranno essere applicati gli interessi legali dalla domanda al saldo.
2.3. IL RISARCIMENTO DEL DANNO PATRIMONIALE DA ASSISTENZA DOMICILIARE
Parte attrice ha lamentato, altresì, di aver dovuto procedere all'assunzione di collaboratori domestici per aiutarla ad attendere alle proprie esigenze personali, rispetto alle quali, in conseguenza dell'incidente in cui rimaneva coinvolta, ha perso l'autonomia che aveva in epoca antecedente al sinistro e i cui costi sono stati stimati dal proprio perito di parte in € 557.843,04, muovendo dai costi effettivamente sostenuti nel periodo dal 1 settembre 2018 al 31 marzo 2019 e tenendo conto del progressivo aumento delle retribuzioni e della attualizzazione della somma ottenuta.
Sul punto, questo Giudice non ignora il principio di diritto pronunciato dalla Corte di legittimità secondo cui, in tema di danno per spese di assistenza domiciliare, (a) la liquidazione del danno patrimoniale consistente nelle spese sostenute per l'assistenza domiciliare a vantaggio di persona invalida presuppone l'accertamento che la relativa spesa sia stata effettivamente sostenuta;
nulla, dunque, può essere liquidato per tale titolo a chi non dimostri di avere sostenuto alcuna spesa al riguardo. (b) Nella liquidazione del danno patrimoniale consistente nelle spese che la vittima di lesioni personali deve sostenere per l'assistenza domiciliare, il giudice deve detrarre dal credito risarcitorio sia i benefici spettanti alla vittima a titolo di indennità di accompagnamento (L. 12 giugno 1984, n. 222, art. 5), sia i benefici ad essa spettanti in virtù della legislazione regionale in tema di assistenza domiciliare, legislazione che in virtù del principio jura novit curia il giudice deve applicare d'ufficio, se i presupposti di tale applicabilità risultino comunque dagli atti. (c) Il danno permanente futuro, consistente nella necessità di dovere sostenere una spesa periodica vita natural durante, non può essere liquidato semplicemente moltiplicando la spesa annua per il numero di anni di vita stimata della vittima, ma va liquidato o in forma di rendita;
oppure moltiplicando il danno annuo per il numero di anni per cui verrà sopportato, e quindi abbattendo il risultato in base ad coefficiente di anticipazione;
od infine attraverso il metodo della capitalizzazione, consistente nel moltiplicare il danno annuo per un coefficiente di capitalizzazione delle rendite vitalizie (così,
Cassazione civile sez. III, 20/04/2016, n.7774); ma non ritiene che, in questa sede, l'attrice abbia fornito prova sufficiente né dell'an della richiesta, né del quantum della stessa, provenendo essa soltanto da una perizia di parte. Sono stati, infatti, versati in atti solamente due contratti di lavoro domestico stipulati dalla Pt_1 con tale e entrambi, a ben vedere, conclusi cinque anni dopo il Persona_2 Parte_2 verificarsi dell'incidente stradale per cui è causa (il primo, in particolare, con decorrenza dal 12 maggio 2020 e il secondo a decorrere dal 25 maggio 2020) e rispetto ai quali non è stata fornita alcuna dimostrazione circa la riconducibilità degli stessi al sinistro. Non è stato chiarito, a ben vedere, se già prima del sinistro l'attrice si avvalesse della collaborazione domestica di taluno né sono specificate nel contratto le mansioni che le collaboratrici assunte sono chiamate a svolgere, così non essendo nemmeno dimostrato che i due contratti sono stati stipulati proprio allo scopo di assistere la Pt_1 nelle incombenze domestiche e di sua assistenza personale (peraltro, il contratto parla genericamente di lavoro domestico e di collaboratrice domestica).
La domanda, pertanto, per come formulata, non può trovare accoglimento.
2.4. RISARCIMENTO DELLE SPESE PER ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE
Da ultimo, ha domandato la refusione delle spese sostenute ante causam per Parte_1
l'assistenza professionale, instando per una somma pari ad € 71.000,00.
La giurisprudenza di legittimità è ormai univoca nel riconoscere il diritto a vedersi rimborsate le spese sostenute per l'assistenza stragiudiziale, costituendo le stesse una voce di danno emergente, a condizione, però, che appaiano utili, e l'utilità va valutata ex ante rispetto a quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l'esito futuro del giudizio;
congrue, cioè sostenute in misura non esagerata, dovendo altrimenti essere qualificate come danno evitabile ai sensi del comma 2 dell'art. 1227 c.c.; non connesse e complementari con quelle giudiziali, dovendo altrimenti essere considerate nella liquidazione delle spese di lite (in questo senso, si v. Cassazione civile sez. III, 15/04/2025,
n.9849, che richiama, altresì, le SS.UU. sentenza n. 17357/2009, sentenza n.16990/2017, nonché le sezioni semplici Cass. n. 24682/2017, n. 2644/2018, n. 30732/2019, n. 24481/2020, n. 15732/2022, nn. 8571, 15265 e 30854/2023).
Nel caso di specie, i tre requisiti appaiono essere stati integrati.
Le spese sostenute dall'attrice e allegate all'atto di citazione con i doc. n. 62, 63 e 116, infatti, possono considerarsi utili giacché relative ad una fase di interlocuzione stragiudiziale con la compagnia assicurativa, sfociata, poi, anche nella dazione di una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno e in relazione al futuro esito di questo giudizio che, proprio in considerazione del pagamento di una somma di denaro, poteva ragionevolmente ritenersi avrebbe avuto esito positivo per l'attrice. Devono, altresì, ritenersi congrue e quindi non sproporzionate rispetto, poi, all'esito della fase stragiudiziale di riferimento (terminata, come detto, con la dazione da parte della Compagnia assicurativa qui convenuta della somma di € 770.000,00), nonché in alcun modo connesse o complementari con quelle giudiziali, atteso che trattasi di legali diversi rispetto a quelli che hanno assistito la signora nel presente giudizio.
All'attrice, pertanto, andrà riconosciuta la somma pari ad € 71.000,00 da lei richiesta a titolo di rimborso delle spese per assistenza stragiudiziale sostenute, maggiorata degli interessi legali dalla domanda al saldo effettivo.
3. REGOLAMENTAZIONE DELLE SPESE DI LITE
Con riferimento, da ultimo, alla regolamentazione delle spese di lite, queste seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenendo conto del numero di udienze celebrate, del decisum (e non del petitum, atteso che la domanda di parte attrice è stata accolta riconoscendo un quantum risarcitorio inferiore rispetto a quello richiesto in citazione;
si v., tra le altre, Cassazione civile sez.
III, 26/08/2025, n.23875), e del contegno processuale tenuto da tutte le parti, e, quindi, in applicazione degli artt. 1 - 11 D.M. 55/2014 (Tabelle D.M. n. 147 del 13.08.2022, valore da euro 1.000.001 a euro
2.000.00).
Si conferma, altresì, la liquidazione della CTU medico-legale e, in particolare, l'acconto di € 550,00, oltre accessori di legge, riconosciuto in favore della dr.ssa all'udienza del 26 aprile 2022 Per_1
(non avendo il CTU provveduto a depositare alcuna richiesta di liquidazione del compenso), ponendo lo stesso definitivamente a carico solidale delle parti, in considerazione dell'esito della CTU stessa, la quale ha sostanzialmente confermato la quantificazione del danno non patrimoniale già operata in fase stragiudiziale.
Quanto, invece, alla CTU tecnica svolta dal dr. anche in questo caso si ritiene di dover Per_3 confermare la liquidazione già operata dal Giudice con decreto del 23 gennaio 2024, ponendo, però, la stessa, in considerazione del principio di soccombenza, a carico dei resistenti in solido tra loro, con obbligo per gli stessi di rifondere a parte attrice quanto eventualmente dalla stessa già corrisposto a tale titolo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa r.g. 4605/20, ogni altra istanza, eccezione e deduzione respinta, disattesa o assorbita, così dispone:
ACCERTA e DICHIARA la responsabilità esclusiva di nella causazione del sinistro CP_5 stradale per cui è causa e, per l'effetto,
CONDANNA in solido con la Compagnia assicurativa convenuta, quest'ultima nei limiti CP_5 del massimale garantito, al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti da in Parte_1 conseguenza del sinistro per la complessiva somma di € 902.881,65, oltre rivalutazione monetaria e interessi dal giorno del sinistro al saldo, detratta la somma di € 770.000,00, già ottenuta dall'attrice, oltre interessi a far data dalla domanda. CONDANNA, altresì, in solido con la Compagnia assicurativa convenuta, quest'ultima CP_5 nei limiti del massimale garantito, al risarcimento dei danni patrimoniali subiti da a Parte_1 titolo di riduzione della sua capacità lavorativa, per € 313.000,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
CONDANNA in solido con la Compagnia assicurativa convenuta, quest'ultima nei limiti CP_5 del massimale garantito, al risarcimento dei danni patrimoniali da spese di assistenza professionale stragiudiziale sostenute da per € 71.000,00, oltre interessi legali dalla domanda al Parte_1 saldo.
RIGETTA la domanda di risarcimento dei danni da spese di assistenza domiciliare.
CONDANNA in solido con la Compagnia assicurativa convenuta, quest'ultima nei limiti CP_5 del massimale garantito, alla refusione delle spese di lite in favore di spese che liquida Parte_1 in € 37.951,00, oltre spese generali (15% sul compenso totale) IVA e CPA come per legge.
PONE definitivamente a carico solidale delle parti le spese di CTU medico-legale, liquidate come da verbale udienza del 26 aprile 2022.
PONE definitivamente a carico di in solido con la Compagnia assicurativa convenuta, CP_5 nei limiti del massimale, le spese di CTU tecnica, liquidate come da decreto del 23 gennaio 2024 e, per l'effetto,
CONDANNA in solido con la Compagnia assicurativa convenuta, nei limiti del CP_5 massimale, alla refusione in favore di parte attrice di tutto quanto la stessa abbia già versato a tale titolo.
Così deciso in Pisa, il 10 dicembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Santa Spina
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Santa Spina, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 4605/2020 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ZANETTI Parte_1 C.F._1
EP , ed elettivamente domiciliata presso e nello Email_1 studio del predetto difensore, via Amilcare Ponchielli n. 2, Firenze
nei confronti di
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
e del Dirigente e procuratore, , con il patrocinio dell'avv.
[...] Controparte_3 Controparte_4
RD RL ed elettivamente domiciliato presso lo Email_2 studio dell'avv. Cerri Edoardo, via Borgo Stretto n. 46, Pisa
e di
C.F. ), CP_5 C.F._2
OGGETTO: Altre ipotesi di responsabilità Extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie
CONCLUSIONI DELLE PARTI: per parte attrice: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Pisa, ogni contraria deduzione ed eccezione reietta, per le causali e per i titoli indicati in atti, visto ed applicato anche l'art. 115 c.p.c., in via istruttoria, ammettere ed assumere la prova per testi richiesta nella memoria 183 n. 2 c.p.c. attorea sui capitoli 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 con i testi ivi indicati e disporre la CTU richiesta nella memoria 183 n. 2 c.p.c. attorea volta a determinare l'entità del pregiudizio patrimoniale rappresentato dalle spese sostenute e da sostenersi in futuro per costi di aiuto professionale domestico e, nel merito, accertare e dichiarare che il sinistro stradale per cui è lite è da ascrivere alla responsabilità esclusiva di quale conducente della motocicletta BMW tg. EC CP_5
68589 assicurato per la RCA presso e di conseguenza condannare Controparte_1 [...]
e in persona del legale rappresentante pro – tempore, in via CP_5 Controparte_1 solidale tra loro, al risarcimento in favore della parte attrice dei danni tutti, sia patrimoniali che non patrimoniali, da essa sofferti in conseguenza del sinistro per cui è lite, i quali, anche all'esito del deposito delle CC.TT.UU., con espressa riserva di eventuali errori e/o omissioni e sempre con espressa salvezza delle diverse misure maggiori e/o minori che risultassero come dovute e/o giuste, facendosi riferimento alla vigente versione della tabella del Tribunale di Milano (2021) per la liquidazione del danno non patrimoniale vengono quantificati nei seguenti termini: € 27.565,00 per danno non patrimoniale (biologico e morale) da ITA gg. 185 (€ 149,00 per giorno), € 10.057,50 per danno non patrimoniale (biologico e morale) da ITP 75% gg. 90, € 6.705,00 per danno non patrimoniale (biologico e morale) da ITP 50% gg. 90, € 503.250,00 per danno non patrimoniale
(biologico e morale) da IP 60%, € 125.812,00 per aumento percentuale 25% a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale da particolare ripercussione sofferenziale e dinamico – relazionale e personalizzazione del risarcimento del danno non patrimoniale, € 12.191,15 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale rappresentato dalle spese sostenute per cura, certificazione e valutazione delle lesioni personali, € 313.000,00 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale sofferto e futuro per menomazione della capacità lavorativa, € 7.295,60 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale rappresentato dalle spese per accertamento e valutazione del danno patrimoniale da menomazione della capacità lavorativa, € 557.843,04 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale rappresentato dalle spese sostenute e future per assistenza domestica professionale, € 71.000,00 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale rappresentato dalla spesa per assistenza professionale stragiudiziale, il tutto oltre rivalutazione monetaria sulle somme non liquidate in moneta attuale rispetto alla data di pronunzia della sentenza maturata e maturanda dal dì del sinistro al dì del saldo
e oltre agli interessi legali sulla somma espressa in moneta attuale rispetto alla data del sinistro
(previa devalutazione a tale data delle somme liquidate in moneta attuale rispetto alla data di pronunzia della sentenza) via via rivalutata anno per anno maturati e maturandi dal dì del sinistro al dì del saldo con applicazione del tasso previsto dal comma quarto dell'art. 1284 c.c. a decorrere dalla data di introduzione del presente giudizio, con imputazione come per legge delle somme pagate da ome indicate in atto di citazione e con condanna delle parti convenute Controparte_1 alla refusione in favore della parte attrice di compensi e spese di lite, spese di CCTTUU a definitivo carico delle parti convenute e condanna delle medesime alla refusione in favore della parte attrice delle spese di CCTTUU e CCTTPP ”; per parte “si riporta estensivamente al contenuto dei propri scritti difensivi, Controparte_1 qui da intendersi integralmente trascritti, precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione e risposta e chiede la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.”. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione che in calce reca la data del 14 dicembre 2020, ha adito Parte_1
l'intestato Tribunale domandando il risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, da lei stessa subiti in conseguenza del sinistro stradale nel quale è rimasta coinvolta in data 11 agosto 2015 nel
Comune di Tjeldsund, Contea di Nordland, in Norvegia.
Più nel dettaglio, parte attrice ha allegato che l'ora detto incidente è avvenuto per colpa esclusiva del marito, conducente del motoveicolo di sua proprietà sul quale lei stessa stava viaggiando come passeggera, in quanto il ora qui convenuto, in maniera del tutto improvvisa ed imprudente ha CP_5 effettuato il sorpasso dell'autovettura che lo precedeva provocando uno scontro frontale con l'autovettura che proveniva dal senso opposto. In conseguenza dell'impatto, lei stessa attrice ha subito gravi traumi ed è stata, pertanto, trasportata in elicottero all'Ospedale di Tromso per poi essere trasferita presso l'Ospedale Universitario di Careggi;
da lì, sono seguiti diciotto mesi di ricoveri ospedalieri.
L'attrice ha, quindi, domandato il risarcimento:
- del danno biologico subito, per € 658.713,00;
- del pregiudizio non patrimoniale di natura sofferenziale e dinamico-relazionale, in considerazione della durata della malattia e la presenza di postumi permanenti, da riconoscersi nella misura del 25% del danno biologico da invalidità permanente, per € 155.753,00;
- del danno patrimoniale da perdita reddituale da lucro cessante, pari ad € 524.147,40 (o, in caso di applicazione del metodo giuridico, ad € 656.424,84), derivante dal fatto che, mentre all'epoca del sinistro era socia al 50% dell'azienda “Pasticceria BR LO di BR LO & C. s.n.c.” e ivi prestava la propria attività in maniera prevalente, a seguito dell'incidente il suo ruolo è stato convertito in socio di capitali, con conseguente riduzione della partecipazione agli utili sino al 5%;
- del danno patrimoniale per costi di ausilio domestico, avendo dovuto assumere un collaboratore familiare per attendere alle attività domestiche, per 30 ore settimanali, da quantificarsi in €
557.843,04;
- delle spese per la perizia di parte, pari ad € 7.295,00; di riabilitazione fisica, neurologica e psichiatrica, per € 7.064,00; ospedaliere, specialistiche e neurologiche, per € 1.467,55; per visita specialistica e redazione di perizia medico-legale, pari ad € 3.660,00 e per spese di assistenza stragiudiziale ante causa, pari ad € 71.000,00.
Il tutto per un totale di € 1.989,943,59, dai quali detrarre la somma di € 770.000,00 già corrisposta dalla e accettata dall'attrice in conto del maggior avere, per complessivi € Controparte_6
1.219.943,59. Raggiunta da tempestiva notifica, si è costituita in giudizio la mentre Controparte_7 ha scelto la via della contumacia. CP_5
La Compagnia assicurativa convenuta non ha contestato l'an della responsabilità del sinistro stradale, da ascriversi esclusivamente al proprio assicurato, ma ha chiesto il rigetto delle pretese risarcitorie avanzate da parte attrice, ritenendo sufficiente e satisfattiva la somma alla stessa già versata in fase stragiudiziale. La somma di € 770.000,00, invero, è stata determinata in misura tale da ricomprendere il risarcimento del danno biologico subito (pari ad € 623.013,00) e dell'invalidità temporanea (pari ad € 29.155,00) e risulta comprensiva anche dell'ex adverso richiesto danno dinamico-relazionale e sofferenziale, ritenendo oltretutto la compagnia non provata la richiesta personalizzazione del danno.
La convenuta ha, altresì, contestato la debenza del risarcimento del danno da perdita reddituale, osservando come l'attrice ben avrebbe potuto mantenere inalterata la partecipazione agli utili e comunque la mancata prova circa il lucro cessante. Del pari da rigettare, sempre secondo la ricostruzione della è anche la richiesta risarcitoria attinente al costo per l'assunzione di un CP_1 collaboratore familiare, atteso che la stessa è avvenuta a ben tre anni di distanza dal sinistro e che la controparte non avrebbe dimostrato di non poter attendere autonomamente alle proprie esigenze personali. Ha rilevato, in ogni caso, come dal credito risarcitorio debbano essere detratti sia i benefici spettanti alla vittima a titolo di indennità di accompagnamento, sia i benefici ad essa spettanti in virtù della legislazione regionale in tema di assistenza domiciliare. Ha contestato, da ultimo, la richiesta di refusione di tutte le spese sostenute dall'attrice, ritenendole in parte relative ad attività esercitata fuori dal contraddittorio tra le parti e in parte non seguite da fatture o delle quali è stato documentato il pagamento.
Ha concluso, pertanto, domandando in via preliminare di rito il rigetto di tutte le domande avversarie, in quanto nulle e/o inammissibili e/o improcedibili e, in via definitiva e nel merito, il rigetto di tutte le domande giacché infondate in fatto e in diritto e comunque non provate.
La causa è stata istruita per il tramite di CTU medico-legale e tecnica e, all'esito, le parti hanno precisato ognuna le proprie conclusioni. A questo punto, la causa è stata trattenuta in decisione e decisa per il tramite della presente sentenza.
-.-.-.-.-.-
1. SULLA DINAMICA DEL SINISTRO
Traendo le mosse dell'analisi dell'oggetto della causa dall'an della responsabilità, va detto che tale profilo non risulta essere in contestazione tra le parti. La , invero, costituendosi in Controparte_1 giudizio, ha affermato la piena responsabilità del proprio assicurato nella causazione del sinistro per cui è causa, svolgendo contestazioni soltanto in ordine al profilo del quantum debeatur. Trattandosi, allora, questa, di circostanza pacifica, è possibile omettere la verifica circa lo svolgimento dei fatti e la dinamica del sinistro e dedicare l'attenzione esclusivamente al profilo risarcitorio.
2. SUL PROFILO RISARCITORIO
La valutazione relativa al profilo del quantum debeatur deve partire dal presupposto – anch'esso pacifico e non oggetto di contestazione tra le parti – che la ha già corrisposto Controparte_1 alla signora una somma pari ad € 770.000,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale subito in conseguenza del sinistro, somma che la ha accettato in conto del maggiore avere. Pt_1
Si tratta, dunque, adesso di valutare la fondatezza delle ulteriori richieste risarcitorie avanzate dalla medesima la quale ha istato sia per il riconoscimento di un danno non patrimoniale Pt_1 comprensivo della personalizzazione, comprensivo anche delle spese mediche sostenute;
sia del danno patrimoniale da menomazione della capacità lavorativa, oltre che derivante dall'aver dovuto assumere un collaboratore familiare per attendere alle incombenze domestiche e dalle spese per l'assistenza stragiudiziale ricevuta.
2.1. IL RISARCIMENTO DEL DANNO NON PATRIMONIALE
Per quanto concerne, in primis, i danni non patrimoniali asseritamente subiti dalla (e Pt_1 ricostruiti nei rispettivi atti difensivi), occorre sin da subito richiamare la ben nota distinzione tra la categoria – unitaria – di danno non patrimoniale inteso in termini di danno biologico, quale lesione della integrità psico-fisica subita da una persona, comprensiva delle alterazioni fisio-psichiche, temporanee o permanenti, e della loro incidenza sullo svolgimento delle funzioni della vita e sugli aspetti personali dinamico relazionali (recentemente, Cassazione civile sez. III, 19/09/2022,
n.27380) e la categoria del danno morale, che mantiene integralmente la propria autonomia, andando ad identificare quella sofferenza di natura del tutto interiore e non relazionale, meritevole di un compenso aggiuntivo al di là della personalizzazione prevista per la compromissione degli aspetti puramente dinamico-relazionale della vita individuale (Cassazione civile sez. III, 09/11/2022,
n.32935).
Il danno biologico, in particolare, va accertato con criteri medico-legali e valutato in punti percentuali in base ad un accreditato “baréme medico-legale in cui il valore monetario del punto di invalidità permanente cresce proporzionalmente al crescere della percentuale di invalidità. Ai fini della sua unitaria liquidazione, devono formare oggetto di autonoma valutazione il pregiudizio da invalidità temporanea (da riconoscersi come danno da inabilità temporanea totale o parziale ove il danneggiato si sia sottoposto a periodi di cure necessarie per conservare o ridurre il grado di invalidità residuato al fatto lesivo o impedirne l'aumento, inteso come privazione della capacità psico-fisica in corrispondenza di ciascun periodo e in proporzione al grado effettivo di inabilità sofferto), e quello da invalidità permanente (con decorrenza dal momento della cessazione della malattia e della relativa stabilizzazione dei postumi) (Cassazione civile sez. III, 19/09/2022,
n.27380). Elementi, questi, che sono stati positivamente ricostruiti da parte della consulente medico- legale, dr.ssa in favore dell'attrice e nei cui confronti, dunque, va riconosciuto come Per_1 esistente il diritto al risarcimento del danno biologico.
Da ciò deriva, allora, la necessità di determinare il quantum del risarcimento civilistico dovuto prendendo in considerazione le risultanze peritali relative alla valutazione dell'invalidità temporanea e del danno biologico riportato da in conseguenza dell'incidente stradale. Parte_1
Per farlo, non si può prescindere dall'applicazione delle note tabelle di Milano, fondate sulla quantificazione in termini percentuali dell'invalidità riportata dal danneggiato e che attribuiscono un valore economico a ciascun punto rapportandolo all'età del danneggiato. Ciò in ragione anche della necessità di offrire al giudice un criterio orientativo ma, soprattutto, quanto più uniforme possibile, onde evitare marcati squilibri nel risarcimento degli stessi danni non patrimoniali. "I valori di riferimento elaborati per la liquidazione del danno alla persona adottati dal Tribunale di Milano devono ritenersi – invero – equi e cioè quelli in grado di garantire la parità di trattamento e da applicare a tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti circostanze idonee ad aumentarne
o ridurne l'entità, quando manchino criteri stabiliti dalla legge" (Cass. n. 12408/2011 come richiamata da Tribunale Teramo, 25/09/2020, n.725).
Richiamando la giurisprudenza di legittimità nella parte in cui afferma che le tabelle ratione temporis applicabili, in astratto, sono quelle in vigore al momento della decisione e non quelle esistenti al momento in cui si verifica la perdita del bene della vita che si intende risarcire (si veda Cass., 11 maggio 2012 n. 7272; Cass. 17 Aprile 2013 n. 9231), nel caso di specie devono trovare applicazione le nuove tabelle di Milano messe a punto nell'anno 2024.
Il CTU ha proceduto a visitare il paziente e ad esaminare tutta la documentazione clinica in suo possesso. Ha, quindi, rilevato che i postumi riscontrati sono caratterizzati dagli esiti del grave trauma cranio encefalico che ha comportato un prolungato stato di coma con presenza di focolai lacero contusivi emorragici multipli a sede temporale destra e frontale sinistra con evoluzione poroencefalica in sede temporo parietale destra trattata con craniotomia e decompressione cerebrale. Tali esiti si sono stabilizzati in una emiparesi sinistra, una sindrome frontale, una riduzione del campo visivo, una sindrome comiziale che necessita costante trattamento e un danno neuro cognitivo di grado lieve-moderato. Il danno biologico permanente interessa anche l'apparato locomotore con gli esiti delle multiple fratture del bacino e dell'arto inferiore sinistro. Sono trascorsi quasi sei anni dall'evento e i postumi sono ormai stabili ma non scevri da evoluzione peggiorativa legata alla complessità delle patologie su cui va ad agire la naturale involuzione senile (si v. pag. 16 dell'elaborato peritale in atti).
In considerazione di ciò, ha concluso ritenendo sussistente un danno biologico permanente quantificabile nella misura del 70% e una inabilità temporale totale di 185 giorni, cui sono seguiti ulteriori 90 gg di inabilità temporanea al 75% e 90 gg di inabilità temporanea al 50%. Il CTU ha, sostanzialmente, confermato quanto espresso a suo tempo dal perito medico legale della Compagnia di Controparte_6
Avvalendosi delle predette tabelle, e considerando congrue nonché adeguatamente motivate le risultanze peritali anche in punto di spese mediche (ritenute congrue dal CTU), l'importo da riconoscersi a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale deve essere quantificato in €
780.527,65, cui deve aggiungersi la personalizzazione del danno richiesta dall'attrice, ritenendone sussistenti i presupposti.
È noto, infatti, come per il riconoscimento della personalizzazione del danno biologico, sia necessario che emergano “specifiche circostanze di fatto, peculiari al caso sottoposto ad esame, che valgano a superare le conseguenze "ordinarie" già previste e compensate dalla liquidazione forfettizzata assicurata dalle previsioni tabellari;
da queste ultime distinguendosi siccome legate all'irripetibile singolarità dell'esperienza di vita individuale nella specie considerata, caratterizzata da aspetti legati alle dinamiche emotive della vita interiore o all'uso del corpo e alla valorizzazione dei relativi aspetti funzionali, di per sé tali da presentare obiettive e riconoscibili ragioni di apprezzamento (in un'ottica che, ovviamente, superi la dimensione "economicistica" dello scambio di prestazioni), meritevoli di tradursi in una differente (e, dunque, individualizzata) considerazione in termini monetari, rispetto a quanto suole compiersi in assenza di dette peculiarità (Cass.,
Ordinanza 31 maggio 2019, n. 15084). Per il che, “non può essere accordata alcuna variazione in aumento del risarcimento standard previsto dalle "tabelle" per tenere conto di pregiudizi che qualunque vittima che abbia patito le medesime lesioni deve sopportare, secondo l'id quod plerumque accidit, trattandosi di conseguenze già considerate nella liquidazione tabellare del danno (cfr. Cass.
n. 7513/2018, Cass. n. 10912/2018, Cass. n. 23469/2018, Cass. n. 27482/2018 e, da ultimo, Cass.
28988/2019, come richiamate da Cass. civ. Sez. III, Sent., 10-11-2020, n. 25164).
Nel caso di specie, l'attrice ha fondato la richiesta di personalizzazione sullo stravolgimento delle proprie abitudini di vita subito in conseguenza del sinistro nel quale è rimasta coinvolta, soprattutto sotto il profilo lavorativo. Ha spiegato, infatti che, all'epoca, svolgeva funzioni dirigenziali all'interno della sua attività commerciale e che gestiva dieci dipendenti, mentre a causa dei postumi permanenti riportati, ad oggi può svolgere soltanto semplici mansioni e spesso con l'ausilio di terzi (come accertato dal CTU in atti); la sua capacità produttiva specifica, pertanto, si è ridotta del 60%. Ora, al di là delle conseguenze economiche derivanti da tale riduzione – che saranno puntualmente vagliate sotto il profilo del risarcimento del danno patrimoniale – quello che in questa sede va riconosciuto è il risarcimento della componente morale (e, dunque, ancora non patrimoniale) che tale stravolgimento ha provocato nell'attrice, in termini di frustrazione ed ulteriore sofferenza per non poter continuare a svolgere la propria attività lavorativa con continuità e nella stessa posizione apicale prima e per tanti anni ricoperta. Si ritiene che tanto valga a differenziare la situazione della Pt_1 dall'id quod plerumque accidit in situazioni analoghe.
Per questi motivi
, la somma complessiva – comprensiva di personalizzazione – che deve essere riconosciuta alla è pari ad € 902.881,65. Pt_1
In ordine agli accessori, sulle somme dovute a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale patiti devono essere riconosciuti, in applicazione del principio stabilito da Cassazione civile, Sezioni Unite,
17 febbraio 1995 n. 1712, sia la rivalutazione monetaria che gli interessi – dal giorno dell'illecito fino alla data della presente pronuncia – quale corrispettivo del mancato tempestivo godimento, da parte del danneggiato, dell'equivalente pecuniario del debito di valore. Ed invero, la corresponsione degli interessi costituisce uno dei criteri di liquidazione del lucro cessante, la cui sussistenza può ritenersi provata alla stregua anche di presunzioni semplici e il cui ammontare può essere determinato secondo un equo apprezzamento. Pertanto, alla stregua dei principi affermati con la sentenza citata, le somme precedentemente indicate a titolo di danno non patrimoniale devono essere devalutate alla data dell'illecito (cd. aestimatio). Sulle somme così calcolate e via via rivalutate annualmente secondo gli indici ISTAT devono quindi essere applicati gli interessi al tasso legale. Su tali importi, in quanto convertiti con la liquidazione in credito di valuta, spettano gli interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo.
Per garantire, infatti, il principio dell'integrale risarcimento del danno (quale principio base del sistema codicistico della responsabilità da fatto illecito), opera il cumulo tra la rivalutazione della somma liquidata ai valori attuali – “al fine di rendere effettiva la reintegrazione patrimoniale del danneggiato, che deve essere adeguata al mutato valore del denaro nel momento in cui è emanata la pronuncia giudiziale finale” – e gli interessi compensativi sulla predetta somma, “volti a compensare il pregiudizio derivante al creditore dal ritardato conseguimento dell'equivalente pecuniario del danno subito” (in questo senso, Corte di Cassazione sezione III civile, 10 giugno 2016, n. 11899).
L'integrale attualizzazione, tra l'altro, sempre secondo la Suprema Corte, deve emergere con chiarezza dalla parte motiva della sentenza e non soltanto dalla parte dispositiva.
Costituisce circostanza pacifica quella per cui in fase stragiudiziale la Compagnia assicuratrice ora qui convenuta abbia versato all'attrice una somma pari ad € 770.000,00, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale patito dalla stessa in conseguenza del sinistro. Tale importo va, dunque, decurtato dal risarcimento riconosciuto allo stesso titolo in questo giudizio, onde evitare un ingiustificato arricchimento della danneggiata.
2.2. IL RISARCIMENTO DEL DANNO PATRIMONIALE DA MENOMAZIONE DELLA CAPACITÀ
LAVORATIVA
Per quanto concerne, invece, la richiesta di parte attrice afferente al risarcimento del danno derivante dalla compromissione della capacità lavorativa, va detto che la stessa fonda la propria Pt_1 richiesta sull'accertata (dalla CTU medico-legale espletata in questo giudizio) riduzione della sua capacità lavorativa in misura pari al 60%, spiegando come a seguito dell'incidente non ha più potuto svolgere il ruolo dirigenziale che ricopriva prima del sinistro nella pasticceria di famiglia, essendo adesso limitato il suo ruolo all'interno dell'attività a mere mansioni esecutive alle quali spesso non riesce ad attendere neanche personalmente ma solo con l'ausilio di terzi.
In aggiunta all'accertato pregiudizio di natura non patrimoniale che tale sconvolgimento ha determinato nella attrice, in questa sede va anche riconosciuto il pregiudizio patrimoniale in termini di riduzione della capacità reddituale della nell'importo accertato dal CTU. Al pari della Pt_1 relazione peritale medico-legale, questo Giudice ritiene di condividere anche le conclusioni cui è pervenuto il CTU tecnico incaricato, trattandosi di elaborato adeguatamente motivato e logico nella sua estrinsecazione, oltre che coerente e, nel merito, condivisibile.
Il CTU ha preso in considerazione le dichiarazioni dei redditi presentate dalla società nel triennio
2012-2014, specificando che la scelta di tale triennio è dovuta al fatto che in tali anni la signora
partecipava ancora all'attività aziendale e quindi tali dati esprimono la redditività Parte_1 della Pasticceria nell'assetto societario e con i patti sociali che si sarebbero mantenuti se non si fosse verificato il sinistro stradale (pag. 9 dell'elaborato peritale) e ha precisato che la perdita di reddito dalla stessa (dalla subita è pari a quanto sarebbe rimasto nella sua disponibilità dopo aver Pt_1 assolto gli obblighi fiscali, considerato che il risarcimento che le verrà riconosciuto non sarà soggetto a imposte (pag. 10). Ha considerato, altresì, la circostanza per cui, a seguito dell'incidente stradale, la è passata dalla posizione di “socio d'opera” a quello di “socio di capitale” con Pt_1 riduzione della partecipazione agli utili dal 50% al 5% del reddito della società, oltre che la trasformazione della predetta società da società in nome collettivo a società in accomandita semplice con l'attribuzione alla signora della qualifica di socio accomandante. Ha riferito, quindi, il Pt_1 conteggio della perdita di reddito della signora ad un periodo di 17 anni, Parte_1 considerando che verosimilmente la signora avrebbe raggiunto l'età pensionabile all'età di 67 anni e ha utilizzato il criterio della “capitalizzazione anticipata”, riportando all'anno 2020 il valore delle perdite di reddito annue dovute alla riduzione della partecipazione agli utili della signora Pt_1 per 17 anni (pag. 12). Ha calcolato, così, la perdita reddituale derivata e che deriverà a nella somma pari ad Parte_1
€ 312.922,31, arrotondata ad € 313.000,00, considerando la media dei redditi di parte attrice nel triennio considerato (pari ad € 34.258,00) e dei redditi della pasticceria nel medesimo triennio (pari ad € 68.516,00); tale somma, in questa sede, dovrà essere riconosciuta a parte attrice a titolo di risarcimento del danno patrimoniale subito e alla stessa dovranno essere applicati gli interessi legali dalla domanda al saldo.
2.3. IL RISARCIMENTO DEL DANNO PATRIMONIALE DA ASSISTENZA DOMICILIARE
Parte attrice ha lamentato, altresì, di aver dovuto procedere all'assunzione di collaboratori domestici per aiutarla ad attendere alle proprie esigenze personali, rispetto alle quali, in conseguenza dell'incidente in cui rimaneva coinvolta, ha perso l'autonomia che aveva in epoca antecedente al sinistro e i cui costi sono stati stimati dal proprio perito di parte in € 557.843,04, muovendo dai costi effettivamente sostenuti nel periodo dal 1 settembre 2018 al 31 marzo 2019 e tenendo conto del progressivo aumento delle retribuzioni e della attualizzazione della somma ottenuta.
Sul punto, questo Giudice non ignora il principio di diritto pronunciato dalla Corte di legittimità secondo cui, in tema di danno per spese di assistenza domiciliare, (a) la liquidazione del danno patrimoniale consistente nelle spese sostenute per l'assistenza domiciliare a vantaggio di persona invalida presuppone l'accertamento che la relativa spesa sia stata effettivamente sostenuta;
nulla, dunque, può essere liquidato per tale titolo a chi non dimostri di avere sostenuto alcuna spesa al riguardo. (b) Nella liquidazione del danno patrimoniale consistente nelle spese che la vittima di lesioni personali deve sostenere per l'assistenza domiciliare, il giudice deve detrarre dal credito risarcitorio sia i benefici spettanti alla vittima a titolo di indennità di accompagnamento (L. 12 giugno 1984, n. 222, art. 5), sia i benefici ad essa spettanti in virtù della legislazione regionale in tema di assistenza domiciliare, legislazione che in virtù del principio jura novit curia il giudice deve applicare d'ufficio, se i presupposti di tale applicabilità risultino comunque dagli atti. (c) Il danno permanente futuro, consistente nella necessità di dovere sostenere una spesa periodica vita natural durante, non può essere liquidato semplicemente moltiplicando la spesa annua per il numero di anni di vita stimata della vittima, ma va liquidato o in forma di rendita;
oppure moltiplicando il danno annuo per il numero di anni per cui verrà sopportato, e quindi abbattendo il risultato in base ad coefficiente di anticipazione;
od infine attraverso il metodo della capitalizzazione, consistente nel moltiplicare il danno annuo per un coefficiente di capitalizzazione delle rendite vitalizie (così,
Cassazione civile sez. III, 20/04/2016, n.7774); ma non ritiene che, in questa sede, l'attrice abbia fornito prova sufficiente né dell'an della richiesta, né del quantum della stessa, provenendo essa soltanto da una perizia di parte. Sono stati, infatti, versati in atti solamente due contratti di lavoro domestico stipulati dalla Pt_1 con tale e entrambi, a ben vedere, conclusi cinque anni dopo il Persona_2 Parte_2 verificarsi dell'incidente stradale per cui è causa (il primo, in particolare, con decorrenza dal 12 maggio 2020 e il secondo a decorrere dal 25 maggio 2020) e rispetto ai quali non è stata fornita alcuna dimostrazione circa la riconducibilità degli stessi al sinistro. Non è stato chiarito, a ben vedere, se già prima del sinistro l'attrice si avvalesse della collaborazione domestica di taluno né sono specificate nel contratto le mansioni che le collaboratrici assunte sono chiamate a svolgere, così non essendo nemmeno dimostrato che i due contratti sono stati stipulati proprio allo scopo di assistere la Pt_1 nelle incombenze domestiche e di sua assistenza personale (peraltro, il contratto parla genericamente di lavoro domestico e di collaboratrice domestica).
La domanda, pertanto, per come formulata, non può trovare accoglimento.
2.4. RISARCIMENTO DELLE SPESE PER ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE
Da ultimo, ha domandato la refusione delle spese sostenute ante causam per Parte_1
l'assistenza professionale, instando per una somma pari ad € 71.000,00.
La giurisprudenza di legittimità è ormai univoca nel riconoscere il diritto a vedersi rimborsate le spese sostenute per l'assistenza stragiudiziale, costituendo le stesse una voce di danno emergente, a condizione, però, che appaiano utili, e l'utilità va valutata ex ante rispetto a quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l'esito futuro del giudizio;
congrue, cioè sostenute in misura non esagerata, dovendo altrimenti essere qualificate come danno evitabile ai sensi del comma 2 dell'art. 1227 c.c.; non connesse e complementari con quelle giudiziali, dovendo altrimenti essere considerate nella liquidazione delle spese di lite (in questo senso, si v. Cassazione civile sez. III, 15/04/2025,
n.9849, che richiama, altresì, le SS.UU. sentenza n. 17357/2009, sentenza n.16990/2017, nonché le sezioni semplici Cass. n. 24682/2017, n. 2644/2018, n. 30732/2019, n. 24481/2020, n. 15732/2022, nn. 8571, 15265 e 30854/2023).
Nel caso di specie, i tre requisiti appaiono essere stati integrati.
Le spese sostenute dall'attrice e allegate all'atto di citazione con i doc. n. 62, 63 e 116, infatti, possono considerarsi utili giacché relative ad una fase di interlocuzione stragiudiziale con la compagnia assicurativa, sfociata, poi, anche nella dazione di una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno e in relazione al futuro esito di questo giudizio che, proprio in considerazione del pagamento di una somma di denaro, poteva ragionevolmente ritenersi avrebbe avuto esito positivo per l'attrice. Devono, altresì, ritenersi congrue e quindi non sproporzionate rispetto, poi, all'esito della fase stragiudiziale di riferimento (terminata, come detto, con la dazione da parte della Compagnia assicurativa qui convenuta della somma di € 770.000,00), nonché in alcun modo connesse o complementari con quelle giudiziali, atteso che trattasi di legali diversi rispetto a quelli che hanno assistito la signora nel presente giudizio.
All'attrice, pertanto, andrà riconosciuta la somma pari ad € 71.000,00 da lei richiesta a titolo di rimborso delle spese per assistenza stragiudiziale sostenute, maggiorata degli interessi legali dalla domanda al saldo effettivo.
3. REGOLAMENTAZIONE DELLE SPESE DI LITE
Con riferimento, da ultimo, alla regolamentazione delle spese di lite, queste seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenendo conto del numero di udienze celebrate, del decisum (e non del petitum, atteso che la domanda di parte attrice è stata accolta riconoscendo un quantum risarcitorio inferiore rispetto a quello richiesto in citazione;
si v., tra le altre, Cassazione civile sez.
III, 26/08/2025, n.23875), e del contegno processuale tenuto da tutte le parti, e, quindi, in applicazione degli artt. 1 - 11 D.M. 55/2014 (Tabelle D.M. n. 147 del 13.08.2022, valore da euro 1.000.001 a euro
2.000.00).
Si conferma, altresì, la liquidazione della CTU medico-legale e, in particolare, l'acconto di € 550,00, oltre accessori di legge, riconosciuto in favore della dr.ssa all'udienza del 26 aprile 2022 Per_1
(non avendo il CTU provveduto a depositare alcuna richiesta di liquidazione del compenso), ponendo lo stesso definitivamente a carico solidale delle parti, in considerazione dell'esito della CTU stessa, la quale ha sostanzialmente confermato la quantificazione del danno non patrimoniale già operata in fase stragiudiziale.
Quanto, invece, alla CTU tecnica svolta dal dr. anche in questo caso si ritiene di dover Per_3 confermare la liquidazione già operata dal Giudice con decreto del 23 gennaio 2024, ponendo, però, la stessa, in considerazione del principio di soccombenza, a carico dei resistenti in solido tra loro, con obbligo per gli stessi di rifondere a parte attrice quanto eventualmente dalla stessa già corrisposto a tale titolo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa r.g. 4605/20, ogni altra istanza, eccezione e deduzione respinta, disattesa o assorbita, così dispone:
ACCERTA e DICHIARA la responsabilità esclusiva di nella causazione del sinistro CP_5 stradale per cui è causa e, per l'effetto,
CONDANNA in solido con la Compagnia assicurativa convenuta, quest'ultima nei limiti CP_5 del massimale garantito, al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti da in Parte_1 conseguenza del sinistro per la complessiva somma di € 902.881,65, oltre rivalutazione monetaria e interessi dal giorno del sinistro al saldo, detratta la somma di € 770.000,00, già ottenuta dall'attrice, oltre interessi a far data dalla domanda. CONDANNA, altresì, in solido con la Compagnia assicurativa convenuta, quest'ultima CP_5 nei limiti del massimale garantito, al risarcimento dei danni patrimoniali subiti da a Parte_1 titolo di riduzione della sua capacità lavorativa, per € 313.000,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
CONDANNA in solido con la Compagnia assicurativa convenuta, quest'ultima nei limiti CP_5 del massimale garantito, al risarcimento dei danni patrimoniali da spese di assistenza professionale stragiudiziale sostenute da per € 71.000,00, oltre interessi legali dalla domanda al Parte_1 saldo.
RIGETTA la domanda di risarcimento dei danni da spese di assistenza domiciliare.
CONDANNA in solido con la Compagnia assicurativa convenuta, quest'ultima nei limiti CP_5 del massimale garantito, alla refusione delle spese di lite in favore di spese che liquida Parte_1 in € 37.951,00, oltre spese generali (15% sul compenso totale) IVA e CPA come per legge.
PONE definitivamente a carico solidale delle parti le spese di CTU medico-legale, liquidate come da verbale udienza del 26 aprile 2022.
PONE definitivamente a carico di in solido con la Compagnia assicurativa convenuta, CP_5 nei limiti del massimale, le spese di CTU tecnica, liquidate come da decreto del 23 gennaio 2024 e, per l'effetto,
CONDANNA in solido con la Compagnia assicurativa convenuta, nei limiti del CP_5 massimale, alla refusione in favore di parte attrice di tutto quanto la stessa abbia già versato a tale titolo.
Così deciso in Pisa, il 10 dicembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Santa Spina